CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 marzo 2010
303.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 53

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02415 Ceccuzzi: Completamento dei lavori sul tratto Siena-Grosseto della E78.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda il completamento della strada di grande comunicazione Grosseto-Fano, già inserita tra gli itinerari internazionali con la sigla E78, e più specificatamente lo stato dei lotti 4 e 9, l'ANAS riferisce che:
per il lotto 4, la provincia di Siena sta ultimando il progetto definitivo con la supervisione tecnica dell'ANAS. Il progettista incaricato dalla Provincia ha inviato a dicembre 2019 gli elaborati progettuali alla società stradale; una volta completata la revisione degli elaborati, saranno avviate le procedure approvative previste dalla legge obiettivo;
in merito all'eventuale accorpamento del lotto 4 con altri lotti, l'ANAS fa presente che i procedimenti dei lotti adiacenti sono in uno stato più avanzato: il lotto 3 risulta difatti già in costruzione mentre il progetto definitivo dei lotti 5, 6, 7 e 8 è stato approvato dal CIPE ed attualmente è in corso la gara per l'appalto integrato;
per quanto riguarda il lotto 9, l'ANAS ne ha redatto il progetto definitivo e, attualmente, sono in corso le procedure approvative previste dalla legge obiettivo.

Successivamente alla delibera CIPE di approvazione e finanziamento, l'ANAS bandirà la gara per l'appalto.

Pag. 54

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02578 Miglioli: Realizzazione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Consiglio di Stato con provvedimento adottato all'esito dell'udienza del 10 novembre 2009 ha riformato la decisione del TAR Lazio n. 11149 del 2007, respingendo l'istanza cautelare formulata dalla Coopsette società Cooperativa avverso il provvedimento con il quale l'ANAS ha respinto la proposta della Cooperativa, quale capogruppo di un raggruppamento di imprese, per la procedura di scelta del promotore della concessione per la progettazione e realizzazione della gestione.
L'ANAS ha in fase di predisposizione il piano finanziario da porre a base di gara per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'articolo 143 e seguenti del decreto legislativo 163/206, per la realizzazione e gestione a pedaggio dell'intero collegamento da sottoporre all'approvazione del CIPE unitamente al progetto definitivo.
L'importo del contributo pubblico previsto è pari a 234,6 milioni di euro stanziati in via programmatica dal CIPE con delibera n. 54 del 27 marzo 2008.
Si segnala che, in data 11 febbraio 2010, l'ANAS ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione da porre a base di gara per l'individuazione del concessionario che si occuperà, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., della realizzazione e della gestione dell'intero collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo.
Il progetto definitivo verrà quindi sottoposto all'approvazione del CIPE, in una delle prossime sedute.
A seguito di ciò, l'ANAS potrà, quindi, attivare le procedure di gara per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione dell'opera.

Pag. 55

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02599 Vannucci: Ampliamento della terza corsia della A14 nel tratto fra Cattolica e Fano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione indicata in oggetto e con particolare riferimento al ruolo di vigilanza e di indirizzo svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla realizzazione dello svincolo a «trombetta», si fa presente che nel caso degli interventi autostradali, il ruolo di vigilanza del Ministero si configura in veste «indiretta», in quanto è l'ANAS che svolge tale compito.
Per quanto attiene il merito tecnico, come già fatto presente dall'ANAS e come è stato riferito in questa medesima sede in risposta alla analoga interrogazione 5-02164, lo svincolo è stato approvato in Conferenza di Servizi ottenendo, quindi, tutte le autorizzazioni e i nulla osta delle Amministrazioni competenti in materia urbanistica nonché esito positivo in sede di valutazione di impatto ambientale.
Alla luce dei fatti ricordati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ritiene necessario disporre una specifica ed «indipendente» ispezione sull'operato degli Enti locali, direttamente competenti nella suddetta materia urbanistica che si sono espressi con le forme e le modalità previste dalla legge.

