CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01937 Garagnani: Iniziative a tutela del sereno svolgimento dell'attività scolastica in Emilia-Romagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione l'onorevole interrogante torna su un argomento che è stato già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo: le manifestazioni avverso le riforme scolastiche promosse dal Governo ed approvate dal Parlamento.
Nel confermare quanto già riferito in precedenti, analoghe occasioni, ribadisco che il Governo è aperto al confronto dialettico e all'ascolto delle diverse posizioni, anche critiche, che sui provvedimenti proposti si possono avere. Tuttavia, quando i provvedimenti sono legge dello Stato, dobbiamo tutti osservarli e l'eventuale dissenso va manifestato nei modi consentiti.
Ciò vale, ovviamente, anche per il personale delle istituzioni scolastiche nell'esplicazione dei compiti attribuiti dalle norme vigenti, ferma restando la libertà di insegnamento e ferma restando, altresì, la libertà di espressione del pensiero e del diritto di critica secondo quanto previsto dall'ordinamento.
La scuola - in quanto luogo deputato all'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità - non è luogo deputato a svolgere attività politica da parte del personale scolastico che vi opera.
Detto questo, vengo alla situazione della scuola in Emilia-Romagna e, in particolare, in provincia di Bologna, cui si fa specifico riferimento nell'atto in discussione.
La Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha in proposito fatto presente che la scuola della provincia di Bologna, nonostante sia frequentemente oggetto di campagne mediatiche - che amplificano e rilanciano, con clamore spesso sproporzionato alla realtà, polemiche di tipo politico e sindacale - opera con ordinato e regolare andamento; ciò in un quadro di collaborazione con gli Enti locali che, tuttavia, salvaguarda l'autonomia della scuola e le sue finalità istituzionali.
In questo contesto è costante l'azione di vigilanza della Direzione scolastica regionale sulle istituzioni scolastiche, per assicurarne il buon andamento e l'imparzialità, e non risultano segnalazioni dei dirigenti scolastici e dei dirigenti degli uffici scolastici provinciali che abbiano richiesto interventi ispettivi sulle problematiche cui si fa riferimento nell'interrogazione.

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ALLEGATO 2

5-02056 De Pasquale: Sull'assegnazione di risorse per il funzionamento all'Istituto comprensivo «Montagnola-Gramsci» di Vicchio (FI).

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei ricordare preliminarmente che nella finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 601, è stata introdotta una nuova procedura per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche; in particolare nello stato di previsione del Ministero sono stati istituiti, in un'apposita unità previsionale di base, due grandi capitoli di bilancio, uno concernente le spese per il funzionamento amministrativo e didattico e uno relativo alle spese per il personale, con assegnazione diretta alle scuole, sulla base di criteri e parametri che sono stati definiti con decreto ministeriale n. 21 del 1o marzo 2007.
L'importo per alunno di cui alla tabella 2 allegata al decreto ministeriale citato, è una media di riferimento che è stata calcolata a livello nazionale sulla base delle assegnazioni complessive per il funzionamento amministrativo e didattico del 2006.
Tale media deriva da dati acquisiti scuola per scuola che sono risultati molto difformi sul territorio nazionale anche per scuole del medesimo ordine.
Pertanto al fine di perequare in maniera graduale il livello della contribuzione per alunno tra le varie scuole, si è provveduto ad assegnare ad ogni istituzione scolastica una quota determinata in modo tale che il suo valore fosse compreso tra la media nazionale e il valore riscontrato a consuntivo per la scuola medesima nel 2006.
Premesso quanto sopra faccio presente che per quanto riguarda l'Istituto comprensivo «Montagnola-Gramsci» di Firenze a fronte di una dotazione finanziaria comunicata in data 15 marzo 2007 di euro 148.170,00, la scuola ha ricevuto nell'anno 2007 finanziamenti per un importo complessivo di euro 385.941,97.
Nell'anno 2008 sono stati assegnati finanziamenti pari a 302.344,57 euro e nell'anno 2009 393.159,23 euro.

