CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2010
286.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (A.C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, aggiungere la seguente: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.
1. 1.Fallica, Terranova.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

1. Allo scopo di elevare gli standard di qualità nella gestione dei parchi nazionali, in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario, all'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole da: «scelto» fino a: «per titoli» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private».
8. 1.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 1.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
15. 2.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica).

1. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto il regime transitorio per l'autorizzazione paesaggistica, le parole: «31 dicembre 2009», ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
15. 01.Ghiglia.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Ministero dello sviluppo economico fino a: avvalendosi del.
16. 2.Ghiglia.

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ART. 16.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito di valutazione di impatto ambientale.
16. 1.Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

ART. 17.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: installazione inserire le seguenti: prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
17. 1.Di Biagio, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, ove possibile,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e aggiungere le seguenti parole:, ove possibile,.
17. 6.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare con le seguenti: affidare al CTI la definizione delle certificazioni e delle specifiche tecniche.
17. 2.Di Biagio, Antonino Foti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
17. 3.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'autorizzazione a costruire impianti eolici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere rilasciata esclusivamente ai medesimi soggetti che hanno avviato l'iter autorizzativo.
17. 4.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'energia elettrica

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prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul sito di produzione da uno o più soggetti connessi con rete senza obbligo di connessione di terzi, eventualmente gestita da un unico soggetto responsabile che può essere anche diverso dai soggetti utilizzatori, non è assoggettata ad alcun corrispettivo tariffario né ad alcun onere di sistema. L'energia elettrica prelevata dai soggetti di cui sopra da rete con obbligo di connessione di terzi tramite almeno un punto di connessione, è assoggettata esclusivamente alla componente tariffaria AS, fermo restante che a detta energia si applicano le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto.
5. Sono abrogati il comma 27, articolo 30 e il comma 5, articolo 33, legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché al comma 6, articolo 33 della medesima legge sono soppresse le parole: «di cui al comma 5».
17. 5.Di Biagio.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).

1. Per le Regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi.
2. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
17. 01.Fallica, Terranova.

ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 1.Fallica.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. All'articolo 5, comma 11-quater della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «su autorizzazione della regione territorialmente competente» sono aggiunte le parole: «o, in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 7 novembre 2008», e le parole: «uguale a 1 m» sono sostituite dalle seguenti: «quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 100 cm con coefficiente di permeabilità pari a 1,0x10-9 m/s».
2. L'articolo 6-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si interpreta nel senso che la classificazione dei rifiuti ivi prevista si effettua, quanto ai limiti di quantificazione, conformemente a quanto previsto dalla citata tabella A2 dell'Allegato A, e che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e s.m.i.
19. 01.Fallica, Terranova.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) rifiuto inerte: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altri materiali, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale di sostanze inquinanti nella massa del rifiuto, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, tali da non determinare un peggioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento della cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione del rifiuti delle industrie estrattive sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE. I suddetti rifiuti sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis.

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Allegato 1

(articolo 20, comma 2)
«ALLEGATO III-bis.

(articolo 3, comma 1, lettera c)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nei lungo termine, anche nel sito di deposito, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna degradazione significativa o altre trasformazioni dello stato chimico e fisico significative che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;
b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basse da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze nel suolo e sottosuolo non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV

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del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento alla destinazione d'uso dell'area nella quale si intende conferire i rifiuti stessi, o ai livelli di fondo naturale dell'area stabiliti dagli Enti di Controllo; il tenore delle sostanze suddette deve essere inoltre tale da non modificare lo stato chimico ed ecologico delle acque sotterranee e superficiali;
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di sostanze utilizzate nella prospezione, nell'estrazione, nel trattamento o nello sfruttamento delle cave tali da alterare significativamente la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana.

2. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle fonti d'informazione».
20. 1.Bratti.