Pag. 56

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02628 Ginoble: Adeguatezza delle misure adottate dai concessionari autostradali per mitigare gli effetti delle nevicate del 9 e 10 marzo 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle iniziative che sono state adottate dalle Società Concessionarie per scongiurare disagi agli utenti in occasione dei violenti fenomeni nevosi abbattutisi sulle autostrade italiane il 9 marzo 2010 e quali iniziative sono state assunte dall'ANAS per sanzionare i comportamenti omissivi accertati si fa presente quanto segue.
La maggior parte delle Società Concessionarie, non appena venute a conoscenza delle precipitazioni nevose annunciate dal servizio meteorologico, hanno predisposto in anticipo quanto previsto dal «piano emergenza neve», mediante l'intensificazione dei monitoraggi e dei controlli sui tratti autostradali in gestione.
Nel nord Italia, il fenomeno ha interessato dapprima l'Autostrada Torino-Savona e successivamente altri tratti delle autostrade A7, A10 e A26, gestite dalla società Autostrade per l'Italia, e le A4 e A21 gestite dalla SATAP.
Su tutte le tratte sopra evidenziate non si sono verificati specifici disagi, grazie all'operato del personale addetto all'emergenza e all'attuazione delle operazioni di «filtraggio dinamico» dei mezzi reso necessario nella zona di valico dell'autostrada Torino-Savona.
Il tratto appenninico dell'autostrada A1, gestito da «Autostrade per l'Italia», non è mai stato interdetto al traffico, né è stato interdetto alcun casello in concomitanza delle precipitazioni.
I parziali disagi verificatisi sono da imputarsi alle operazioni di filtraggio del traffico messe in atto dalla stessa società concessionaria e dalla Polizia Stradale onde consentire lo svolgimento delle operazioni invernali, così come previsto dal protocollo nei casi di emergenza per precipitazioni nevose.
Con riferimento specifico alle autostrade A24 e A25, gestite dalla società Strada dei Parchi, l'ANAS, tramite l'Ispettorato di Vigilanza delle Concessioni Autostradali, ha avviato una immediata ispezione al fine di valutare l'operato della Concessionaria alla luce dei seri disagi causati agli automobilisti nel corso degli eventi atmosferici richiamati nell'interpellanza in oggetto.
L'Ispettorato ha concluso la verifica e, alla luce di tali risultanze, si sta procedendo alle formali contestazioni alla Concessionaria affinché questa, come previsto dalla legge n. 689 del 1981, possa presentare, entro 30 giorni, ogni eventuale controdeduzione e/o richiesta di audizione.
All'esito di tale fase procedimentale, l'Ispettorato potrà, quindi, assumere le proprie determinazioni finali, applicando le sanzioni delle quali abbia accertato ricorrere gli estremi.
All'esito di tale fase procedimentale, l'Ispettorato potrà, quindi, assumere le proprie determinazioni finali, applicando le sanzioni delle quali abbia accertato ricorrere gli estremi.
In particolare, dalle risultanze allo stato attuale, emerge il seguente scenario:
1) Violazione delle disposizioni impartite dall'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali con nota prot. n. 137015-P del 30 settembre 2009 e dell'articolo

Pag. 57

n. 14 del Codice della Strada, con specifico riferimento alla non adeguatezza delle misure tecniche, organizzative e gestionali adottate in quanto inidonee ad assicurare concretamente la mobilità del traffico in piena sicurezza, anche durante eventi atmosferici avversi ed in condizione di criticità ed alla non adeguata flessibilità delle procedure operative, per fronteggiare, con efficacia, le variegate possibili situazioni di emergenza, ivi comprese quelle di maggiore e più acuta criticità;
2) Violazione del Piano delle Operazioni Invernali, predisposto dalla Società e trasmesso allo scrivente Ispettorato di Vigilanza;
3) Omessa/tardiva comunicazione di informazioni degli eventi, in violazione degli obblighi di completa e tempestiva informazione all'Ente Concedente delle situazioni emergenziali, di cui al Protocollo ANAS/AISCAT, impedendo, così, ogni più opportuna e tempestiva cognizione di quanto stava accadendo.