CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2010
274.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01853 Zamparutti: Iniziative per l'accertamento e il contrasto dei fenomeni di smaltimento illegale di rifiuti tossico-nocivi in Calabria e in Basilicata, anche in relazione alla presenza di navi affondate con carichi di rifiuti tossici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-01853 presentata dall'onorevole Zamparutti ed altri, sulla scorta degli elementi informativi forniti da ISPRA e ARPA Basilicata, si rappresenta quanto segue.
In seguito alle notizie diffuse, nell'anno 2005, dagli organi di stampa in merito al presunto smaltimento illecito di rifiuti radioattivi nel territorio lucano e all'affondamento di «navi a perdere» sui fondali marini al largo di Maratea, l'ARPA Basilicata ha eseguito diverse attività di campionamento ed analisi su incarico sia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, che dello specifico Gruppo Tecnico di lavoro costituito presso la Regione Basilicata.
I punti campionati in tale specifica circostanza sono stati inseriti tra quelli di monitoraggio periodico della radioattività ambientale condotto dall'ARPAB. L'Agenzia, infatti, effettua, con periodicità semestrale e sulla base di protocolli tecnici nazionali, campionamenti ed analisi di matrici marine in diverse località, sia nel Mar Jonio che nel Mar Tirreno, tra cui Rotondella, Fiumicello e Marina di Maratea. Tali campionamenti vengono eseguiti con l'ausilio di un sommozzatore e riguardano le matrici marine più rappresentative ai fini della valutazione della radioattività ambientale: l'acqua di mare, i sedimenti marini, la poseidonia oceanica e il pesce.
Dai risultati di dette analisi, condotte sia in occasione dell'indagine di cui sopra, sia successivamente, è emerso che i livelli di radioattività riscontrati nei vari punti di prelievo e nei relativi periodi di campionamento rientrano nei range delle corrispondenti medie nazionali e che risultano, comunque, al di sotto dei livelli di rilevanza radiologica.
Sempre a seguito della pubblicazione degli articoli di stampa su citati, nella zona in agro di Ferrandina, Pisticci e Craco sono stati eseguiti rilievi radiometrici in campo e campionamenti di alcune matrici ambientali, quali terreno e limo fluviale.
Occorre evidenziare che, anche in tale area, vengono periodicamente effettuati campionamenti ed analisi delle stesse matrici negli stessi punti di prelievo al fine di poter valutare l'andamento temporale dei livelli di radioattività che, ad oggi, risultano compatibili con quelli del fondo ambientale.
In relazione, poi, al rinvenimento di fusti in località «Lavandaio» in agro Pisticci, di comunica che sono stati effettuati da parte dell'ARPAB rilievi radiometrici e analisi di spettrometria gamma su un campione di materiale contenuto nei fusti che non hanno evidenziato livelli di radioattività di rilevanza radiologica.
In merito, poi, alla mancata corrispondenza, segnalata dagli interroganti, tra la quantità di rifiuti prodotti e quella di rifiuti gestiti per il recupero o lo smaltimento, in base ai dati riferiti da Legambiente per l'anno 2006, occorre segnalare che tali dati, elaborati da Legambiente nel «Rapporto Ecomafie 2006», sulla quantità di rifiuti speciali prodotti e gestiti in Italia presentano naturali differenze rispetto ai dati elaborati dall'ISPRA, su cui si basa il

