CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2010
285.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 FEBBRAIO 2010

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ALLEGATO

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Sopprimere i commi 1 e 2.
1. 55.Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010».
*1. 36.Realacci, Mariani, Rossa, Ghizzoni, Cenni, Braga, Coscia, De Biasi, Siragusa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010».
*1. 21.Nicola Molteni, Bitonci.
(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione di cui al presente comma, vige l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
1. 61.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il Ministro dell'economia e delle finanze comunica altresì al Parlamento, con il medesimo documento, il numero delle segnalazioni degli intermediari finanziari relative a possibili reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connessi con operazioni di emersione di disponibilità all'estero, specificando i volumi d'importo, il numero dei soggetti e i paesi coinvolti, gli intermediari finanziari che hanno effettuato la segnalazione.
1. 60.Rubinato, Fogliardi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, gli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di imposta 2009.
1. 62.Fogliardi, Rubinato, Benamati, Strizzolo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;

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b) dopo le parole: «per l'anno 2011.», aggiungere il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'accordo IRPEF per l'anno 2012».
4.2. All'onere derivante dal comma 4.1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2011 e 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2011 e 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2011 l'accantonamento. relativo al Ministero dello sviluppo economico e, a decorrere dall'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;.
1. 6.Di Biagio, Barbaro, Formichella, Dima, Taglialatela, Laboccetta, Antonino Foti, Angeli, Briguglio, Holzmann, Vincenzo Antonio Fontana, Picchi, Berardi, Scandroglio, Porcu, Castellani, Bellotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
1. 15.Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2009, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE».
1. 13.Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) le parole: «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2008»;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno 2010»;
c) al comma 1-bis, alinea, le parole: «30 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno 2010»;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2008»;
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: 1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
1. 37.Realacci, Mariani, Rossa, Ghizzoni, Cenni, Braga, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di notifica, da parte dei concessionari per la riscossione, di cartelle esattoriali relative a verbali di contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada, nonché di altri debiti comunali o erariali, anche in caso di definizione agevolata delle stesse, spetta unicamente all'amministrazione finanziaria, anche tramite i concessionari per la riscossione, e non al contribuente, l'onere di accertare che i predetti verbali non presentino vizi o irregolarità nell'atto di notifica, ovvero che le somme richieste facciano riferimento a verbali iscritti a ruolo con cartella di pagamento notificata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1. 19.Borghesi, Cambursano, Favia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:
5-quinquies. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
5-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma 5-quinquies è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.
5-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-sexies, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 39.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
7-quater. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, con riferimento ai tributi IRPEF ed IVA, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
1. 33.Barbieri.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:
7-quater. A decorrere dal 2010, per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
7-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 40.Narducci, Fedi, Bucchino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
7-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai lavoratori transfrontalieri ed ex transfrontalieri, in relazione

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ai fondi assimilabili al trattamento di fine rapporto versati ai lavoratori medesimi dalle casse pensioni aziendali e alle somme detenute all'estero su conti correnti nei quali sono versati lo stipendio o il salario, nonché ai soggetti che percepiscono pensioni versate dalle casse pensioni aziendali estere.
2-ter. Alle minori entrate di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.
2-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».
1. 41.Narducci, Marantelli, Braga.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 2, comma 13, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2010».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 63.Rubinato, Fogliardi, Benamati, Strizzolo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le agevolazioni relative al gasolio e al GPL di cui all'articolo 13, comma 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 impiegati come combustibile per riscaldamento in zone montane e nei territori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano per l'anno 2010 sia alle frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti ella medesima zona climatica E, intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi com rese le aree su cui insistono case sparse, sia alle frazioni parzialmente non metanizzati, ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, comprese le parti di territorio in cui risulti ubicata la casa comunale.
1. 64.Rubinato, Fogliardi, Benamati, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
1. 4.Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito delle strutture ricettive di cui al numero 120 della Tabella A, parte III, allegata al presente decreto, si considerano prestazioni accessorie all'alloggio».
1. 3.Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui, euro 0,144 per metro cubo».
1. 8.Nicco, Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012» e le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
1. 5.Zeller, Brugger.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». Agli oneri derivanti dal presente comma, per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
1. 16.Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari di cui al comma precedente è altresì esteso ai soggetti titolari di reddito da lavoro e di pensione.

Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
1. 35.Mantini, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mannino, Libè.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1o giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per l'anno 2010.
1. 10.Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1o ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1o gennaio 2010 fino allo 30 giugno 2010. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, per l'anno 2010, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
1. 9.Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009 nonché dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
b) al comma 3, la parola: «60» è sostituita dalla seguente: «120» e le parole: «giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti».
11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis, si provvede mediante l'introduzione, per gli anni 2010-2014, di un contributo di solidarietà straordinario dell'1 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
1. 58. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi di cui all'articolo 10,

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comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 11-ter.
11-ter. All'articolo 2, comma 250, Elenco 1, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione «Altri interventi» gli importi «181 , 113 e 60» sono sostituiti dai seguenti: «136, 68, 15»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate: decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, articolo 10, comma 1-bis:
2010: 45;
2011: 45;
2012: 45.
1. 59. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1o gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2010.
11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1. Antonino Foti, Versace.

