CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite II e VIII,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
preso atto che uno degli obiettivi caratterizzanti la direttiva 2007/66/CE è quello di garantire, in materia di appalti, una tutela processuale effettiva e celere, e a tal fine prevedere l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di rispettare un congruo termine dilatorio - o sospensivo (cosiddetto standstill period) - fra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto;
tenuto conto che la direttiva prevede alcune ipotesi tipiche in cui l'accertata violazione di determinati precetti del diritto comunitario, quali la radicale assenza della procedura concorrenziale o il mancato rispetto di uno dei termini sospensivi per la stipula del contratto, deve comportare - obbligatoriamente - la integrale «privazione di effetti» del contratto eventualmente stipulato, salve alcune tassative eccezioni che conducono all'applicazione di sanzioni alternative;
tenuto conto altresì che per un altro gruppo - anche esso circoscritto - di fattispecie gli Stati membri possono scegliere, discrezionalmente, se prevedere la privazione di effetti o introdurre, in alternativa, altri adeguati meccanismi sanzionatori, purché proporzionati e dissuasivi (diversi ed ulteriori dal risarcimento del danno); al di fuori di tali ipotesi, la tutela della parte interessata è rimessa al diritto nazionale, che può anche prevedere che essa sia limitata al solo risarcimento del danno per equivalente;
valutata favorevolmente, all'articolo 79, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (di seguito «decreto legislativo»), come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), la previsione dell'accesso agli atti ex lege entro dieci giorni dall'invio della comunicazione, che non sembra possa nuocere alle esigenze organizzative delle stazioni appaltanti, ma appare piuttosto funzionale al sistema di comunicazioni, al fine di consentire la rapidità dei tempi di instaurazione dell'eventuale giudizio;
ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 240, comma 9, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nella quale si prevede che la nomina della Commissione competente per l'accordo bonario sia effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anziché dal Presidente del tribunale, desta talune perplessità in quanto, determinando

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una centralizzazione della procedura, non sembra utile ad accelerare i tempi di nomina del Presidente della predetta Commissione;
considerato che l'articolo 240, comma 13, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera f), introducendo l'obbligatorietà della nomina di un mediatore unico sembra introdurre di fatto un ulteriore onere economico per le parti non opportuno, specialmente nel caso di appalti di importo modesto;
valutato che all'articolo 241, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), precludendo a chi abbia svolto nell'ultimo triennio il ruolo di difensore o di arbitro di parte in un arbitrato relativo a contratti aventi ad oggetto appalti pubblici la possibilità di svolgere il ruolo di presidente del collegio arbitrale, anche per la soluzione di controversie che coinvolgono imprese diverse da quella per cui ha svolto la funzione di avvocato in precedenza, non solo non appare prevista nella direttiva 2007/66/CE né nella legge delega, ma sembra risultare viziata sotto il profilo della costituzionalità, determinando, tra l'altro, un trattamento irragionevolmente deteriore soprattutto per gli avvocati del libero Foro;
considerato che l'articolo 241, comma 5, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), desta perplessità in ordine alla prevista nullità del lodo, essendo comminata per fatti che non possono essere conosciuti né conoscibili dalle parti e dai difensori, rendendo quindi incerto e instabile l'esito del giudizio arbitrale;
valutato che appare opportuno far decorrere il termine di 120 giorni per l'impugnazione del lodo arbitrale di cui all'articolo 241, comma 16, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera m), non dalla data dell'ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, come attualmente previsto, ma dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici, giacché, a norma all'articolo 241, comma 9, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera e), è da questa data che si considera produttivo di effetti il predetto lodo;
ritenuto che all'articolo 243 bis, comma 2, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 7, laddove si dispone che l'informazione facoltativa in ordine all'intento di proporre un ricorso giurisdizionale debba recare una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, andrebbe precisato che la predetta indicazione non può in alcun modo porsi come vincolo alla redazione del successivo ricorso, essendo sempre possibile dedurre nello stesso ulteriori motivi o articolare altrimenti le censure già formulate nell'informativa;
valutato che all'articolo 245, comma 2-ter, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), il termine di 5 giorni ivi previsto per il deposito del ricorso appare troppo breve per ottenere nella generalità dei casi la restituzione dell'atto dall'ufficiale giudiziario;
rilevato che le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 11, le quali disciplinano un rito speciale in materia di pubblici appalti, andrebbero coordinate con le linee di fondo del nuovo processo amministrativo in corso di definizione ai sensi della legge delega di cui all'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, eliminando, in particolare, le disposizioni in materia di riunione dei ricorsi e di regime di impugnazione dei bandi di gara;
valutata l'opportunità dell'unificazione della disciplina processuale per l'impugnazione dei bandi con quella per l'impugnazione dell'aggiudicazione, atteso che, sebbene lo standstill period è un effetto che si produce solo a seguito dell'impugnazione