Al comma 1, capoverso c), sopprimere il quarto e il quinto periodo.
20. 2.Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera c), sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più tipologie elencate in una apposita lista elaborata dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
20. 3.Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, Allegato 1, apportare le seguenti modifiche:
al punto 1, lettera b), dopo le parole: «i rifiuti possiedono un tenore» inserire la seguente: «massimo»;
al punto 1, lettera d), dopo le parole: «nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di» inserire le seguenti: «sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As,»;
al punto 2, sostituire le parole: «dall'autorità» con le seguenti: «all'autorità»;
al punto 3, dopo le parole: «si basa sulle» inserire la seguente: «stesse».
20. 4.Il Relatore.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. All'articolo 212, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «decreti», le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010», e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto di definizione delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate ai sensi del presente articolo, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è consentita previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della delibera 4 aprile 2009 recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: Intermediazione commercio dei rifiuti".».
20. 01.Ghiglia.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 1.Fallica.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi della lettera a), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati;
2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;
4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Secondo quanto disposto all'articolo 5 comma 2 della direttiva 2008/98/CE, rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le condizioni di cui ai precedenti punti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».
3. All'articolo 186, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici, in termini di caratteristiche chimico-fisiche e geotecniche, per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto per la specifica destinazione d'uso dell'area oggetto di recupero, tenendo conto dei potenziali impatti sulle acqua sotterranee e superficiali e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».
4. Al paragrafo 1, lettera d), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto purché non contengano sostanze inquinanti tali da alterare la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana».
21. 2.Bratti.

Al comma 1, capoverso p), ultimo periodo, sostituire le parole: di allevamento e forestali, con le seguenti: forestali e zootecniche, compresi gli effluenti di allevamenti ed il digestato.
21. 3.Beccalossi.

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Al comma 1, capoverso p), ultimo periodo, sopprimere le parole da: qualora rispettino sino alla fine del periodo.
21. 4.Beccalossi.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono inserite le lettere seguenti:
a-bis) materie fecali, compresi gli effluenti zootecnici, vegetali ed altre sostanze naturali non pericolose, inclusi gli sfalci e le potature di manutenzione del verde pubblico e privato, utilizzate nelle attività agricole o in impianti aziendali, o interaziendali, per produrre energia, calore o biogas;
a-ter) il digestato prodotto in impianti agricoli di digestione anaerobica, aziendali o interaziendali, che utilizzano le biomasse di origine animale e vegetale, utilizzato nelle attività agricole.

2-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il numero 5 è sostituito dal seguente:
5) le carogne;.

2-ter. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il primo capoverso è soppresso.
21. 5.Beccalossi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali di cui all'articolo 13.6.3, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del medesimo decreto 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD"».
21. 6.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Le parole «si disfi» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di seguito denominato decreto legislativo n. 152, si interpretano nel senso di «qualsiasi comportamento attraverso il quale una sostanza, un materiale o un bene vengono abbandonati in un luogo pubblico o sottoposto ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo n. 152. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere dai soggetti incaricati al ritiro degli elenchi abbonati e dei relativi allegati presso gli utenti telefonici sino alla consegna ai soggetti autorizzati alle operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
21. 7.Aracri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Al paragrafo 1 della Sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:
h) farina di vinacciolo disoleata;

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i) oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati disciplinati nel loro utilizzo energetico dalla norma UNI/TS 11163.
21. 8.Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Al paragrafo 1 lettera f), della Sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella tabella il valore massimo delle ceneri è sostituito dal seguente: «6%».
21. 9.Il Relatore.

ART. 22.

Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «28 febbraio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato IA del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.
22. 1.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 38.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07»;

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b) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
4) la lettera m-bis) è abrogata;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e neghi affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di

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cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
38. 1.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 44.

Al comma 1, al capoverso 15, sopprimere la lettera c).
44. 1.Fallica.

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ALLEGATO 2

5-02527 Ghiglia: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della bonifica del sito inquinato di Serravalle Scrivia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione presentata dagli onorevoli Ghiglia e Stradella, riguardante lo sblocco di fondi per la messa in sicurezza dello stabilimento della Ecolibarna di Serravalle Scrivia, si rappresenta quanto segue.
Lo stabilimento Ecolibarna è inserito nel sito di bonifica di interesse nazionale di Serravalle Scrivia - Ex Ecolibarna, la cui perimetrazione, approvata con decreto ministeriale del 7 febbraio 2003, comprende anche altri stabilimenti industriali, abitazioni civili ed aree agricole. Pur essendo un SIN e, quindi, ai sensi dell'articolo 252 Titolo V - Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006, di competenza del Ministero dell'ambiente, per effetto di quanto disposto dall'O.P.C.M. n. 3304 del 30 luglio 2003, le attività afferenti la bonifica - comprese la convocazione e lo svolgimento delle Conferenze di Servizi nonché l'approvazione dei progetti - rientrano, in deroga alla vigente normativa, tra le competenze del Commissario delegato - Prefetto di Alessandria.
Per ciò che concerne le risorse finanziarie destinate al risanamento del SIN, si rappresenta che la Regione Piemonte ha stanziato 2.089.550,00 euro e che il Ministero dell'ambiente ha già trasferito alla contabilità speciale del Commissario delegato 3.272.727,00 euro, così ripartiti:
1.000.000,00 euro previsti dall'O.P.C.M. n. 3382/2004;
2.272.727,00 euro assentiti con decreto ministeriale n. 308/2006.