Sopprimere il comma 13.
1. 56. Fluvi.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 63-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2009».
1. 22. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale».
1. 53. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Causi, De Micheli.

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Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. L'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-bis. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
4. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono altresì nulle le modifiche unilaterali volte all'introduzione di clausole, in qualunque modo denominate, e volte ad introdurre nuove e diverse forme di remunerazione per messa a disposizione di fondi non previste nel contratto.».
1. 17. Borghesi, Cambursano, Favia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 17-bis, aggiungere i seguenti:
17-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
17-quater. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 17-ter è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2010.
17-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 17-ter e 17-quater, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 38. Soro, Marrocu, Calvisi, Schirru, Fadda, Melis, Pes, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 18, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: concessioni in essere aggiungere le seguenti: o ancorché scadute ma non ancora rinnovate;

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b) sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 23. Poli, Libè, Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 34. Poli, Libè, Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 1, comma 71 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011».
1. 25. Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 20-bis.
*1. 51. Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Sopprimere il comma 20-bis.
*1. 43.Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 20-bis, dopo le parole: di lavoro aggiungere le seguenti:, esclusivamente per quelli e dopo la parola: 2012 aggiungere le parole: in attesa della definizione delle nuove regole relative alle RSU.
1. 52.Baretta.

Sopprimere il comma 21.
1. 47. Bressa, Baretta, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Sopprimere i commi 22 e 23.
1. 20. Borghesi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 23-bis, aggiungere, il seguente:
«23-bis.
Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;
b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (Riscossione). - 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal Comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le facoltà di organizzazione dell'accertamento e della riscossione previste dall'ordinamento vigente.

2. La riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso mediante ruolo, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oppure attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata a società incaricate, purché

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interamente partecipate dagli enti locali impositori»;
e) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78».
1. 54.Causi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) al secondo paragrafo dopo le parole: «31 dicembre 2009» è inserito il seguente il seguente inciso: «, nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna».
1. 18. Cambursano, Borghesi, Favia.
(Inammissibile)

Al comma 23-octiesdecies, lettera e), sostituire le parole: fino al con le seguenti: non oltre il.
1. 48. Baretta, Bressa, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, D'Antona, Vannucci, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Sopprimere il comma 23-undecies.
1. 45. Bressa, Baretta, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, D'Antona, Pollastrini, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Sopprimere i commi 23-duodecies e 23-terdecies.
1. 46.Berretta.

Sopprimere il comma 23-duodecies.
1. 44.Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 23-quaterdecies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
al comma 1 alla lettera b) dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ricerca scientifica e dell'università» sono aggiunte le seguenti: «incluse le Università e le Facoltà Pontificie».
1. 14.Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 23-octiesdecies, aggiungere il seguente:
«23-octiesdecies. 1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n 388, è ulteriormente finanziato a decorrere dall'anno 2010, con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1. 2. Nicco, Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 23-vicies.
1. 11. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

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Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente comma:
23-vicies semel. Le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, pur sussistendo l'equilibrio economico previsto dallo stesso piano, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.
1. 49.Baretta, Bressa, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 23-vicies.
1. 50.Baretta, Bressa, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136, è così sostituito:
«1. Su tutti i corrispettivi relativi all'attività professionale e di certificazione prestata dai veterinari iscritti agli albi professionali, anche ove legati da rapporto di lavoro dipendente, convenzionale e di collaborazione con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, è dovuta una maggiorazione a carico dei richiedenti la prestazione. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari dai soggetti tenuti alla riscossione del corrispettivo della prestazione medesima, ossia dal veterinario professionista ovvero dal datore di lavoro in caso di prestazioni rese da veterinari dipendenti.
1. 7.Mancuso, Lo Presti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dal 1o gennaio 2011.
1. 24.Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere i seguenti:
23-vicies semel. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 aprile 2000,

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n. 103, le parole da: «Art. 157-sexies» a: «quinquennio» sono sostituite con le seguenti: Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 120 giorni e, nei successivi 14 mesi, la retribuzione ridotta di un decimo. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori 18 mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo, di durata massima di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
23-vicies bis. All'onere derivante dal comma 23-vicies semel, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;».
1. 12.Di Biagio, Angeli, Berardi, Picchi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere i seguenti:
23-vicies semel. Le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate, a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010.
23-vicies bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:
legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. - cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8. - cap. 7446/p);
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. - cap. 2184);
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:
Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

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Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. - cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. - cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. - cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. - cap. 3527);

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legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. - cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. - capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

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Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. - cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. - cap. 1253);
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. - cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. - capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. - cap. 1442).

