CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (C. 3175 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 1. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 2, sostituire le parole: ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno con le seguenti: ed almeno una sede secondaria in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 2. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: criminalità organizzata aggiungere le seguenti: nel corso di procedimenti penali o di prevenzione e, dopo le parole: allo stato dei procedimenti, aggiungere le seguenti: penali o di prevenzione,.
1. 3. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) collaborazione con l'Autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti indicati nelle lettere d) ed e);
2) sopprimere la lettera c);
3) alla lettera d), aggiungere, in fine; le parole: e dei procedimenti cui è applicabile tale legge;.
1. 4. Palomba, Favia.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) cooperazione con l'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti indicati alle lettere c) e d);.
1. 5. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) amministrazione e destinazione dei beni confiscati all'esito del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei procedimenti nei quali sono applicate le disposizioni della medesima legge;.
1. 6. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

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Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
1. 7. Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Sono esclusi dalle disposizioni del comma 3 quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
1. 8. Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: Ministro dell'interno con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri.
2. 1. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: designato dal Ministro dell'interno in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale.
2. 2. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con il suo assenso.
2. 3. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura.
*2. 4. Palomba, Favia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura.
*2. 5. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bresa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dalle associazioni impegnate in attività di lotta ai fenomeni mafiosi.
2. 6.Favia, Palomba.

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Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante dell'Agenzia per le ONLUS, da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 7. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle designazioni di cui al comma 3, e restano in carica per un periodo di tre anni, prorogabile di un anno per ragioni di necessità.
2. 8. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un componente effettivo, che presiede il collegio, e un componente supplente sono scelti tra magistrati della Corte dei Conti, collocati fuori del ruolo organico della magistratura contabile con il loro assenso. Gli altri componenti sono scelti fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. 9. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Le nomine degli organi di cui al comma 1 hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
5-ter. Le nomine rispettano la parità della rappresentanza tra uomini e donne.
2. 10.Favia, Palomba.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le nomine degli organi di cui al comma 1 hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
2. 11.Palomba, Favia.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
1. Il Direttore dell'Agenzia la dirige e ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, curando l'attuazione delle decisioni, emana i provvedimenti di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati in attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto Consuntivo.
3. 1. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: delegati, aggiungere le seguenti: conferendo loro poteri di rappresentanza.
3. 2. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia

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e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, con le seguenti: Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati.
3. 3. Garavini, Ferranti, Amici, Minniti, Bressa, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia con le seguenti: Il Direttore presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia e riferisce altresì periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia sulle questioni di loro diretta competenza.
3. 5. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'Agenzia coopera con l'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, anche al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. 4. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: provvede all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati con le seguenti: coadiuva l'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, cura i rapporti con tale Autorità al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca.
3. 6. Palomba, Favia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché per la definizione di progetti integrati di utilizzo dei beni acquisiti allo Stato e per il superamento di eventuali criticità, l'Agenzia può richiedere l'assistenza delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti possono convocare conferenze di servizio cui sono chiamati a partecipare anche rappresentanti dei Comuni, delle Regioni e delle Province, nonché di altre amministrazioni o enti pubblici e di associazioni, di volta in volta interessati. Per le specifiche esigenze di singole province, possono essere altresì costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nuclei operativi di supporto, cui partecipano i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di specifici compiti Sotto il coordinamento delle prefetture e secondo le direttive dell'Agenzia.
3. 7. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 3, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.
3. 8. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: anche in deroga agli strumenti urbanistici.
3. 9. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

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Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di sedi secondarie nelle regioni nelle quali maggiore è la quantità di beni sequestrati e confiscati.
3. 10. Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente:
l) adotta un regolamento di organizzazione interna e un regolamento per le procedure di amministrazione, gestione e destinazione del beni sequestrati e confiscati.
3. 11. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione con le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
4. 1. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: lettere b), c), d) ed e),.
4. 2. Favia, Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera l), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia del beni confiscati, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa. Nel definire la pianta organica dell'Agenzia, il regolamento specifica le modalità per il trasferimento del personale dell'Agenzia del demanio che opera nelle strutture della Direzione e delle Filiali specificamente deputate all'amministrazione e gestione del beni confiscati. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, vengono definite le modalità per il trasferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del fondi attualmente stanziati per la copertura degli oneri di gestione, inclusi quelli del personale, connessi all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
4. 3. Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 3, dopo la parola: Agenzia, aggiungere le seguenti: per particolari e specifiche attività necessarie.
4. 4. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma.
4-bis. «4. Al finanziamento dell'attività, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, si provvede destinando prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione».
4. 5. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