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dell'aggiudicazione, tuttavia anche in caso di impugnazione dei bandi di gara vi è una esigenza di celere definizione della lite, il cui esito condiziona l'ulteriore corso della gara;
considerato che l'articolo 245, comma 2-septies e seguenti, del decreto legislativo, come introdotti dall'articolo 8, comma 1, lettera c), riguardante i tempi dell'incidente cautelare e di quello istruttorio, andrebbe coordinato con la diversa disciplina prevista per il processo ordinario e per il rito di cui all'articolo 23-bis, legge n. 1034 del 1971;
ritenuta condivisibile la scelta operata dal Governo nell'interpretazione della previsione dell'articolo 2-sexies della direttiva, che contempla le violazioni meno gravi, in cui, in luogo della privazione degli effetti del contratto, possono essere applicate solo le sanzioni alternative;
considerato che all'articolo 245-ter, comma 9, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 10, è previsto che le violazioni meno gravi si riferiscano al caso in cui la violazione dello standstill period o del termine sospensivo non ha privato l'interessato della effettiva possibilità di tutela giurisdizionale, e comunque fermo restando che tale violazione procedurale non si aggiunga ad una violazione sostanziale; sulla base di tale interpretazione appare condivisibile l'opportunità di escludere la possibilità di sanzionare la stazione appaltante, laddove non siano riscontrabili violazioni sostanziali, per il solo fatto di non aver rispettato lo standstill period o il termine sospensivo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di definire in termini più circostanziati il contesto di grave danno all'interesse pubblico, prevedendo, ad esempio, tra i casi di applicazione, quello in cui il ritardo nell'inizio dell'esecuzione comporterebbe il disimpegno di risorse comunitarie assegnate all'Italia;
b) all'articolo 11, comma 10 bis del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di estendere le deroghe ivi previste per l'applicazione dello standstill period anche nei casi di appalti basati su un accordo quadro di cui all'articolo 59 del codice e nei casi di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 del codice;
c) all'articolo 240, comma 9, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di mantenere la previsione secondo la quale il Presidente del tribunale nomina il Presidente della Commissione competente per l'accordo bonario;
d) all'articolo 240, comma 9 bis, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il presidente della Commissione sia scelto sulla base del carattere tecnico o giuridico del contendere, inserendo, comunque, i tecnici qualificati tra i soggetti che possano assumere le funzioni di presidente della commissione di cui al comma 9-bis dell'articolo 240 del decreto legislativo n.163 del 2006;
e) all'articolo 240, comma 13, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera f), si valuti l'opportunità di prevedere che le funzioni del «mediatore unico», quale soggetto deputato a formulare la proposta di accordo bonario nei casi in cui la vigente normativa non prevede la costituzione obbligatoria dell'apposita commissione, siano svolte dal già previsto responsabile del procedimento, in particolare per gli appalti di modesto valore;
f) all'articolo 240, comma 20, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 5,