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Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. - capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1. - cap. 3610);
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. - cap. 3611).
1. 32.Ceccuzzi, Cenni, Nannicini.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, considerati gli effetti già prodotti in attuazione della suddetta procedura in vigore fino a luglio 2009 e successivamente modificata dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono prorogati i termini al 30 giugno 2010. Sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle Isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicate nel Documento Unico di Programmazione Isole Minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, presentati ai sensi della previgente disciplina, in data 23 dicembre 2008, dall'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle Isole minori.
1. 26.Bosi, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 19 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 1997, n. 446, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013.
1. 27.Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. Al fine di assicurare la difesa degli interessi economici e giuridici degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia, all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera a) le parole da: «determinato» fino a: «del valore nominale,» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento del valore di ogni singola obbligazione»;
2) al comma 2 lettera a-bis) le parole da: «determinato» fino a: «di ogni singola azione» sono sostituite dalle seguenti: «pari al valore nominale di ogni singola azione»;
3) al comma 4 le parole: «31 agosto 2009» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2010»;
4) al comma 5 le parole: «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i quindici giorni successivi»;

23-vicies bis. Agli oneri derivanti dal comma 23-vicies semel per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 28.Compagnon, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. All'articolo 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: 31 dicembre 2009 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2010.
1. 30.Ruvolo, Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo anteriore al 1o gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 aprile 2010.
1. 57.Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. 42.Quartiani, Fontanelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Proroga in materia di agevolazioni sul consumo di gasolio e GPL).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 01.Bitonci, Simonetti, D'Amico, Crosio.

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi del comma 2-ter.
2-ter. All'Elenco 1, di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione «Altri interventi» l'importo «113» è sostituito dal seguente: «43»;

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b) è aggiunto, in fine, il seguente intervento: «Interventi a favore dell'editoria: legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 56».
2011: 70.
2. 21.Baretta, Bressa, Ghizzoni, Ventura, Amici, Giachetti, Levi, De Biasi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Bordo, D'antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Siragusa, Giulietti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
* 2. 29.Baretta, Bressa, Ghizzoni, Ventura, Amici, Giachetti, Levi, De Biasi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Bordo, D'antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Siragusa, Giulietti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
* 2. 31.Comaroli, Simonetti, Girlanda, De Angelis.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Conseguentemente alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: alla voce: «altri interventi» la parola: 113 è sostituita dalla seguente: 43.
2. 30.Comaroli, Simonetti, Girlanda, De Angelis.

Sopprimere il comma 4.
2. 4.Borghesi, Favia, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 6 mesi.
2. 7.Borghesi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-ter. Per la prosecuzione e la completa attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
4-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 15.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei anni».
4-quater. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio decreto, definisce, in relazione agli impianti di essiccazione di cereali utilizzati in aziende agricole, i parametri quantitativi per individuare gli impianti di essiccazione con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e quelli le cui emissioni sono da considerarsi significative al fine di assoggettare gli impianti di essiccazione con emissioni scarsamente rilevanti alla disciplina prevista nella parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. 16.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-ter. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, la campagna istituzionale di promozione, prevista all'articolo 4-quaterdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogata per l'anno 2010.
4-quater. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-ter è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede utilizzando parzialmente le somme di cui all'articolo 14 della legge 7 giugno 2000, n. 150, per il finanziamento di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico.
2. 17.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere i seguenti:
4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 90 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bietico-saccarifera, per un ammontare fino a 45 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
4-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-ter, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 14. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Motta.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere i seguenti:
4-ter. La dotazione del fondo bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata, per l'anno 2010, dell'importo di 27,336 milioni di euro.

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4-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-ter, pari a 27,336 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 27,336 milioni di euro.
2. 13. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Motta.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. A tal fine per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 240,4 milioni di euro.
2. 1. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»
2. 18. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sopprimere il comma 5.
2. 3. Borghesi, Cambursano, Favia.

Sopprimere i commi 6 e 7.
2. 5. Borghesi, Cambursano, Favia.

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
2. 23. Bressa, Baretta, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette al patto di stabilità, in scadenza nel corso dell'anno 2010, sono prorogate al 31 dicembre 2013.
2. 11. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345, della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione

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pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria di cui alla Gazzetta Ufficiale 4a, serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.
* 2. 8. Santelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge, 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria di cui alla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.
* 2. 20. De Micheli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345, della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, filo alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati dei concorsi per profilo professionale funzionario svolti negli anni 2008 e 2009 che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato. Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.
2. 9. Borghesi, Favia, Cambursano.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 8-bis.
2. 28. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8-bis dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) a non bandire nuovi concorsi prima di procedere allo scorrimento delle

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graduatorie vigenti ed alla conseguente assunzione di tutti gli idonei.
2. 10. Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Sopprimere il comma 8-ter.
2. 24. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 8-quater.
2. 25. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8-quater, primo periodo, sopprimere le parole: continuano ad essere esclusi fino alla fine del periodo.
2. 27. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8-quinquies, dopo le parole: Corpo della Polizia penitenziaria, aggiungere le seguenti: il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,.
* 2. 22. Ferranti, Amici, Bressa.

Al comma 8-quinquies, primo periodo, dopo le parole: il Corpo della polizia penitenziaria aggiungere le seguenti: il personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,.
* 2. 12. Rao, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 8-septies.
2. 6. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i commi 8-octies e 8-novies
2. 19. Bressa, Baretta.

Sostituire i commi 8-octies e 8-novies con i seguenti:
8-octies. Alle violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse a decorrere dal 1o gennaio 2005 mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.
8-novies. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico del committente responsabile.
2. 26. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-decies, è inserito il seguente:
8-undecies. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente il medesimo profilo professionale.
2. 2. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il termine per gli adempimenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 2010.
3. 1. Nicco, Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quest'ultima ipotesi il decreto del Ministro indica anche modalità di identificazione diretta o indiretta compatibili con un accreditamento on-line del oggetto».
3. 4. Tassone, Ciccanti Galletti, Mantini, Mannino, Rao.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.
3. 5. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di colmare la grave carenza di Segretari comunali e provinciali in conformità con i principi costituzionali di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'Albo ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvede ad incrementare il numero dei posti previsto nel bando di concorso di cui alla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 19 del 6 marzo 2007 per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al terzo corso-concorso, di un numero corrispondente a quello degli idonei di cui alla relativa graduatoria, che vengono ammessi a frequentare separato corso-concorso.
3. 3. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
8-ter. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010»;
b) dopo le parole: «100 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010,».
8-quater. All'onere di cui al comma 8-ter, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. 2. Simonetti, Bitonci, D'Amico.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
8-ter. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, alle vedove e agli orfani di costoro, nonché ai familiari superstiti ed a quelli degli invalidi ancora in vita limitatamente, per entrambe le categorie, al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, e in mancanza dei predetti, ai genitori, la retribuzione pensionabile e la base di calcolo dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, sui trattamenti di ciascun soggetto, siano essi diretti, indiretti o di reversibilità, sono rideterminate incrementando le medesime di una quota del 7,5 per cento. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto

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o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1o gennaio 2007.».
3. 11.Rossa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente comma:
8-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
1-ter. - A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio di cui al comma 1, spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.».
3. 7.Rossa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-ter. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.
3. 8.Rossa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere, il seguente comma:
8-ter. Dopo il comma 5, dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 26 agosto 2004, le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2, della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302.».
3. 6.Rossa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis) aggiungere il seguente comma:
8-ter. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio

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è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1o gennaio 2007.
2. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione i settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituitesi successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1.
3. 9.Rossa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
8-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto il seguente comma: «3. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 si verifichino tra il 25 gennaio e il 24 febbraio 2010, le elezioni si svolgono in data che sarà fissata, secondo il regime ordinario, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010. Le dimissioni del presidente della provincia o del sindaco, qualora non ancora presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, diventano efficaci ed irrevocabili nel termine fissato dal comma precedente.».
3. 10. Vassallo, Benamati, La Forgia, Lenzi, Marchignoli, Zampa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
8-ter. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, come rideterminato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogato di ulteriori cinque anni.
3. 12. Porta, Narducci, Froner.

ART. 4.

Al comma 1 sostituire le parole: venti , con le seguenti: sedici.
4. 5. Rugghia, Villecco, Garofani, Recchia.

Sopprimere il comma 2.
4. 3. Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, non si applica per l'anno accademico 2010-2011 ai fini dell'accesso ai corsi

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di laurea specialistica in medicina e chirurgia per gli ufficiali medici delle Accademie militari dell'esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica.
4. 4. Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siracusa.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
4. 6. Rugghia, Villecco, Garofani, Recchia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dall'anno 2010 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: commi 3 e 5 con le seguenti: commi 3, 5 e 5-bis.
4. 7. Rugghia, Villecco, Garofani, Recchia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
7-bis
. All'articolo 17 comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «controllo delle frontiere» sono inserite le seguenti «dell'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già espletati».
4. 1.Barani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 52, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è differita al 1o gennaio 2011. Sono fatti salvi gli eventuali effetti giuridici ed economici intervenuti fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 2. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.
*5. 1. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2.
*5. 8. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 2.
*5. 12. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Bonavitacola, Tullo.

Sopprimere il comma 3.
5. 2. Cambursano, Borghesi, Favia.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2010 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2010.
5. 16. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Benamati, Corsini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-quater è soppresso.
5. 17. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Benamati, Corsini.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sostituire le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2009» con le seguenti parole: «è prorogato al 31 dicembre 2010».
5. 10. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 4.
*5. 5. Borghesi, Favia, Cambursano.

Sopprimere il comma 4.
*5. 19.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 giugno 2010.
5. 6.Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sostituire le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2009» con le seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2010».
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 7-quater.
7-quater. All'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituite le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».
5. 14.Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Bonavitacola, Tullo.

Sopprimere il comma 7-bis.
5. 11.Libè, Galletti.

Sostituire il comma 7-bis con il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, dopo le parole: «per finita locazione» sono inserite le seguenti: «e morosità» e le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010». Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 60 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.
5. 20.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:
7-bis. 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
5. 9.Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 7-quater.
5. 4.Borghesi, Cambursano, Favia.

