CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 marzo 2010
296.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02267 Ria: Sulla formazione del personale di polizia penitenziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta agli Onorevoli interroganti, preciso che l'Amministrazione penitenziaria dispone di 24 istruttori di difesa personale.
Tali istruttori sono operativi dal 2005 e sono stati formati secondo un metodo di preparazione (cosiddetto M.G.A.-Metodo Globale di Autodifesa) costituito dalla sintesi di alcune tecniche federali di combattimento tra cui judo, karate e lotta.
L'aggiornamento degli istruttori è costantemente assicurato da un'articolazione della Direzione Generale del personale e della formazione che, in collaborazione con i tecnici della Federazione Italiana Judo-Lotta-Karate e Arti Marziali del CONI, opera attivamente per migliorare i metodi addestrativi e per contestualizzare l'applicazione della difesa personale alle concrete situazioni che possono verificarsi in ambito penitenziario.
In tal senso, rappresento che la difesa personale è stata inserita in tutti i programmi didattici che riguardano sia i neo assunti, sia il personale destinato alle qualifiche superiori, e che circa 3.000 unità del personale di Polizia Penitenziaria sono già state addestrate secondo il Metodo Globale di Autodifesa nei diversi corsi di formazione tenutisi presso le Scuole.
Comunico, inoltre, che il competente Ufficio della formazione ha dato impulso all'organizzazione di corsi di difesa personale anche per il personale penitenziario già in servizio, sensibilizzando i Provveditorati ad includere tale attività come programmazione stabile nei Piani regionali della formazione di tutti gli appartenenti al Corpo penitenziario.
Più di recente sono state emanate direttive volte a facilitare l'organizzazione dei corsi in ambito locale: è stata, infatti, introdotta la possibilità di distaccare gli Istruttori dagli istituti ove sono dislocati, per farli operare direttamente presso le Scuole e presso i Provveditorati.
Tale attività ha coinvolto nelle sedi periferiche circa 1.500 unità e, anche nell'anno 2009, è proseguita in molti Provveditorati. In particolare, proprio in quest'ultimo anno, vi è stata la programmazione di ben 40 corsi di difesa personale, cui hanno partecipato circa 800 unità.
Segnalo, da ultimo, che la competente Direzione Generale del personale e della formazione, al fine di migliorare ulteriormente l'organizzazione dei corsi, sta provvedendo all'emanazione di un nuovo interpello per la formazione di altri 40 istruttori di difesa personale, in modo da garantire una presenza sempre più capillare sul territorio e consentire l'addestramento del personale di Polizia penitenziaria presso la sede di servizio.

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ALLEGATO 2

5-02548 Samperi: Sulle procedure di distacco o applicazione del personale giudiziario.

TESTO DELLA RISPOSTA

A fronte delle critiche decisamente generiche sollevate dall'On. interrogante, intendo opporre chiarimenti specifici e puntuali.
In primo luogo, per quanto riguarda le richieste di mobilità interna del personale conseguenti agli interpelli del 2007 ed avanzate ai sensi della legge n. 104/92 e del decreto legislativo n. 151/2001, articolo 42-bis.
Tali domande, lungi dall'essere inopinatamente bloccate, sono state soltanto sospese in via del tutto temporanea ed in considerazione della valutata necessità di definire preventivamente le nuove piante organiche degli Uffici giudiziari, in attuazione del disposto di cui all'articolo 74, comma 1, decreto-legge 112/08, convertito in legge n. 133/08.
Infatti, già in data 19 maggio 2009, verificate le prospettate esigenze logistiche, è stata prontamente emanata una direttiva finalizzata alle ripresa delle predette procedure di mobilità. Peraltro, tali procedure sono state interamente completate tra il 15 ed il 30 settembre dello scorso anno, previa emanazione dei prescritti provvedimenti di immissione in possesso, da parte della competente Direzione Generale del Personale di questo Ministero. È di tutta evidenza, quindi, che l'intera questione, qualora esistente in passato, risulta oggi del tutto superata.
Inoltre, in tema di mobilità interna, è bene ricordare che la legge n. 104/92, (artt. 21 e 33 comma 5), riconosce alla persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi, ovvero al suo familiare, la precedenza sia nel caso di assegnazione di sede, che di trasferimento a domanda. Tuttavia, mentre il diritto al trasferimento va esercitato nell'ambito della procedura concorsuale disciplinata dall'Accordo sulla mobilità interna del personale (sottoscritto nel 2007 con le OO.SS., compresa la UILPA), la scelta di sede può avvenire soltanto in fase di prima assegnazione, con esclusione della concessione del beneficio nelle ipotesi di trasferimento finalizzate a favorire il dipendente che aspiri allo spostamento di sede per instaurare detto rapporto di assistenza.
Quanto alla richiesta di chiarimenti circa i criteri adottati da questa Amministrazione per le procedure di distacco o di applicazione del personale giudiziario, non posso esimermi dal riscontrare la totale mancanza di riferimenti concreti dai quali partire per fornire riscontri precisi. Ritengo quindi, che in assenza di violazioni o di irregolarità specificamente evidenziate, io debba fortemente ribadire la puntuale e continua applicazione da parte di tutti gli Uffici di questa Amministrazione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative ed amministrative, oltre che dagli accordi stipulati in materia con le organizzazioni sindacali.
Infine, per quel che concerne il riferito rigetto di alcune richieste di scambio di sede - anch'esso non suscettibile di riscontro stante la genericità dell'assunto - rappresento che la richiesta di scambio di sede viene sempre accolta quando siano rispettati i criteri che disciplinano la materia, concordati con le organizzazioni sindacali nell'ambito del citato accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007. Tale scambio viene consentito ogni volta che

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risulti inalterata la consistenza del personale negli uffici e non derivi una vacanza di posto.
Al riguardo preciso che l'Amministrazione, sempre su espresso accordo con le parti sociali, può non concedere lo scambio di sede richiesto, qualora uno dei dipendenti possa essere collocato a riposo per limiti di età nel triennio successivo allo scambio. Segnalo, altresì, che questa amministrazione, oltre alle procedure di distacco e regolamentate da norme di legge o da accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, provvede ad adottare anche provvedimenti di «distacco extradistrettuale», al fine di favorire la mobilità del personale tramite l'impiego temporaneo di un dipendente in un distretto diverso da quello dell'ufficio di provenienza.