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ALLEGATO 3

5-02107 Schirru: Sulle risorse destinate ai servizi educativi per l'infanzia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già riferito dall'Onorevole interrogante la finanziaria del 2007 ha previsto l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alla specifica fascia di età.
In base a quanto disposto dalla finanziaria 2007, la Conferenza Unificata Stato-regioni e autonomie locali, da ultimo in data 29 ottobre 2009, ha definito l'accordo per la prosecuzione del servizio educativo denominato sezioni primavera che è aggregato a scuole dell'infanzia statali e paritarie, a nidi comunali e a nidi privati convenzionati con i comuni.
Il servizio viene finanziato con fondi statali a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e del Dipartimento per la famiglia. Per il corrente anno scolastico, il finanziamento statale è pari a 25,4 milioni di euro, così suddivisi: 19 milioni di euro erogati dai MIUR, 5 milioni di euro erogati dal Dipartimento per la famiglia e 1,4 milioni di euro erogati dal Ministero del lavoro. La riduzione complessiva del finanziamento statale è data dal minore impegno del Dipartimento per la famiglia, il cui contributo è passato da 10 a 5 milioni di euro.
I contributi statali vengono, comunque, integrati, a livello territoriale, da risorse regionali, che possono consentire anche l'attivazione di ulteriori sezioni primavera.
Il Ministero appena ricevuto il testo dell'Accordo lo ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali per consentire a ciascun Ufficio di procedere, in tempi rapidi, alla definizione della intesa con la regione, sentita l'ANCI regionale, assumendo a riferimento i criteri per l'attivazione del servizio educativo definiti dal decreto direttoriale n. 9 dello scorso 11 novembre.

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ALLEGATO 4

5-02129 Codurelli: Costi relativi all'assistenza degli insegnanti durante l'orario di mensa scolastica degli alunni.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'argomento oggetto dell'atto in discussione concerne la fruizione del servizio di mensa da parte del personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. L'onorevole interrogante segnala al riguardo che in alcuni comuni della provincia di Lecco, ed in particolare nel comune di Calolziocorte, le amministrazioni comunali hanno deciso di non coprire i costi per il pasto degli insegnanti - che sono quindi costretti a pagarlo personalmente - adducendo la insufficienza dei fondi a tal fine trasferiti dallo Stato.
Un breve, preliminare excursus sulla materia può risultare utile per comprendere, in linea generale, i termini della questione.
Come è noto, gli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, richiamati dall'articolo 327 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, attribuirono ai comuni le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica e, in specie, l'onere di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante erogazione di servizi o attività, tra cui il servizio di mensa scolastica.
I comuni si organizzarono in vari modi per erogare questo servizio e sorse così il problema di chi avrebbe dovuto assistere gli alunni durante il tempo mensa.
Dopo esperienze diverse e al fine di contenere i costi, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 10 aprile 1987 - «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola» - stabilì che per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica. Da qui l'obbligo per i docenti di assistere gli alunni durante la refezione, in qualche misura compensato dal diritto ad usufruire del pasto gratuitamente, come del resto era sempre avvenuto nella scuola materna (ora scuola dell'infanzia).
Insorsero comunque dei contenziosi e nel settembre del 1991 intervenne una sentenza del Consiglio di Stato secondo la quale gli insegnanti in servizio alla mensa hanno diritto al pasto gratuito.
Questa decisione del Consiglio di Stato non risolse definitivamente la questione e periodicamente il Ministero ha emanato dei decreti che autorizzavano gli enti locali ad erogare gratuitamente la mensa ai docenti. Tale impegno veniva sostenuto con l'erogazione di un contributo.
La Legge n. 4 del 14 gennaio del 1999 - articolo 3 - ha poi disposto, a posteriori, l'erogazione di un contributo agli enti locali per gli anni dal 1995 fino al 1997; ha inoltre disposto che dal 1998 si sarebbe provveduto a contribuire a questo tipo di spese con le disponibilità finanziarie previste per il rinnovo dei contratti di lavoro.
I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della scuola recepirono questa decisione confermando il diritto alla gratuità della mensa per gli insegnanti in servizio. Tale situazione è stata confermata dall'articolo 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 29