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Dopo il comma 7-octies, aggiungere i seguenti:
7-octies.1. Per l'anno 2010, allo scopo di fronteggiare la grave crisi del comparto del rimorchi e dei semirimorchi, di sostenere la produzione ed incentivare la prosecuzione dello svecchiamento del parco circolante, è riconosciuto un contrIbuto alla rottamazione pari a 3.000 euro per l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di un mezzo immatricolato prima dei 31 dicembre 1992 non dotato di sistema frenante di ultima generazione. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità operative e i termini per l'erogazione degli incentivi.
7-octies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7-quater.
7-octies.3. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».
5. 13.Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Bonavitacola, Tullo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:
7-decies.1 In attuazione degli impegni di carattere internazionale del Governo connessi alla realizzazione della nuova base militare americana sul territorio della provincia di Vicenza, le disponibilità complessive già autorizzate in favore della provincia medesima sono incrementate di 200 milioni di euro, ai fini della realizzazione della «Tangenziale Nord di Vicenza», quale opera di compensazione viaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 7.Dal Lago, Stefani, Bitonci, Simonetti, D'Amico.
(Inammissibile)

Sopprimere i commi 7-duodecies e 7-terdecies.
*5. 3.Cambursano, Borghesi, Favia.

Sopprimere i commi 7-duodecies e 7-terdecies.
*5. 15.Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Bonavitacola.

Dopo il comma 7-terdecies, aggiungere i seguenti:
7-quaterdecies. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle opere previste dal Piano Irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
7-quinquiesdecies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. 18.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine del mantenimento di una rete integrata di servizi sanitari e sociali sul territorio a garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nei confronti dei rapporti di lavoro instaurati da strutture sanitarie convenzionate interessate, nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, da crisi aziendale o in stato di insolvenza, il rispetto del tetto di spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha valore unicamente a decorrere dal 1o gennaio 2011.
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
6. 4.Piffari, Scilipoti, Favia, Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali nell'ambito del compatto sanitario, al personale delle strutture sanitarie convenzionate, sottoposte nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge a procedimento di revoca dell'accreditamento, si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.
2-ter. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 5.Scilipoti, Piffari, Cambursano, Favia, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In conseguenza della proroga al 1o gennaio 2012, di cui al precedente comma 4, entro tale data sono intensificate le ispezioni da parte dell'AIFA, di cui al comma 3-bis dell'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.
6. 6.Piffari, Scilipoti, Borghesi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alla Regione siciliana una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene assegnata alla Regione a

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decorrere dalla data dell'avvenuto incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830 della medesima legge, o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana.
9-ter. Conseguentemente, ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 cento».
6. 3.Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Il contributo di solidarietà a favore della Regione siciliana, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
6. 2.Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 9-bis.
6. 8.Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9-bis, sopprimere il secondo periodo.
6. 11.Amici.

Sopprimere il comma 9-ter.
*6. 12.Amici.

Sopprimere il comma 9-ter.
*6. 9.Damiano, Boccuzzi, Lenzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 9-quinquies aggiungere i seguenti:
9-sexies. Al fine di consentire l'adeguamento a norma delle strutture sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227, del 27 settembre 2002, le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, comunque non successiva al 31 dicembre 2015, relativamente alle opere di edilizia sanitaria comprese nei rispettivi programmi di intervento.
9-septies. Ove le regioni, ai sensi del comma 9-sexies, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227, del 27 settembre 2002, la stessa si applica alle strutture sanitarie esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 31 dicembre 2010, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
6. 7.Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
9-sexies. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «fino al 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011».
6. 10.Miotto.

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-sexies. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
6. 1.Barani.
(Inammissibile)

ART. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È prorogata di ulteriori quattro anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
2-ter. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da: «ovvero» fino a: «ricerca» sono soppresse.
7. 6.Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le seguenti parole: «purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno».
7. 2. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4-bis.
7. 8. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Per gli anni 2010 e 2011 non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. 9. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Al comma 4-ter sostituire le parole: all'anno scolastico 2010-2011 con le seguenti: agli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012.
7. 19. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Sarubbi, Siragusa.

Al comma 4-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Tali disposizioni si estendono anche al personale inserito nella terza fascia.
7. 18. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Sarubbi, Siragusa.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quinquies. I docenti in possesso di abilitazione, che non avevano prodotto domanda di permanenza per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ma che hanno fatto richiesta di inserimento o reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto dell'ultimo

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aggiornamento, possono presentare istanza entro il 31 marzo 2010 e sono inseriti a pieno titolo, nella rispettiva fascia di graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, nelle stesse, con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2010-2011.
7. 4. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'ultimo periodo le parole:« 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2010.
7. 7. Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Al comma 5-ter le parole: 30 giugno 2010 sono sostituite dalle parole 30 aprile 2010.
7. 20. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:
5-quinquies. La data di entrata in vigore dei regolamenti riguardanti il riordino dei Licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differita all'anno scolastico 2011-2012.
7. 10. Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:
5-quinquies. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già prorogate per il biennio 2008-2009 dal comma 1149 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogate per il biennio 2010-2011 a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. 11. Nicolais, Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:
5-quinquies. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, al secondo periodo dopo le parole: «trattamento economico» sono inserite le seguenti: «, comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza».
7. 12. Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-quinquies. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 5, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 2008, n. 169, sopprimere le seguenti parole: nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e.
7. 13. De Pasquale, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:
5-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alle modalità di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia in sede di prima

