CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 marzo 2010
298.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 146

ALLEGATO 1

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna selvatica) e dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare) in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) emanato in attuazione dell'articolo 28 del decreto legge 112 del 2008;
tenuto conto del ruolo di primo piano ricoperto negli anni dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - ANPA, istituita con il decreto-legge n. 496 del 1993 e successivamente trasformata in APAT, nonché dalle agenzie regionali, che hanno permesso di avviare una politica di monitoraggio ambientale più attenta alle specificità dei singoli territori di competenza, rappresentando un momento significativo nel processo di affermazione e riconoscimento della protezione ambientale in Italia;
considerato che:
l'accorpamento in unico organismo dei tre principali istituti di ricerca e studio sulle problematiche ambientali non risolve alcune importanti problematiche emerse in questi 16 anni di attività: da tempo infatti il c.d. «sistema delle agenzie» sta evidenziando la necessità di una riforma organica del settore con l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza e di creare una struttura più funzionale e con un efficace sistema di condivisione delle informazioni ambientali e le stesse agenzie regionali, riunite nell'associazione AssoArpa, hanno manifestato «l'esigenza di una riforma organica, finalizzata al rilancio del Sistema delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, oltre che alla garanzia della sua funzionalità, efficienza ed economicità»;
le Agenzie regionali e le Province autonome, presenti e attive su tutto il territorio nazionale, hanno acquisito esperienza, professionalità, conoscenza del territorio e delle problematiche ad esso connesse, oltre che consapevolezza del proprio ruolo istituzionale e che esse svolgono un ruolo indispensabile a supporto delle Regioni e delle autonomie locali attraverso la strumentazione e le competenze acquisite e consolidate, anche di «eccellenza», coerentemente con la più recente evoluzione comunitaria e internazionale delle logiche di protezione ambientale e delle strategie di sviluppo sostenibile, in virtù dello sviluppo e del progressivo consolidamento di una logica di «sistema» basata su rapporti cooperativi e di sussidiarietà tra Agenzie;
in questi anni di consolidamento del sistema agenziale, si è assistito anche alla crescita della domanda di prestazioni da parte delle istituzioni e della società civile nonché a trasformazioni importanti del contesto istituzionale, a partire dalla

Pag. 147

revisione del Titolo V della Costituzione e dell'affermarsi del federalismo amministrativo. In tale scenario, sono emersi fabbisogni di adattamento del mandato delle Agenzie ambientali, ma allo stesso tempo, anche i limiti che presenta il modello di funzionamento e di erogazione delle prestazioni pubbliche di controllo e protezione ambientale delle Agenzie;
accanto alla primaria necessità di rendere le attività agenziali sempre più omogenee ed efficaci, sia sul piano della diffusione sul territorio nazionale, sia sul piano tecnico e dell'innovazione, è necessario avviare una riforma, che consenta di rispondere al crescente divario tra l'aumento della domanda di controllo e di prestazioni tecniche rivolta alle Agenzie e la definizione del relativo mandato e del sistema di finanziamento;
è necessario sancire formalmente l'esistenza di un vero e proprio «Sistema nazionale di Agenzie ambientali», composto dall'ISPRA, quale polo nazionale e dalle agenzie regionali, quali poli regionali e territoriali, quale premessa indispensabile per una conferma e un rilancio della missione istituzionale delle agenzie ambientali. L'obiettivo dovrebbe essere quello di dotare il Paese di una vera e propria rete nazionale di soggetti tecnici, che nella logica della cooperazione e della sinergia, assicurino omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle politiche di protezione ambientale e di sostenibilità;
a tal fine è essenziale superare il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'APAT, per favorire il rafforzamento dello sviluppo della missione agenziale e di un'efficiente ed efficace collaborazione tra le Agenzie delle varie Regioni del paese; in particolare, sotto il profilo del mandato istituzionale, si ritiene opportuno migliorare e rendere attuale la definizione dei compiti delle Agenzie, superando gli squilibri tra le diverse aree geografiche e addivenendo ad una comune definizione della natura giuridica delle attività nonché rendere il mandato delle Agenzie più coerente con il nuovo assetto delle competenze istituzionali, basato sul federalismo amministrativo, per una effettiva cooperazione e integrazione delle diverse funzioni (tecniche e decisionali) relative alla protezione ambientale ed allo sviluppo sostenibile;
ai fini di un efficace svolgimento dell'attività di controllo pubblico sulle pressioni ambientali e sui relativi impatti sull'ambiente, il coinvolgimento delle ARPA/APPA nell'attività di vigilanza sulle attività antropiche da cui originano le pressioni, successiva al rilascio delle autorizzazioni, deve considerarsi obbligatorio e non meramente facoltativo o a richiesta degli enti;
è necessario che l'ordinaria attività di controllo sia strutturata definendo preventivamente le priorità, secondo piani e programmi condivisi con le Autorità competenti e basati su valutazioni tecnico-scientifiche, nel cui ambito dovrebbero essere previste anche modalità di gestione degli interventi straordinari e non programmabili;
è necessario, con riferimento alle attività di monitoraggio dello stato delle componenti ambientali, procedere alla ricostruzione di un quadro di conoscenza complessiva da realizzarsi attraverso opportune azioni di monitoraggio ambientale e territoriale attraverso il ruolo obbligatorio delle agenzie nelle attività di monitoraggio delle varie matrici ambientali e delle modificazioni che esse subiscono;
le agenzie devono essere «produttrici di sistemi ufficiali di conoscenza» anche attraverso l'interconnessione in un sistema di rete per lo scambio e la condivisione delle informazioni, in attuazione dei principi affermati dalla Convenzione di Aarhus nonché enti promotori dei processi di accesso e diffusione dell'informazione ambientale, in posizione di terzietà, sia rispetto alle istituzioni, sia rispetto al pubblico;