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Ministero dell'ambiente. La produzione di rifiuti speciali stimata dall'ISPRA nel 2006 ammonta, infatti, a 134,7 milioni di tonnellate, mentre i rifiuti complessivamente dichiarati come gestiti nelle dichiarazioni MUD assommano a 117 milioni di tonnellate.
L'Istituto, a tal proposito, ribadisce la non confrontabilità dei dati derivanti da diverse fonti informative, metodologie statistiche per la produzione e censimenti puntuali sugli impianti per la gestione. A conferma di ciò, l'ISPRA ha più volte segnalato che grandi quantitativi di rifiuti sfuggono al sistema di contabilità, in particolare:
i rifiuti da costruzione e demolizione, che vengono direttamente impiegati nei lavori di costruzione e, pertanto, non dichiarati come recuperati nelle dichiarazioni MUD (vedi anche recente esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di questi materiali ai sensi della legge 13/2009);
i rifiuti e gli scarti dell'industria agro-alimentare e gran parte dei rifiuti agricoli, stimati in circa 13,5 milioni di tonnellate, che vengono legittimamente riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi per cui escono dalla normativa dei rifiuti, oppure vengono destinati agli impianti di trattamento biologico dei rifiuti urbani (impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento meccanico biologico) e non conteggiati nel totale dei rifiuti speciali gestiti (oltre 2 milioni di tonnellate);
i fanghi da impianti di depurazione misti (urbani e industriali) che vengono avviati a spandimento agricolo ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 1992 e non dichiarati nel MUD;
i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso delle risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
gli ingenti quantitativi di rifiuti derivanti dagli interventi di bonifica che non sono perlopiù, oggetto di dichiarazione MUD da parte degli impianti di trattamento;
i rifiuti oggetto di trasporto transfrontaliero che, nel 2007, ammonterebbe a circa 2 milioni di tonnellate.

Allo scopo di rendere migliore il sistema di monitoraggio e controllo, l'ISPRA ha realizzato il Catasto Telematico dei Rifiuti, un sistema articolato a rete costituito dalla Sezione Nazionale presso l'Istituto e dalle Sezioni Regionali presso le ARPA/APPA, che utilizza strumenti di tipo informatico interconnessi su rete nazionale.
Il Catasto Telematico favorisce la comunicazione tra i soggetti responsabili dell'informazione sul ciclo dei rifiuti, in particolare tra ISPRA e ARPA/APPA e, al tempo stesso, contribuisce a rendere più efficace l'attività di controllo sul territorio da parte delle Agenzie Regionali. Tale rete, della quale fanno parte oltre al Sistema Agenziale, l'Albo Gestori Ambientali, gli Enti locali, gli Osservatori Regionali e Provinciali e l'Unioncamere, consente a ciascun soggetto di scambiare le informazioni necessarie a garantire maggiore efficienza nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Ulteriori miglioramenti riguardo al sistema di contabilità dei rifiuti saranno raggiunti con la piena attuazione delle disposizioni dell'articolo 189, comma 3-bis, decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità ai fini della trasmissione e raccolta delle informazioni sulla produzione, detenzione, trasporto e gestione di rifiuti.

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ALLEGATO 2

5-02095 Pes: Verifica della composizione di organi ministeriali deputati al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici off shore in Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione di cui all'oggetto, presentata dall'onorevole Pes, dove, riferendosi al progetto per la realizzazione di un parco eolico offshore nello specchio di mare antistante la costa de «Is Arenas», in Sardegna, presentato dalla società IARE (Is Arenas Renewable Energy S.r.l.), si chiede se intercorrono rapporti di parentela tra un componente della Commissione VIA (Arch. Giuseppe Venturini) e l'Amministratore Unico della Società Pro. En. Srl (Isabella Venturini) legata alla società proponente (IARE) da un contratto di appalto di servizi tecnici, si riferisce quanto segue.
Va premesso che l'iter approvativo del progetto in questione è stato già oggetto di discussione in questa stessa Commissione, in occasione della risposta all'interrogazione presentata dall'onorevole Pili n. 5-01885, e in Aula Camera, in occasione della risposta all'interrogazione n. 3-00721 presentata dall'onorevole Mereu, e come già esposto, si conferma il fatto che presso il Ministero dell'ambiente ad oggi non è ancora pervenuta nessuna istanza di compatibilità ambientale del progetto.
Con riferimento a casi di conflitto di interessi, il regolamento della stessa Commissione VIA-VAS prevede l'obbligo di astensione nel caso di rapporti di parentela o altri rapporti professionali intercorrenti tra un componente della Commissione ed il proponente del progetto in valutazione.
Nel caso di specie l'architetto Giuseppe Venturini, componente della sottocommissione VIA Speciale, rispetto alla Commissione VIA-VAS del Ministero dell'ambiente, ha segnalato egli stesso con grande correttezza ed etica professionale la presenza di un rapporto di parentela con la Sig.ra Isabella Venturini, ricoprente la carica di Amministratore Unico della Società Pro. En. Srl appaltatrice di servizi tecnici per la società IARE, a tal fine:
si rileva che il componente della commissione ministeriale non riveste alcun ruolo societario, professionale o di consulenza rispetto al progetto ed alla società proponente;
si rileva che nel caso in cui il progetto di cui trattasi venisse sottoposto al parere tecnico della Commissione e all'eventuale voto dell'Assemblea plenaria il regolamento della Commissione prevede l'obbligo di astensione.