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applicazione, per le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano in servizio, in relazione alla dotazione organica, un numero di Dirigenti di II fascia di ruolo inferiore al 50 per cento della suddetta dotazione, la Scuola superiore della pubblica Amministrazione attiva corsi-concorsi selettivi di formazione per l'accesso alla qualifica dirigente di II fascia, riservati al personale che ha esercitato per almeno un anno, con pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati, funzioni dirigenziali con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il corso avrà la durata di sei mesi. Al termine i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale.
7. 14. De Pasquale.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:
5-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009-2011, i docenti iscritti nell'anno accademico 2008-2009 ai corsi di specializzazione per il sostegno che non hanno potuto iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento nei termini prestabiliti in quanto i bandi sono stati pubblicati successivamente alle date stabilite. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di specializzazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
7. 15. Siragusa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono iscriversi con riserva al conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009-2011, i docenti iscritti nell'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumenti musicali nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti, sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
7. 16. Siragusa, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:
5-quinquies. Al fine di accelerare la rinnovazione della procedura concorsuale di cui al decreto dirigenziale 22 novembre 2004, annullata con sentenza giurisdizionale, allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilirne le modalità di espletamento secondo i seguenti criteri:
1) i dirigenti, attualmente in servizio, che a suo tempo parteciparono, completandole, alle prove concorsuali, sosterranno un colloquio orale sull'esperienza maturata negli anni 2007-2008-2009-2010, in cui hanno svolto il loro ruolo con contratto a tempo indeterminato, allo

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scopo di dichiarare validi i contratti posti in essere dalla amministrazione, confermandone la titolarità nelle sedi attualmente loro affidate; per coloro che, in attesa di nomina, si trovano utilmente collocati nella medesima graduatoria il colloquio verterà su un progetto elaborato dallo stesso candidato su un argomento scelto tra quelli svolti nel corso di formazione conseguito con esito positivo, allo scopo di confermare la posizione occupata nella graduatoria di cui sopra e di procedere alla nomina;
2) tutti coloro i quali, a suo tempo, superando le prove scritte, non sono stati ammessi al corso di formazione e tutti coloro i quali hanno, in sede giurisdizionale, avuto giudizio favorevole, verranno ammessi ad un corso di formazione di durata non inferiore a 6 mesi e ad un colloquio orale sulle tematiche del medesimo corso;
3) tutti coloro i quali, ai sensi della sentenza del consiglio di giustizia amministrative, hanno diritto alla rinnovazione della procedura attraverso la ricorrezione degli elaborati in base alle modalità di cui alla ordinanza di sospensiva del TAR, che al termine della procedura medesima, operata garantendo l'anonimato attraverso accorgimenti opportunamente messi in atto, risulteranno utilmente valutati, verranno ammessi al corso di formazione e seguiranno la procedura di cui al punto 2.
4) l'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli Uffici Scolastici Regionali in collaborazione con l'Ansas in modalità e-learning;
5) la procedura di cui al punto 1 dovrà concludersi entro il mese di agosto 2010;
6) la commissione per l'accertamento della idoneità per i concorrenti di cui al comma 1 e della competenza per i concorrenti di cui ai numeri 2 e 3 verrà nominata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341, e seguendo le procedure per il reclutamento ai sensi delle vigenti leggi;
7) le graduatorie di merito che verranno stilate al termine delle procedure di cui ai numeri 2, 3 e 4 resteranno in vigore per un triennio a decorrere dall'anno successivo alla loro approvazione;
8) agli oneri derivanti, si provvederà mediante le economie realizzate dai singoli uffici scolastici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e ove non sufficienti con le risorse agli stessi uffici assegnate per la formazione in servizio dei dirigenti scolastici.
7. 1. Naro, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:
5-quinquies. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) le parole: «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2008»;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno 2010»;
c) al comma 1-bis le parole; «30 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno 2010»;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2008»;
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
g) al comma 1-quinquies lettera c), le parole: 1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
7. 3. Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

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Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7. 5. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. Gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in scadenza il 31 dicembre 2009, sono prorogati di ulteriori 4 anni.
7. 17. Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. I comuni della Regione Sicilia sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro, i pagamenti delle spese finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari, ex lavoratori socialmente utili, impiegati presso l'ente.
7. 21. Berretta.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2010 e al fine di ricoprire posti in organico essenziali al funzionamento dell'Ente, è comunque consentito agli enti di assumere personale mediante le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
7. 22. Antonino Russo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Proroga di termini di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). - 1. All'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: «30 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
b) alla lettere a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2010»;
c) alle lettere b), c), d) le parole: «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
d) alla lettera d-bis) le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
7. 01. Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel triennio 2010-2012 l'Ispra, nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti Pubblici di Ricerca, bandisce concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative.
8. 16. Bressa, Amici.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel triennio 2010-2012, l'Ispra, nel rispetto delle normative vigenti per gli enti pubblici di ricerca, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative.
8. 22. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Batti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
8. 23. Causi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e adeguano le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità a quanto disposto dal capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3.2. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree di lavorazione industriale».

