CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2010
284.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (C. 3146 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente di provincia.».
1. 19. (Nuova formulazione).I relatori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.».
2. 12.I relatori.

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ALLEGATO 2

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (C. 3146 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «Per ciascuno degli anni 2011 e 2012» con le seguenti: «Per l'anno 2011» e sopprimere le parole: «nel corso dell'anno»;
b) dopo le parole: «dei rispettivi consigli.» aggiungere i seguenti periodi: «Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo in quell'anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011».
1. 18.I relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 23.Nicco, Brugger, Zeller.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e) dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui al comma 185 si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
1. 38.Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: «186-bis. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già

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esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»
1. 5 (Nuova formulazione) Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Volpi, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bianconi, D'Amico.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 è inserito il seguente:
«185-bis. All'articolo 21 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati commi 1 e 2;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Revisione delle circoscrizioni provinciali)».
1. 40.Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente di provincia.».
1. 19 (Nuova formulazione) I relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto».
1. 20.I relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i Comuni devono altresì adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica i Comuni devono adottare»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «difensore civico» è inserita la seguente: «comunale» e in fine sono aggiunte le seguenti: «; le funzioni del difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, che assume la denominazione di «difensore civico territoriale»; il difensore civico territoriale è competente a garantire t'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.»;
c) alla lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
d) alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, salvo che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;
e) alla lettera e), le parole: «facendo salvi» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei Bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della

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legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi».
1. 21.I relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano, in ogni Comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 39.Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole «ai comuni montani» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunità montane»;
2) sono inserite in fine le seguenti parole: «, previa intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) il terzo periodo è abrogato.
1. 37.Il Governo.