Pag. 148

a tal fine, l'attività di ricerca deve essere prioritariamente finalizzata ad accrescere le competenze nei settori propri di controllo e monitoraggio in campo ambientale;
il coinvolgimento delle Agenzie nelle fasi istruttorie dei procedimenti amministrativi rivolti al rilascio di autorizzazioni ambientali settoriali o integrate e di provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, la valutazione tecnica delle Agenzie sia da considerarsi obbligatoria e da acquisire preventivamente rispetto all'adozione degli atti autorizzativi;
valutato che:
in tale ambito, le disposizioni contenute nello schema di regolamento relative alla nomina e ai compiti del Presidente e del Consiglio di amministrazione non garantiscono il coinvolgimento del sistema delle Agenzie né del Parlamento, rendendo di fatto l'ISPRA un organo interno al Ministero; analoghe considerazioni riguardano la nomina del collegio dei revisori dei conti;
le modalità di nomina e funzionamento del Consiglio federale non consentono di attuare il principio di leale cooperazione richiamato anche dal parere del Consiglio di stato, che ha altresì sottolineato la necessità di chiarire l'articolazione del sistema dei controlli ambientali;
relativamente al sistema di finanziamento e ai rapporti convenzionali lo schema di regolamento proposto non garantisce che l'istituto possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia e al di fuori di qualsiasi possibile conflitto d'interesse;
lo schema di regolamento non prevede un termine certo per l'emanazione dello statuto dell'ISPRA, strumento indispensabile per rendere pienamente operativo l'Istituto con una definizione chiara di compiti e funzioni;
auspicata inoltre l'istituzione dei «livelli essenziali di tutela ambientale» (LETA), attraverso cui introdurre strumenti di garanzia di uniformità e omogeneità dell'azione delle Agenzie, di miglioramento della capacità di programmazione delle attività e, più in generale, di controllo e di governo della spesa ambientale: la definizione dei LETA dovrebbe tenere conto e rapportarsi al processo di definizione e aggiornamento dei LEA sanitari, prevedendone le necessarie integrazioni e sinergie;
auspicata, in definitiva, l'istituzione di un sistema a rete integrato e unitario attraverso il quale l'intervento di tutela ambientale sul territorio nazionale viene garantito in modo diffuso, omogeneo e puntuale che sia altresì:
il «luogo» in cui convergono e si concentrano competenze, dati e informazioni attraverso cui soggetti pubblici e privati possano trovare il supporto necessario a qualificare dal punto di vista ambientale il proprio intervento nel settore di pertinenza;
il «luogo» da cui possano scaturire indicazioni utili a definire le linee di sviluppo della ricerca in campo ambientale e nella difesa del suolo;
lo «strumento» attraverso cui l'intervento in campo ambientale in Italia sia puntuale ed omogeneo nella qualità;
il «luogo» in cui viene acquisito e reso disponibile il quadro completo dei dati ambientali;
il «luogo» in cui viene acquisita e sviluppata la conoscenza scientifica in campo ambientale;
il «luogo» nel quale la trasparenza è uno degli elementi essenziali del processo decisionale e in particolare del processo di definizione del piano programmatico;
il «soggetto istituzionale» caratterizzato da chiarezza ed esclusività di ruolo e funzione;
esprime