3.3. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal comma 2, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con altre disposizioni vigenti in materia.
3.4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.
3.5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare»;
b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. - (Riscossione). - 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

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c) sono abrogati l'articolo 68, comma 3, e gli articoli 69, 71, e 78.

3.6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative della Sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009.
8. 24.Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Causi, De Micheli.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3-bis.
*8. 4.Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 3-bis.
*8. 21.Mariani Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 4.
8. 20.Mariani Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:
«1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di seguito denominato SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, è operativo:
a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con più di 50 dipendenti, per i commercianti e gli intermediari per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto;
b) dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50;
c) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con meno di 11 dipendenti e per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono oltre 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici;
d) dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono meno di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici».
8. 15.Mariani Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4.1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, dopo le parole: «di cui all'articolo 7 tutti gli impianti» sono aggiunte le seguenti: «per i quali vengono conclusi i lavori ed è richiesto l'allacciamento alla rete entro il 31 dicembre 2010, nonché quelli».
4.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 4.1. valutati in euro 25 milioni per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4.3.
4.3. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».
8. 13.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4-bis.
*8. 14.Libè.

Sopprimere il comma 4-bis.
*8. 17.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 4-bis.
8. 6.Favia, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. 12.Poli, Libè, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: «Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010».
8. 11.Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
8. 10.Vernetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della

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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «fognatura e depurazione,» aggiungere le seguenti: «gestione di rifiuti urbani.
8. 1.Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6, comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, deve intendersi nel senso che le somme riscosse o comunque dovute a titolo di tariffa sperimentale ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di tariffa ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di tariffa istituita dalle regioni e province autonome per le prestazioni inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rese successivamente alla data del 31 dicembre 1998 sono corrispettivi agli effetti dell'Iva.
8. 2.Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
*8. 3.Tortoli, Stradella.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
*8. 9.Vernetti.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
*8. 18.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
**8. 7.Vernetti.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
**8. 19.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
**8. 56.Tortoli, Stradella.

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ART. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 agosto 2010.
9. 16.Mariani Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 giugno 2010.
9. 8.Cambursano, Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, aggiungere infine le seguenti parole: «, organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei RAEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta».
* 9. 4.Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.
9. 5.Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010 e 2011. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 2. Distaso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010 e 2011. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 7. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
** 9. 3. Distaso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28

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dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
** 9. 6. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4-bis.
9. 9. Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-bis.1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 le parole: «dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere da tre mesi dalla data in cui entrano in funzione i portali per il controllo radiometrico posizionati alle frontiere».
9. 15. Torazzi.

Sopprimere il comma 4-ter.
* 9. 21. Bressa, Baretta.

Sopprimere il comma 4-ter.
* 9. 10. Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 9-ter, sostituire le parole: con sede in Lombardia e operativi a livello regionale», con le seguenti: «con sede e operanti nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria».
9. 14. Libè, Galletti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
4-quater. Il termine del 31 dicembre 2008, previsto dall'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il completamento degli interventi della programmazione negoziata, è prorogato al 31 dicembre 2011.
4-quinquies. Alla fine del comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo: «Per tutte le iniziative, ancorché ultimate ai sensi della normativa vigente, per le quali non sia stato ancora emesso il relativo decreto definitivo di concessione delle agevolazioni, sono ammissibili le eventuali maggiori spese di investimento sostenute entro il 31 dicembre 2010. Entro questo termine è consentita l'integrazione documentale dei relativi stati finali di spesa, ove già presentati, al fine di rendicontare le suddette maggiori spese di investimento. In tali casi le banche convenzionate, su istanza delle imprese interessate, accertano la pertinenza e la congruità delle maggiori spese suddette con il programma di investimento approvate procedono al ricalco lo delle agevolazioni spettanti nei limiti di quelle già concesse in via provvisoria».
4-sexies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «88 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «88 per cento»;

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5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,15 per cento».
4-septies. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
4-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».
9. 17. Vico, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchionni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
4-quater. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012», e dopo le parole: «31 dicembre 2009», sono inserite le seguenti: «, nonché per la sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna».
4-quinquies. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
4-sexies, A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n,331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
9. 18. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchionni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico Zunino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
4-quater. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
4-quinquies. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,20 per cento».
4-sexies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
9. 19. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchionni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

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Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. Il termine di cui all'articolo 43, comma 7-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 1 12, convertito nella legge 6 Agosto 2008 n. 133, è prorogato al 31 dicembre 2010.
9. 20. Bordo.

