CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02175 Amici: Interventi su immobili di proprietà dell'INPDAP presenti nel comune di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Amici, relativo agli immobili siti in via Montecassiano a Roma, passo ad illustrare i dati informativi forniti dagli uffici dell'Amministrazione che rappresento, dall'Inpdap e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
In particolare, già nella precedente disamina parlamentare su analoga questione, avevo evidenziato, al fine di chiarire in qualche modo i termini di questa intricata vicenda, che l'Inpdap, a far data dal 2002, non è più proprietario degli immobili di cui trattasi i quali sono stati alienati con l'impegno, contrattualmente assunto dall'Istituto, di intervenire sugli immobili per i lavori necessari a seguito di apposita perizia tecnica.
Come l'Onorevole interrogante sa bene, sono seguite una serie di vicende, a causa delle quali tali lavori non sono stati portati a termine con il conseguente recesso della ditta appaltatrice e il successivo pagamento da parte dell'istituto di una considerevole somma a titolo di risarcimento.
L'Inpdap, nel ribadire che, ad oggi, non risultano ancora avviati gli interventi individuati dall'Ente come necessari (a causa dell'opposizione degli attuali proprietari non concordanti con il piano dei lavori), ha evidenziato, sul fronte del contenzioso, che, attualmente, 14 ricorsi aventi ad oggetto la questione sono stati definiti favorevolmente per l'Istituto e che è stato altresì rigettato (anche in seconda istanza) un ricorso ex articolo 700 cpc, proposto dall'Amministrazione Condominiale.
Al riguardo, l'Istituto ha precisato che le Consulenze tecniche, espletate nel corso delle cause sinora definite, hanno confermato l'insussistenza di situazioni di pericolosità. Tuttavia, essendo stata contestata dalla controparte la relazione del CTU da ultimo depositata, in data 4 febbraio 2010, il Giudice istruttore competente ha disposto che venisse effettuata una nuova perizia, nominando un nuovo CTU, ed ha rinviato l'udienza al prossimo 19 aprile.
Inoltre, la Consulenza professionale tecnico edilizia dell'Istituto, che svolge anche la funzione di consulenza tecnica di parte nell'ambito delle controversie pendenti tra il Condominio e l'Istituto finalizzate alla verifica di stabilità degli immobili, avrebbe più volte confermato che, allo stato, non esisterebbero problemi di stabilità per l'edificio. L'Istituto ha precisato in proposito che i lavori di consolidamento dei balconi, previsti nel progetto tecnico dell'istituto (non realizzati per l'opposizione degli attuali proprietari) avrebbero dovuto risolvere l'eccessiva deformabilità degli stessi, al fine di eliminare il pericolo di possibili distacchi di intonaco nei sottobalconi, e non anche problemi di stabilità (tale intervento è stato ritenuto idoneo dal punto di vista statico dalle varie CTU che si sono succedute nei giudizi relativi agli stabili in argomento).
Circa lo stato di pericolosità degli immobili, l'Inpdap ha evidenziato che, stante la descritta situazione e l'impossibilità per l'Istituto di effettuare gli interventi ritenuti necessari, ogni azione di messa in sicurezza degli immobili dovrebbe essere intrapresa dai proprietari, con riserva di un'eventuale azione di rivalsa nei confronti dell'Istituto, in caso di condanna e accertata la responsabilità dello stesso.

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In tal senso si è espressa anche la Commissione Stabili Pericolanti Privati del Comune di Roma, riunitasi in data 4 dicembre 2009, che ha intimato al Condominio ed alla proprietà di Via Montecassiano l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza entro il 17 gennaio 2010, giorno previsto per la verifica dei lavori da parte della Commissione stessa.
In sede di verifica la Commissione predetta ha ritenuto che «dato il tempo trascorso e la mancanza di opere provvisionali» gli edifici venissero dichiarati inagibili a titolo precauzionale «fino a che un tecnico abilitato a seguito delle verifiche e degli interventi sulle strutture e sulle fondazioni che riterrà necessarie, non ne dichiari nuovamente l'agibilità».
Detto provvedimento (come altro precedente) non è stato notificato all'Istituto che ne è venuto a conoscenza unicamente attraverso l'amministratore dello stabile in parola.
Infine, nel ribadire che, al fine di fare chiarezza in ordine alla situazione descritta, sia sotto il profilo tecnico, che sotto quello giudiziario, occorre attendere gli esiti dei giudizi pendenti, informo che l'Inpdap, con nota del 14 dicembre scorso, nell'inoltrare al Dipartimento della Protezione Civile (interessato sulla questione per il tramite di esposti di taluni proprietari) copia dell'elaborato tecnico predisposto dalla Consulenza Tecnica Edilizia dell'Ente, ha espresso la disponibilità ad un incontro congiunto tra i propri professionisti e gli organi tecnici del Dipartimento della Protezione Civile per una valutazione comune della situazione del complesso di via Montecassiano.
In conclusione, sono in grado di rassicurare l'Onorevole interrogante in ordine alla mia più piena disponibilità a fornire tutte le ulteriori notizie sulla vicenda all'attenzione.

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ALLEGATO 2

5-02405 Bellanova: Interventi per lavoratori impiegati presso aziende in crisi del settore tessile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta all'attenzione dall'onorevole Bellanova in materia di rateizzazione dei debiti contributivi delle imprese che operano in provincia di Lecce, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento e dall'INPS.
In primo luogo vorrei informare che, come auspicato dall'Onorevole interrogante, tenuto conto della particolare situazione venutasi a determinare nel territorio della provincia di Lecce, l'Inps ha assunto, nei confronti della società Equilalia, tutte le iniziative volte a consentire alle aziende richiedenti una dilazione degli importi dovuti, nella misura massima di 72 rate mensili, nel rispetto delle condizioni previste per l'accesso a tale modalità di pagamento.
Mi sembra opportuno ricordare che, ai fini restitutori, è importante verificare se i debiti siano ancora in fase amministrativa (trasmissione di avviso bonario) oppure iscritti a ruolo.
Nel primo caso, l'autorizzazione alla rateizzazione dei debiti contributivi è concessa sino a 24 mesi dagli Enti impositori e sino a 36 mesi dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento (ai sensi della legge n. 389 del 7 dicembre 1989, articolo 2, comma 11). L'articolo 116, comma 17, della legge n. 388 del 2000, prevede, inoltre, per particolari specifici casi (di cui al comma 15, lettera a), la possibile rateizzazione, fino a sessanta mesi, del debito contributivo, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per i debiti iscritti a ruolo, invece, l'articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 178 del 2002, ha demandato la competenza in materia ai rispettivi Enti previdenziali consentendo agli stessi la rateizzazione, con provvedimento motivato, sino a un massimo di 60 mesi; l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (e succ. modif.) ha, inoltre, espressamente previsto che «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili».
Nel concludere, quindi, non posso che ribadire la più ampia attenzione per la situazione di difficoltà evidenziata nel presente atto parlamentare, in ordine alla quale potranno essere assunte, come del resto sta già facendo l'Inps, tutte le iniziative agevolative possibili, nell'ambito delle sopra ricordate disposizioni di legge e a fronte altresì delle singole posizioni delle aziende coinvolte.

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ALLEGATO 3

5-02416 Bernini Bovicelli: Vicende occupazionali relative allo stabilimento OMSA di Faenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Bernini Bovicelli, relativo allo stabilimento OMSA di Faenza, passo ad illustrare le informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, nonché quelle fornite dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Emilia-Romagna.
Lo scorso 25 febbraio si è tenuto, presso il Ministero dello sviluppo economico, un incontro tra i rappresentanti della direzione aziendale OMSA, le organizzazioni sindacali nazionali e le Istituzioni locali. All'esito di tale incontro è stata siglata un'ipotesi di accordo, da sottoporre alla valutazione dell'assemblea dei lavoratori, in forza della quale l'Azienda si è impegnata a garantire una parziale ripresa dell'attività produttiva nei reparti di tessitura, cucitura, tintoria e confezione; tale ripresa produttiva, in particolare, interesserà 160 unità che saranno destinati, per un periodo di 60 giorni, ad una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro pari a 4 ore.
Inoltre, allo scopo di valutare ipotesi e possibilità di acquisizione del gruppo OMSA-Golden Lady da parte di altri gruppi industriali, è stata prevista la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo cui parteciperanno le rappresentanze sindacali aziendali, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e le Istituzioni locali.
Informo, ancora, che lo scorso 4 marzo, si è tenuto a Bologna un incontro diretto a valutare la situazione produttiva ed occupazionale dello stabilimento OMSA di Faenza; in quella sede, il coordinamento nazionale RSU del Gruppo aziendale ha stabilito di convocare l'assemblea dei lavoratori ai fini della ratifica della citata ipotesi di accordo.
Tanto premesso, nel ribadire che, ad oggi, non risulta avanzata dalle Parti sociali, presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, alcuna istanza di convocazione, manifesto, sin da ora, la disponibilità a valutare ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori coinvolti nella vicenda aziendale in argomento.