Alle iniziative finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sono stati, inoltre, destinati 1.200.000,00 euro a valere sulle risorse programmatiche nell'ambito dell'Accordo di programma Quadro del 30 gennaio 2004 e del 1o Atto Integrativo del 30 marzo 2005, stipulati tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Piemonte.
A tal proposito si segnala che, ai sensi dell'articolo 2 dell'OPCM n. 3742 del 18 febbraio 2009, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - è autorizzato al trasferimento di tali risorse direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Prefetto di Alessandria.
In ordine al mancato trasferimento delle risorse al Commissario delegato, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente che ha richiesto in data 7 aprile 2009 al Ministero dell'economia e delle finanze la reiscrizione in bilancio delle risorse in parola, pari a 797.927,79 euro, per le quali era intervenuta la perenzione amministrativa.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di reiscrizione di tali risorse nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato perfezionato il 29 dicembre 2009, in data successiva al termine ultimo per l'utilizzo delle risorse assegnate in termini di cassa nel corso dell'anno finanziario 2009. Pertanto tale Amministrazione ha potuto assumere solo il relativo decreto di impegno.
In data 2 febbraio 2010 il Ministro Scajola ha inoltrato una nuova richiesta per ottenere l'autorizzazione di cassa predetta. Non appena il Ministro dell'economia

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e delle finanze autorizzerà la cassa richiesta, il Ministero dello sviluppo economico provvederà al trasferimento della somma sopra citata sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con l'attribuzione di dette risorse al Commissario, che andranno ad aggiungersi a quelle già trasferite, saranno assicurate per intero le risorse, pari a 1.200.000,00 euro, di cui il Ministero dello sviluppo economico ha la responsabilità di movimentazione in quanto inserite nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma Quadro relativo all'area di Serravalle.
Riguardo agli interventi ad oggi attivati, si informa che sono state già eseguite la messa in sicurezza d'emergenza del 1o lotto dell'area stabilimento e della discarica sud/est ad esso interna, le indagini di caratterizzazione delle aree interne ed è stato elaborato il progetto di messa in sicurezza del 2o lotto dello stabilimento. Risultano, invece, in corso di esecuzione gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda del lotto 1/A, di caratterizzazione delle aree esterne allo stabilimento e di prove pilota per la bonifica delle acque di falda medesime.
In merito, infine, alla richiesta di garantire ulteriori finanziamenti necessari per completare la bonifica e il risanamento ambientale del sito, si rappresenta che, allo stato, non risultano disponibili risorse finanziarie da poter destinare a tali attività e che tale istanza potrà essere valutata solo una volta conclusa la complessiva ripartizione delle disponibilità finanziarie in materia di bonifiche per l'anno 2010.

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ALLEGATO 3

5-02528 Nucara: Iniziative per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla situazione delle regioni Calabria e Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Nucara, dove, nelle premesse, facendo riferimento alle devastazioni e alle vittime provocate nelle Regioni Sicilia e Calabria da gravi fenomeni atmosferici, si chiede la messa in opera di interventi atti a contrastare il dissesto idrogeologico, si rappresenta quanto segue.
La situazione delle Regioni Sicilia e Calabria dal punto di vista del rischio idrogeologico è nota e conclamata, come dimostrano i recenti disastri che hanno colpito a più riprese queste regioni, così come altre aree del Paese.
Il Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico della Regione Siciliana, che riporta l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nella Regione stessa, indica che il 3,2 per cento del territorio regionale è ad elevata criticità idrogeologica. Il Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico della Regione Calabria, che riporta l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nella Regione stessa, indica che il 7,6 per cento del territorio regionale è ad elevata criticità idrogeologica.
A fronte di questa situazione di criticità il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha finanziato dal 1998 al 2010 nella Regione Siciliana n. 229 interventi urgenti di difesa del suolo, per un importo di 298 milioni di euro, e nella Regione Calabria n. 319 interventi urgenti, per un importo complessivo di 176 milioni di euro.
L'impegno già profuso non è ovviamente sufficiente a garantire la messa in sicurezza di tutte le situazioni di rischio nelle Regioni Sicilia e Calabria, e, più in generale, in tutto il Paese. Per questa ragione, con riferimento alla richiesta dell'interrogante se «non si ritenga necessario un adeguato impegno finanziario del Governo al fine di avviare un programma pluriennale di interventi indispensabili per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico nel nostro paese, dando priorità agli interventi di messa in sicurezza delle zone a rischio più elevato, senza lasciarli alla discrezione dei singoli, ma ricorrendo ad un unico provvedimento in cui si concentri la capacità di prevedere i possibili interventi sul territorio», va evidenziato che il Governo, con l'ultima legge finanziaria (articolo 2, comma 240, legge finanziaria 2010), ha stanziato risorse pari a 1.000 milioni di euro proprio per la realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale.
E proprio per la consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di affrontare il problema, va anche puntualizzato che tale cifra costituisce l'intera dotazione di risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale dalla delibera Cipe del 6 novembre 2009 e che il Governo ha deciso di destinarla completamente alla realizzazione degli interventi destinati a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.
Tali interventi sono individuati dalla Direzione generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

