CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2010
299.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

7-00288 Alessandri: Misure per l'immediato avvio delle attività di bonifica nelle aree colpite dal recente sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro.

RISOLUZIONE APPROVATA

L'VIII Commissione,
premesso che:
il 23 febbraio 2010 si è verificato uno sversamento, presumibilmente doloso, nella fognatura comunale di Villasanta (MB) - poi confluito nel fiume Lambro - di idrocarburi (gasolio e olio combustibile) provenienti dalla locale ditta Lombarda Petroli nell'ordine delle 3.000-4.000 tonnellate;
sin dalla scoperta dell'evento, la prefettura di Milano e la Protezione civile della regione Lombardia hanno organizzato interventi finalizzati al contenimento delle sostanze inquinanti e alla loro rimozione dal fiume Lambro;
è stato quindi attivato un coordinamento tra le regioni interessate (tramite anche le rispettive ARPA) per monitorare lo stato di qualità delle acque e per definire una mappatura dei siti e degli habitat interessati dall'inquinamento, mentre il dipartimento di Protezione civile ha provveduto all'attuazione degli interventi urgenti necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni ed alla bonifica delle aree interessate dall'inquinamento;
a seguito della dichiarazione dello Stato di emergenza del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2010, sarebbero ora allo studio due possibili ordinanze di protezione civile:
a) la prima per la gestione della conclusione dell'emergenza sotto il coordinamento del Dipartimento di protezione civile;
b) la seconda per gli interventi di bonifica dei siti inquinati, il sostegno alle attività produttive ed il rimborso delle spese sostenute, che prevede l'individuazione di un Commissario delegato;
il Commissario delegato, da individuarsi all'interno degli enti che hanno partecipato ai primi interventi (regioni, autorità di bacino, Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPo), dovrebbe provvedere all'adozione delle iniziative citate e all'espletamento di tutte le azioni necessarie al superamento dell'emergenza;

in merito all'individuazione del Commissario delegato e dell'ente attuatore sarebbero state avanzate alcune ipotesi procedurali sia da parte del dipartimento di protezione civile, della regione Lombardia e della regione Veneto (i quali individuerebbero l'AIPo come soggetto attuatore e la relativa nomina di Commissario delegato nella figura del suo direttore), sia da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il quale sembrerebbe orientato ad una gestione diretta delle operazioni per il tramite di proprie strutture vigilate ed il coinvolgimento dell'autorità di bacino per il fiume Po - AdBPo);
l'AIPo rappresenta tutte le Regioni attraversate dal fiume Po, ha una struttura di 400 persone, costituite da tecnici per la maggior parte dislocati sul territorio in 12 uffici diversi ed ha per mission l'attuazione di interventi sui corsi d'acqua principali, mentre l'autorità di bacino per il fiume Po è ancora priva di un assetto

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istituzionale definito ed è costituita da 40 unità di personale, tutte distaccate a Parma. Lo stesso ente non ha mai avuto funzioni operative o gestito appalti di lavori ma si è occupato esclusivamente di piani e programmi. In tal senso, sarebbe auspicabile la trasformazione dell'ente in autorità di distretto idrografico per completare e aggiornare la formulazione dei criteri, degli indirizzi e delle linee di coordinamento della pianificazione a livello di distretto in materia di rischio idraulico, risorse idriche, ambiente, come richiesto anche dalle regioni in sede di discussione delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006;
allo scopo di uniformare la gestione dei fiumi principali, il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha operato un riordino dei distretti idrografici, ancora in fase di definizione da parte del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare per una più puntuale corrispondenza alle vigenti direttive europee. Allo stato attuale, però, le disposizioni applicabili non conferiscono alla relativa autorità di bacino le necessarie competenze per poter gestire tutte le indispensabili attività da eseguire sul fiume, anche in considerazione del fatto che vi è un eccessivo numero di enti che interferiscono con la gestione della risorsa idrica all'interno del bacino del Po. Peraltro, l'emergenza di questi giorni ha dimostrato come qualsiasi episodio che si verifichi a monte del fiume abbia un impatto su tutto il suo corso, compreso il delta, e che qualsiasi progetto o intervento non può non considerare il Po come un unicum al di là dei confini amministrativi;
al fine risolvere con efficacia i problemi di emergenza e di rientro alle normali condizioni di vita, si potrebbero pertanto valutare due opzioni:
1) l'opportunità della nomina di un commissario individuato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvalesse d'AIPo come soggetto attuatore;
2) in alternativa, andrebbe definito l'assetto istituzionale dell'AdBPo - anche con il coinvolgimento delle regioni interessate - e nel contempo andrebbero adottati Criteri di gestione delle operazioni di bonifica in grado di garantire lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle attribuzioni di tutti i soggetti competenti;

