CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2010
272.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (Atto n. 158).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni I e VII,
esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo (atto n. 158), che modifica la disciplina dell'organizzazione e del servizio degli steward negli impianti sportivi, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avere un più ampio margine nella gestione e nell'impiego di tale personale e di offrire una serie di servizi anche mediante il ricorso a istituti di sicurezza privata;
considerata l'esigenza di assicurare all'interno degli stadi un servizio di controllo e di sicurezza efficiente, allo scopo di garantire le condizioni per lo svolgimento dello spettacolo calcistico in modo tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni;
tenuto conto che il termine steward non rispecchia nella lingua italiana il ruolo reale svolto dai soggetti addetti a tali mansioni che meglio si ritiene possano essere qualificati come assistenti di stadio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) risulta necessario che il Governo assicuri l'applicazione di una appropriata procedura di controllo sui soggetti ai quali sarà affidato il compito di svolgere l'attività di assistente di stadio al fine di assicurare un servizio efficiente, sicuro, tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni. Al riguardo, si segnala la necessità di prevedere, al secondo periodo, che - come per gli istituti di sicurezza privata di cui al primo periodo - sia richiesta l'autorizzazione a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza anche per le agenzie di somministrazione e per le altre società appaltatrici dei servizi, considerato che alle stesse è consentito ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, 276;
2) si segnala la necessità di modificare il termine steward in quello di assistente di stadio allo scopo di meglio esplicitare la funzione svolta dai soggetti indicati,

e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la disciplina recata dal decreto si applichi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero dalla stagione calcistica 2010-2011.