CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Nuovo testo unificato C. 82 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Risulta iscritto all'ordine del giorno per la seduta del 10 marzo 2010 della V Commissione permanente della Camera dei deputati il provvedimento di cui all'oggetto.
Al riguardo, è pervenuto un nuovo testo del provvedimento, che modifica sostanzialmente i testi precedentemente esaminati.
Il nuovo testo del provvedimento determina, in sintesi, i seguenti benefici:
a) per i dipendenti delle amministrazioni statali, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti pubblici non economici, delle Università, delle istituzioni e degli enti di ricerca, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene modificato l'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, prevenendo quindi che, per i soli anni 2010 e 2011, anche i dipendenti pubblici che assistono familiari gravemente disabili, che richiedono l'esonero anticipato dal servizio, la misura del trattamento economico temporaneo sia pari al settanta per cento, al pari di quanto già previsto per coloro che svolgono attività di volontariato; il beneficio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, non è applicabile ai lavoratori della Scuola;
b) per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti del settore privato, in via sperimentale, per il triennio 2010-2012, si prevede la possibilità che i lavoratori che assistano familiari gravemente disabili da almeno 18 anni o, in caso di handicap congenito, dalla nascita, possano accedere in via anticipata al pensionamento, al compimento di almeno 60 anni di età per gli uomini e 55 anni per le donne, nonché al versamento di almeno 20 anni di contributi previdenziali (nella sostanza, si tratta di un anticipo di 5 anni rispetto ai vigenti requisiti per il pensionamento di vecchiaia).

Per i predetti benefici, si prevede che la copertura finanziaria degli oneri (valutati in 85,2 milioni di euro per il 2010, 106,9 milioni per il 2011 e 148,5 milioni per il 2012) avvenga mediante l'utilizzo di un Fondo appositamente costituito presso l'INPS ed alimentato, nel limite dei predetti importi, dalle maggiori entrate derivanti dall'aumento dal 17 al 18 per cento dell'aliquota contributiva a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti, in via non esclusiva, alla gestione separata presso l'INPS.
Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente, sotto il profilo del merito, che il provvedimento determina, di fronte a situazioni soggettive simili, un trattamento differenziato tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi e dipendenti del settore privato.
Infatti, non solo si prevede un beneficio diversamente prolungato nel tempo (fino al 2011 per i dipendenti pubblici e fino al 2012 per i privati), ma di differente natura. Conseguentemente, il beneficio riconosciuto ai dipendenti pubblici appare come un trattamento funzionale all'assistenza del familiare disabile, sotto forma di trattamento retributivo, che richiede

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necessariamente l'assistenza in vita dell'assistito, e che, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, l'Amministrazione ha facoltà di riconoscere o meno (si veda, al riguardo, la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 10 del 2008). Al contrario, con il beneficio dell'anticipo del pensionamento, diretto quindi ad abbassare l'età media di accesso al pensionamento, riconosciuto ai lavoratori autonomi e dipendenti del settore privato, si costituiscono diritti soggettivi in capo ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio; il suddetto beneficio assume carattere risarcitorio e deve essere necessariamente riconosciuto anche ai lavoratori, in possesso dei predetti requisiti, per i quali il familiare assistito non sia più in vita.
Inoltre, non può non rilevarsi che la proposta di modifica dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 presenta diversi profili di problematicità riguardanti sia l'ambito di applicazione sia i riflessi finanziari dell'iniziativa. Infatti, il citato articolo 72 non considera una serie di comparti (tra i quali la Scuola, il Servizio sanitario nazionale e le autonomie locali) per i quali verrebbe a crearsi una disparità di trattamento, in una materia che ha sempre trovato sostanziale omogeneità di applicazione in tutto il pubblico impiego. Tale circostanza non mancherebbe di determinare forti pressioni volte al progressivo ampliamento della platea dei destinatari dell'articolo 72, nonché alla sua successiva proroga, compromettendone il carattere sperimentale e temporaneo.
Da segnalare, inoltre, che la sensibilità della fattispecie potrebbe comportare successive richieste di modifica del grado di discrezionalità consentita alle amministrazioni nell'accoglimento delle richieste, attualmente prevista in termini di semplice facoltà, sulla base delle proprie esigenze funzionali.
Sotto il profilo degli effetti finanziari, si fa prioritariamente presente - che il testo, che determina oneri per la finanza pubblica, non è corredato di relazione tecnica.
Pertanto, è necessario che sia prodotta dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali una dettagliata relazione tecnica che deve contenere, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.
In particolare, la quantificazione degli oneri dovrà tenere conto:
a) degli oneri conseguenti alla concessione del beneficio ai familiari dei disabili deceduti alla data di presentazione della domanda di pensionamento;
b) degli oneri connessi alle eventuali integrazioni al trattamento minimo.

