CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2010
271.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 27

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 889 Consolo ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»,
tenuto conto delle finalità del provvedimento, che l'articolo 1 individua nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri,
preso atto del carattere transitorio delle disposizioni recate dal testo unificato con particolare riguardo al limite dell'ambito temporale del provvedimento, che il comma 1 dell'articolo 1 fissa in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ed al riferimento all'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, di cui al medesimo comma 1,
considerato che le disposizioni recate dal testo unificato sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 28

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD

La I Commissione,
considerato che:
la disciplina di cui al disegno di legge in oggetto stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (vedi, in particolare il comma 5 dell'articolo 1), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. Queste norme costituiscono la introduzione di una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche interessate, diretta a proteggerne lo status o la funzione. Non si tratta, quindi, come autorevolmente sostenuto in sede di audizione presso la II Commissione dal professore Valerio Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, «di una legittima disciplina del processo, rimessa al legislatore ordinario, ma di una forma di deroga al normale esercizio della funzione giurisdizionale, che solo il legislatore costituzionale potrebbe eventualmente stabilire. L'impedimento legittimo è infatti per sua natura qualcosa di puntuale e concretamente localizzato nel tempo: una presunzione ex lege assoluta di impedimento «continuativo» per un lungo periodo di tempo equivarrebbe ad una norma di status derogatoria, cioè appunto ad una prerogativa». La transitorietà della normativa in oggetto, prevista dal comma 1 dell'articolo 1, non può giustificare l'adozione per legge ordinaria di una disciplina dichiaratamente volta a stabilire una prerogativa, che eventualmente solo una legge costituzionale potrebbe stabilire,

esprime

PARERE CONTRARIO

Pag. 29

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 889 Consolo ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»,
tenuto conto delle finalità del provvedimento, che l'articolo 1 individua nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri,
preso atto del carattere transitorio delle disposizioni recate dal testo unificato con particolare riguardo al limite dell'ambito temporale del provvedimento, che il comma 1 dell'articolo 1 fissa in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ed al riferimento all'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, di cui al medesimo comma 1,
considerato che le disposizioni recate dal testo unificato sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
evidenziato che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 fanno riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ad i ministri in qualità di imputati o parti offese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di eventualmente escludere che costituisca ragione di obbligatorio rinvio dell'udienza l'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio o il ministro rappresentino la parte offesa.

Pag. 30

ALLEGATO 4

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (C. 2966, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2966 Governo, approvato dal Senato, recante «Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ambiente» che le lettere l) e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 31

ALLEGATO 5

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3097 Governo, recante «DL 1/2010: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e Forze armate», che le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che, con riferimento a singole disposizioni, vengono altresì in rilievo ulteriori materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, quali, in particolare, «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» e «previdenza sociale»,
preso atto che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 prevede l'istituzione di posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri in favore dei congiunti del solo personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio o a causa di servizio, ma non anche in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia,
rilevato che l'applicazione della citata disposizione in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia sembrerebbe opportuna per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di comprendere tra i beneficiari dei posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri anche i congiunti del personale delle altre Forze di polizia deceduto in servizio o a causa di servizio, istituendo, specularmente, un'identica riserva percentuale di posti a favore dei congiunti dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, nell'ambito dei corrispondenti ruoli ispettori delle Forze di polizia.

Pag. 32

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 (Nuovo testo C. 2934 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2934 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 33

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (Nuovo testo C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le materiE «sistema contabile e tributario dello Stato» e «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE