CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 marzo 2010
304.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02440 Capano: Sull'interpretazione della normativa in materia di lavoro autonomo e mobilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Capano, relativa alla compatibilità dell'indennità di mobilità con lo svolgimento di lavoro autonomo, passo ad illustrare le determinazioni assunte in merito dall'Amministrazione che rappresento concordemente con l'Inps.
L'articolo 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (come modificato dal decreto legislativo n. 297/2002), prevede che per «stato di disoccupazione» si debba intendere «... la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti».
L'indennità di mobilità, come tutte le prestazioni che traggono origine e compensano la perdita involontaria di un posto di lavoro, è intrinsecamente legata alla condizione di disoccupazione involontaria; pertanto, laddove la legge non disponga diversamente, si deve ritenere che essa venga meno qualora cessi tale stato.
L'articolo 4 del citato decreto legislativo prevede inoltre la «conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione».
In virtù del meccanismo delle detrazioni di cui all'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), il limite di reddito richiamato dal predetto articolo 4 (da intendersi al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale) è pari:
per il lavoro autonomo, ad euro 4.800 annui (articolo 13, comma 5);
per le collaborazioni coordinate e continuative il medesimo limite di reddito è fissato in euro 8.000 annui (articolo 13, comma 1).

L'attività di lavoro autonomo è da ritenersi, quindi, compatibile con la percezione dell'indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione. Tali redditi, in vigenza dell'attuale normativa in materia di imposte sui redditi, sono quantificati, come sopra specificato, in 4.800 euro nell'anno solare per l'attività di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.
Qualora entrambi i tipi di attività suddette si alternino o sovrappongano nell'anno solare, si applicherà il limite superiore.
In caso di superamento del suddetto limite, si produrrà la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dall'indennità per perdita dello stato di disoccupazione, dal momento dell'inizio dell'attività lavorativa.

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ALLEGATO 2

5-02473 Gatti: Dati relativi all'attuazione della normativa sulle cosiddette «dimissioni in bianco».

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo a discutere l'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Gatti, inerente il fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco» durante il periodo di maternità, sulla base delle notizie acquisite presso i competenti uffici del Ministero che rappresento.
In primo luogo, mi sembra opportuno ricordare che la vigente normativa (55, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001) prevede che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata, ai fini della effettiva risoluzione del rapporto di lavoro, dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.
Allo scopo di dare nuovo impulso agli strumenti di parità, con decreto del 12 gennaio 2009, è stato istituito uno specifico Tavolo Tecnico di studio composto da Consigliere di parità e da ispettori del lavoro che si è occupato anche del fenomeno della convalida delle dimissioni, provvedendo ad elaborare un modello di dichiarazione e un report per la rilevazione dei dati a livello nazionale, a partire dall'anno 2009.
L'Amministrazione che rappresento ha, quindi, provveduto a diramare i suddetti modelli al fine di garantire l'uniformità del comportamento del personale ispettivo nel delicato settore della convalida delle dimissioni (ex articolo 55 decreto legislativo n. 151 del 2001) e una maggiore efficacia al procedimento di accertamento dell'autenticità della volontà della lavoratrice o del lavoratore dimissionari, fornendo, nel contempo, specifiche istruzioni operative agli uffici territoriali.
In particolare, è stata ribadita la necessità di un colloquio diretto con la lavoratrice o il lavoratore interessato, i quali sono tenuti a presentarsi personalmente presso gli uffici competenti al fine di consentire l'accertamento della spontaneità delle dimissioni da convalidare nonché per ricevere informazioni in ordine ai propri diritti in materia di tutela della maternità e paternità.
Le informazioni richieste alle lavoratrici ed ai lavoratori dimissionari, si rivelano, peraltro, utili anche ai fini del monitoraggio del fenomeno e per l'individuazione dei settori maggiormente interessati; i dati raccolti dai vari Uffici territoriali sono successivamente aggregati a livello nazionale.
Faccio, inoltre, presente che l'intensa attività di vigilanza degli ispettori del lavoro, in collaborazione con le Consigliere di parità, ha fatto registrare, nel corso del 2009, un significativo aumento sia del controllo delle violazioni amministrative in ordine alla tutela economica delle lavoratrici madri (+67 per cento rispetto al 2008), sia delle ipotesi di reato in ordine alla tutela fisica delle lavoratrici madri (+155 per cento rispetto al 2008).
Il risultato integrale dell'attività di vigilanza svolta nel corso del 2009, nonché i citati dati, relativi al monitoraggio della convalida delle dimissioni, sono stati illustrati il 10 marzo scorso nel corso di un incontro dedicato ai profili di tutela economica e normativa del rapporto di lavoro