Per quanto concerne, in particolare, i riflessi finanziari del comma 1 (modifica dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008), si evidenzia che la disposizione da un lato comporterebbe l'incremento dal 50 per cento al 70 per cento della quota di trattamento economico riconosciuta ai soggetti interessati e già in posizione di esonero dal servizio, mentre, dall'altro determinerebbe un'incentivazione all'adesione a tale istituto da parte di ulteriore personale, anche in considerazione delle recenti modifiche normative in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità prevista dall'articolo 26 dell'AS 1167-B (collegato lavoro) approvato in via definitiva dal Senato il 3 marzo 2010, finalizzate ad una restrizione di tali agevolazioni.
Per completezza, si segnala che se si verificasse un successivo ampliamento della disciplina del citato articolo 72 a comparti nei quali l'applicazione dell'istituto dell'esonero comporti necessariamente la sostituzione dei soggetti beneficiari (si pensi al comparto scuola), ciò si tradurrebbe in un incremento di oneri.
Si fa presente inoltre che, nella relazione tecnica, in riferimento all'articolo 3, comma 3, che prevede maggiori compiti

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per l'INPS in materia di accertamento circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, dovrà essere dimostrata la sostenibilità da parte dell'INPS di detti compiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate a legislazione vigente.
Sotto il profilo della copertura finanziaria, si fa presente che:
1) la copertura finanziaria è limitata al triennio 2010-2012, mentre gli oneri recati dal provvedimento, in considerazione del fatto che è previsto un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti vigenti per il pensionamento di vecchiaia, si protraggono almeno fino all'anno 2018; nel caso di eventuale riconoscimento di integrazioni al trattamento minimo, gli stessi assumono carattere permanente;
2) le modalità di copertura, attraverso l'incremento dell'aliquota contributiva degli iscritti ad una specifica gestione pensionistica, non risultano in alcun caso idonee. Infatti, alle maggiori entrate contributive per l'INPS (che in ogni caso - non sono quantificate), corrisponde una maggiore spesa pensionistica futura per la gestione separata. Bisogna tenere conto peraltro del fatto che la predetta maggiore spesa pensionistica, poiché derivante dall'incremento dell'aliquota contributiva prevista per i pensionati e per i soggetti iscritti ad altre gestioni, è destinata a manifestarsi in gran parte già nel corso del decennio di previsione, e, quindi, anche nello stesso periodo temporale in cui si manifestano gli oneri nei confronti dei quali le predette entrate contributive dovrebbero costituire una forma di copertura;
3) in presenza di una disposizione che estende diritti soggettivi per i soggetti beneficiari, la configurazione dell'onere in termini di previsione di spesa non risulta coerente con l'indicazione - contenuta all'articolo 4, comma 2 - per cui le risorse sono utilizzate nel limite degli importi corrispondenti alla quantificazione degli oneri; conseguentemente, l'onere deve essere individuato come previsione di spesa e corredato di clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

In tale stato di cose, per quanto di competenza, si esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento in oggetto.