CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 febbraio 2010
288.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Con riferimento alle osservazioni della Camera dei deputati sul provvedimento in oggetto, si forniscono seguenti elementi di risposta per la parte di competenza di questo Ministero.
Rispetto all'articolo 19 del disegno di legge, le norme introdotte attengono - come riconosciuto dallo stesso relatore - al regime sanzionatorio relativo alle fattispecie indicate e non richiedono disposizioni di copertura finanziaria.
Rispetto all'articolo 46 del disegno di legge, le osservazioni del relatore attengono sì al profilo sanzionatorio della delega in materia di precursori di droghe, ma più specificamente all'impatto che il provvedimento avrà sulle attività dirette ad accertare le violazioni sanzionate (rilascio delle licenze, registro degli operatori, attività di vigilanza eccetera).
A tali rilievi dovrà pertanto dare risposta il Ministero della Salute, cui spetta la competenza amministrativa in materia.
Rispetto all'articolo 54 del disegno di legge, va osservato che lo incombenze informative a favore delle vittime di reato che il testo pone a carico dell'autorità giudiziaria rientrano tra gli atti processuali, il cui costo ricade dunque tra le spese di giustizia, che sono recuperabili tanto nei confronti del condannato quanto, a determinate condizioni, nei confronti del querelante. Con specifico compresa non costringerà a traduzioni in tutte le lingue delle potenziali vittime, va osservato che già oggi l'articolo 143 del codice di procedura penale permette al giudice di nominare un interprete per la traduzione di scritti in lingua straniera o per raccogliere dichiarazioni di chi non conosce la lingua italiana.
Quanto al rilievo secondo cui il comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 54 comporterà effetti in termini di funzionalità operativa per i soggetti pubblici coinvolti e ricadute finanziarie per il bilancio dello Stato, deve rilevarsi che l'articolo 53, comma 3, lettera b) del disegno di legge già prevede - per tutte le decisioni quadro e dunque anche per quella sulle vittime dei reati - che gli adempimenti previsti a carico delle autorità amministrative giudiziarie italiane, relativi ai rapporti e allo scambio di informazioni con autorità straniere, dovranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Con riferimento all'articolo 48 del disegno di legge comunitaria 2009 in materia di monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale, questo Dipartimento conferma che le attività di attuazione della norma saranno svolte nell'ambito delle risorse assegnate e senza alcun pregiudizio della funzionalità delle strutture coinvolte.
Inoltre, la nuova competenza, integrando in maniera omogenea e razionale quelle già spettanti al Dipartimento, consente di ottenere rilevanti economie organizzative, posto che essa si inserisce in un contesto di consolidati rapporti con le istituzioni europee.

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Al fine di corrispondere alle osservazioni della Commissione bilancio della Camera dei deputati, si osserva quanto segue.
Relativamente all'articolo 49, comma 5, concernente l'esenzione degli imprenditori agricoli dalla corresponsione del contributo per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, si rileva che tale norma non fa altro che chiarire l'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Il citato decreto legislativo, infatti, ha escluso l'attività primaria dal campo di applicazione del decreto, prevedendo che, per il finanziamento dei controlli sanitari, le tariffe da versare alle ASL di competenza vadano applicate alle attività previste dagli Allegati dello stesso decreto legislativo (macelli, laboratori di sezionamento carni, lavorazione del latte e caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, eccetera). Tale esclusione risulta confermata dalla Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 11000-P del 17 aprile 2009, concernente le indicazioni applicative del decreto legislativo n. 194 del 2008. L'articolo 49, comma 5, pertanto, non determina maggiori oneri per la finanza pubblica ma è finalizzato a porre fine a dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008, in linea con quanto già confermato in via amministrativa dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (ora Ministero della salute) e dalla Regione Lombardia.
Con riferimento in particolare agli articoli 12, 21, 28, 31 e 43 del disegno di legge, si conferma la loro conformità alla normativa comunitaria e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero di minori entrate per l'Erario, confermata anche dalla loro approvazione senza riserva di sorta da parte del Senato della Repubblica.
In merito ai chiarimenti richiesti riguardo al disegno di legge in oggetto si fa presente quanto segue:
Art. 16. - (Possibilità di rinuncia ad entrate connesse ad eventuali canoni di concessione). - Poiché l'autorizzazione attribuisce in via esclusiva il diritto all'esercizio dell'attività di stoccaggio in un determinato sito, non deve escludersi che possa imporsi un canone al beneficiano dell'autorizzazione stessa;
Art. 16. - (Modalità di informazione al pubblico). - La individuazione dei soggetti sui quali ricadono gli obblighi di informazione al pubblico, sarà operata con il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/31/CE;
Art. 17, commi 2 e 3 - Conferma di mancanza di oneri.

La Commissione bilancio chiede di chiarire se il sistema di finanziamento, previsto alla lettera e) dell'articolo 40 del disegno di legge C. 2449-B, sia destinato a coprire i costi connessi al funzionamento di strutture già esistenti all'interno dell'ENAC, ovvero alla costituzione di nuove strutture e soprattutto, se la costituzione di nuove strutture possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, fermo restando che l'ENAC attualmente già svolge, a norma dell'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente medesimo, l'attività istruttoria e di regolazione in materia di tariffe, tasse e diritti aeroportuali, si rappresenta che l'eventuale rafforzamento di strutture esistenti, in connessione con l'implementazione delle funzioni in capo all'Ente, non avrà riverberi sulla finanza pubblica, in quanto a carico degli utenti e dei gestori delle infrastrutture aeroportuali, e non preclude, allo stato, la piena vigenza della lettera d) che prevede che l'ENAC svolga le funzioni di autorità di vigilanza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
Si fa presente, ad ogni buon conto, che la previsione di un meccanismo di finanziamento della predetta Autorità, mediante l'istituzione di uno specifico diritto a carico degli utenti e dei gestori delle infrastrutture aeroportuali, è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, della direttiva 2009/12/CE.

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Si fa riferimento al disegno di legge comunitaria 2009 (C. 2449-B) con riferimento il relatore presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha osservato, tra l'altro, quanto segue.
Con riferimento all'articolo 24, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE riguardante il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, è stato rilevato che considerato che la stessa non è corredata di relazione tecnica né reca un'espressa clausola di invarianza, andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria dell'attuazione della delega medesima.
Con riferimento all'articolo 51, recante delega al Governo per l'emanazione di decreto legislativo di attuazione degli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, è stata segnalata la necessiti di acquisire chiarimenti in merito alla possibilità di garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma ed in particolare di chiarire se il contributo previsto dall'articolo 19 del regolamento, a carico delle agenzie di rating richiedenti la registrazione in Italia, possa assicurare l'integrale compensazione dei maggiori costi derivanti per la Consob dall'assunzione delle nuove funzioni previste dal regolamento.
Al riguardo, si trasmette la relazione tecnica relativa alla delega prevista dal citato articolo 24, facendo presente che il provvedimento legislativo da adottare ha, sostanzialmente, connotati di neutralità finanziaria, in quanto le modifiche normative da apportare non comportano effetti diretti ed immediati su disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi prevalentemente indirizzati al quadro normativo e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti.
In relazione a ciò, si potrebbero eventualmente integrare i criteri specifici di recepimento previsti dal predetto articolo 24 con la seguente lettera:
e-bis) dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al citato articolo 51 si trasmette nuovamente la relazione illustrativa, debitamente integrata con la parola «integralmente», allo scopo di assicurare che i costi dell'attività di vigilanza saranno completamente posti a carico dei soggetti vigilati mediante il necessario adeguamento del sistema contributivo di finanziamento di Consob.
Ciò dovrebbe eliminare ogni dubbio che gli oneri inerenti all'attività di detta vigilanza possano ricadere su capitoli di spesa del bilancio dello Stato.

Articolo 24.
(Relazione tecnica).

Le modifiche da apportare non comportano effetti diretti ed immediati su disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi prevalentemente indirizzati al quadro normativo e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti.
Il provvedimento sostanzialmente ha connotati di neutralità finanziaria.
Possibili effetti indiretti e comunque marginali sulla finanza pubblica, derivanti dalla nuova regolazione dei rapporti di credito e garanzia, non sono suscettibili di stima preventiva, in quanto fattispecie di natura eventuale.

Articolo 51.
(Relazione illustrativa).

Si inserisce all'interno della legge comunitaria la delega al Governo per l'adozione di un decreto delegato che contenga le norme necessarie per l'attuazione del

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Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
In particolare, la delega impegna il Governo a designare la Consob quale autorità nazionale competente per la vigilanza sulle agenzie di rating del credito con attribuzione dei poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 (il regolamento fissa la data del 7 giugno 2010 come termine finale per l'individuazione dell'autorità nazionale competente), e ad individuare le sanzioni amministrative per i casi di violazione delle disposizioni regolamentari estendendo le disposizioni di cui all'articolo 193 del testo unificato delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Dall'attuazione della norma in esame non derivano oneri aggiuntivi o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per l'anno 2010 l'attività di vigilanza sulle agenzie di rating sarà svolta dalla Consob utilizzando le risorse già esistenti a sua disposizione; per gli anni successivi al 2010, i costi dell'attività di vigilanza saranno integralmente imputati in capo ai soggetti vigilati in applicazione delle regole sul sistema di finanziamento della Consob ed in particolare dell'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994 secondo cui «entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti». La disposizione citata trova esplicita conferma nella norma (immediatamente applicabile) dell'articolo 19 del regolamento (CE) 1060/2009 che consente alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri di imporre alle agenzie di rating del credito vigilate il pagamento dei contributi di vigilanza.