CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 marzo 2010
293.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori (C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

«Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori»

Art. 1.
(Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi).

1. All'Articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.
4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3 è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 3, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».

Art. 2.
(Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza).

1. Allo scopo di impiegare compiutamente le risorse stanziate per la corresponsione dell'indennità di reinserimento a favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2009 e per il primo semestre dell'anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in esito al quale è conseguentemente autorizzato a procedere, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento

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previsto dalle medesime disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008 e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previa valutazione del numero delle domande presentate e del numero delle domande accolte, dell'entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e delle effettive disponibilità di risorse residue rispetto a quelle previste al comma 1 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.
2. L'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 9 agosto 1995, n. 335, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.
3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, è incrementata sino alla misura di 0,25 punti percentuali.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, la legislazione vigente in materia di integrazione salariale, di cui alle disposizioni indicate nelle lettere a), b) e c) del presente comma, è interpretata secondo i seguenti criteri:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che può accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, immediatamente dopo la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e senza soluzione di continuità con quest'ultima, qualora essa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane, l'impresa che sia stata oggetto di un evento improvviso ed imprevisto, il quale abbia generato una crisi che, prolungandosi nel tempo, comporti ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali;
b) ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente, sono computati avuto riguardo, anziché all'intera settimana di calendario, alle singole giornate di sospensione del lavoro;
c) ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente, sono computati avuto riguardo, anziché all'intera settimana di calendario, alle singole giornate di sospensione del lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Misure previdenziali in favore degli operai agricoli).

1. Fino alla data del 31 maggio 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del Regio decreto 24 settembre 1940, n 1949, e successive modificazioni, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del

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medesimo articolo 9-quinquies della citata legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. A partire dalle giornate di occupazione, relative all'anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'INPS ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
3. A decorrere dal 1o giugno 2010, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le medesime modalità telematiche di cui al comma 2, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
5. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire presso l'INPS, in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo, secondo quanto stabilito dal citato contratto collettivo di cui al periodo precedente.
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo, ivi inclusa l'individuazione degli organi destinati ad amministrarlo, in conformità con quanto previsto dal contratto collettivo di cui al medesimo comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.