in tale ambito, occorrerebbe restituire alle regioni e agli enti locali le spese già sostenute per fare fronte all'emergenza (ad oggi stimate in circa un milione di euro) e provvedere ad un rigoroso monitoraggio dei fenomeni per procedere alla totale bonifica delle aree inquinate,

impegna il Governo:

ad adottare, d'intesa con i comuni danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi a danno dei fiumi Lambro e Po, tutte le misure necessarie ed urgenti per ricondurre nelle normali condizioni di vita i territori interessati;
ad intraprendere iniziative urgenti, anche di natura normativa, volte a ricondurre ad un'unica autorità le competenze e le risorse indispensabili per assicurare una governance efficace e autorevole del bacino del Po, a tal fine, sul piano amministrativo, ad attivare l'autorità distrettuale che, a prescindere dalle situazioni di emergenza, sia effettivamente posta a capo della gestione delle attività e delle politiche di governo del bacino del Po, procedendo alla nomina del relativo segretario distrettuale in accordo con le regioni interessate e sul piano normativo, ad adeguare la legislazione vigente per conferire poteri sostitutivi all'ente, qualora le regioni e gli enti locali non procedano nei tempi prestabiliti all'attuazione degli interventi di propria competenza;
a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie finalizzate al ripristino dello stato di integrità ambientale dei luoghi danneggiati e al risarcimento di eventuali danni occorsi a terzi, anche provvedendo alla nomina, tramite ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario delegato che provveda all'adozione delle necessarie e

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urgenti iniziative volte ad eseguire le operazioni dichiarate indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, in tal senso avvalendosi di soggetti attuatori che abbiano idonea rappresentatività e competenze territoriali;
a provvedere a nominare il segretario dell'Autorità di bacino, o in subordine, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Commissario delegato per la programmazione degli interventi e delle attività volte al superamento dell'emergenza;
a prevedere che il sopracitato Commissario delegato per l'espletamento delle attività di propria responsabilità possa avvalersi di subcommissari designati, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, dai presidenti delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che possono agire sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato;
ad adottare provvedimenti immediati diretti a rimborsare le regioni e gli enti locali delle spese assunte nell'immediatezza dell'evento;
ad avviare immediatamente le attività di bonifica dei luoghi a partire dalle sponde del tratto piacentino del fiume Po che risultano gravemente danneggiate, sulla base di un programma specifico che comprenda anche l'esecuzione di un accurato monitoraggio delle sostanze che non è stato possibile catturare e che eventualmente si siano depositate sul letto del fiume;
ad eseguire una verifica incisiva dell'applicazione della normativa in materia di vigilanza sulle attività delle industrie ad alto rischio, anche al fine di scongiurare ogni rischio di disattenzioni da parte degli organi di controllo ovvero di comportamenti elusivi da parte delle imprese che potrebbero rappresentare un pericoloso cedimento rispetto a comportamenti illegali come quelli che hanno portato al disastro ambientale che ha colpito il bacino del Po;
a garantire che entro il termine di scadenza della delega per la revisione del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia assicurata la riforma della parte terza dello stesso decreto legislativo, relativamente alla materia della difesa del suolo e della tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, senza prevedere ulteriori proroghe.
(8-00062)
«Alessandri, Tommaso Foti, Bratti, Ghiglia, Lanzarin, Marantelli, Margiotta, Mariani, Motta, Piffari, Realacci, Togni».

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02622 Mariani: Misure per garantire la trasparenza negli appalti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Facendo riferimento agli specifici quesiti posti dagli onorevoli interroganti, e per quanto concerne gli aspetti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si condivide la necessità di garantire che l'applicazione della normativa ordinaria in materia di appalti pubblici non costituisca un freno alla realizzazione in tempi certi e rapidi delle infrastrutture pubbliche, soprattutto nell'attuale periodo di sfavorevole congiuntura economica.
In questa direzione si è impegnato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche attraverso la promozione di tavoli tecnici con le maggiori stazioni appaltanti e le associazioni di categoria più rappresentative finalizzati all'individuazione ed al superamento, a livello legislativo, di criticità e disfunzioni della normativa in materia di appalti pubblici.
Proprio in questa logica è stata promossa l'introduzione nel codice dei contratti pubblici di una specifica norma semplificatoria in materia di valutazione delle offerte anomale, che, pur riguardando una fase necessaria della gara di affidamento degli appalti, prevista dal diritto comunitario, presentava una procedimentalizzazione troppo pesante che richiedeva tempi eccessivi.
L'azione legislativa di semplificazione, seppure non pretende di essere esaustiva, si ritiene efficace per consentire, attraverso la riduzione dei tempi di durata della gara, una più rapida cantierizzazione delle opere pubbliche: è prevista, in particolare, la contrazione di alcuni termini procedimentali, la presentazione dei giustificativi direttamente «ex post», anziché in sede di offerta, e la valutazione «congiunta» delle prime cinque offerte sospette di anomalia.
Resta comunque fermo l'impegno per il futuro a recepire tutti i contributi capaci di superare, o quanto meno attenuare, attraverso lo strumento legislativo, ulteriori criticità di tipo procedurale, sempre nei limiti della compatibilità con le norme di diritto comunitario in materia.
Per quanto riguarda altresì le modifiche legislative al codice dei contratti pubblici che consentono, da un lato, di esperire la procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500 mila euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e, dall'altro, di esperire la procedura ristretta semplificata per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, si ritiene che esse producano a livello di norma «ordinaria» una semplificazione procedurale per l'affidamento degli appalti, nel rispetto del diritto comunitario. Si evidenzia, inoltre, che la soglia di 500 mila euro entro la quale può essere esperita la procedura di cui all'articolo 122, comma 7-bis, è inferiore a quella prevista dalla normativa di altri Stati membri dell'Unione europea.
Riguardo al rilevante elemento «critico» di rallentamento della realizzazione delle opere costituito dall'instaurarsi, con ampia frequenza, di ricorsi in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, si evidenzia che, con il decreto legislativo di recepimento della direttiva «ricorsi», in corso di approvazione definitiva, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto norme mirate ad accelerare