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ALLEGATO 4

5-02506 Berretta: Tutela occupazionale dei dipendenti della Ratio Consulta Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Berretta, inerente la situazione occupazionale dello stabilimento Ratio Consulta spa, sito in Motta Santa Anastasia (Catania), passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Sicilia.
I giorni 25 febbraio e 3 marzo 2010, presso il Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania, hanno avuto luogo due incontri tra la dirigenza aziendale della Ratio Consulta e le organizzazioni sindacali locali.
Nel corso di tali incontri, i vertici della Ratio Consulta spa hanno denunciato la situazione di crisi venutasi a creare a seguito della scadenza (31 gennaio 2010) del contratto di appalto stipulato con la società Eni Energia spa, avente ad oggetto l'espletamento, per conto di quest'ultima, delle attività di call-center.
La società, pertanto, ha rilevato la necessità di procedere alla sospensione dell'attività lavorativa nei confronti dei 68 dipendenti in precedenza addetti alla commessa affidata da ENEL, richiedendo per costoro, con decorrenza 1o marzo 2010 e per il periodo massimo di 12 mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale.
Da ultimo, nel rilevare che, ad oggi, non è stato richiesto dalle Parti Sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale in argomento, non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori coinvolti nella vicenda aziendale in argomento.

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ALLEGATO 5

5-02441 Peluffo: Su una procedura disciplinare nell'ambito del Dipartimento della protezione civile.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Peluffo, concernente la vicenda del rappresentante sindacale signor Ciancio, si fa presente che il Dipartimento della protezione civile ha chiesto al competente Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei signor Giovanni Ciancio (dipendente del Dipartimento della protezione civile), ai sensi dell'articolo 62 e ss. del vigente CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I fatti contestati riguardano la partecipazione del signor Ciancio ad una trasmissione televisiva e ad una trasmissione radiofonica (rispettivamente il 27 e 28 gennaio 2010), non concordate con i responsabili del Dipartimento della protezione civile.
Tali fatti rappresentano comportamenti palesemente non conformi ai principi enunciati nel codice di comportamento allegato al vigente CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed integrano violazione degli articoli 2, comma 2 e 11, comma 2, del predetto codice, oltre che dell'articolo 62, comma 3, lettera «e» del CCNL.
Il dovere di riservatezza, a cui deve attenersi il dipendente pubblico, è stato, poi, ribadito, anche con puntuale riferimento ai rapporti con gli organi di informazione, con la circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del 25 marzo 2008.
Infatti, il citato articolo 11, comma 2, del codice di comportamento ha previsto che il dipendente si deve astenere da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione e che lo stesso deve informare il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
Considerato che il dipendente non ha adempiuto all'obbligo derivante dalla citata norma del codice di condotta, è stato proposto, al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente nelle materia, l'avvio del procedimento disciplinare.
Per quanto attiene alla connotazione del signor Giovanni Ciancio, quale rappresentante sindacale, si rende noto che la CGIL, dal 30 luglio 2009 - data di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 - ha perduto la rappresentatività per l'area del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (mentre la conserva per la sola area della dirigenza). Di tale situazione la CGIL ha piena consapevolezza, avendo presentato ricorso al TAR avverso l'esclusione della concessione dei permessi sindacali conseguente a tale perdita di rappresentatività.
In base, poi, al CCNQ (Contratto Collettivo Nazionale Quadro) del 7 agosto 1998 e successive modifiche, tutte le prerogative (assemblee, permessi, sale) spettano alle sole organizzazioni sindacali, rappresentative nel comparto e, di conseguenza, nel caso del a CGIL, non è possibile riconoscere alcuna prerogativa a

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coloro che, antecedentemente al 30 luglio 2009, sono stati indicati come rappresentanti sindacali.
Inoltre, solo in data 15 febbraio 2010, quindi successivamente all'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del suddetto signor Ciancio, risulta pervenuta al Dipartimento della protezione civile, tramite la casella di posta elettronica dello stesso signor Ciancio, la comunicazione del FP CGIL - datata 30 maggio 2008, relativa alla sua designazione quale appartenente all'insieme degli iscritti dell'organizzazione sindacale, nella fattispecie CGIL presso l'Amministrazione. In proposito, si evidenzia che l'esistenza di un comitato degli iscritti non rileva ai fini della fruizione delle prerogative sindacali né attribuisce ex se la qualifica di dirigente sindacale agli stessi iscritti essendo, il predetto terminale, una forma di organizzazione interna delle organizzazione sindacale. Peraltro tutto ciò è stato riferito al periodo precedente al 30 luglio 2009, data di perdita della rappresentatività sindacale.
Pertanto, per quanto sopra esposto, all'atto dell'avvio del procedimento disciplinare, il signor Ciancio non poteva che essere considerato soltanto un dipendente dei ruoli del Dipartimento della protezione civile, né la mera iscrizione ad una organizzazione sindacale ha comportato l'acquisizione della qualifica di rappresentante o di dirigente della stessa organizzazione.
Per quanto sopra espresso, nel caso di specie, trova applicazione, senza margine di discrezionalità, il citato codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

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ALLEGATO 6

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, i quali soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.