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comma 1, lettera l), valuti il Governo l'opportunità di modificare in senso meno restrittivo per i diritti di difesa delle parti la previsione secondo la quale se il provvedimento che definisce il giudizio arbitrale o quello ordinario sia sostanzialmente conforme al contenuto della proposta motivata di accordo bonario formulata alle parti dalla commissione, il collegio arbitrale o il giudice escludono la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato tale proposta e, se la parte soccombente aveva dichiarato di accettare la proposta, condannano la parte vincitrice a rimborsare le spese a quella soccombente;
g) all'articolo 241, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), si valuti l'opportunità di sopprimere le parole da «e comunque» fino a «procedura civile»;
h) all'articolo 241, comma 16, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera m), valuti il Governo l'opportunità di coordinare quanto ivi previsto circa il termine per l'impugnativa del lodo dalla data dell'ultima sottoscrizione con la previsione di cui alla lettera f) secondo la quale il lodo arbitrale acquista efficacia dal momento del deposito dello stesso presso la Camera arbitrale, prevedendo a tal fine che il termine di impugnazione decorra dalla medesima data del deposito del lodo;
i) al medesimo articolo 241, comma 16, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera m), valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'impugnazione del lodo arbitrale, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, e ciò anche in coerenza con la previsione dell'articolo 829, comma 3, c.p.c.;
l) all'articolo 243 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come introdotto dall'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'informativa in ordine all'intento di proporre un ricorso giurisdizionale non costituisce un vincolo alla redazione di quest'ultimo, essendo sempre possibile dedurre ulteriori motivi o articolare altrimenti le censure già formulate nell'informativa medesima;
m) all'articolo 243-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo, come introdotti dall'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di rendere più efficace il meccanismo nella sua finalità deflattiva del contenzioso, prevedendo che il termine complessivo di 20 giorni assegnato alla stazione appaltante per concludere il procedimento di autotutela sia ridotto a non oltre 15 giorni complessivi;
n) all'articolo 243-bis , comma 6, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di non prevedere in modo dettagliato il procedimento di autotutela, risultando invece più funzionale un generico riferimento all'avvio del procedimento di autotutela e alla conclusione tempestiva dello stesso;
o) all'articolo 243-bis, comma 8, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 7, allo scopo di non permettere l'apertura di un contenzioso ex novo su un provvedimento che è privo di reale autonomia rispetto agli atti di gara, si valuti l'opportunità di modificare il comma in questione secondo il seguente tenore:»8. Il provvedimento di cui al comma 6), lettera a), non è impugnabile autonomamente, e può essere contestato congiuntamente all'atto cui si riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo, da proporsi nel termine di quindici giorni»;
p) all'articolo 245, comma 2-ter, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine di 10 giorni per il deposito del ricorso;
q) al medesimo articolo 245, comma 2-ter, del decreto legislativo, come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), in un'ottica di concentrazione nel medesimo processo di tutte le impugnazioni relative agli atti della stessa gara, mantenendo

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l'obbligatorietà della proposizione dei motivi aggiunti e senza tuttavia penalizzare le esigenze difensive, si valuti l'opportunità di prevedere, per la proposizione dei motivi aggiunti, in luogo dell'attuale termine di 15 giorni, il termine di 30 giorni a fronte del medesimo termine di 30 giorni assegnati per l'impugnazione autonoma: in tale prospettiva andrebbe pertanto valutata la congruità della scelta di un processo da celebrarsi in tempi rapidissimi, e quindi con una pronuncia, se non nella stessa udienza cautelare, in una udienza successiva ravvicinata.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

Le Commissioni riunite II e VIII,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici»;
premesso che:
il punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» prevede che gli Stati membri siano incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazione; tale previsione è contenuta testualmente nel considerando 35 della Direttiva 2007/66/CE in corso di recepimento. Lo schema di decreto legislativo che è stato presentato dal Governo, tuttavia, non è accompagnato da nessun prospetto che permetta di conformarsi a quanto previsto dalla Direttiva e dall'accordo «Legiferare meglio». Ciò non permette al Parlamento e alla Commissione di esprimere il proprio parere sullo schema di decreto avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per la valutazione. Il Governo è invitato a presentare alla Commissione il prospetto con le concordanze e che questo, in futuro, sia presentato ogni volta che viene sottoposto alle Camere uno schema per il previsto parere;
la direttiva ha modificato le due precedenti 89/665/CE e 92/13/CE, concernenti le procedure di ricorso in materia, rispettivamente, di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e forniture, e di procedure di appalto nei c.d. settori speciali. Essa è volta principalmente a migliorare l'efficacia dei mezzi di tutela, quali le procedure di ricorso, al fine di garantire maggiore trasparenza delle procedure di aggiudicazione, nonché ad assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione delle imprese interessate;
la nuova direttiva conferma le linee generali dell'impostazione delle precedenti direttive 89/665/CEE 92/13/CEE, ma ne integra in modo sostanziale la disciplina, introducendo, tra l'altro, due princìpi essenziali: il termine sospensivo minimo per la stipula del contratto; la privazione di effetti dei contratti stipulati in violazione del termine minimo ovvero affetti da gravi violazioni del diritto comunitario;
il decreto legislativo, nel recepire la suddetta Direttiva 2007/66/CE, interviene principalmente a modificare e integrare in diversi parti - e principalmente la Parte IV dedicata al contenzioso - il «Codice appalti», ossia il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
viene recepita una nozione più ampia di stazione appaltante che, ai fini della

