CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2010
279.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01907 Velo: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta all'attenzione dall'Onorevole Velo, passo ad illustrare, preliminarmente, i dati informativi forniti dal competente ufficio territoriale in merito alla situazione ambientale della società di che trattasi.
In particolare, la società Enel ha dichiarato di aver provveduto ad una puntuale mappatura dei propri siti nei quali sono stati utilizzati materiali coibentati con amianto, (in particolare le tubazioni) nonché di procedere a periodiche verifiche (almeno semestrali) delle condizioni dei siti mappati i quali, ad oggi, risultano tutti in condizioni di sicurezza.
I monitoraggi periodici vengono eseguiti con il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici competenti, in particolare delle A.S.L.; vengono effettuate, inoltre, verifiche «a vista» dei manufatti che contengono fibre di amianto.
La società ha dichiarato, inoltre, che risultano formalizzate, nel documento di valutazione dei rischi, procedure di pronto intervento che prevedono il ricorso ad una squadra specializzata, messa a disposizione da una Ditta esterna, in grado di bonificare in tempi brevi l'ambiente di lavoro rispetto ad eventuali dispersioni di fibre di amianto.
Per quanto concerne il profilo della bonifica degli, impianti faccio presente che, sulla base del vigente quadro normativo (decreto ministeriale 12 marzo 2008), è necessario, che la A.S.L. competente per territorio determini, in modo univoco, per ciascuno stabilimento interessato dalle disposizioni di che trattasi, in rapporto ai singoli reparti o aree produttive individuati nel relativo atto di indirizzo ministeriale, la data di avvio dell'azione di bonifica.
Ed infatti, l'articolo 1, commi 20 e 21 della legge n. 247 del 2007, prevede, per i soli, lavoratori non titolari di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore della legge (1o gennaio 2008) e che abbiano presentato domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005, l'estensione dei riconoscimenti dell'esposizione all'amianto per periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia, fino, alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
Il decreto ministeriale attuativo, 12 marzo 2008, ha individuato, tra l'altro, quali destinatari della predetta norma i lavoratori che:
a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto, per i periodi successivi all'anno 1992 e fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992 (tra i quali figurano, appunto, solo alcuni reparti o aree produttive di entrambi gli stabilimenti ILVA sopra citati);

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non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge (1o gennaio 2008).

Ciò posto, in relazione al profilo sollecitato nell'atto ispettivo, relativo alla possibile disparità di trattamento riguardo ai benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti all'amianto, faccio presente che gli stessi sono concessi dall'Inps, a fronte della certificazione rilasciata dall'Inail che attesti, nei confronti dell'assicurato, lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione all'amianto in concentrazioni superiori rispetto ai limiti quantitativi previsti dalla legge.
Ai fini dell'accertamento della predetta «esposizione qualificata», con riferimento al caso portato all'attenzione nel presente atto parlamentare, ricordo che è stato emanato un atto di indirizzo ministeriale che prevede il riconoscimento dei benefici previdenziali di che trattasi con esclusivo riferimento ai reparti e alle mansioni ivi specificate, «fino a tutto il 1989, o data di chiusura della centrale, se antecedente». Ne consegue che a tali lavoratori non possono essere applicate, a normativa vigente, le richiamate disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2007.

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ALLEGATO 2

5-02194 Damiano: Processo di stabilizzazione nei call center.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'On.le Damiano, passo ad illustrare le informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.
Preliminarmente mi sembra opportuno ribadire che la verifica della corretta utilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, anche nello specifico ambito dei call center, rientra nell'esercizio dell'ordinaria azione ispettiva.
A tal proposito faccio presente che nei documenti di programmazione dell'attività di vigilanza, per gli anni 2009 e 2010, è stato individuato, quale obiettivo prioritario, l'accertamento della corretta applicazione delle diverse tipologie contrattuali con particolare riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
Con riferimento ad eventuali misure da intraprendere per la stabilizzazione dei lavoratori di che trattasi non posso non ricordare che tali iniziative, come avvenuto per quelle intraprese negli scorsi anni, non possono prescindere da un quadro di compatibilità economica complessivo che le rendano effettivamente proponibili.
In conclusione faccio presente che l'attività di monitoraggio, di cui si fa cenno nell'atto parlamentare, continua ad essere svolta negli ambiti istituzionali di competenza, con ciò garantendo positive ricadute in termini di costante aggiornamento e visibilità delle questioni portate all'attenzione.

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ALLEGATO 3

5-02221 Cazzola: Assunzione di dirigenti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'On.le Cazzola, inerente il concorso pubblico per ventidue posti da dirigente di seconda fascia nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, passo ad illustrare le informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.
Le procedure del concorso in argomento si sono concluse con la pubblicazione della graduatoria approvata con decreto del 27 ottobre 2009.
L'autorizzazione all'assunzione, prevista dalla normativa vigente, era stata richiesta il 31 marzo dello scorso anno, per il turn over 2009.
Per effetto, però, dei limiti ostativi alle assunzioni, imposti dall'articolo 17, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), non è stato dato ulteriore corso all'autorizzazione medesima.
L'Amministrazione che rappresento, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 172 del 2009, nonché dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 2009,intende valutare, previa rimodulazione, sulla base del budget disponibile, dell'autorizzazione già concessa, per il turn over 2008 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2009), la possibilità di richiedere l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del concorso in argomento, nell'ambito del piano di assunzioni, da attuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006.
Ciò al fine di poter procedere, in via prioritaria, alla copertura delle sedi territoriali vacanti direttamente impegnate nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.
Da ultimo, faccio presente che, nel corso del dibattito parlamentare concernente la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, è stato presentato un emendamento avente ad oggetto la proroga delle assunzioni di cui alla predetta legge n. 172 del 2009, nonché di quelle da autorizzare per gli anni 2009-2010.

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ALLEGATO 4

5-02357 Miglioli: Attuazione delle misure relative ai «contratti di solidarietà».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'On.le Miglioli, passo ad illustrare le informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento nonché quelle fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Premesso quanto esplicitato dall'Onorevole interrogante nel presente atto parlamentare, per quanto concerne, in particolare, lo specifico quesito posto all'attenzione, sono in grado di informare che, lo scorso 19 gennaio, il decreto interministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009, attuativo dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, inerente l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, è stato trasmesso ai competenti uffici ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO 5

5-02257 Amici: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla rilevante questione posta all'attenzione dall'Onorevole Amici in ordine alle modalità operative in materia di concessione dei benefici previdenziali, normativamente previsti, per i lavoratori marittimi esposti all'amianto, ricordo che la competente Direzione generale dell'Amministrazione che rappresento, con nota del 20 aprile 2009, ha emanato istruzioni operative alle proprie sedi territoriali, riferite specificamente al curriculum lavorativo per i suddetti lavoratori, in considerazione delle notevoli difficoltà incontrate nella pratica per il rilascio dello stesso.
Con successiva direttiva del Ministro del lavoro, del 14 luglio 2009, ravvisata l'esigenza di trovare adeguata soluzione alle difficoltà di reperimento del curriculum, in modo da rendere concretamente fruibile per i lavoratori di che trattasi il diritto al beneficio previdenziale, si è ulteriormente precisato che, in caso di impossibilità da parte del lavoratore di venire in possesso di tale documento, gli uffici competenti per territorio debbano provvedere al rilascio, ove non in possesso di altra documentazione utile ai fini dell'accertamento, tramite validazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto oppure del libretto di navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria.
In seguito si sono tenute riunioni con l'IPSEMA volte, a concordare, ulteriori istruzioni operative ai fini della suddetta validazione dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione, tenuto anche conto della necessità, evidenziata dall'Istituto stesso, di conoscere le attività svolte alle dipendenze di un armatore, per un periodo determinato, per poter procedere all'accertamento dell'esposizione all'amianto (attività da elencare nell'ambito del curriculum).
Faccio presente, inoltre, che l'Istituto predetto, con circolare del 20 gennaio scorso, ha dato indicazioni alle proprie Sedi Compartimentali per l'istruttoria di quelle domande che, sulla base della normativa vigente, risultano procedibili, in quanto munite di curriculum o di documento sostitutivo rilasciato dai competenti uffici che dia atto degli accertamenti eseguiti e degli esiti ottenuti, anche attraverso le informazioni dell'estratto di matricola o del libretto di navigazione.
In conclusione, non posso che confermare la disponibilità dell'Amministrazione che rappresento ad approfondire, nelle sedi più opportune, con tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, i profili di criticità, ancora concretamente sussistenti, relativi alla questione sollecitata, al fine di individuare possibili soluzioni operative.