CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. (Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante l'istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, su cui la Commissione ha espresso parere alla 13a Commissione del Senato il 25 marzo 2009;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento, pur riconducibile alla competenza legislativa regionale, contempla profili connessi alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione;
segnalato che la sentenza n. 233 del 2009 della Corte Costituzionale ha statuito che le acque marine e costiere, a differenza delle acque dolci interne che si connotano per uno specifico collegamento al bacino territoriale di riferimento, in cui si configura la competenza regionale, coinvolgono interessi cui sovrintendono e presiedono organi statali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 1, che, rispettivamente, consentono ai comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto e dispongono che i proventi riscossi dai comuni siano destinati anche ad interventi di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

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ALLEGATO 2

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (C. 2966 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il progetto di legge C. 2966 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue;
considerato che la proposta di legge è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, assegnata dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato, nonché alla materia «ordinamento civile e penale», anch'essa attribuita alla esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera l);
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1441 quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, su cui la Commissione ha espresso parere il 1o ottobre 2008 alla XI Commissione della Camera ed il 18 novembre 2008 alle commissioni riunite 1a e 11a del Senato;
considerato che il provvedimento reca norme in materia di benefici previdenziali, di riordino di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale), lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione;
evidenziato che le disposizioni relative al personale delle regioni e degli enti locali le relative previsioni si delineano quali norme di principio cui le regioni sono tenute a conformare la concorrente potestà legislativa loro riservata;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i decreti legislativi di attuazione della delega siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) valuti altresì la Commissione l'opportunità di prevedere un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali, incentivi, agevolazioni e politiche di sostegno al lavoro.

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ALLEGATO 4

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (S. 1955 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato;
considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di attivare una pluralità di proroghe relative a distinti settori, talune oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;
valutato che il testo risulta connesso ad una pluralità di materie, contemplando disposizioni che incidono su una molteplicità di settori in prevalenza riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e rilevato che le norme recanti proroghe di termini in alcuni ambiti quali la tutela della salute, il governo del territorio, il servizio di trasporto con conducente, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, attengono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 9, comma 4, sia prevista una più ampia concertazione tra lo Stato e le autonomie locali in relazione alla disciplina delle zone franche urbane;

e la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere maggiori forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e gli enti locali in relazione alla disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 5, comma 3, nonché in relazione alle previsioni relative all'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 8, comma 1.

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ALLEGATO 5

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (S. 1956 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 195/2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, in corso di esame presso la 13a Commissione del Senato;
considerato che il provvedimento contiene disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti, settore riconducibile alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ed interviene altresì sulla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del medesimo secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché in materia di «protezione civile» e di «governo del territorio», assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
considerate le previsioni di cui all'articolo 1, che dispongono, a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile;
apprezzato il contenuto delle previsioni contemplate nell'articolo 11, commi 1 e 2, che prevede misure volte alla costituzione delle società provinciali, quali l'attribuzione ai presidenti della provincia dei compiti funzionali alla programmazione dei gestione dei rifiuti, nonché delle previsioni di cui all'articolo 15, comma 2, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie locali in Campania sia costantemente coinvolto, nei prossimi dodici mesi, in tutte le dinamiche connesse alla nuova fase.