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Territorio e del Mare, sentiti l'Autorità di bacino e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La stessa norma stabilisce che le risorse disponibili possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e nell'ambito del quale viene definita la quota di cofinanziamento regionale.
Lo sforzo messo in campo dal Ministero dell'ambiente di programmare congiuntamente e in maniera unitaria le risorse disponibili in tema di mitigazione delle situazioni a più alto rischio idrogeologico è ulteriormente manifestato dalla ferma volontà di incrementare la dotazione economica a disposizione del menzionato Piano Straordinario anche con le risorse a disposizione del medesimo Dicastero per l'anno 2009.
Il Ministero dell'Ambiente ha già avviato apposite consultazioni con tutte le Regioni, le Autorità di bacino ed il Dipartimento della Protezione Civile al fine di arrivare alla individuazione, per ogni regione e per ogni bacino idrogeografico, delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico che richiedano un intervento prioritario per la prevenzione e mitigazione di tale rischio, nonché in rapida successione, alla definizione e sottoscrizione, su base regionale, degli accordi di programma finalizzati al finanziamento degli interventi.
Per quanto riguarda, in particolare, la situazione delle Regioni più intensamente colpite dagli eventi di dissesto idrogeologico degli ultimi giorni, si evidenzia che il giorno 18 febbraio 2010 si è tenuta presso la Direzione generale competente del Ministero, la riunione tecnica con la Regione siciliana ed il Dipartimento della Protezione civile per vagliare le priorità d'intervento sulla base delle effettive criticità, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza delle persone e dei centri abitati. Analogo incontro è stato fissato per giovedì 25 febbraio alle ore 15 per la Regione Calabria.
Lo strumento dell'accordo di programma consentirà di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato, sia le risorse statali sia quelle di pertinenza regionale, evitando così duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa, e coprendo nello stesso tempo tendenzialmente l'intero territorio nazionale.
La concertazione tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione, le Autorità di bacino e la Protezione Civile eviterà una deleteria frammentazione decisionale, assicurando efficienza operativa e mettendo a disposizione in tempi rapidi ai soggetti attuatori le risorse finanziarie necessarie a far fronte al dissesto idrogeologico del Paese.
Detti piani straordinari dovranno, pertanto, razionalizzare e rendere omogenee e sinergiche, su una scala temporale pluriennale, le diverse misure e linee di intervento esistenti sul territorio in tema di mitigazione del rischio idrogeologico anche attraverso l'individuazione nei diversi Accordi di Programma di eventuali cofinanziamenti regionali.
Tale percorso strategico consente la predisposizione di una programmazione coordinata e concertata con gli Enti territoriali competenti.
Nell'attuazione del programma di interventi innanzi descritto, si è ritenuto opportuno dedicare una particolare attenzione anche al monitoraggio degli interventi finanziati. Proprio a tal fine, e per garantire, inoltre, la rapida realizzazione degli interventi stessi, l'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, in corso di conversione, prevede la possibilità, ove ritenuto necessario, di nominare appositi Commissari Straordinari delegati ai sensi della normativa per la velocizzazione delle procedure esecutive facenti parte del quadro strategico nazionale di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009.
Lo stesso decreto prevede inoltre un rafforzamento delle attività di vigilanza sulla realizzazione degli interventi finanziati a cui provvederà il Ministero dell'Ambiente

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attraverso le proprie strutture, ivi incluso un Ispettorato Generale di nuova istituzione.
Purtroppo l'emergenza frane non dà tregua e impone a tutte le istituzioni decisioni responsabili e un'attenta valutazione delle situazioni di maggiore crisi. Quello intrapreso è un percorso che richiederà certamente tempi medio-lunghi e ulteriori fondi, ma è importante partire da subito per mettere in sicurezza le aree che destano più preoccupazione per l'incolumità delle popolazioni e per dare stabilità all'assetto del territorio.