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parte IV del codice appalti, comprende non solo tutti i soggetti che sono amministrazioni aggiudicatrici o soggetti aggiudicatori, ma anche ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario, al rispetto di procedure o princìpi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture;
la nuova disciplina del contenzioso dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei concessionari di servizi e delle diverse forme di partenariato pubblico-privato riconosciute dal diritto comunitario, ma non disciplinate dalle direttive sugli appalti pubblici;
il decreto legislativo appare generalmente coerente nelle parti che riguardano il recepimento della direttiva 2007/66/CE;
evidenziate le seguenti criticità:
la legge 7 luglio 2009, n. 88 (comunitaria 2008) conferisce una delega che non si limita a disporre il mero recepimento della 2007/66/CE, ma chiede al Governo di regolare anche altri istituti, non previsti dalla direttiva, come l'accordo bonario e l'arbitrato;
la delega persegue l'obiettivo esplicito di favorire la risoluzione accelerata e non giurisdizionale del contenzioso. Le misure principali sono: 1) l'istituzione della figura del mediatore unico, cui viene affidata la procedura di conciliazione; 2) l'obbligo di ricorrere all'accordo bonario prima di avvalersi dell'arbitrato o adire il giudice;
la legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), all'articolo 3, commi 19, 20,21, ha introdotto il divieto per le amministrazioni pubbliche e le spa miste a prevalente capitale pubblico, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti;
l'abolizione degli arbitrati metteva un freno alle ingenti spese sostenute dallo Stato per questo tipo di contenziosi da cui lo Stato viene sempre e sistematicamente svantaggiato, ma la sua entrata in vigore è stata sospesa con successivi provvedimenti;
secondo elementi raccolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture risulta che il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del ricorso all'autorità giudiziaria. Ove non sia intervenuta una transazione, le pubbliche amministrazioni sono risultate soccombenti nella grande maggioranza di giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, solo nel 2006 ha comportato oneri pari a circa 321 milioni di euro senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio;
i dati recentemente forniti dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici confermano non solo l'onerosità degli arbitrati, ma anche la loro inefficacia e opacità, dal momento che i due terzi degli arbitrati vedono soccombere la parte pubblica;
nei giudizi arbitrali, nonostante il presidente del collegio sia di regola un funzionario pubblico, lo stato perde quasi sempre. E la causa si risolve con un aumento del costo dell'opera. Mediamente il 30 per cento. Nei primi mesi del 2009 sono stati depositati 132 lodi arbitrali: il 98 per cento delle volte lo Stato ha perso;
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella relazione annuale al Parlamento (relativa al 2007, presentata al Parlamento nel luglio 2008 (doc. XLIII, n. 1), disponibile all'indirizzo internet www.autoritalavoripubblici.it/pubblicazioni/Relazione2007.pdf), ha inserito una sua valutazione sull'abolizione degli arbitrati sostenendo che «l'esclusione della clausola compromissoria o del compromesso per le controversie in tema di contratti pubblici genera forti perplessità in merito alla sostenibilità da parte del mercato, a causa dell'eccessiva lunghezza dei tempi della giustizia, sia essa ordinaria che amministrativa»;
l'osservazione dell'Autorità non risulta conferente in quanto solo una minoranza

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degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in taluni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di oltre 700 giorni per, poi, concludersi con un accordo transattivo. Inoltre i lodi arbitrali che sono stati impugnati nella gran parte dei casi sono dichiarati nulli da parte della Corte d'Appello;
l'articolo 44, comma 3, lettera m), numero 5, della legge che contiene la delega contiene il seguente criterio: «prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale». Sulla base di esso lo schema di decreto legislativo contiene la seguente previsione per l'impugnazione del lodo per nullità:
entro 30 giorni in caso di notificazione del lodo;
entro 120 dalla sua sottoscrizione in assenza di notificazione.

