CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2010
286.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (C. 3146 Governo)

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.».
2. 12. I relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro quindici giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato».
2. 10. Il Governo.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 7. (nuova formulazione) Contento, Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: in modo tale che aggiungere le seguenti:, ove siano maggiori,
3. 6. (nuova formulazione) Contento, Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: in alcun caso, l'indennità aggiungere la seguente: massima.
3. 5. I relatori.