CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 febbraio 2010
281.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto con,.
1. 1.Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: di una prova con le seguenti: della prova.
1. 2.Il relatore.

(Approvato)

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ALLEGATO 2

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (Nuovo testo C. 2064 Grimoldi).

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monzadi cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 1.000.000 euro per l'anno 2010 e a 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sostituire le parole da: «All'onere derivante» fino a: «n. 191» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2010 e a euro 1.682.190 annui a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione, ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 250, quinto periodo, le parole: ", pari a 181 milioni di euro"sono soppresse;
b) all'Elenco 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla voce: "Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia", le cifre: "181" e "113" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "180" e "111,3" e le parole: "articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260" sono soppresse;
2) alla voce: "Totale", le cifre "2.214" e "213" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2.213" e "211,3"».
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE

TITOLO

Al titolo del provvedimento «Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco», aggiungere in fine il seguente periodo: nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.
Tit. 1.Il relatore.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. In occasione delle celebrazioni del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia di Montecassino e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono primario d'Europa, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini dell'assegnazione di un contributo da destinare in pari misura alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale custodito dall'Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
1. 2.Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Progetto per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino).

1. Per la realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino è predisposto un progetto volto, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la tutela, la promozione e la valorizzazione dei reperti storici del settore dell'aeronautica della provincia di Varese;
b) la promozione di un modello di sviluppo economico locale con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alla tradizione industriale della provincia di Varese;
c) la promozione e a realizzazione di attività culturali e museali, idonee a favorire, in Italia e all'estero, la conoscenza del patrimonio conservato;
d) l'organizzazione di mostre permanenti e temporanee;
e) l'istituzione di archivi e di biblioteche, in forma cartacea e in riproduzione digitale, ottica e interattiva per lo studio dell'aeronautica;

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f) l'istituzione di laboratori di restauro dei reperti storici.

2. Il progetto di cui al comma 1 è attuato entro l'anno 2014, secondo le modalità stabilite dagli articoli 1-ter e 1-quater.
1. 01.Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Finanziamento del progetto).

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con la dotazione complessiva di 39 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013.
2. Gli importi del Fondo di cui al comma 1 sono trasferiti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Abbazia di Montecassino, al Monastero di San Benedetto in Subiaco ed alla Fondazione Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, in cinque annualità, per l'attuazione delle rispettive finalità.
1. 02.Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Relazione).

1. La Fondazione Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, entro il 31 marzo di ciascun anno e fino al termine della realizzazione del progetto di cui all'articolo 1-bis, presenta alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Varese una relazione giurata sui lavori svolti nell'anno precedente, sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull'impiego del finanziamento ottenuto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03.Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. 04.Il relatore.