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il processo amministrativo in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici, volte a garantire una tutela effettiva, celere, che giunga prima dell'avvenuta stipulazione del contratto, a responsabilizzare tutti i protagonisti della vicenda contenziosa (ricorrente, stazione appaltante, giudice), a consentire di pervenire in tempi rapidissimi ad una pronuncia giurisdizionale cautelare e ad una decisione di merito, che da un lato assicuri che l'appalto sia aggiudicato all'avente diritto e dall'altro non impedisca la celere esecuzione dell'appalto medesimo.
Il medesimo decreto legislativo contiene inoltre, in attuazione di specifico criterio di delega, misure di razionalizzazione dell'arbitrato; esse, nel loro complesso, delineano un istituto profondamente rinnovato che consente di mantenere in vita il rimedio di tutela arbitrale, in ragione della validità ed efficacia dello stesso, garantendone, al contempo, la massima trasparenza ed il superamento delle criticità dell'istituto evidenziatesi nel passato.
Ciò soprattutto attraverso le seguenti disposizioni volute da questa Amministrazione:
impugnabilità del lodo prevista, oltre che per nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia; cosicché sulla decisione arbitrale, che viene a configurarsi quale giudizio di primo grado, è consentita la possibilità di un controllo successivo generalizzato, in sede giurisdizionale;
più rigorosi criteri di incompatibilità per l'arbitro presidente, tali per cui, per esempio, detto ruolo non può essere ricoperto da chi nel triennio precedente abbia esercitato funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali, pena la nullità del lodo;
contenimento dei costi del giudizio arbitrale mediante la conferma delle disposizioni di riduzione dei compensi arbitrali previste dall'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies del decreto-legge n. 207/08, convertito dalla legge n. 14/2009.

Per quanto riguarda le eccezioni sollevate sulla necessità di procedere all'affidamento delle concessioni autostradali mediante gara, la normativa già prevede che l'individuazione del concessionario avvenga mediante procedura concorsuale, e pertanto, alle scadenze dei rapporti concessori in corso, alcune delle quali imminenti, saranno esperite le gare per l'individuazione dei nuovi concessionari autostradali.
È stato peraltro prevista, con specifica disposizione della legge finanziaria per il 2010, l'anticipazione entro il 31 marzo 2010 delle gare per l'affidamento delle concessioni autostradali in scadenza entro il 31 dicembre 2014.
Rispetto alla necessità che sia garantita una maggiore qualificazione degli operatori economici realizzatori dei contratti pubblici, fondata anche su requisiti di tipo «reputazionale», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha in più occasioni manifestato il più ampio favore nei confronti di meccanismi di selezione delle imprese che impediscano l'ingresso sul mercato a quelle meno competitive ed agevoli, viceversa, la crescita di quelle migliori.
Per quel che riguarda infine le recenti vicende giudiziarie in tema di appalti pubblici, si sottolinea che non sono emerse illegalità collegate direttamente agli Uffici di diretta collaborazione che, anzi, sono intervenuti per richiedere nel tempo gli approfondimenti necessari al fine di pervenire a soluzioni pienamente rispettose della legalità.
Per quanto concerne, invece, il coinvolgimento nelle inchieste giudiziarie di alti funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, eventuali comportamenti illeciti che dovessero emergere in esito alle inchieste in corso rimarrebbero circoscritti alla sfera dei comportamenti individuali, che comportano responsabilità personali, non riconducibili, in alcun modo, alla struttura.