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ALLEGATO 4

5-02529 Libè: Situazione della discarica di Tiedoli sita nel territorio del comune di Borgo Val di Taro.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Libè, dove vengono poste in evidenza le problematiche relative alla discarica comprensoriale dei Piani di Tiedoli nel Comune di Borgo Vai di Taro, tenuto conto che la questione investe materie di competenza locale, sulla scorta delle notizie fornite dallo stesso Comune e dalle altre Amministrazioni interessate, si rappresenta quanto segue.
La discarica di cui trattasi è stata costruita ed attivata, nel 1991, dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno ed è rimasta in funzione fino al 2007.
Realizzata con le tecniche del momento, con due teli di contenimento sovrapposti e con vasche a gradoni, è stata nel tempo oggetto di diverse varianti.
Nel periodo di gestione si sono verificati alcuni casi di sversamento, tutti legati a particolari situazioni critiche causate dalla rottura di pompe o della rete di raccolta di percolato, risolte mettendo in atto adeguate misure per evitare il ripetersi di tali eventi.
La discarica in questione è stata realizzata su un versante dell'Appennino emiliano, collocata intorno ai 450 metri di altitudine, dove si possono verificare movimenti del terreno, pertanto l'area è sottoposta a monitoraggio in continuo tramite inclinometri e piezometri i cui dati sono rilevati e trasmessi via gsm ad una banca dati; le aree limitrofe sono state oggetto di interventi di consolidamento sia da parte della Comunità Montana che da parte del Servizio Tecnico ai Bacino, finanziati con risorse della proprietà e con quelle erogate dalla regione Emilia Romagna.
Durante questi anni la discarica è stata oggetto di verifiche da parte dell'ARPA regionale, dei servizi di sanità pubblica, del NOE e del Corpo Forestale dello Stato e dalle risultanze di tali verifiche non sono emerse situazioni di particolare criticità per la salute dei cittadini, ad eccezione della gestione del biogas per il quale esiste, fin dal 1997, un impianto di estrazione da avviare alla produzione di energia elettrica e di una torcia che funziona in alternativa a tale produzione.
A seguito della segnalazione di una presunta fuoriuscita di percolato dalla discarica, avvenuta in data 1o gennaio 2010, l'ARPA ha effettuato un sopralluogo il giorno successivo, in quanto la segnalazione era pervenuta in un orario in cui il sopraggiungere dell'oscurità non consentiva idonea verifica, e non è emersa alcuna situazione anomala.
Dalle notizie fornite risulta che la Comunità Montana ha gestito sin dall'anno di apertura della discarica la raccolta dei rifiuti e la fase di smaltimento finale, le risorse per la gestione della discarica sono sempre state ricomprese nella tariffa di smaltimento, addebitata ai singoli comuni della Comunità Montana, in funzione dei quantitativi dei rifiuti conferiti. Per contenere i costi di gestione posti a carico dei comuni associati, la Comunità Montana, ha, in diversi periodi, allargato il bacino di utenza a comuni limitrofi, ai quali veniva applicata una tariffa superiore.
Attualmente sono all'attenzione della giunta della Comunità Montana diverse

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iniziative atte a migliorare continuamente la sicurezza dell'impianto, come:
a) il progetto per migliorare ed ottimizzate il recupero del biogas con relativa produzione di energia elettrica (in fase di autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale);
b) il progetto per la costruzione di una fognatura che convogli direttamente il percolato della discarica all'impianto di depurazione di Borgotaro, ampliato e reso idoneo al trattamento di questo nuovo «carico» (in fase di VIA presso la Provincia di Parma);
c) il progetto di miglioramento dell'attuale copertura della discarica oltre ad altre opere accessorie (finanziato dalla Regione Emilia Romagna).

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ALLEGATO 5

5-02530 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Togni ed altri, riguardante l'istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento alle difficoltà e alle preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore in ordine al SISTRI, va premesso che il decreto ministeriale che rende operativo il meccanismo di tracciabilità è attuativo di specifiche disposizioni legislative (legge n. 296/2006 «legge finanziaria 2007», decreto legislativo n. 4/2008 e legge n. 102/2009), con le quali si innova, con sistemi elettronici adeguati ai tempi, l'attuale sistema informativo cartaceo finalizzato al controllo dell'intera catena di gestione dei rifiuti. Inoltre, l'istituzione del sistema SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi dalla produzione alla destinazione finale.
Il prioritario obiettivo che si è inteso conseguire con il Sistema SISTRI è quello della lotta ai fenomeni di illegalità, giacché esso è in grado di fornire, in tempo reale, le informazioni necessarie sulla movimentazione dei rifiuti, in modo da consentire un rigoroso controllo della gestione dei rifiuti da parte delle Autorità di controllo. Per questo, il decreto ministeriale istitutivo incardina il SISTRI nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, e in particolare presso la Direzione Qualità della Vita, affidando la sua gestione al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, in coordinamento con le altre Forze dell'Ordine.
L'istituzione del SISTRI rappresenta una misura indispensabile, che non era più rinviabile. Una misura che non solo non reca danno, ma anzi favorisce anche il sistema produttivo. Basti pensare che circa l'80 per cento delle sanzioni irrogate sono state sinora determinate da errori di carattere formale compiuti in fase di compilazione dei documenti cartacei. Questo dato appare, da solo, idoneo a far comprendere come l'introduzione del SISTRI, attraverso il controllo automatico dei dati, comporterà una sensibile riduzione degli oneri per le imprese.
Del resto, l'impatto sul sistema delle imprese è stato attentamente valutato nella fase di preparazione del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, e le stime effettuate da amministrazioni terze autorizzano la conclusione che il nuovo sistema porterà vantaggi sensibili alle imprese in termini di riduzione degli oneri amministrativi e della semplificazione degli adempimenti previsti.
In particolare, il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione ha aggiornato recentemente una precedente indagine, rilevando che il costo complessivo dell'attuale sistema cartaceo in tema di rifiuti - MUD, Registro di carico e scarico e Formulario dei rifiuti - per le sole piccole e medie imprese è di 671.000.000,00 di euro/anno ed il costo medio per singola impresa varia da

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1.183,00 euro (per l'imprese da 5 a 249 addetti) a 464,00 euro (per le imprese da 1 a 4 addetti).
Con l'avvento del SISTRI, invece, gli oneri diminuiranno: una piccola impresa con meno di 10 addetti dovrà versare un contributo annuale di 60 euro, se produce rifiuti non pericolosi, o di 120 euro, in caso di rifiuti pericolosi.
Se si considerano, inoltre, l'avvenuta riduzione dei costi diretti nelle imprese per l'acquisizione e la vidimazione della documentazione cartacea ed i minori costi indiretti derivanti dalle semplificazioni degli adempimenti previsti e dal risparmio di tempo per l'acquisizione, compilazione trasmissione delle informazioni, emergono con evidenza i netti vantaggi per il sistema produttivo derivanti dall'introduzione del SISTRI.
In merito al rilievo relativo al trasporto transfrontaliero, è opportuno segnalare che il SISTRI, nel garantire un maggior controllo sulla destinazione finale dei rifiuti, non va peraltro a modificare la disciplina dettata dal Regolamento comunitario n. 1013/2006 sul «trasporto transfrontaliero dei rifiuti».
Quanto al tema della notifica del decreto ministeriale alla Commissione UE, va precisato che il Ministero ha provveduto ad avviare la procedura di informazione contenuta attualmente nel predetto Regolamento n. 1013/2006 sul «trasporto transfrontaliero dei rifiuti».
Riguardo alla mancata armonizzazione del decreto ministeriale istitutivo del SISTRI con le altre normative coesistenti ed, in particolare, con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, va precisato che il primo incide unicamente sulla movimentazione dei rifiuti. Si tratta di due ambiti non soltanto evidentemente diversi, ma anche riconducibili alla competenza di Ministeri diversi.
In merito alla questione relativa alla istituzione del sistema SISTRI, si fa presente che la sua operatività non presuppone necessariamente l'esistenza di una struttura dotata di personalità giuridica, cioè di un nuovo ente. Inoltre, ad escludere questa soluzione è, con chiarezza, quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 189 del testo unico ambientale, il quale prevede l'istituzione del SISTRI «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Il SISTRI rappresenta dunque, per esplicita previsione di legge, una modalità per la raccolta ed il trattamento delle informazioni che riguardano l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Esso non attribuisce nuove competenze in capo ai soggetti pubblici coinvolti ma costituisce una infrastruttura tecnologica, affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.
Quanto alla dedotta mancata richiesta del parere del Consiglio di Stato, va detto che il decreto ministeriale istitutivo del SISTRI, in quanto meramente attuativo dell'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 152/06, non richiedeva tale parere. Né la norma richiamata fa menzione alcuna della assenta natura regolamentare del relativo provvedimento di attuazione. Del resto, nello stabilire le modalità tecniche di attuazione dei principi introdotti dal decreto legislativo, il decreto ministeriale non introduce alcuna innovazione di tipo sostanziale rispetto all'ordinamento giuridico previgente.
Da ultimo, in merito alla questione delle officine autorizzate, si precisa che non si rilevano elementi in grado di ravvisare un mancato rispetto dei princìpi del libero mercato e della concorrenza. Né questo può essere ravvisato nella scelta delle officine elettrauto esercenti attività di autoriparazione, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 122, giacché la black box è un dispositivo elettronico che viene montato sulle parti elettriche del mezzo di trasporto.
Non riteniamo infine che sussistano elementi che possono determinare il temuto annullamento del decreto istitutivo.

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ALLEGATO 6

5-02531 Mariani: Attività contrattuale della Sogesid s.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli interroganti affermano che la Sogesid, divenuta società in house con la legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296, rientra tra quei soggetti che non sono tenuti ad espletare procedure di evidenza pubblica per le attività ad essa affidate. Ciò è assolutamente falso. La Sogesid è soggetta alle regole di evidenza pubblica nello svolgimento delle sue attività e, quale organismo di diritto pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, è tenuta a selezionare i suoi fornitori in conformità al Codice dei contratti. Ciò che il sito Sogesid correttamente afferma è che alla Società possono essere affidate attività senza procedura di gara da parte dello Stato, fermo restando che l'esecuzione di tali lavori da parte di Sogesid dovrà essere espletata mediante gara.
Quanto alla assenta sovrapposizione fra Sogesid e ISPRA, si tratta di questione priva di fondamento.
L'ISPRA è ente di ricerca che svolge attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, nonché per la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili, e, infine, per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale.
SOGESID, diversamente, si configura come società in house del MATTM che fornisce supporto tecnico-specialistico, attraverso prestazioni ingegneristiche e di servizi, alla soluzione di specifiche criticità ambientali (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, eccetera), nonché alla soluzione di problematiche inerenti l'uso e la gestione delle risorse idriche in conformità alle normative nazionali e comunitarie.
Appare pertanto evidente la diversità dei ruoli e delle funzioni dei due soggetti e, nel contempo, la complementarietà delle rispettive competenze delle quali il MATTM può avvalersi. Attività relative al monitoraggio delle acque sono state svolte, in attuazione della direttiva 2060 CE con alcune regioni ma va precisato che le prestazioni richieste a Sogesid dalle regioni erano relative alla definizione di calendari di indagini sugli scarichi che le Regioni sono obbligate ad osservare utilizzando le Arpa.
Quanto alla attività di monitoraggio e vigilanza in materia di rifiuti, non risulta che la Sogesid abbia svolto attività di questa natura.
Relativamente al tema del personale, la Sogesid, in quanto società a partecipazione pubblica totalitaria, vi provvede in conformità al Regolamento interno per il reclutamento del personale, di cui si è dotata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del deceto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Le procedure di selezione sono realizzate garantendo l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dell'espletamento e sono informate a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza. Quanto alla circostanza che la maggioranza delle attività di Sogesid vengono subappaltate a soggetti terzi, rammentiamo la natura di stazione appaltante, e non di soggetto appaltatore, della Società. Di conseguenza l'esecuzione dei lavori viene attribuita da Sogesid al soggetto che vince la gara.

