CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2010
277.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 FEBBRAIO 2010

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (Atto n. 172);
apprezzando le modifiche proposte ai fini di eliminare le aree di criticità che sono emerse nell'applicazione del decreto n. 115 del 2008;
rilevando nel contempo l'opportunità attraverso l'atto in definizione di correggere anche altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare in relazione all'attività di controllo esercitata dall'AEEG, all'incentivazione delle nuove tecnologie di generazione distribuita dell'energia elettrica, e alla trasparenza degli oneri di sistema;
sollecitando il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'Allegato II del decreto n. 115 del 2008, relativo al contratto servizio energia, che ha mostrato criticità operative nell'applicazione, rendendolo difficilmente utilizzabile e compromettendone in tal modo la finalità, ovvero favorire lo sviluppo dei servizi energetici;
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità, al fine di superare le criticità che si sono manifestate nella promozione e nella operatività di nuove tecnologie, quale quella della generazione distribuita dell'energia elettrica, di modificare l'attuale previsione, contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115, di un solo cliente finale. Tale previsione infatti esclude dalla definizione i sistemi volti a realizzare programmi di efficienza energetica incentrata su più clienti finali, tipici dei sistemi a generazione distribuita, e ne impedisce la diffusione nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nell'industria immobiliare, oltre che nei condomini e nei grandi condomini; a tal fine appare opportuno modificare l'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115 al fine di comprendere, nella definizione di «sistema efficiente di utenza» la presenza contemporanea dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili e dell'unità di cogenerazione ad alto rendimento, la previsione di una rete senza obbligo di connessione a terzi e la previsione di uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali;
b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1 dello schema di decreto, di aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole: "; sul medesimo impianto la fornitura di tali servizi è incompatibile con il ruolo di cui alla lettera s), incluso il soggetto che ne detiene il controllo, indipendentemente dalla quantità di energia venduta".
1-ter. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc) è aggiunta la seguente:
"cc-bis) 'terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianti utilizzati per le finalità del presente decreto': la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici"».
c) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto correttivo, dopo l'articolo 3, il seguente: «Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008). - 1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 dopo le parole: "verifica il rispetto delle regole" sono inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1"»;
d) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, occorre che il Governo provveda a chiarire nel testo, ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia con riguardo ai corrispettivi tariffari e agli oneri di sistema, che i clienti finali vengono assoggettati solo ad oneri sull'energia effettivamente prelevata;
e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 1, lettera c), aggiungendo le seguenti parole: «e le parole: "aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi" sono sostituite dalle seguenti: "con potenza inferiore o uguale a 20 kW"»;
f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto n. 115, concernente la misurazione e la fatturazione del consumo energetico, inserendo, dopo le parole: «indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente» le seguenti: «e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare, laddove dovuto, il pagamento della penale»;
g) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:
«Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 115 del 2008). - 1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è aggiunto il periodo: 'Tale servizio non può essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s)'"».