CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 febbraio 2010
281.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 170).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (atto n. 170);
preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) il 13 gennaio 2010 ha valutato lo schema in esame favorevolmente;
considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
richiamati i principi e criteri di delega previsti dall'articolo 29, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (comunitaria 2008), nonché i principi generali recati dall'articolo 2 della medesima legge;
sottolineata da una parte la necessità di tenere conto, preliminarmente, delle esigenze di sicurezza e di qualità del prodotto pirotecnico immesso sul mercato e delle conseguenti esigenze di controllo rispetto al concreto utilizzo di tali articoli ed alle modalità di vendita degli stessi;
considerata d'altra parte l'esigenza di operare - nel rispetto, da una parte, della direttiva da attuare e, dall'altra parte, dei principi e criteri direttivi della delega - un equo bilanciamento tra l'interesse collettivo alla sicurezza dei consumatori e all'ordine pubblico e l'interesse dei produttori e distributori all'attività di impresa;
rilevato, sotto quest'ultimo profilo, che il provvedimento in esame prevede tra l'altro diversi gravosi oneri amministrativi a carico dei produttori, dei distributori o dei consumatori dei prodotti oggetto della direttiva;
considerato che l'articolo 2, comma 1, della legge delega elenca tra i principi e criteri direttivi di carattere generale quello della «massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi»;
evidenziato che l'attuazione di parte della delega è rimessa a provvedimenti ministeriali, per la cui adozione non sempre è previsto un termine;
segnalata l'opportunità di disciplinare direttamente con il decreto delegato tutta la materia oggetto della delega o quanto meno di individuare un termine per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione in tutti i casi in cui, come all'articolo 19, comma 4, questo non sia previsto;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) tenuto conto dell'interesse all'attività di impresa, verifichi il Governo se gli obblighi posti dal provvedimento a carico

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di fabbricanti, distributori e consumatori di prodotti pirotecnici siano effettivamente e sempre proporzionati agli obiettivi perseguiti dal provvedimento e funzionali al loro conseguimento: più in generale, si eviti di imporre una normativa inutilmente più rigorosa di quella prevista dalla direttiva in attuazione, anche alla luce delle scelte operate dagli altri maggiori Paesi europei, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della direttiva in attuazione, che rimette alla facoltà degli Stati membri di stabilire condizioni più restrittive per ragioni, tra le altre, di ordine pubblico, pubblica sicurezza e incolumità delle persone;
2) al fine di assicurare la necessaria chiarezza normativa, si precisi quali disposizioni in materia di prodotti esplosivi contenute nel regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono considerarsi ancora vigenti e quali invece sono abrogate a seguito dell'introduzione della disciplina di cui al provvedimento in esame;
3) si individuino termini certi per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione nelle disposizioni in cui queste risultino prive degli stessi, a partire dall'articolo 19, comma 4;

e con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno che il testo venga maggiormente allineato alla direttiva in corso di recepimento, nel rispetto della legge delega, soprattutto con riferimento alla definizione e alle modalità di utilizzo degli articoli pirotecnici, inserendo, inoltre, disposizioni che assicurino l'esportazione nei confronti di paesi extraeuropei (articoli 1, 2, 3 e 4);
b) all'articolo 5, comma 1, appare necessario, alla lettera a), sostituire le parole «sedicesimo anno» con le parole «quattordicesimo anno» e, alla lettera c), aggiungere, dopo le parole «muniti di nulla osta rilasciato dal questore», le parole «ovvero in possesso del porto d'arma da fuoco»;
c) all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, appare opportuno che venga meglio specificato il concetto di «prodotto pirotecnico a funzionamento statico», in relazione alle regole tecniche europee che definiscono la composizione della miscela esplosiva;
d) all'articolo 6 dello schema, comma 3, lettere a) e b), ed al connesso allegato II, si suggerisce di cambiare le denominazioni, definite in lettere, dei moduli di valutazione della conformità, secondo le indicazioni della direttiva 2007/23/CE;
e) all'articolo 6, si ritiene opportuna l'eliminazione del comma 4, in quanto fa riferimento, nei contenuti, all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato interamente dall'articolo 18;
f) con riferimento all'articolo 6, per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per veicoli - componenti dei cosiddetti airbag - appare opportuna la previsione di una disciplina specifica, tenuto conto che la direttiva prevede deroghe riguardo tali prodotti. Tale considerazione vale anche con riferimento al successivo articolo 12 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli);
g) per motivi di chiarezza applicativa, appare necessario specificare, in tutto il corpo del testo e, in primo luogo, nelle definizioni, che il riferimento al «distributore» è limitato al «distributore primario», ossia a colui il quale immette sul mercato italiano, per la prima volta, da un altro paese europeo, un determinato prodotto pirotecnico e che sia altresì munito di licenza di deposito;
h) all'articolo 9, al comma 2, appare opportuno aggiungere, dopo le parole «apposizione della marcatura CE», le parole «e il numero di registrazione da questi attribuito ai prodotti» mentre, al comma 5, appare opportuno sostituire le parole «o il suo rappresentante» con le parole