PARERE CONTRARIO

Pag. 149

ALLEGATO 2

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO ITALIA DEI VALORI

La Commissione VIII,
esaminato lo schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
premesso che:
lo schema di decreto in esame, adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consente il superamento del commissariamento di APAT, INFS e ICRAM, come disposto dall'articolo 28, comma 5, del suddetto decreto legge 112/08;
rilevato che:
i compiti istituzionali dell'ISPRA appaiono formulati con una certa approssimazione e genericità, non risultando affatto chiara la competenza dell'Istituto rispetto al sistema dei controlli in campo ambientale, che dovrebbe invece essere il compito preponderante dell'attività dell'Istituto medesimo, anche al fine di consentire il definitivo consolidamento di un sistema nazionale stabile di controlli in campo ambientale autonomo, coordinato e permanente. In questo senso la suddetta attività di controllo ambientale, viene indicata (articolo 2, comma 1) solo come uno dei tanti compiti istituzionali previsti, al pari delle attività di ricerca, di consulenza strategica, di assistenza tecnica, di sperimentazione, di monitoraggio, di valutazione e di formazione;
si evidenzia quindi la necessità di definire la competenza, ma soprattutto il ruolo che l'ISPRA è tenuto a svolgere in questo delicato ambito. A confermare ciò, il comma 2, articolo 2, prevede che «l'Istituto promuove (...) lo sviluppo coordinato delle Agenzie e dei controlli ambientali...», laddove la «promozione dello sviluppo coordinato» non sembra affatto equivalere al «coordinamento del sistema dei controlli», come invece si dovrebbe prevedere se si vuole porre l'ISPRA stessa a capo del suddetto sistema di controlli;
a rafforzare quanto suesposto, è lo stesso parere dell'8 febbraio 2010 della sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, che rileva: «Tuttavia, appare opportuno chiarire meglio nel corpo del testo che tutto il sistema dei controlli ambientali si articola in una rete nazionale di soggetti tecnici centrata sulle funzioni di indirizzo di ISPRA e sull'articolazione dei soggetti locali (ARPA/APPA), sistema che è chiamato ad operare nella logica della leale cooperazione istituzionale»;
considerato inoltre che:
le disposizioni contenute all'articolo 5, relative alla nomina e ai compiti del Presidente dell'ISPRA, prevedono, al comma 1, che il medesimo Presidente sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Pag. 150