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novembre 2007, che ha esteso il diritto alla mensa gratuita anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) eventualmente di servizio alla mensa.
La suddetta legge n. 4 del 1999 ha dunque provveduto a dare copertura finanziaria agli oneri sostenuti dagli enti locali ed ha, altresì, stabilito che a decorrere dal 1998 agli oneri si provvede con le disponibilità destinate alla contrattazione collettiva per il comparto scuola. Come si evince dal descritto sistema normativo, tale disponibilità si traduce in un «contributo», vale a dire in una partecipazione all'onere di spesa sostenuto e non in «rimborso» del costo.
Annualmente le singole istituzioni scolastiche, sulla base di quanto ricevuto, effettuano il relativo versamento ai comuni di competenza.
Il contributo alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per la fruizione della mensa da parte del personale docente e non docente viene determinato sulla base del numero dei pasti rilevati e tenendo conto delle risorse finanziarie previste dalle disposizioni vigenti.
Ciò premesso, passo a quanto specificamente segnalato nell'interrogazione relativamente alla provincia di Lecco.
Il Direttore scolastico regionale per la Lombardia ha in proposito acquisito le necessarie informazioni dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Lecco. Questi ha riferito che, effettivamente, alcuni comuni della provincia di Lecco - precisamente Lecco stesso, Calolziocorte e Galbiate - hanno sollevato il problema dell'applicazione dell'articolo 21 del CCNL della scuola. Il medesimo dirigente ha inviato agli amministratori comunali interessati un'apposita nota, nella quale sono illustrate, nei termini sopra esposti, le ragioni che sostengono il diritto degli insegnanti che assistono gli alunni a mensa.
In merito, poi, allo specifico caso del docente della Direzione didattica di Calolziocorte che, secondo quanto riportato nell'interrogazione, «ha iniziato lo sciopero della fame», il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Lecco, con nota del 10 dicembre scorso, ha comunicato che il problema si è risolto in quanto l'Amministrazione comunale di Calolziocorte, dal 1o dicembre, ha ripreso a fornire i pasti ai docenti. Il medesimo dirigente ha successivamente comunicato che anche negli altri comuni interessati il problema si è risolto positivamente.

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ALLEGATO 5

5-02131 Ghizzoni: Sull'operatività del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione illustrata dall'onorevole interrogante occorre preliminarmente ricordare la normativa di riferimento del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
In particolare:
il comma 870 ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero il Fondo, nel quale confluiscono, come previsto dal comma 871, gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), il Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;
il comma 872 ha dettato le procedure per l'emanazione di apposito decreto di ripartizione del FIRST da parte del Ministro dell'università e della ricerca ed il successivo comma 873 le procedure per l'emanazione, da parte dello stesso Ministro, di un apposito regolamento per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del FIRST, nonché il rinvio all'applicazione delle vigenti disposizioni nelle more della entrata in vigore del predetto regolamento;
il comma 874 ha individuato le risorse aggiuntive pluriennali destinate al FIRST, nella misura di 300 Milioni di Euro per gli anni 2007 e 2008 e 360 milioni di euro per l'anno 2009, assicurandone la relativa copertura finanziaria dal «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», istituito dal comma 755, previo accertamento annuale delle effettive risorse disponibili così come previsto dal successivo comma 759.

Il decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007 n. 222 ha successivamente apportato alcune modifiche alla predetta normativa, in particolare:
a) l'articolo 3 comma 1 lettera a) consente l'utilizzo di quota delle risorse aggiuntive senza necessità di alcuna verifica preventiva, nel limite dell'80 per cento per l'anno 2007 e del 70 per cento per gli anni 2008 e 2009;
b) l'articolo 13 comma 1 prevede per il triennio 2008/2010 l'attuazione di quanto disposto dal succitato comma 873 attraverso l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro.

In attesa dell'emanazione del suddetto decreto da parte del Ministro si precisa, comunque, che il FIRST è stato utilizzato negli anni 2007, 2008 e 2009 ripartendo le risorse annuali con i sottoindicati decreti ministeriali sulla base della normativa previgente.

