CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 marzo 2010
296.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02631 Toccafondi: Risorse destinate al sostegno delle scuole non statali per l'anno 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Toccafondi pone quesiti in ordine ai fondi per le Istituzioni scolastiche non statali.
Al riguardo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di essere consapevole dell'importante ruolo svolto dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, istituito dalla legge n. 62 del 2000, nel quale convivono nel pieno rispetto della Costituzione, scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali, tuttavia, al momento, le difficoltà derivanti dall'attuale, difficile situazione finanziaria ed economica impongono il rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio.
Sulla base di tali considerazioni, al fine di incrementare le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie, con la legge di bilancio per l'anno finanziario 2009 è stata assegnata la somma di 120 milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2009.
Analogamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha previsto all'articolo 2, comma 250, che le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinques, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, siano destinate alle finalità di cui all'elenco 1 della medesima legge finanziaria.
Tra gli interventi ivi elencati figura anche il sostegno alle scuole non statali per un importo di 130 milioni di euro, che si aggiunge alle risorse finanziarie già previste per il 2010.
L'assegnazione di tali risorse sarà disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il relativo schema è già stato trasmesso alle Camere il 4 marzo 2010.

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ALLEGATO 2

5-02632 Vannucci: Utilizzo delle risorse disponibili nei bilanci degli enti previdenziali e assistenziali per il finanziamento di investimenti nel sistema produttivo e infrastrutturale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Vannucci pone quesiti in ordine alle risorse disponibili nei bilanci degli Enti previdenziali o assistenziali, con particolare riferimento all'INAIL.
Al riguardo, si fa presente che l'INAIL, pur avendo avuto approvati i piani di investimento negli anni 2002-2005, è soggetto alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 104 del 1996, laddove viene disposto che gli investimenti immobiliari possano essere effettuati solo in forma indiretta; inoltre, la normativa riguardante la tesoreria unica (legge n. 720 del 1982) prevede che gli enti sottoposti a tale regime non possano detenere disponibilità liquide al di fuori della tesoreria statale, comprendendo in tale limite anche le quote di fondi immobiliari.
A decorrere dal 2008, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare nuovi investimenti o dare corso a quelle operazioni giuridicamente perfezionate - sempre in via indiretta - nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili; plafond, questo, che, ai sensi della legge n. 244 del 2007 viene calcolato non tenendo conto delle quote dei fondi immobiliari o delle partecipazioni in società immobiliari detenute.
Si precisa, infine, che l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009 in Abruzzo, ha previsto che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri fossero disciplinati per il periodo 2009/2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli investimenti di ricostruzione e riparazione di immobili localizzati nelle zone colpite dal terremoto, nel limite della forma indiretta e del 7 per cento dei fondi disponibili.
Detti limiti, originariamente posti dall'articolo 2, commi 488 e seguenti, della legge n. 244 del 2007, impediscono il finanziamento diretto degli interventi a favore delle infrastrutture, da parte degli enti previdenziali pubblici e sono volti ad evitare l'aggravamento dei saldi di finanza pubblica.
Tali limiti sono stati confermati dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009, adottata ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009.
Si soggiunge che i citati provvedimenti rientrano nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla difficile situazione finanziaria ed economica.