ALLEGATO
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (C. 2596 Di Stanislao).
NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
1. La presente legge è finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla crescita della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, intesa come l'insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole da parte dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dell'azione delle Forze armate.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle attività previste per la «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace» di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, le amministrazioni pubbliche possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche mediante il coinvolgimento di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi, iniziative per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono in particolare rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 3.
1. Il Ministero della difesa istituisce un premio nazionale annuale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, da assegnare a persone nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi che si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie per la promozione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
2. Il premio nazionale è conferito nella «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace» di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, dal Ministro della difesa su proposta del Comitato di cui all'articolo 4.
Art. 4.
1. Presso il Ministero della difesa è istituito il Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
2. Il Comitato è formato da cinque componenti, il cui mandato ha la durata di tre anni, scelti tra personalità che si sono distinte nelle attività di promozione della cultura della difesa, della pace e dei diritti umani, nonché tra esperti e studiosi della materia.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Il Comitato è costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per la partecipazione al Comitato non spettano emolumenti, indennità o rimborsi di spese.
5. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formulare al Ministro della difesa la proposta per la definizione del contenuto del premio, di cui all'articolo 3, e per il relativo conferimento;
b) proporre il conferimento del patrocinio del Ministero della difesa alle iniziative di cui all'articolo 2 giudicate di particolare rilevanza, senza corresponsione di contributi o altre forme di sostegno finanziario.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.
Art. 5.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Ministero della difesa provvede al funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.