CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 febbraio 2010
278.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 125

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177.

ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 177);
manifestato particolare apprezzamento per il riconoscimento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali autonomie funzionali sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, esplicitamente e correttamente menzionato dal medesimo schema di decreto, nonché per il vincolo di applicazione del principio di sussidiarietà quale criterio informativo delle azioni per lo svolgimento dei compiti e funzioni affidati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura stesse,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
a) con riferimento al comma 13 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 12, della legge n. 580 del 1993, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.»;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 11 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993, nel rispetto del principio di pari opportunità, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, alla fine del comma 2, le seguenti parole: «nonché la rappresentanza femminile, tenuto conto delle caratteristiche e della composizione del tessuto produttivo e imprenditoriale di ogni singola circoscrizione territoriale»;
b) con riferimento al comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, concernente il finanziamento delle camere di commercio, in relazione al comma 8, relativo al fondo di perequazione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nelle modalità di ripartizione che una quota dello stesso fondo non destinata ad omogeneizzare l'espletamento nelle camere di commercio delle funzioni amministrative sia destinata, anche alle Unioni regionali delle camere di commercio che contribuiscono al fondo di perequazione per la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento della produzione e dell'economia, sulla base di accordi di programmazione negoziata con le regioni.