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ALLEGATO 3

5-02126 Contento: Iniziative normative in tema di tracciabilità dei rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-02126 presentata dall'onorevole Contento, dove viene espressa una forte preoccupazione in ordine agli adempimenti in capo alle piccole e medie aziende in tema di tracciabilità dei rifiuti, si rappresenta quanto segue.
Riguardo alla criticità sui costi che verrebbero a gravare sulle piccole imprese, si osserva che tale aspetto ha costituito uno dei punti di maggiore attenzione nella fase di preparazione del decreto attuativo della norma legislativa che ha stabilito l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con la precisazione che ciò sarebbe dovuto avvenire, sulla base della disposizione emanata dal precedente Governo (decreto legislativo n. 04 del 2008), senza alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dello Stato.
Di conseguenza, si è attentamente valutato, anche con il contributo delle categorie interessate, l'entità dei contributi che sarebbe ricaduta sugli operatori. L'analisi condotta è partita dalla verifica preliminare di quanto oggi è il costo sopportato dalle imprese per far fronte agli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi connessi alla predisposizione dei documenti cartacei in tema di rifiuti - MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), Registro di carico e scarico e Formulario - che, molto responsabilmente, il Ministero dell'ambiente ha deciso di eliminare proprio nell'ottica di favorire le imprese.
Su questo specifico tema, il Ministero della pubblica amministrazione e dell'innovazione ha aggiornato recentemente una precedente indagine, da cui si rileva che il costo complessivo per le sole piccole e medie imprese è di 671 milioni di euro/anno ed il costo medio per singola impresa varia da 1.183 euro (per le imprese da 5 a 249 addetti) a 464 euro (per imprese da 1 a 4 addetti). Relativamente alla ripartizione di questi costi risulterebbe che circa il 40 per cento è da imputare alla predisposizione del MUD.
Il sistema dei contributi approvato si articola sulla base dei criteri relativi alla dimensione di impresa (pagano di più le grandi imprese), alla tipologia dei rifiuti prodotti/gestiti/trasportati (pagano di più i rifiuti pericolosi), alla quantità dei rifiuti prodotti/gestiti/trasportati. In questo senso, le imprese più piccole sono quelle che hanno un livello di contributo più basso: una piccola impresa produttrice di rifiuti con meno di 10 addetti dovrà versare un contributo di 60 euro, se produce rifiuti non pericolosi, o di 120 euro in caso di rifiuti pericolosi.
Se si considera l'avvenuta riduzione dei costi diretti delle imprese per l'acquisizione e la vidimazione della documentazione cartacea ed i minori costi indiretti derivanti dalle semplificazioni degli adempimenti previsti e dal risparmio di tempo per l'acquisizione, compilazione e trasmissione delle informazioni, emergono con evidenza i netti vantaggi che le piccole imprese avranno dall'applicazione del nuovo sistema.
È evidente che quando parte un sistema del tutto innovativo, si creano resistenze, si generano preoccupazioni legate ad una certa cultura, ad un certo modo di lavorare, a consuetudini da modificare. Di questi disagi si è consapevoli, ma sono

