CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 aprile 2010
306.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (Testo unificato C. 136 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 136 e abbinate, recante «Legge quadro per lo spettacolo dal vivo»;
giudicato complessivamente condivisibile l'impianto del provvedimento;
preso atto, peraltro, delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di previdenza e di lavoro privato;
valutato, in particolare, il contenuto degli articoli 15, 19 e 20 del provvedimento in esame, che dispongono agevolazioni in materia fiscale, nonché interventi di natura previdenziale e di collocamento al lavoro (che introducono, peraltro, misure da far rientrare nell'ambito di politiche attive definite mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali);
ricordato che la XI Commissione, dopo un esame iniziato nel maggio del 2009 (che ha visto anche lo svolgimento di un ampio e articolato ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti), ha recentemente definito un nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112 e C. 2654, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla stessa Commissione, con il quale si disciplina in modo organico e coerente l'intera materia della tutela lavorativa, professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago;
rilevata, pertanto, l'esigenza di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dal richiamato nuovo testo unificato e quelle di cui al provvedimento in esame;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) siano soppressi gli articoli 19 e 20 del testo in esame, in quanto presenti nel nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112 e C. 2654, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla XI Commissione;
2) in coerenza con la condizione di cui al punto precedente, si provveda in particolare - nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 15 - al recepimento della disposizione introdotta all'articolo 1, comma 20, del richiamato nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112 e C. 2654, che mira a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere - per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate - una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso annuale fatturato.