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In ordine al fatto che la Sogesid arrechi gravi distorsioni sul mercato della progettazione, la circostanza è destituita di fondamento in quanto Sogesid agisce nel più totale rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, tanto è vero che l'Oice, associazione di categoria aderente a Confindustria (che raggruppa com'è noto tutte le grandi società di ingegneria italiane e la maggior parte delle più qualificate piccole e medie aziende del settore, sta discutendo un protocollo di intesa volto a stabilire forme di collaborazione che consentano, anche attraverso lo scambio di informazioni e di assistenza, lo sviluppo del mercato di riferimento.
In ultimo, si riportano qui di seguito i contratti sottoscritti dalla Sogesid con evidenziata la tipologia contrattuale e l'ammontare economico, facendo presente che l'iter amministrativo che formalizza e legittima l'affidamento alla Società degli incarichi sui temi di competenza è riconducibile a due fattispecie:
affidamento di attività di supporto tecnico-specialistico connesso alle specifiche esigenze delle diverse Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente e della TTM: Convenzione diretta;
affidamento di attività di prefattibilità, progettazione ed esecuzione di interventi ambientali su temi di competenza del Dicastero (siti di interesse nazionale, interventi in materia di tutela delle acque, eccetera): Strumenti di programmazione negoziata (Accordi di programma, Accordi di Programma Quadro, Protocolli d'Intesa), dai quali derivano specifiche convenzioni attuative. In tale fattispecie rientrano anche gli affidamenti che operano in nome e per conto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale.

Si fa presente che la Sogesid dalla sua costituzione ad oggi non ha ricevuto in affidamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile alcuna commessa. Più in particolare, si precisa che sulla base di Ordinanze del Ministro dell'Interno sono stati nominati Commissari Delegati Regionali (Regioni obiettivo 1) che, per far fronte, tra l'altro, all'emergenza idrica nell'ambito della Regione di loro competenza hanno affidato alla Sogesid alcune attività i cui fondi erano stati direttamente attribuiti dal CIPE alla Sogesid e depositati in un fondo costituito ex articolo 19 del decreto legislativo n. 96/1993.
Successivamente alla trasformazione della Sogesid in società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i Commissari Straordinari, nell'ambito delle emergenze idrico ambientali gestite dal suddetto Dicastero, hanno affidato alla Sogesid alcune attività come meglio di seguito individuate.

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ALLEGATO 7

5-02188 Margiotta: Misure normative per la salvaguardia nella rappresentanza territoriale negli organi di Governo degli enti parco nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione presentata dall'onorevole Margiotta, si rappresenta quanto segue.
Il Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009 ha approvato, in via preliminare, il testo del regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra i quali rientrano gli Enti parco.
L'adozione di tale regolamento non risponde ad un'iniziativa del Ministero volta a riformare gli enti, ma si è resa necessaria al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal cosiddetto decreto «tagliaenti».
La disposizione prevede l'emanazione di regolamenti volti al riordino degli enti pubblici non economici, stabilendo che gli enti non riordinati nei termini sono soppressi.
Si è resa quindi necessaria, al fine di «salvare» gli enti parco la riduzione dei componenti del consiglio direttivo da dodici a otto.
In particolare, diversamente da quanto affermato dall'interrogante, il taglio dei 4 componenti del consiglio direttivo è stato distribuito fra le diverse componenti salvaguardando le rappresentanze territoriali.
Il maggior numero di componenti del Consiglio direttivo era infatti espresso dalle comunità del parco con 5 componenti.
Si è ritenuto, quindi, di intervenire riducendo da 5 a tre i rappresentanti della comunità che restano comunque la componente più numerosa in consiglio direttivo.
Si è ritenuto inoltre di ridurre da due a 1 il rappresentante delle associazioni ambientaliste, avendo osservato in questo anno e mezzo che spesso i nomi indicati dalle associazioni ambientaliste erano ricorrenti indipendentemente dal luogo e, quindi dal radicamento territoriale. Il quarto rappresentante soppresso è uno dei due designati dalle istituzioni scientifico-culturali.
Non si assiste, dunque, ad alcun azzeramento della partecipazione delle amministrazioni locali alle strategie e alle scelte che riguardano gli Enti parco.
Peraltro il riproporzionamento degli organi collegiali è stato compiuto nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali previste dall'articolo 1: si prevede ancora che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, in piena continuità, dunque, rispetto alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Infine, tenuto conto della situazione di urgenza che ha caratterizzato l'adozione del provvedimento non abbiamo voluto evitare il confronto istituzionale in sede di Conferenza Unificata che dovrà esprimere il suo parere prima della approvazione in via definitiva del provvedimento.
Quanto alla riforma della legge quadro n. 394 del 1991, è allo studio degli uffici del Ministero, ma si pone come iniziativa del tutto autonoma e parallela al regolamento di riordino, il quale, come sottolineato, rappresentava un atto dovuto e necessario ad evitare la soppressione dei parchi. Su tale riforma il Ministero ovviamente coinvolgerà gli enti parco per recepire il loro contributo.