CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2010
277.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 46

ALLEGATO

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri.

TESTO BASE ADOTTATO

Art. 1.
(Finalità).

1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Nelle sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

Art. 2.
(Comuni montani).

1. Ai soli fini della presente legge, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani.
2. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.
3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento come comuni montani dei comuni caratterizzati alternativamente da:
a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;
b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 500 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere a) e b) sono elevate a 600 metri.

Pag. 47

5. Ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Art. 3.
(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani).

1. A decorrere dall'anno 2010, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
2. Alla individuazione dei progetti di cui al comma 3, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è inviato alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente inviato alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle medesime Commissioni, da acquisire entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;
f) politiche di forestazione.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Lavori pubblici).

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

Pag. 48

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma: «7-ter. Nei comuni montani, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6.».
2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Per la procedura autorizzatoria di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili ed indipendentemente dal limite di importo ivi indicato, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Art. 5.
(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

2. Alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani si applica il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

Pag. 49

Art. 6.
(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolta in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi»;
b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso»;
c) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4;
1-ter. Al CNSAS, in quanto associazione costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, si applicano le disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale di cui legge 7 dicembre 2000, n. 383».
d) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico possono stipulare apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.
5-ter. Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative Search and rescue (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.
5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-ter è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione paritetica ENAC-CNSAS».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.
3. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

Art. 7.
(Certificazione di ecocompatibilità).

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani

Pag. 50

con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità che attesta la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Usi civici in montagna).

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Art. 9.
(Rifugi di montagna).

1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagne e idonee a ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i requisiti dei rifugi di montagna nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture anche in deroga al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.
3. Gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 410. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente.

Art. 10.
(Guide alpine e maestri di sci).

1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

Art. 11.
(Appalti pubblici per agricoltori di montagna).

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole

Pag. 51

ubicate nei comuni montani, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, possono assumere in appalto da enti pubblici o da privati, impiegando il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base del tasso di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

Art. 12.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.