CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 marzo 2010
296.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02080 Motta: Stanziamento delle risorse necessarie per la ricostruzione post-terremoto del 23 dicembre 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Motta concernente il sisma del 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, si fa presente che l'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009, emanata per disciplinare i primi interventi diretti a fronteggiare le conseguenze del suddetto evento sismico, ha stanziato risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro a valere sul Fondo della protezione civile.
In proposito si precisa che il suddetto Dipartimento, per sostenere gli impegni finanziari derivanti dall'adozione dei primi interventi urgenti, con nota del 7 gennaio 2009, ha richiesto, al Ministero dell'economia e delle finanze, l'assegnazione urgente di un finanziamento straordinario pari all'importo sopra citato, mediante prelevamento da «Fondo di riserva per le spese impreviste» di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Al riguardo il Dicastero ha riferito che qualsiasi eventuale incremento - a reintegro di spese sostenute - dello stanziamento del capitolo 7446/Mef, relativo a «Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse», deve essere previsto da un'apposita iniziativa legislativa per la quale occorrerà reperire, ai sensi della vigente normativa contabile, idonea copertura finanziaria.
Va altresì, esclusa, allo stato, la possibilità di reintegro a carico del Fondo di riserva per le spese impreviste, atteso che le attuali disponibilità del Fondo medesimo non consentono di assentire alla totalità delle richieste avanzate dal Dipartimento della protezione civile per far fronte ai danni connessi con le diverse calamità che hanno interessato il nostro Paese nel corrente anno.
In ogni caso il suddetto Dipartimento, can una nota del 4 febbraio 2010 ha comunicato al Presidente della regione Emilia Romagna - Commissario delegato che, fermo restando che il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere negativo all'integrazione del Fondo della protezione civile per l'importo di 15 milioni di euro, provvederà comunque all'erogazione dei fondi non appena il Fondo stesso sarà reintegrato delle somme anticipate per altre finalità.
Relativamente all'importo di 19.000.000,00 di euro assegnato, per l'anno 2009, al Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 concernente «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si fa presente che detto Dipartimento, con provvedimento del 13 luglio 2009, ha autorizzato il trasferimento della somma a favore del Presidente della regione Emilia Romagna - Commissario delegato, a valere sul capitolo iscritto nell'ambito del centro di responsabilità «Protezione Civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2009.

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ALLEGATO 2

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna selvatica) e dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare) in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
considerato che lo schema di regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008 che - relativamente alla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico ente sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente denominato «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» (ISPRA) - demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, in merito agli organi di amministrazione e controllo, alla sede, alle modalità di costituzione e di funzionamento e alle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA;
valutata positivamente la costituzione dell'ISPRA come ente pubblico di ricerca chiamato a svolgere funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica in un ambito di particolare importanza, quale quello delle politiche ambientali;
ritenuta l'opportunità:
di chiarire meglio nel corpo del testo la funzione di controllo in materia ambientale in relazione alle competenze riconosciute in tale ambito all'ex APAT nonché alle ARPA-APPA;
di consentire al Parlamento di pronunciarsi sulla nomina del presidente dell'Istituto, attesa la rilevanza dei compiti attribuiti all'ISPRA in materia ambientale;
considerato che, in analogia a quanto previsto per gli enti di ricerca nel decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sarebbe opportuno riconoscere all'ISPRA l'autonomia organizzativa anche in relazione alla disciplina del personale, comunque nel rispetto dei principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
considerato che all'articolo 13, relativo allo statuto, il riferimento al servizio di controllo interno che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico non tiene conto dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che prevedeva il suddetto servizio, ora sostituito - con l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - da un organismo indipendente di valutazione della performance;

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considerato che presso l'ex INFS era stata istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica che, in virtù dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, ha assunto la denominazione di «Scuola di specializzazione in discipline ambientali»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'ISPRA svolge attività di assistenza specificamente tecnico-scientifica, piuttosto che meramente tecnica;
b) al medesimo articolo 2 si valuti l'opportunità di precisare che l'ISPRA cura - nel rispetto del principio di leale collaborazione - il coordinamento del sistema nazionale delle Agenzie; analogamente andrebbe valutato l'inserimento all'articolo 14 di un'ulteriore disposizione che chiarisca la suddetta funzione di coordinamento da parte dell'ISPRA del sistema nazionale delle Agenzie in seno al previsto Consiglio federale, per il quale andrebbe previsto l'obbligo di riunirsi almeno un volta all'anno;
c) all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le attività di consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati non possono aver luogo ove sussistano profili di incompatibilità in relazione alle specifiche attività dell'Istituto; in tale ambito, valuti altresì il Governo l'opportunità di ribadire tale esigenza con un apposito comma da inserire all'articolo 12 relativo ai rapporti convenzionali;
d) all'articolo 5, relativo al presidente dell'ISPRA, valuti il Governo l'opportunità di prevedere il previo parere parlamentare delle Commissioni parlamentari competenti per materia sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nomina del presidente medesimo;
e) all'articolo 9-bis, comma 3, relativo alla direzione dei dipartimenti dell'Istituto e all'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di dirigenza, si valuti l'opportunità di modificare il comma con un rinvio a un regolamento del personale, ivi inclusi i dirigenti, da adottare in conformità ai principi e alle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e alle disposizioni del codice civile; in tale ambito valuti altresì il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento, presente al comma 3, ai profili professionali;
f) all'articolo 10, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il collocamento fuori ruolo del presidente e del direttore generale deve avvenire ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) all'articolo 11, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, ivi previsti, siano disposti previa motivata comunicazione al Parlamento;
h) all'articolo 13, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento ivi previsto al servizio di controllo interno, sostituendolo con quello all'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
i) valuti il Governo l'opportunità di inserire un'ulteriore disposizione che, in relazione alla Scuola di specializzazione in disciplina ambientali di cui all'articolo 17 bis del decreto legge 195/2009, già Scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica presso l'ex INFS, demandi ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'organizzazione e il funzionamento della Scuola medesima, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.