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delle lavoratrici madri, e pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Metto a disposizione dell'Onorevole interrogante e della Commissione il prospetto riepilogativo del monitoraggio effettuato, per l'anno 2009, con l'indicazione della fascia d'età dei lavoratori coinvolti, dell'anzianità di servizio, dell'ampiezza aziendale, dei settori produttivi, delle motivazioni sottese alle dimissioni; in particolare, tra le motivazioni che spingono maggiormente le lavoratrici e i lavoratori a dimettersi rientrano l'assenza di strutture di supporto, il passaggio ad altra azienda, la mancata concessione di part-time ovvero altri non specificati motivi.
Con nota del 4 marzo scorso l'Amministrazione che rappresento ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla tematica che qui ci occupa, implementando il report di rilevazione statistica con ulteriori voci al fine di poter ricevere maggiori informazioni, a partire dal 2010, circa le motivazioni che spingono i lavoratori alle dimissioni.
Da ultimo, faccio presente che, a partire dall'anno 2010, sarà possibile monitorare anche l'eventuale mancata convalida della richiesta di dimissioni, essendo stata aggiunta, in calce al report statistico annuale, una casella relativa a tale dato.
Per quanto concerne, infine, la richiesta relativa ai dati concernenti il contenzioso relativo al fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, trattasi di dati di cui l'Amministrazione che rappresento non è in possesso in quanto non facilmente evidenziabili in sede di accesso ispettivo bensì solo a seguito di denuncia nelle competenti sedi giudiziarie.

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ALLEGATO 3

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: In alternativa a quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102,.

Conseguentemente, all'articolo 8, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in 3,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 100.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 9, dopo le parole: qualora decidano inserire le seguenti:, a causa di comprovate difficoltà di natura economico-finanziaria o di un evento improvviso e imprevisto che generi l'impossibilità di mantenere in essere l'attività stessa,.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 tornino a percepire, in applicazione del comma 9 del medesimo articolo 1, redditi da lavoro dipendente, essi sono tenuti alla cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti, a garanzia del residuo debito per i finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo. In caso di eventuale inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di recupero dei crediti di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1. 101.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, valutato in 8,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 100.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Relazione al Parlamento).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure sperimentali di cui all'articolo 1, corredata dai dati sull'effettivo utilizzo, in termini quantitativi e qualitativi, delle misure medesime e dall'indicazione delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 8. La relazione di cui al presente articolo individua anche possibili modifiche e integrazioni che, in base all'attuazione della presente legge, si dimostrino necessarie per la semplificazione delle relative procedure, anche ai fini di una valutazione circa la sua possibile estensione, dopo il primo anno di applicazione, ad altre categorie di lavoratori, quali i lavoratori socialmente utili (LSU).
8. 01.Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi i lavoratori subordinati, qualora si trovino in condizioni più sfavorevoli.
1. 50.Caparini, Fedriga, Madia.

ART. 2.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai fini del risparmio e della semplificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni, il certificato di agibilità previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è rilasciato d'ufficio dall'ENPALS a seguito della denuncia di assunzione effettuata con il «modello unificato» di comunicazione obbligatoria di assunzione. La validità del certificato è pari alla durata del rapporto di lavoro così come denunciato col «modello unificato» e indipendentemente dalla tipologia contrattuale instaurata.
2. 50.Caparini, Fedriga.

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ALLEGATO 5

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (Testo unificato C. 136 e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 136 e abbinate, recante «Legge quadro per lo spettacolo dal vivo»;
giudicato complessivamente condivisibile l'impianto del provvedimento;
preso atto, peraltro, delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di previdenza e di lavoro privato;
valutato, in particolare, il contenuto degli articoli 15, 19 e 20 del provvedimento in esame, che dispongono agevolazioni in materia fiscale, nonché interventi di natura previdenziale e di collocamento al lavoro (che introducono, peraltro, misure da far rientrare nell'ambito di politiche attive definite mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali);
ricordato che la XI Commissione, dopo un esame iniziato nel maggio del 2009 (che ha visto anche lo svolgimento di un ampio e articolato ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti), ha recentemente definito un nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112 e C. 2654, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla stessa Commissione, con il quale si disciplina in modo organico e coerente l'intera materia della tutela lavorativa, professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago;
rilevata, pertanto, l'esigenza di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dal richiamato nuovo testo unificato e quelle di cui al provvedimento in esame;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) siano soppressi gli articoli 19 e 20 del testo in esame, in quanto presenti nel nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112 e C. 2654, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla XI Commissione;
2) in coerenza con la condizione di cui al punto precedente, si provveda in particolare - nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 15 - al recepimento della disposizione introdotta all'articolo 1, comma 20, del richiamato nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112 e C. 2654, che mira a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere - per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate - una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso annuale fatturato.