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problemi facilmente superabili, anche con il supporto delle Associazioni di categoria che hanno assunto una linea molto responsabile su queste iniziative.
Il decreto attuativo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) individua le modalità operative di iscrizione al SISTRI e le relative tempistiche. È stato accolto il principio delle gradualità nell'introduzione del sistema. Importante era garantire un avvio più soft, limitando la prima fase alle imprese più grandi (con numero addetti superiore a 50) e la seconda fase alle imprese più piccole.
Nella tempistica individuata per l'operatività del sistema è stato valutato anche un periodo di tempo tra disponibilità di dispositivi elettronici ed avvio del sistema. Ciò, dovrebbe consentire soprattutto alla piccole imprese di conoscere le novità introdotte e prepararsi alle nuove modalità di comunicazione previste. Con Unioncamere è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per stabilire le modalità per la distribuzione dei Dispositivi elettronici agli utenti e sul piano operativo non dovrebbero sorgere grosse difficoltà riguardo alla loro consegna. Analogo impegno sul piano organizzativo è stato assunto dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la consegna delle black box alle imprese di trasporto.
Già il decreto attuativo del SISTRI prevede la possibilità per le piccole imprese di delegare le associazioni imprenditoriali riconosciute su base nazionale, che abbiano sottoscritto apposite convenzione con le Camere di Commercio territorialmente competenti, nella gestione degli adempimenti previsti dalla nuova disciplina. La valorizzazione delle associazioni imprenditoriali è stata una scelta importante, vuoi per il ruolo che dette associazioni possono svolgere a favore delle imprese più piccole, vuoi per garantire una maggiore uniformità di comportamenti ed un più corretto rispetto delle regole.
Il Ministero dell'ambiente seguirà con attenzione la fase di avvio del SISTRI per cercare di superare tutte le difficoltà che potranno determinarsi, vista l'ampiezza dei problemi da affrontare, la complessità della materia, la numerosità dei soggetti obbligati.
Il SISTRI è un sistema dinamico che è partito e che occorrerà monitorare attraverso anche l'apporto costruttivo delle categorie, così da garantire l'adozione di tutti i miglioramenti e correttivi necessari a vantaggio della legalità, dell'efficienza, della trasparenza, della semplificazione e della tutela ambientale.

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ALLEGATO 4

5-02368 Mariani: Finanziamento dei programmi delle autorità di bacino per la messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento a quelli dell'autorità di bacino del fiume Serchio.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-02368 presentata dagli onorevoli Mariani e Realacci, dove si chiede in che modo si intenda garantire l'effettivo finanziamento dei programmi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, si rappresenta quanto segue.
Con il decreto legge 195/2009, pubblicato il 30 dicembre scorso, sono state definite le norme di attuative per la definizione del piano straordinario sul dissesto idrogeologico, che consentirà di avviare l'elaborazione degli interventi urgenti per il riassetto del territorio. In tempi brevissimi saranno individuati gli interventi prioritari nelle zone a più alto rischio, definite le modalità di finanziamento con accordi con gli enti locali, nell'ambito delle somme già stanziate ed a disposizione del Ministero dell'Ambiente, e si potrà quindi procedere alla nomina dei commissari che dovranno assicurare la realizzazione delle opere, d'intesa con le regioni ed in tempi certi con procedure pienamente trasparenti.
Vista l'entità del fabbisogno complessivo per interventi di riduzione del rischio idrogeologico, saranno necessari negli anni a venire impegni costanti per far sì che nei medio-lungo termine possa essere realizzata la messa in sicurezza del territorio.
Da parte sua, la Regione Toscana ha fatto presente che gli eventi meteorologici che, a partire dal 21 dicembre 2009, hanno interessato l'intero territorio regionale si sono manifestati con forte intensità nel settore nord occidentale nel quale si sono registrati contemporaneamente eventi di piena eccezionali mareggiate forti e prolungate.
Fin dal primo manifestarsi degli eventi, le strutture regionali si sono attivate per verificare le criticità nel territorio e per supportare le altre componenti del sistema di protezione civile nell'attuazione delle misure di prevenzione e di assistenza alla popolazione, partecipando insieme agli altri soggetti locali e nazionali nelle strutture di coordinamento operativo attivate.
Al fine di stimare l'impatto di tali eventi calamitosi sul sistema pubblico e privato, la Regione ha immediatamente attivato specifici incontri con gli amministratori locali, anche al fine di individuare le priorità di intervento ed eventuali esigenze specifiche.
La ricognizione dei danni, superata la fase iniziale di segnalazione, è tuttora in corso, soprattutto per verificare l'effettivo stato dei luoghi, le condizione di rischio in essere, per definire in modo più preciso le esigenze finanziarie e le priorità di intervento.
L'attività in corso fa riferimento:
alla effettiva quantificazione delle spese sostenute in emergenza e con interventi di somma urgenza;
alla quantificazione dei danni ad imprese e privati;
al censimento delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla quantificazione dei costi di ripristino e messa in sicurezza.

A fronte di tale situazione va comunque evidenziato come l'intero sistema di

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interventi di difesa idrogeologica realizzati a partire almeno dal 1996 ha sostanzialmente retto ed ha verosimilmente ridotto danni e criticità; livelli idrometrici elevati sono stati registrati infatti il giorno 25 nei bacini dei Torrenti Carrione e Versilia e le frane ad oggi verificatesi sono in generale «nuovi» dissesti e, solo in alcuni casi, aggravamento di dissesti noti, sui quali, però, non erano stati avviati interventi per mancanza di fondi.
Si conferma, quindi, l'efficacia degli interventi ad oggi realizzati e in generale un accettabile stato di manutenzione. In virtù di questo e a fronte di quanto accaduto, è necessario dunque continuare e rafforzare le azioni di messa in sicurezza e prevenzione: da un lato la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione, dall'altro la manutenzione, la costante verifica di efficacia delle opere, la gestione dei rischi, tenendo conto del fatto che anche questo evento conferma come accadimenti meteorologici prima ritenuti eccezionali sono ormai da considerare ricorrenti.
In tale contesto, particolare rilievo assume la questione delle «rotte arginali»; quelle verificatesi nel Fiume Serchio rappresentano certo l'aspetto più estremo, inquietante quanto imprevedibile degli effetti al suolo conseguenti la rapida successione di perturbazioni che, a partire dal 21 dicembre, hanno interessato il territorio regionale e in particolare l'area nord occidentale.
L'analisi di tali aspetti, oggetto di attività in corso negli uffici regionali, è, nel caso del Serchio, specifica parte del lavoro condotto dal gruppo di lavoro istituito in fase di emergenza che vede la partecipazione delle Province di Pisa e Lucca, dell'Autorità di bacino del Serchio, oltreché della Regione che lo coordina, per definire gli interventi di messa in sicurezza del tratto di argini compreso tra Monte S. Quirico (LU) e la foce e le attività pianificatorie necessarie a regime e nella fase transitoria.
Ad oggi la Regione ha la disponibilità di circa 4 milioni di euro sui fondi del Settore della Protezione Civile e circa 50 milioni di euro per interventi di difesa del suolo derivanti da fondi FAS e da risorse libere regionali.
Si tratta di risorse che, tenendo conto dei dati finora pervenuti, appaiono inadeguate rispetto al complesso di danni che gli eventi hanno provocato.
È quindi evidente come la necessaria intensificazione e continuità dell'azione di messa in sicurezza del territorio, ivi compresi gli interventi sul sistema arginale, necessitano di un incremento significativo delle disponibilità finanziarie e in questo senso muovono le richieste avanzate al Governo per far fronte a quanto accaduto e per prevenire ulteriori dissesti.
Detto ciò, è chiaro che nelle more dell'attuazione del piano straordinario sul dissesto idrogeologico saranno esaminati e individuati gli interventi prioritari da porre in atto nelle zone a più alto rischio idrogeologico, dove rientreranno sicuramente anche le problematiche che investono la Regione Toscana, interessanti anche il bacino del Fiume Serchio.

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ALLEGATO 5

5-01954 Motta: Erogazione delle risorse destinate alla realizzazione nel Progetto strategico speciale «Valle del Fiume Po».

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-01954 presentata dagli onorevoli Motta, Mariani e Bratti, e riguardante l'iter di approvazione del progetto «Valle del Fiume Po» e le risorse FAS a questo destinate, si rappresenta quanto segue.
In proposito, occorre segnalare che, per quanto la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 avesse previsto uno stanziamento di 180 milioni a valere sulle risorse FAS al Progetto Strategico Speciale (PSS) denominato «Valle del Fiume Po», e la successiva delibera CIPE n. 62 del 2008 avesse approvato con prescrizioni il predetto Progetto, le stringenti esigenze di bilancio pubblico, ma soprattutto la gravissima situazione di crisi economico finanziario a livello mondiale hanno reso necessario ridefinire le priorità e le modalità di intervento del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Pertanto, l'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 (conv. con legge n. 2 del 2009) ha previsto la riprogrammazione delle risorse nazionali disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate, ivi comprese quelle del PSS «Valle del Fiume Po», in coerenza con gli indirizzi assunti dall'Unione europea ed in attuazione dell'accordo stipulato da Stato e Regioni il 12 febbraio 2009, in favore:

del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (cfr. delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, che ha assegnato a tale fondo 4 miliardi di euro);

del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies decreto-legge n. 112 del 2008 (cfr. delibere CIPE 18 dicembre 2008, n. 112, e 6 marzo 2009, n. 3, che hanno complessivamente assegnato a tale fondo 12,356 miliardi di euro);

del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (cosiddetto «Fondo strategico»), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr. delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, che ha assegnato a tale fondo 9,053 miliardi di euro).

Pur in assenza, allo stato attuale, dell'assegnazione delle risorse, le Amministrazioni interessate hanno ritenuto opportuno mantenere l'impegno politico programmatico volto all'attuazione del progetto strategico in oggetto, tanto che il protocollo d'intesa, individuato dal Piano Strategico Speciale quale primo atto prodromico alla realizzazione del programma Valle del Fiume Po, è stato già sottoscritto dai Presidenti delle Regioni rivierasche (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna), unitamente all'Autorità di bacino e alla Consulta delle Province del Po.
Per quanto riguarda le Amministrazioni centrali, il protocollo è già stato sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e,

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a breve, sarà sottoscritto anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile e del Ministero dell'Ambiente.
Pertanto, si ribadisce e conferma l'impegno del Ministero dell'ambiente circa la realizzazione del progetto in questione, volto alla tutela e alla valorizzazione del territorio, nonché alla sicurezza delle popolazioni della Valle del Po, quale proprio obiettivo di rilevanza strategica. In ragione della forte valenza sociale, economica e ambientale del progetto, si cercheranno di reperire le risorse finanziarie necessarie a valere sui fondi FAS relativi alla programmazione 2007-2013.

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ALLEGATO 6

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia (C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Principi e finalità).

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività professionale di costruttore edile.
2. L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore dell'edilizia al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.
(Definizione delle attività e dei requisiti).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione e finitura di immobili e di altre opere edili, di ingegneria civile e industriale, svolte in proprio ovvero eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto ed esercitate in forma individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente.
2. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari nonché le attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato, al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9 che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, istituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Art. 3.
(Istituzione della Sezione speciale dell'edilizia).

1. Presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è istituita la sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro,

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persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle attività previste dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.
(Responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione).

1. Ai fini della presente legge l'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato alla designazione all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del responsabile tecnico.
2. Le qualifiche di responsabile tecnico di cui al comma 1 e di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, possono essere assunte anche da un unico soggetto a ciò designato.
3. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita alternativamente a uno dei seguenti soggetti:
titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o un addetto, operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

4. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.