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-quater. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è di tre anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.
4-quinquies. Sino al 31 dicembre 2011 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
4-sexies. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fra il
1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di due anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.
9. 11. Vernetti.
(Inammissibile)

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-quater. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 , n. 380 è di tre anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.
4-quinquies. Sino al 31 dicembre 2011 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
4-sexies. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fra il
1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di due anni.
9. 1. Tortoli, Stradella.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Le tariffe incentivanti, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45, sono prorogate al 31 dicembre 2011 per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici da parte dei comuni, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, senza che venga applicata a tali incentivi la riduzione tariffaria, ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del medesimo decreto ministeriale, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione stessa.
9. 12. Simonetti, Bitonci, D'Amico.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Il termine del 31 dicembre 2011, di cui all'articolo 23-bis, comma 8, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

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agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2012.
9. 13. Lanzarin, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di concessioni idroelettriche).

1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, le somme incassate dai Comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi Comuni e dallo Stato, ed inoltre, per i Comuni e i Consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse.
4. All'articolo 12 decreto legislativo n. 16 marzo 1999, n. 79, sono apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata», sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo;
c) il comma 8 è sostituito con il seguente: «8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2 della Costituzione, ed alfine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La

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partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista prevista dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti i 'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
e) dopo il comma 10, è inserito il seguente: 0-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.
9. 01. Crosio, Simonetti.
(Inammissibile)

ART. 10.

Sopprimerlo.
* 10. 3. Favia Borghesi Cambursano.

Sopprimerlo.
* 10. 5. Ghizzoni, Narducci.

Al comma 1, sostituire le parole: il 30 giugno 2010, con le seguenti, il 31 dicembre 2010.
10. 4. Ghizzoni, Narducci.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio).

1. È assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio la somma di 30 milioni di euro, in aggiunta alle risorse precedentemente assegnate, e destinata:
a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subìti;
b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

2. L'elargizione di cui al comma 1, lettera a), è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugo, che risultino conviventi a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi more uxorio. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.
3. L'elargizione di cui al comma 1, lettera b), è disposta anche a favore dei cittadini di Viareggio che in conseguenza del disastro, abbiano subito danni a proprietà mobili o immobili anche qualora essi non siano residenti nella zona colpita.

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4. Il Commissario di cui al comma 1 adotta i provvedimenti di elargizione e di finanziamento di cui alla presente legge sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, lettera b).
5. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali altre società che utilizzano la rete stessa.
7. All'onere derivante dall'attuazione della legge di conversione del presente decreto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 8.
8. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».
10. 01. Mariani, Velo, Lulli, Mattesini, Scarpetti.
(Inammissibile)

ART. 10-bis.

Sopprimere il comma 4.
10-bis. 1. Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Ruminato, Vannucci.

ART. 10-ter.

Sopprimerlo.
* 10-ter. 1. Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Sopprimerlo.
* 10-ter. 2. Bressa, Amici, Zaccaria.

ART. 10-quater.

Sopprimerlo.
10-quater. 1. Bressa, Amici, Zaccaria.

ART. 10-quinquies.

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
10-sexies. Al comma 20, dell'articolo 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, la parola: «copia», è sostituita con le seguenti: i dati»;
b) al secondo periodo, le parole: «il documento è conservato», sono sostituite con le seguenti: «i dati sono conservati»;
c) all'ultimo periodo, dopo le parole: «è sanzionato», sono inserite le seguenti: «con un'ammenda da 500,00 a 1.000,00 euro. Il definitivo accertamento della seconda violazione della disposizione è sanzionato».
10-quinquies. 01. Torazzi, Bitonci, D'Amico, Simonetti.
(Inammissibile)

Pag. 67

Dopo l'articolo 10-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 10-sexies.
(Dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera in Italia).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86.034.000 euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per quarto e per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 86.034.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
10-quinquies. 02. Libè, Galletti, Ciccanti, Tassone, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 10-sexies.

1. Gli interventi edilizi di all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali sono in corso studi per la ottimizzazione degli effetti e la possibile ricollocazione, dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati, A tal fine, è riaperto, fino a 1 8 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10-quinquies. 03. Poli, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 10-sexies.
(Termine per la compilazione e la pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli).

1. Fino alla data del 31 maggio 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 valevoli per l'anno 2009 sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. A partire dalle giornate di occupazione dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'INPS ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e successive modifiche per gli operai agricoli a tempo determinato i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, relative all'anno 2010, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
3. A partire dal 1o maggio 2010 sono abrogati gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori

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interessati mediante la pubblicazione con le medesime modalità telematiche di cui al precedente comma 2 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
10-quinquies. 04. Ruvolo, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 10-sexies.

1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
10-quinquies. 05. Ruvolo, Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

All'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 10-sexies.
(Differimento dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana).

Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativo al riacquisto della cittadinanza, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al 31 dicembre 2007, è differito a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che l'avevano perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123. Essi, con apposita dichiarazione in tal senso, possono riacquistare la cittadinanza perduta a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui sono cittadini non consentiva il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze. Parimenti, è differito il termine, per tutti gli altri cittadini, che hanno perduta la cittadinanza italiana per regolarizzare la loro posizione presso gli Stati di residenza dove si sono naturalizzati e non hanno potuto riacquistarla, con apposita dichiarazione, nei termini di proroga oramai scaduti.
10-quinquies. 06. Angeli, Ceroni.