2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazione nella legge 2 gennaio 2009, n. 2 come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo - Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009».
1. 2.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I lavoratori dipendenti di cui al comma 2 sono ammessi, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, per un periodo di diciotto mesi, ad avviare attività di impresa percependo, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti elencati al citato comma 2, un'indennità pari al 50 per cento dell'importo del trattamento globale al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le modalità di erogazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per un primo periodo, da valutare in ragione della durata complessiva effettiva della sperimentazione di cui al comma 1, ai lavoratori dipendenti di cui al comma 2 è corrisposto il 100 per cento della retribuzione globale di fatto percepita;
b) per un secondo periodo, da valutare in ragione della durata complessiva effettiva della sperimentazioni di cui al comma 1, ai lavoratori dipendenti di cui al comma 2 è corrisposto il 50 per cento della retribuzione globale di fatto percepita;
c) il residuo rimanente dell'indennità complessiva di cui al comma 1, spettante ai lavoratori dipendenti di cui al comma 2, è corrisposto in rate uguali per i successivi 12 mesi.
1. 3.Di Biagio.

Al comma 1, dopo le parole: I lavoratori dipendenti inserire la seguente: privati.
1. 4.Fedriga, Munerato.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.
1. 5.Santagata, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f), g).
1. 6.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) di periodi sabbatici dal lavoro indennizzati dal datore di lavoro nella misura non inferiore al 25 per cento della retribuzione annuale lorda.

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: La contribuzione previdenziale ed assistenziale applicata sulle somme di cui comma 2, lettera h), è versata all'INPS dal datore di lavoro nella misura ordinaria prevista dall'Istituto medesimo, il quale considererà il periodo sabbatico utile per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per i soggetti di cui al comma 2, lettera h), i quali, durante il periodo sabbatico, trovino collocazione come lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi presso un diverso datore di lavoro, il titolare del periodo sabbatico è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali applicati alle somme liquidate

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come indennità del periodo sabbatico sovrapponibile al lavoro dipendente o autonomo.
* 1. 7.Mazzuca.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) di periodi sabbatici dal lavoro indennizzati dal datore di lavoro nella misura non inferiore al 25 per cento della retribuzione annuale lorda.

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: La contribuzione previdenziale ed assistenziale applicata sulle somme di cui comma 2, lettera h), è versata all'INPS dal datore di lavoro nella misura ordinaria prevista dall'Istituto medesimo, il quale considererà il periodo sabbatico utile per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per i soggetti di cui al comma 2, lettera h), i quali, durante il periodo sabbatico, trovino collocazione come lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi presso un diverso datore di lavoro, il titolare del periodo sabbatico è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali applicati alle somme liquidate come indennità del periodo sabbatico sovrapponibile al lavoro dipendente o autonomo.
* 1. 8.Vignali.

Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: secondo la normativa vigente.
1. 9.Fedriga, Munerato.
(Approvato)

Sopprimere il comma 9.
1. 10.Fedriga, Munerato.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire le parole: un importo pari al 25 per cento con le seguenti: un importo pari al 50 per cento.
2. 2.Santagata, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
2. 3.Fedriga, Munerato.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo i soggetti di cui al comma 1 all'articolo 1 della presente legge devono essere clienti già presenti in banca dati come ottimi pagatori.
2. 4.Fedriga, Munerato.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge a garanzia dei debito contratto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 38, 39, 46 e 48 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. 5.Fedriga, Munerato.

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Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è rifinanziato per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 01.Santagata, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di incentivare la costituzione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, alla società Italia Lavoro spa è assegnato un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. La società Italia Lavoro è autorizzata a concedere, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, ai soggetti di cui all'articolo 1 che ne facciano domanda, prestiti d'onore di un ammontare massimo di 10 mila euro. I prestiti a tasso zero sono rimborsabili in 36 mensilità a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla erogazione.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 02.Santagata, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo le parole: qualora ne ricorrano i presupposti oggettivi inserire le seguenti:, le condizioni previste ed i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
3. 2.Fedriga, Munerato.
(Approvato)

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 5.

Sopprimerlo.
* 5. 1.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
* 5. 2.Fallica, Terranova, Grimaldi.

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Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 3.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire le parole: non può essere superiore a tre con le seguenti: non può essere superiore a nove.
6. 2.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento approvato con regio-decreto 28 agosto 1924, n. 1422,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
7. 2.Cazzola.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: l'articolo 54 con le seguenti: l'articolo 50.
7. 3.Poli, Delfino.
(Approvato).