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«oppure, se questi non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore»;
i) l'articolo 11, commi 3 e 4, andrebbe maggiormente raccordato con le disposizioni della direttiva, nel rispetto della legge delega, con riferimento alle informazioni minime da apporre sui fuochi d'artificio circa l'impiego all'interno o all'esterno degli stessi;
l) all'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, appare opportuno, per ragioni di chiarezza applicativa, specificare che il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve essere effettuato solo per gli articoli che, esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni, sono destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo;
m) all'articolo 12 andrebbe aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, a patto che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova»;
n) in merito all'articolo 13, appare opportuno che, nel decreto attuativo di cui al comma 5 dell'articolo 14, vengano, altresì, definite le modalità di identificazione univoca, secondo i principi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 13. Conseguentemente, andrebbe espunto dal testo il rinvio all'allegato 5;
o) all'articolo 14, appare necessario rinviare le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati al decreto previsto al comma 5 e, in tali sensi, riformulare l'articolo, precisando che, il registro previsto al comma 4 è quello di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
p) all'articolo 15, valuti il Governo se riformulare il testo in maniera maggiormente conforme a quanto prescritto dalla direttiva in esame, nel rispetto della legge delega;
q) all'articolo 16 si consideri l'opportunità di eliminare, al comma 2, le parole «o per l'ambiente»;
r) all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità che venga prevista la raccolta dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, da mettere a disposizione degli interessati;
s) all'articolo 18, appare opportuno allineare le disposizioni con i diversi limiti di età di cui all'articolo 5 dello schema, ove modificati dal Governo;
t) all'articolo 18, comma 5, appare opportuno distinguere, in relazione alla gravità della condotta, le due ipotesi, concernenti, l'una, produzione, commercio, importazione ed esportazione di tali prodotti, e l'altra, detenzione, impiego, smaltimento;
u) al comma 7, lettera c), appare opportuno prevedere la data di scadenza per i fuochi solo se tale obbligo sia già sussistente mentre dovrà essere sempre apposto (come espressamente previsto dalla direttiva) l'anno di produzione;
v) all'articolo 18, appare opportuna la soppressione del comma 8;
z) all'articolo 19, appare opportuno, al comma 1, sopprimere il secondo periodo e, al comma 3, e sostituire le parole «ed al trasporto sicuro e oltre che» con la seguente: «nonché»; al comma 4, assicurare una maggiore uniformità con il principio di delega previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge n. 88 del 2009; e riformulare l'articolo con riferimento ai termini per lo smaltimento delle giacenze e ai periodi transitori in cui si potrà produrre o importare in Italia prodotti già riconosciuti con la vecchia normativa (ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

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ALLEGATO 2

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia (C. 588 Tassone).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1.1. Amici, Bressa, Zaccaria, D'Antona, Ferrari, Bordo, Fontanelli, Giovanelli, Minniti, Lo Moro, Naccarato, Vassallo, Pollastrini, Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Se la mozione di sfiducia di cui al comma 2 è motivata sulla base di impedimenti relativi alla sfera personale del sindaco o del presidente della provincia o di limitazioni conseguenti a provvedimenti giudiziari emanati nei loro confronti, la sua approvazione non comporta le dimissioni della giunta comunale o provinciale e il contestuale scioglimento dei rispettivi consigli, qualora essa preveda l'indicazione di un nome di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia. In caso contrario, assumono le funzioni, rispettivamente, il vice sindaco o il vice presidente della provincia in carica.
2-ter. Decorso il termine di dodici mesi dall'approvazione della mozione di cui al comma precedente, si procede allo scioglimento dell'ente, al fine di consentire il rinnovo del medesimo nei tempi previsti dalla normativa vigente».
1.2.Tassone, Mannino.