Ministro dell'Ambiente. Detta nomina viene effettuata senza alcun coinvolgimento preventivo del Parlamento, come avviene invece in svariati altri provvedimenti di nomina, quali per esempio quelli relativi ai Presidenti di Enti Parco;
estremamente delicato è inoltre l'aspetto delle incompatibilità, di cui all'articolo 10, comma 2, dello schema in esame. La necessaria individuazione dei ruoli e delle figure professionali incompatibili con i ruoli di Presidente, di componente del Consiglio di amministrazione e di direttore generale, va ampliata, proprio alla luce dell'indispensabile difesa della terzietà dell'ISPRA, nonché dell'importanza e la delicatezza delle competenze sui controlli in capo all'Istituto medesimo;
l'articolo 7, prevede la nomina del collegio dei revisori dei conti, da attuarsi con decreto del Ministro dell'Ambiente. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, dei quali due effettivi e uno supplente sono scelti e designati dal medesimo Ministero dell'Ambiente. Viene così in pratica affidato al Ministero vigilante il compito di designare la maggioranza di un organismo del controllo, creando una sorta di coincidenza tra controllore e controllato, con rischi evidenti in termini di garanzia di autonomia del Collegio stesso;
l'articolo 12 riguarda i rapporti convenzionali, ossia gli incarichi e le attività che l'ISPRA può svolgere, mediante convenzioni, oltre a quelli ordinari espressamente previsti dalla normativa vigente e dal decreto in esame. Con riguardo ai suddetti rapporti convenzionali, va attentamente valutata la possibilità per l'ISPRA di poter svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico anche per conto di soggetti privati. È evidente infatti la delicatezza di detta previsione, proprio alla luce dei compiti istituzionali dell'Istituto e in particolare delle sue importanti competenze in materia di controlli, e della conseguente garanzia che l'Istituto possa svolga i suoi compiti in piena autonomia e al di fuori da qualsivoglia possibile conflitto di interessi;
la evidenziata criticità nel consentire all'ISPRA di poter svolgere incarichi per conto di soggetti privati, è peraltro rafforzata da quanto riportato dalla Relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, laddove si legge: «Per quanto concerne le risorse finanziarie si osserva che il contributo ordinario dello Stato per i 2009 è stato determinato in circa 90.000.000 di euro. Il bilancio di previsione 2009 dell'Istituto ammonta a circa 116.000.000 di euro al netto delle partite di giro, ove la differenza è finanziata con l'avanzo di amministrazione e con fondi esterni provenienti da convenzioni con soggetti terzi». In pratica oltre il 22 per cento del bilancio dell'Istituto proviene da convenzioni con soggetti terzi. Una percentuale elevata, che se porta indubbi benefici in termini di risorse finanziarie, evidenzia però una forte criticità in termini di indispensabili garanzie di correttezza, autonomia e imparzialità nell'attività istituzionale da parte dell'ISPRA stesso qualora detta attività sia posta al servizio di soggetti privati;
appare quindi opportuno se non escludere perlomeno limitare, attraverso la fissazione di un tetto percentuale massimo di finanziamento proveniente da incarichi per conto di privati, la possibilità per l'Istituto - che opera in un ambito estremamente delicato quale quello dei controlli ambientali nel quale è indispensabile garantire la terzietà e qualsivoglia possibile forma di conflitto di interessi - di potersi «mettersi sul mercato», e svolgere incarichi retribuiti per conto di soggetti privati;
lo schema di decreto in esame, prevede inoltre, all'articolo 13, che lo Statuto dell'ISPRA sia approvato con apposito decreto del Ministero dell'ambiente. L'assetto organizzativo e amministrativo dell'Istituto definito - tra le altre cose - proprio da detto Statuto, è indispensabile per rendere pienamente operativo, e soprattutto con una chiara definizione di compiti, l'Istituto stesso. L'articolo in esame però non prevede alcun tempo massimo entro il quale il Ministero è

