CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 aprile 2010
306.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

PROGRAMMA

Il 24 giugno 1982 - a seguito dell'incidente avvenuto nel 1976 al reattore chimico dell'ICMESA, fabbrica ubicata a ridosso di Seveso in Brianza - è stata emanata la direttiva del Consiglio Europeo 82/501/ CE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, la cosiddetta «direttiva Seveso».
Questa direttiva, recepita nella normativa italiana sei anni dopo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, introduce il rischio di incidente rilevante connesso all'attività di stabilimenti industriali e il controllo del rischio attraverso l'esame, da parte dell'autorità pubblica, del rapporto di sicurezza che determinati stabilimenti devono redigere e aggiornare periodicamente.
La legge 19 maggio 1997, n. 137, ha quindi introdotto, nelle more della attuazione della disciplina di semplificazione delle procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 175, una nuova normativa in materia di ispezioni, il trasferimento della competenza alla trattazione delle istruttorie sui rapporti di sicurezza e delle relative conclusioni ai Comitati tecnici regionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato con tecnici esterni, con ciò decentrando al livello regionale le competenze e rimuovendo una delle principali cause di gravi ritardi nell'esame dei rapporti di sicurezza.
Attualmente la normativa quadro italiana sulla prevenzione di incidenti rilevanti è costituita dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha recepito la direttiva CE 82 del dicembre 1996 nota come «direttiva Seveso 2». In base all'attuale assetto normativo i gestori degli impianti a rischio di incidente rilevante devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente, attraverso una politica di sicurezza che passa attraverso la redazione di appositi piani di controllo dell'attività svolta e la predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio di impianti, fino a comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.
Con la direttiva 2003/105/CE, denominata «Seveso 3», emanata in seguito agli incidenti più significativi degli ultimi anni, si modifica il campo di applicazione con estensione ad alcuni settori non previsti dalla Seveso bis. Si prevede inoltre un rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l'abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose detenibili in sito.
In attuazione della citata direttiva «Seveso 3», il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 ha modificato ed integrato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Le principali novità riguardano il rafforzamento degli obblighi di notifica e del sistema di coordinamento regionale, nazionale ed europeo, nonché la cooperazione tra i gestori nello scambio di informazioni. È prevista, infine, la predisposizione di appositi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché di un piano di emergenza esterno.
A circa trenta anni dall'emanazione della prima direttiva Seveso e alla luce del recente incidente sullo sversamento di petrolio nel fiume Lambro, la Commissione

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ritiene opportuno avviare un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.
L'indagine è finalizzata a conoscere:
lo stato delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento alla tutela del territorio e alla tutela dell'ambiente, e quindi lo stato di elaborazione e diffusione dei piani di emergenza interni ed esterni, nonché dei rapporti di sicurezza;
lo stato di attuazione e le prospettive di avanzamento della normativa in materia di vigilanza sull'attività delle industrie ad alto rischio in particolare del decreto relativo alle aree ad alta concentrazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
lo stato di avanzamento e le prospettive dell'Accordo di programma tra Stato e Regioni per dare piena attuazione all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e trasferire le competenze amministrative alle Regioni (articolo 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
lo stato di avanzamento del «decreto tariffe» (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334) e degli strumenti normativi utili a rendere finalmente omogenea la normativa IPPC con la normativa Seveso;
il riparto delle competenze tra organi statali e organi locali in ordine alla vigilanza ed al controllo sulle specifiche attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, e quindi l'esistenza di un livello di coordinamento per un'omogenea applicazione della normativa da parte delle regioni ai fini dell'individuazione di livelli uniformi di tutela ambientale, anche in relazione alle risorse finanziarie riconosciute alle regioni a tal fine;
lo stato dell'adempimento alla normativa in vigore da parte dei gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, e quindi le modalità di controllo da parte delle autorità competenti, anche con riferimento alla effettiva disponibilità dei mezzi idonei all'esercizio della funzione di controllo in relazione alle attività dello stabilimento e alle potenziali conseguenze dannose;
le politiche di informazione e consultazione della popolazione, anche con riguardo alle norme di comportamento in caso di incidente rilevante;
l'efficacia del sistema sanzionatorio;
la disponibilità all'interno degli Enti preposti, di risorse umane e strumentali impegnate o da impegnare nelle attività di valutazione e di vigilanza e ispezione, oltre che il livello di coordinamento di tali strutture a livello nazionale e regionale e il programma di sviluppo di iniziative di formazione ad essi rivolte.

Le risultanze dell'indagine potranno fornire utili elementi ai fini della valutazione sull'opportunità di un aggiornamento della normativa di settore.

Nel corso dell'indagine la Commissione intende procedere allo svolgimento delle audizioni dei seguenti soggetti:
Ministro dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare;
Ministro dello sviluppo economico;
Ministro della salute;
Dipartimento della protezione civile;
Conferenza dei Presidenti delle regioni;
ANCI;
UPI;
ISPRA;
ENEA;
CNR;
Autorità di bacino;
AssoARPA;
Confindustria;
Organizzazioni sindacali;

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Vigili del Fuoco;
Altri soggetti competenti nella materia oggetto dell'indagine.

Nel corso dell'indagine la Commissione intende svolgere sopralluoghi presso i principali stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle diverse aree del Paese (meridionale, centrale e settentrionale), nonché, ai fini di una valutazione comparata, nei principali Paesi europei che abbiano dato attuazione alle direttive Seveso registrando risultanti soddisfacenti a livello di prevenzione e di controllo del rischio di incidente rilevante.
Il termine di conclusione dell'indagine è fissato per il 31 ottobre prossimo.