Attualmente tali termini, ordinariamente previsti per l'impugnazione dei lodi, sono invece rispettivamente di 90 giorni e un anno. La riduzione dei termini di impugnazione del lodo ad un terzo dei termini attualmente previsti risulta del tutto irragionevole limitando il diritto di difesa della Pubblica amministrazione. E del tutto evidente che se la maggior parte dei lodi che vedono soccombenti la Pubblica amministrazione sono annullati in appello, riducendo così tanto i termini entro i quali la P.A. può impugnare, essa viene posta in una posizione potenzialmente molto pericolosa per l'erario. Ragionevole potrebbe essere al massimo la previsione, per rispettare il criterio della delega, che i termini per impugnare siano ridotti alla metà, ovvero rispettivamente 45 giorni e sei mesi;
il Governo ha dichiarato alla stampa che la reintroduzione dell'arbitrato è accompagnata dalla riduzione dei costi ad essi relativi, ma nello schema di decreto legislativo in esame non è prevista alcuna riduzione dei costi;
una riduzione dei costi degli arbitrati è stata prevista ben un anno fa dall'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies del decreto-legge n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (decreto mille proroghe);
la lettera b) di tale comma ha modificato il comma 12 dell'articolo 241 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) provvedendo a:
dimezzare i compensi minimi e massimi stabiliti, per gli arbitri, dalla tariffa allegata al DM lavori pubblici n. 398/2000;
vietare incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate; alle specifiche competenze utilizzate; all'effettivo lavoro svolto;
tuttavia la riduzione dei costi degli arbitrati contenuta in altri e precedenti provvedimenti legislativi non può ritenersi satisfattiva del criterio direttivo della delega contenuta in una legge cronologicamente successiva, che pretende che sia previsto il contenimento dei costi del giudizio arbitrale;
la riduzione generica dei costi dell'arbitrato è contenuta nel decreto mille proroghe 2008, convertito in legge il 14 febbraio 2009; invece la riduzione dei costi dell'arbitrato con riferimento agli appalti pubblici è prevista nella legge comunitaria 2009, approvata il 7 luglio 2009 (articolo 44, comma 3, lettera m), numero 4);
pertanto viene del tutto eluso il criterio Contenuto nella delega che richiede la riduzione dei costi dell'arbitrato che non può non essere inteso che come una riduzione ulteriore di tali costi rispetto a quanto disposto con il mille proroghe dell'anno precedente;
non può ritenersi che sia soddisfatto il criterio della riduzione dei costi dell'arbitrato unicamente avendo introdotto nello schema di decreto legislativo la previsione che il presidente del collegio possa,

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ma non deve, nominare il segretario del collegio solo se «necessario» (articolo 6, comma 2, lettera b);
anziché puntare pervicacemente sulla reintroduzione dell'arbitrato, creando meccanismi che lo facciano sempre preferire quando insorgono controversie inerenti gli appalti pubblici, serve piuttosto la creazione nei tribunali di sezioni specializzate in materia di appalti, introducendo, se necessario, misure procedurali atte a realizzare la migliore sintesi tra la salvaguardia dell'interesse pubblico, le esigenze del mercato e il perseguimento della giustizia;
l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo novella l'articolo 246 del Codice dei contratti pubblici, che contiene disposizioni relative alle controversie che riguardano le infrastrutture strategiche;
gli elementi di novità riguardano i casi in cui il giudice può disporre la caducazione del contratto già stipulato. Qui la prospettiva introdotta è inversa rispetto a quella contenuta nel nuovo articolo 245-ter (Privazione di effetti del contratto e sanzioni alternative). Nell'articolo 245-ter si stabilisce che il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dispone la privazione degli effetti del contratto nei casi e alle condizioni previste dai commi da 4 a 12, rimanendo in capo a lui, attraverso gli strumenti tipici del processo, la decisione di privare degli effetti un contratto in tutti gli altri casi di annullamento; invece nell'articolo 246, viene previsto che il giudice può privare di effetti un contratto sospeso o annullato solo ed esclusivamente nei casi di cui all'articolo 245-ter, commi da 4 a 12, mentre in tutte le altre ipotesi non può caducarlo ma può soltanto disporre un risarcimento per equivalente del danno eventualmente dovuto;
nell'articolo 246, al di fuori dei casi indicati, viene così introdotto un aprioristico e sempre sussistente, perché sottratto alla valutazione prudente del giudice, interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, in barba ad ogni disposizione legislativa e violazione commessa;
quanto stabilito dall'articolo 246 viola la direttiva 2007/66/CE la quale invece dispone testualmente all'articolo 2-quinquies, numero 3: «Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l'applicazione di sanzioni alternative a norma dell'articolo 2-sexies, paragrafo 2»;
l'articolo 246 come formulato nello schema di decreto legislativo lascia immaginare che il Governo si ritagli uno spazio sottratto al controllo della magistratura, per esempio in materia di energia nucleare o in un caso come il ponte sullo stretto di Messina, che riportano immediatamente alla memoria i brutti fatti di questi giorni relativi agli appalti della protezione civile,
esprime

PARERE CONTRARIO.

Palomba, Piffari, Scilipoti.