Art. 5.
(Requisiti di onorabilità).

1. L'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
per reati che incidono sulla moralità professionale;
per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;
per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'articolo 513-bis del codice penale;
c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore o dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Requisiti morali del responsabile tecnico).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione, qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444

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del codice di procedura penale:
a) per reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) per i reati di cui agli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 7.
(Requisiti di idoneità professionale).

1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di uno dei seguenti alternativi requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o architetti ed esercizio della professione da almeno 3 anni;
b) laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico, diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia e frequenza a un corso di apprendimento con durata minima di ottanta ore;
c) esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi cinque anni e frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore;
d) frequenza a un corso di apprendimento della durata di almeno duecentocinquanta ore.

2. Al termine del corso di apprendimento dovrà essere sostenuto, con esito positivo, l'esame di abilitazione professionale.
3. Fatto salvo il possesso dei requisiti di onorabilità e moralità di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nell'ambito di attività svolte nel settore dell'edilizia.

Art. 8.
(Programmi di studio).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4.
2. Le Regioni, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti di rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali costituiti comparativamente

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tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, dovranno riguardare le seguenti materie:
a) urbanistica ed edilizia;
b) normativa tributaria;
c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori;
d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;
e) normativa ambientale;
f) normativa tecnica;
g) tutela dei consumatori;
h) contrattualistica privata;
i) organizzazione e gestione di impresa.

Art. 9.
(Requisiti capacità organizzativa).

1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso contratto di noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 20.000 euro.

Art. 10.
(Compiti delle camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura).

1. Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia;
b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;
c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;
d) comunicazione alla Cassa edile territorialmente competente dell'avvenuta iscrizione.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo è affidata al personale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
3. Agli oneri sostenuti a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si fa fronte con i fondi introitati con il diritto di prima iscrizione corrisposto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a mezzo versamento su un conto corrente appositamente istituito.
4. Il diritto di prima iscrizione è determinato per il 2010 in 500,00 euro e sarà aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, riferita al mese di dicembre e comunicata dall'ISTAT.
5. Il diritto di prima iscrizione deve essere versato all'atto della richiesta di iscrizione.
6. Il diritto di prima iscrizione non è dovuto da parte di coloro che esercitano l'attività di costruzione in attività alla data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

Art. 11.
(Sospensione e decadenza dell'attività).

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 12, l'esercizio dell'attività professionale di costruttore edile è sospesa qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

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2. L'attività potrà essere ripresa solo se, entro i successivi 90 giorni, siano comunicati alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma. In caso ciò non avvenga l'iscrizione decade.

Art. 12.
(Periodo transitorio).

1. Le imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività a condizione che comunichino alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, il nominativo del responsabile tecnico, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. I soggetti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, effettuano la comunicazione di cui al comma 1, indicando quale responsabile tecnico il nominativo del direttore tecnico di cui al medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.

Art. 13.
(Sanzioni).

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile comporta l'applicazione, da parte del comune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto della professione, delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo secondo i principi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati.
3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione comporta l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione che potranno riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato ai sensi della presente legge.
4. Le violazioni di cui al precedente comma se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese iscritte comporta la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione delle medesime imprese nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
5. L'esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale edilizia comporta la confisca delle attrezzature impiegate.
6. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è comunicata alla cassa edile territorialmente competente.
7. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.

Art. 14.
(Solidarietà).

1. Il direttore dei lavori è il soggetto responsabile del controllo della sussistenza

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dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. In caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 2 a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e ne viene data comunicazione all'ordine professionale competente. La reiterazione per più di due volte della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.
2. In caso di lavori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.
3. In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'appaltatore salvo che dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

Art. 15.
(Monitoraggio).

1. Al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della presente legge l'accertamento di tutte le violazioni è tempestivamente comunicato dai Comuni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.