Pag. 151

tenuto ad approvare detto Statuto, rischiando con ciò di produrre nel frattempo una negativa indeterminatezza nell'azione e nella programmazione dell'attività dell'Istituto;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) che il Governo preveda di modificare il testo dello schema in esame al fine di ribadire la previsione che tutto il sistema dei controlli ambientali si articola in una rete nazionale di soggetti tecnici centrata sulle funzioni di indirizzo dell'ISPRA e sull'articolazione dei soggetti locali: Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente;
b) in particolare che al comma 2, articolo 2, vengano sostituite dalle parole «promuove» fino alle parole «controlli in materia ambientale», con le parole «esercita, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 14 del presente regolamento, le funzioni di indirizzo e di coordinamento nazionali del sistema dei controlli in materia ambientale, attraverso lo sviluppo del sistema delle Agenzie»;
c) che venga confermato, attraverso opportune integrazioni al testo in esame, il ruolo preminente dell'Istituto in materia di controlli ambientali, rispetto agli altri compiti istituzionali previsti dal comma 1, articolo 2, dello schema in esame, al fine di consentire il consolidamento di un sistema nazionale stabile di controlli in campo ambientale autonomo, coordinato e permanente;
d) che venga modificato il comma 1 dell'articolo 5, relativo alla nomina del Presidente dell'ISPRA, aggiungendo dopo le parole «del territorio e del mare» le parole «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti»;
e) a prevedere maggiori garanzie di autonomia del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 7, prevedendo che non sia il Ministero dell'Ambiente a designare la maggioranza dei membri del suddetto organismo di controllo;
f) con riferimento all'articolo 9-bis in materia di personale e di assetto organizzativo, e considerando l'impegno preso dal Governo anche in sede di risposta del Governo ad una interrogazione a risposta immediata in Commissione Ambiente della Camera del 10 dicembre 2009, che si autorizzi l'ISPRA, nel pieno rispetto delle normative vigenti per gli enti pubblici di ricerca, a bandire nel triennio 2010-2012, concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio presso l'Istituto stesso con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative.
g) relativamente all'individuazione delle incompatibilità di cui all'articolo 10, per le figure del Presidente, del direttore generale e dei componenti del Consiglio di amministrazione, che vengano apportate le seguenti modifiche al comma 2:
1) sostituire le parole «amministratori o dipendenti» con le parole «amministratori, dipendenti, consulenti o collaboratori»;
2) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché non possono svolgere qualunque attività di tipo professionale con soggetti pubblici e privati qualora siano riscontrabili, anche indirettamente, profili di incompatibilità con l'attività istituzionale dell'Istituto;
h) in relazione all'articolo 12, concernente gli incarichi e le attività che l'ISPRA può svolgere mediante convenzioni, anche per conto di soggetti privati, prevedere l'introduzione di adeguate e stringenti misure volte a prescrivere specifiche forme di limitazioni e ambiti di incompatibilità negli incarichi suddetti, al fine di garantire correttezza e autonomia nell'attività istituzionale da parte dell'Istituto;

Pag. 152

i) a prevedere un tempo massimo entro il quale il Ministero dell'Ambiente - di concerto con il Ministero dell'Economia - deve emanare il decreto di approvazione dello Statuto dell'ISPRA (articolo 13), al fine di rendere pienamente operativa, e soprattutto con una chiara definizione di compiti, l'azione dello stesso Istituto evitando così una nociva indeterminatezza nella programmazione della sua attività istituzionale;
l) che si preveda di fissare un tetto massimo percentuale, comunque non superiore al 15 per cento del bilancio dell'Istituto, delle risorse finanziarie provenienti da convenzioni con soggetti terzi, stante l'ambito estremamente delicato quale quello relativo al sistema dei controlli ambientali nel quale è indispensabile garantire la terzietà da parte dell'Istituto medesimo;
Piffari, Scilipoti

Pag. 153

ALLEGATO 3

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE COME RIFORMULATA

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna selvatica) e dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare) in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
considerato che lo schema di regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n.133 del 2008 che - relativamente alla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico ente sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente denominato «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» (ISPRA) - demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, in merito agli organi di amministrazione e controllo, alla sede, alle modalità di costituzione e di funzionamento e alle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA;
valutata positivamente la costituzione dell'ISPRA come ente pubblico di ricerca chiamato a svolgere funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica in un ambito di particolare importanza, quale quello delle politiche ambientali;
ritenuta l'opportunità:
di chiarire meglio nel corpo del testo la funzione di controllo in materia ambientale in relazione alle competenze riconosciute in tale ambito all'ex APAT nonché alle ARPA-APPA;
di consentire al Parlamento di pronunciarsi sulla nomina del presidente dell'Istituto, attesa la rilevanza dei compiti attribuiti all'ISPRA in materia ambientale;
considerato che, in analogia a quanto previsto per gli enti di ricerca nel decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sarebbe opportuno riconoscere all'ISPRA l'autonomia organizzativa anche in relazione alla disciplina del personale, comunque nel rispetto dei principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
considerato che all'articolo 13, relativo allo statuto, il riferimento al servizio di controllo interno che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico non tiene conto dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che prevedeva il suddetto servizio, ora sostituito - con l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - da un organismo indipendente di valutazione della performance;

Pag. 154

considerato che presso l'ex INFS era stata istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica che, in virtù dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, ha assunto la denominazione di «Scuola di specializzazione in discipline ambientali»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, si precisi che le attività di consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati non possono aver luogo ove sussistano profili di incompatibilità in relazione alle specifiche attività dell'Istituto; in tale ambito, si ribadisca tale esigenza con un apposito comma da inserire all'articolo 12 relativo ai rapporti convenzionali;
2) all'articolo 11, comma 6, si preveda che la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, ivi previsti, siano disposti previa motivata comunicazione al Parlamento;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'ISPRA svolge attività di assistenza specificamente tecnico-scientifica, piuttosto che meramente tecnica;
b) al medesimo articolo 2 si valuti l'opportunità di precisare che l'ISPRA cura - nel rispetto del principio di leale collaborazione - il coordinamento del sistema nazionale delle Agenzie; analogamente andrebbe valutato l'inserimento all'articolo 14 di un'ulteriore disposizione che chiarisca la suddetta funzione di coordinamento da parte dell'ISPRA del sistema nazionale delle Agenzie in seno al previsto Consiglio federale, per il quale andrebbe previsto l'obbligo di riunirsi almeno un volta all'anno;
c) all'articolo 5, relativo al presidente dell'ISPRA, si preveda il previo parere parlamentare delle Commissioni parlamentari competenti per materia sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nomina del presidente medesimo;
d) all'articolo 9-bis, comma 3, relativo alla direzione dei dipartimenti dell'Istituto e all'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di dirigenza, si valuti l'opportunità di modificare il comma con un rinvio a un regolamento del personale, ivi inclusi i dirigenti, da adottare in conformità ai principi e alle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e alle disposizioni del codice civile; in tale ambito valuti altresì il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento, presente al comma 3, ai profili professionali;
e) all'articolo 10, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il collocamento fuori ruolo del presidente e del direttore generale deve avvenire ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
f) all'articolo 13, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento ivi previsto al servizio di controllo interno, sostituendolo con quello all'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
g) valuti il Governo l'opportunità di inserire un'ulteriore disposizione che, in relazione alla Scuola di specializzazione in disciplina ambientali di cui all'articolo 17 bis del decreto legge 195/2009, già Scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica presso l'ex INFS, demandi ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'organizzazione e il funzionamento della Scuola medesima, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Pag. 155

ALLEGATO 4

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna selvatica) e dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare) in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
considerato che lo schema di regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n.133 del 2008 che - relativamente alla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico ente sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente denominato «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» (ISPRA) - demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, in merito agli organi di amministrazione e controllo, alla sede, alle modalità di costituzione e di funzionamento e alle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA;
valutata positivamente la costituzione dell'ISPRA come ente pubblico di ricerca chiamato a svolgere funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica in un ambito di particolare importanza, quale quello delle politiche ambientali;
ritenuta l'opportunità:
di chiarire meglio nel corpo del testo la funzione di controllo in materia ambientale in relazione alle competenze riconosciute in tale ambito all'ex APAT nonché alle ARPA-APPA;
di consentire al Parlamento di pronunciarsi sulla nomina del presidente dell'Istituto, attesa la rilevanza dei compiti attribuiti all'ISPRA in materia ambientale;
considerato che, in analogia a quanto previsto per gli enti di ricerca nel decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sarebbe opportuno riconoscere all'ISPRA l'autonomia organizzativa anche in relazione alla disciplina del personale, comunque nel rispetto dei principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
considerato che all'articolo 13, relativo allo statuto, il riferimento al servizio di controllo interno che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico non tiene conto dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che prevedeva il suddetto servizio, ora sostituito - con l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - da un organismo indipendente di valutazione della performance;

