CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 gennaio 2010
275.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (Atto n. 158).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni I e VII,
esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo (atto n. 158), che modifica la disciplina dell'organizzazione e del servizio degli steward negli impianti sportivi, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avere un più ampio margine nella gestione e nell'impiego di tale personale avvalendosi oltre che degli istituti di sicurezza privata, autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato;
considerata altresì l'esigenza che l'estensione del ricorso anche alle predette agenzie e alle società appaltatrici di servizi sia accompagnata dalla previsione di meccanismi che assicurino un livello di responsabilità corrispondente a quello della licenza di cui al citato articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di assicurare una disciplina omogenea applicabile ai soggetti parimenti autorizzati a fornire alle società organizzatrici delle manifestazioni sportive servizi per il controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti;
considerata l'esigenza di fornire all'interno degli stadi un servizio di controllo e di sicurezza efficiente, allo scopo di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento dello spettacolo calcistico in modo tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni;
tenuto conto che il termine steward non rispecchia nella lingua italiana il ruolo reale svolto dai soggetti addetti a tali mansioni che si ritiene possano essere meglio qualificati come assistenti di stadio, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche, evitando di creare incertezze nella individuazione del personale interessato;
preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) risulta necessario che il Governo assicuri l'applicazione di una appropriata procedura di controllo - come avviene per gli istituti di vigilanza - del personale impiegato nelle attività di assistente di stadio fornito dalle agenzie di somministrazione e dalle altre società appaltatrici dei servizi, considerato che alle stesse è consentito ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Al riguardo si segnala la necessità di prevedere per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre società appaltatrici di servizi

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interessati a fornire servizi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, l'obbligo di segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto, disciplinando altresì l'autorizzazione a svolgere tale funzione, nonché la revoca della stessa da parte del prefetto su proposta del questore, nonché l'eventuale divieto per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre richiamate società appaltatrici di fornire i servizi di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007;
2) si preveda che la disciplina recata dal decreto si applichi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero dalla stagione calcistica 2010-2011;
e con la seguente osservazione:
si segnala inoltre l'opportunità di modificare il termine steward in quello di assistente di stadio allo scopo di meglio esplicitare la funzione svolta dai soggetti indicati, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (Atto n. 158).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni I e VII,
esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo (atto n. 158), che modifica la disciplina dell'organizzazione e del servizio degli steward negli impianti sportivi, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avere un più ampio margine nella gestione e nell'impiego di tale personale avvalendosi oltre che degli istituti di sicurezza privata, autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato;
considerata altresì l'esigenza che l'estensione del ricorso anche alle predette agenzie e alle società appaltatrici di servizi sia accompagnata dalla previsione di meccanismi che assicurino un livello di responsabilità corrispondente a quello della licenza di cui al citato articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di assicurare una disciplina omogenea applicabile ai soggetti parimenti autorizzati a fornire alle società organizzatrici delle manifestazioni sportive servizi per il controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti;
considerata l'esigenza di fornire all'interno degli stadi un servizio di controllo e di sicurezza efficiente, allo scopo di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento dello spettacolo calcistico in modo tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni;
tenuto conto che il termine steward non rispecchia nella lingua italiana il ruolo reale svolto dai soggetti addetti a tali mansioni che si ritiene possano essere meglio qualificati come assistenti di stadio, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche, evitando di creare incertezze nella individuazione del personale interessato;
preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) risulta necessario che il Governo assicuri l'applicazione di una appropriata procedura di controllo - come avviene per gli istituti di vigilanza - del personale impiegato nelle attività di assistente di stadio fornito dalle agenzie di somministrazione e dalle altre società appaltatrici dei servizi, considerato che alle stesse è consentito ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Al riguardo si segnala la necessità di prevedere per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre società appaltatrici di servizi

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interessati a fornire servizi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, l'obbligo di segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi, personale che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto, disciplinando altresì l'autorizzazione a svolgere tale funzione, nonché la revoca della stessa da parte del prefetto su proposta del questore, nonché l'eventuale divieto per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre richiamate società appaltatrici di fornire i servizi di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007;
2) si preveda che la disciplina recata dal decreto si applichi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero dalla stagione calcistica 2010-2011;
e con la seguente osservazione:
si segnala inoltre l'opportunità di modificare il termine steward in quello di assistente di stadio allo scopo di meglio esplicitare la funzione svolta dai soggetti indicati, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche.