CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2010
294.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori (Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, con le seguenti: le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 3 inserire le seguenti:, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali,.
1. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile con le seguenti: una somma pari alle mensilità mancanti del trattamento retributivo mensile.
1. 2.Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. In via sperimentale per l'anno 2010, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 60 per cento, erogabile in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano state accreditate presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 4 e non superiore a 9;
b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.

2. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione all'INPS che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.
2. 1.Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2010 con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 2.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1 sostituire le parole da: entro il 30 settembre 2010 fino alle parole: dell'anno 2010, con le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'anno 2009 e entro il 30 settembre 2010 con riferimento al primo semestre del medesimo anno 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione.
2. 3.Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di 78 settimane.
3. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
le imprese che abbiano terminato il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria possono immediatamente e senza soluzione di continuità accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria, nella misura massima di ulteriori 52 settimane, anche qualora essa sia stata precedentemente fruita nel limite massimo;.
3. 2.Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 01.Nicco, Brugger, Zeller.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Regime fiscale dei trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro ai soggetti inabili).

1. All'importo del trattamento economico corrisposto ai soggetti inabili ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è applicabile il regime dei sussidi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
5. 01.Graziano.