Pag. 156

considerato che presso l'ex INFS era stata istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica che, in virtù dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, ha assunto la denominazione di «Scuola di specializzazione in discipline ambientali»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, si precisi che le attività di consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati non possono aver luogo ove sussistano profili di incompatibilità in relazione alle specifiche attività dell'Istituto; in tale ambito, si ribadisca tale esigenza con un apposito comma da inserire all'articolo 12 relativo ai rapporti convenzionali;
2) all'articolo 5, relativo al presidente dell'ISPRA, si preveda il previo parere parlamentare delle Commissioni parlamentari competenti per materia sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nomina del presidente medesimo;
3) all'articolo 11, comma 6, si preveda che la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, ivi previsti, siano disposti previa motivata comunicazione al Parlamento;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'ISPRA svolge attività di assistenza specificamente tecnico-scientifica, piuttosto che meramente tecnica;
b) al medesimo articolo 2 si valuti l'opportunità di precisare che l'ISPRA cura - nel rispetto del principio di leale collaborazione - il coordinamento del sistema nazionale delle Agenzie; analogamente andrebbe valutato l'inserimento all'articolo 14 di un'ulteriore disposizione che chiarisca la suddetta funzione di coordinamento da parte dell'ISPRA del sistema nazionale delle Agenzie in seno al previsto Consiglio federale, per il quale andrebbe previsto l'obbligo di riunirsi almeno un volta all'anno;
c) all'articolo 9-bis, comma 3, relativo alla direzione dei dipartimenti dell'Istituto e all'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di dirigenza, si valuti l'opportunità di modificare il comma con un rinvio a un regolamento del personale, ivi inclusi i dirigenti, da adottare in conformità ai principi e alle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e alle disposizioni del codice civile; in tale ambito valuti altresì il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento, presente al comma 3, ai profili professionali;
d) all'articolo 10, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il collocamento fuori ruolo del presidente e del direttore generale deve avvenire ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) all'articolo 13, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento ivi previsto al servizio di controllo interno, sostituendolo con quello all'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
f) valuti il Governo l'opportunità di inserire un'ulteriore disposizione che, in relazione alla Scuola di specializzazione in disciplina ambientali di cui all'articolo 17 bis del decreto legge 195/2009, già Scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica presso l'ex INFS, demandi ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'organizzazione e il funzionamento della Scuola medesima, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Pag. 157

ALLEGATO 5

7-00271 Germanà: Attività di monitoraggio sul territorio di Messina.

RISOLUZIONE APPROVATA

La VIII Commissione,
premesso che:
la gestione del territorio sta assumendo connotazioni di elevata complessità legate alla verifica di avvenimenti estremamente dinamici, alla previsione dei risultati ed alla pianificazione di tecniche e strategie, rendendo necessari una conoscenza approfondita di un'elevata quantità di dati, l'applicazione di metodologie scientifiche e tecnico-organizzative adeguate e un continuo aggiornamento, realizzabili soltanto attraverso un approccio multidisciplinare, adeguati sistemi informativi e la formazione continua del personale, il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti della società civile;
tale sinergia può derivare dalla collaborazione efficace tra la pubblica amministrazione, gli ordini professionali e l'università ed, in maniera specifica, tra gli ordini professionali ed i dipartimenti universitari presenti sul territorio provinciale, le organizzazioni di volontariato attive nel settore, onde giungere alla costituzione di una vera e propria struttura a rete, in grado di monitorare lo sviluppo del territorio e fornire la risoluzione alle problematiche che possono emergere;
questa forma di stretta collaborazione risulta essere indispensabile soprattutto nelle situazioni di emergenza come possono essere quelle derivanti, ad esempio, dal dissesto idrogeologico;
gli ordini professionali di Messina e le organizzazioni del volontariato di protezione civile si sono immediatamente attivati sin dal 3 ottobre 2009 sul territorio colpito dall'alluvione del 1o ottobre e sono stati da subito impegnati in una propedeutica rilevazione delle zone più danneggiate, effettuando una prima indagine per l'individuazione dei danni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare le più opportune politiche volte alla costituzione, sulla base di un protocollo di intesa tra il Governo, le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, che coinvolga il Ministero competente, la Regione, gli enti locali, gli Ordini professionali, le associazioni che operano nel settore, nel rispetto delle normative vigenti, in una attività di monitoraggio e studio del territorio che risulta essere di estrema importanza soprattutto in situazioni di emergenza, come in quelle legate al dissesto idrogeologico che ha colpito la città di Messina ed i comuni di Scaletta, di Itala, di San Fratello e del comprensorio dei Monti Nebrodi.
(8-00061)
«Germanà, Scilipoti, Garofalo, Giammanco».