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ART. 5.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
o-a)
Al comma 3 dell'articolo 2-ter aggiungere, in fine, le parole:
«Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento ditali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella toro acquisizione. Con la decisione di confisca, il Tribunale determina la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi agli espropri per pubblica utilità».
5. 1. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a) al comma 1, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro.»;
2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene.»;
b) alla lettera a) sopprimere i numeri 3) e 4);
c) alla lettera
a), al numero 5), capoverso 4-bis, sostituire le parole da: «Agenzia» fino a: «scelte» con le seguenti: «il Tribunale, osservando le modalità di cui al comma 3, nomina un amministratore giudiziario»:

conseguentemente al secondo periodo sostituire la parola: L'Agenzia con la seguente: Egli;
d) alla lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente: «6). Il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'Azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica dell'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva, e del suo mercato o di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'Autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti da autorizzare. Il Tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia.»;
e) alla lettera a) sopprimere il numero 7);
f) Alla lettera
b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1). L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili, e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.»;

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g) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministratore, coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le direttive impartite dal giudice delegato, presenta a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesti, i documenti giustificativi; segnala altresì al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della gestione»;
h) alla lettera b) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies adempie con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari»;
i) sopprimere la lettera c);
l) alla lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente:
2) «il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, ovvero sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.»;
m) alla lettera d) sopprimere il numero 3).
5. 2. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articolo precedenti, il Tribunale nomina il giudice delegato e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro.»

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis
. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene»,;
sopprimere i numeri da 2) a 7);
alla lettera b) sopprimere il numero 1);
alla lettera
b) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2. L'Amministratore, eventualmente coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

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secondo le direttive impartite dal giudice delegato, deve presentare a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione»;
alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) «il comma 3 è sostituto dal seguente: «3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal Tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio»;

dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3.1.) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari.»
alla lettera b) sopprimere il numero 4;
sopprimere la lettera
c);
alla lettera d) sostituire il numero 2 con il seguente:
2) il comma 2) è sostituto dal seguente:
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;
alla lettera d), sopprimere il numero 3.
5. 3. Palomba, Favia.

Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo le parole: anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni aggiungere le seguenti: L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni sotto la direzione del giudice delegato.
5. 4. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1.1) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1.1) Entro sei mesi dal provvedimento di sequestro, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica sul proprio sito l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento. In casi motivati può essere omessa l'indicazione dell'indirizzo del bene, indicando solo il comune dove si trova ubicato.
5. 5.Garavini, Ferranti, Amici, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1.1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Fino alla confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario

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sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine L'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o assegnazione del bene.
1-ter. Successivamente alla confisca di primo grado l'amministrazione o conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi, in qualità di coadiutore, dell'amministratore giudiziario designato dal tribunale. Al conferimento dell'incarico si provvede con provvedimento dell'Agenzia comunicato al tribunale. L'incarico ha durata annuale ed rinnovabile. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore nominato il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio.
5. 6.Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità e nelle ipotesi in cui risulti assolutamente necessario, da tecnici o da altre persone retribuite, In tal caso, l'Agenzia comunica senza ritardo al giudice delegato le generalità di chi la coadiuva, i motivi della scelta, nonché la misura della retribuzione. Il giudice può chiedere ulteriori informazioni, ovvero può disporre la sostituzione del nominato o la sua revoca con decreto motivato, quando la nomina appaia non giustificata o non adeguata».
5. 7.Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è così sostituito: 2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario».
5. 8.Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti:, quando non sia possibile avvalersi di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche,.
5. 9.Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera a), al numero 3), al capoverso comma 3 dopo il primo alinea è inserito il seguente: «In questo caso il tribunale provvede alla nomina previa intesa con l'Agenzia al fine di conseguire sinergie operative e risparmi di costi derivanti da altre amministrazioni in corso innanzi alla stessa o a diversa autorità giudiziaria.
5. 10.Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 5 con il seguente:
5) Il comma 4-bis è così sostituito: «Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, osservando le modalità di cui al comma 3. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo

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stato dell'attività aziendale e sui costi dell'amministrazione giudiziaria. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Il tribunale acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del programma. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia.
5. 11.Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a) numero 5), dopo le parole: Albo nazionale degli amministratori giudiziari aggiungere le seguenti:, quando non sia possibile avvalersi di personale dell'agenzia o di altre amministrazioni pubbliche.
5. 12.Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera a), al numero 6), capoverso comma 4-ter dopo il primo alinea è inserito il seguente:
4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti di amministrazione da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia.
5. 13.Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il comma 1 è sostituito con il seguente:
1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. Il giudice motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere le proposte formulate dall'Agenzia.
5. 14.Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera b) numero 2), sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro due mesi.
5. 15.Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera f), al numero 1, sopprimere il numero 1.2) e sostituire il numero 2) con il seguente:
«
2. Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche attraverso loro consorzi o associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnano in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni

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maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, l'uso è disciplinato, con apposita convenzione, per una durata almeno decennale, che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo, e disciplina le procedure autorizzatorie necessarie per modificare o incrementare il bene. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi,».
5. 16.Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali anche attraverso loro consorzi ed associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, a. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. L'uso è disciplinato con apposita convenzione per una durata almeno decennale che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
5. 17.Ria.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
2.1) al comma 2, lettera b) dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti parole: «alle comunità giovanili di cui all'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e».
5. 18.Lorenzin.

Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui l'Agenzia non ritenga, con provvedimento

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motivato, assolutamente possibile per cause tecniche ed economiche adeguatamente documentate, effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, sono destinati con provvedimento della medesima Agenzia alla vendita a prezzo di mercato.».

Conseguentemente, alla medesima lettera f), numero 7) aggiungere il seguente punto:
7.4.) sono aggiunte infine le seguenti parole: «o utilizzando proventi di natura illecita».
5. 19.Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis. All'articolo 2-duodecies, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali, di cui al comma 3 dell'articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi - nella misura del 50 per cento - istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:
a) un fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 2-undecies per consentire l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento e/o al miglioramento dei beni immobili confiscati concessi;
b) un fondo per il risanamento dei soggetti assegnatari di beni confiscati che siano stati oggetto di atti intimidatori attraverso la distruzione e la sottrazione di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.

2. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, dispone sulle richieste di contributi.
5. 20.Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 2-duodecies, sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:
«1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-undecies, lettere b) e c), e i proventi derivanti dall'affitto della vendita o dalla liquidazione di beni aziendali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi, nella misura del 50 per cento per ciascun fondo, istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. Un Fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 2-undecies, per consentire loro l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento e/o al miglioramento dei beni immobili confiscati assegnati in concessione;
3. Un Fondo per il risarcimento dei danni a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati che siano state vittime di atti intimidatori attraverso la distruzione o la sottrazione anche di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.
4. Il direttore dell'Agenzia, è competente a disporre sulle richieste di autorizzazione al contributo previa delibera del Consiglio direttivo e dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: 4-bis.
5. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b) provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni, nonché, in caso di

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assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione.».
5. 21.Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) all'articolo 2-duodecies è aggiunto il seguente comma 4-bis:
«4-bis. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lett. b), provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione».
5. 22.Ria.

ART. 7.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettera b), pendenti alla stessa data; a tal fine il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunicano tempestivamente all'Agenzia i dati relativi al procedimento ed ai beni sequestrati ed impartiscono le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.
7. 1.Fava, Palomba.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettera b), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento; a tal fine il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunicano tempestivamente all'Agenzia i dati relativi al procedimento ed ai beni sequestrati ed impartiscono le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.
7. 2.Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Agenzia, di cui all'articolo 1, procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
7. 3.Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.