CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 febbraio 2010
280.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 177).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 177);
manifestato particolare apprezzamento per il riconoscimento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali autonomie funzionali sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, esplicitamente e correttamente menzionato dal medesimo schema di decreto, nonché per il vincolo di applicazione del principio di sussidiarietà quale criterio informativo delle azioni per lo svolgimento dei compiti e funzioni affidati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura stesse, nonché la positiva innovazione della rappresentanza degli ordini professionali nei Consigli delle Camere di Commercio;
sottolineata l'esigenza, anche in mancanza del formale parere della Conferenza Stato-regioni, che il Governo valuti positivamente le modifiche sulle quali in tale sede si era raggiunto un significativo punto di convergenza (previsione che gli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia siano definiti dalle Camere di commercio in coerenza con la programmazione a livello europeo, dello Stato e delle regioni; opportunità di precisare gli ambiti di vigilanza sul sistema camerale spettanti allo Stato e alle regioni; ipotesi che i commissari straordinari possano essere nominati anche tra esperti di comprovata esperienza professionale, oltre che tra i dirigenti pubblici);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) con riferimento al comma 13 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 12, della legge n. 580 del 1993, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.»;
b) con riferimento al comma 20 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, al comma 7 sia soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Ai Segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua ad applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 20 della

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legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
5-ter. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20».
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 11 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993, nel rispetto del principio di pari opportunità, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, alla fine del comma 2, le seguenti parole: «nonché la rappresentanza femminile, tenuto conto delle caratteristiche e della composizione del tessuto produttivo e imprenditoriale di ogni singola circoscrizione territoriale»;
b) con riferimento al comma 17 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 16 della legge n. 580 del 1993, al comma 1, primo periodo, le parole: «consiglieri in carica» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del consiglio»; sia inoltre assicurata una progressività decrescente delle maggioranze necessarie nelle successive sessioni di voto, includendo l'ipotesi del ballottaggio;
c) con riferimento al comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, concernente il finanziamento delle camere di commercio, in relazione al comma 8, relativo al fondo di perequazione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nelle modalità di ripartizione che una quota dello stesso fondo non destinata ad omogeneizzare l'espletamento nelle camere di commercio delle funzioni amministrative sia destinata, anche alle Unioni regionali delle camere di commercio che contribuiscono al fondo di perequazione per la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento della produzione e dell'economia, sulla base di accordi di programmazione negoziata con le regioni e che i trasferimenti regionali in favore delle camere operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali non siano computati tra le entrate considerate al fine della quantificazione del contributo corrisposto ad Unioncamere.