ANNO 2007

Le risorse individuate nel comma 871 e provenienti dagli stanziamenti pluriennali

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relativi al FAR e al PRIN rispettivamente ridotti a 64,97 e 68,10 milioni di euro a seguito degli accantonamenti previsti dal comma 507 legge finanziaria 2007, sono state completamente utilizzate per le stesse finalità delle originarie leggi di finanziamento.
Le ulteriori risorse stanziate dal citato comma 874, disponibili nella misura di 240 milioni di euro (80 per cento di 300 milioni di euro stanziati), sono state così ripartite dal decreto ministeriale n. 2043 Ric del 21 dicembre 2007, registrato dalla Corte dei conti in data 12 marzo 2008 reg. 1 foglio 271:
110 milioni di euro per la copertura finanziaria del bando PRIN 2007 ed il completamento del bando 2006;
91 milioni di euro per interventi del FAR;
39 milioni di euro per interventi del FIRB.

La quota del 20 per cento delle ulteriori risorse stanziate, pari 60 milioni di euro, è rimasta accantonata in attesa di conferme da parte del MEF circa l'effettiva disponibilità e ne è stata richiesta la conservazione in bilancio.

ANNO 2008

Le risorse individuate nel comma 871 e provenienti dagli stanziamenti pluriennali relativi al FAR e al PRIN rispettivamente ridotti a 56,53 e 60,99 milioni di euro a seguito degli accantonamenti previsti dal comma 507 legge finanziaria 2007, sono state completamente utilizzate per le stesse finalità delle originarie leggi di finanziamento.
Le ulteriori risorse stanziate dal citato comma 874, disponibili nella misura di 210 milioni di euro (70 per cento di 300 milioni di euro stanziati), sono state così ripartite dal decreto ministeriale n. 992 Ric del 6 ottobre 2008, registrato dalla Corte dei conti in data 26 novembre 2008 Reg. 6 foglio 91:
35 milioni di euro per la copertura finanziaria del bando PRIN 2008, ad integrazione dello stanziamento di 60,99 milioni di euro di cui sopra;
125 milioni di euro per interventi del FAR;
50 milioni di euro per interventi del FIRB.

Con successivo provvedimento (decreto ministeriale n. 1402 Ric del 3 dicembre 2008, registrato dalla Corte dei conti in data 26 gennaio 2009 Reg. 1 foglio 44) si è proceduto alla ripartizione delle ulteriori risorse, pari a 53,94 milioni di euro, rese disponibili dal MEF in relazione alla quota di 60 milioni di euro accantonata nel 2007, assegnando l'intero importo al FAR.
La quota del 30 per cento delle ulteriori risorse stanziate, pari 90 milioni di euro, è stata accantonata in attesa di conferme da parte del MEF circa l'effettiva disponibilità e ne è stata richiesta la conservazione in bilancio.

ANNO 2009

Le risorse individuate nel comma 871 e provenienti dagli stanziamenti pluriennali relativi al FAR derivanti da assegnazioni sul FAS previste dalla delibera CIPE 35/2005, pari a 69,91 milioni di euro, sono state utilizzate sul FAR per le finalità indicate nella delibera stessa.
Le ulteriori risorse disponibili provenienti dagli stanziamenti PRIN e dal comma 874 rispettivamente nella misura di 73,27 e 206,60 milioni di euro nonché i residui di lettera F derivanti dall'accantonamento operato nell'anno 2008 di cui sopra e resi interamente disponibili con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2009 per un importo di 90,00 milioni di euro, sono state così ripartite dal decreto ministeriale n. 755 Ric del 18 novembre 2009, inviato per la registrazione alla Corte dei conti:
106,00 milioni di euro per interventi del PRIN;

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173,87 milioni di euro per interventi del FAR;
90,00 milioni di euro per interventi del FIRB.

Sulla scorta delle predette assegnazioni il Ministero ha pertanto pubblicato i bandi PRIN 2007 e 2008, il bando FIRB 2008 «Futuro in ricerca» ed ha emanato il decreto di ripartizione delle disponibilità del FAR per gli anni 2007 e 2008.
È inoltre prevista l'imminente pubblicazione dei bandi PRIN e FIRB 2009 nonché la definizione di vari accordi con istituzioni scientifiche pubbliche e private a valere sulle disponibilità FIRB.
Infine, per quanto si riferisce al FAR, è stata definita la direttiva ministeriale per la ripartizione delle disponibilità 2009 che consentirà, a breve, l'emanazione del decreto di ripartizione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2009.

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ALLEGATO 6

5-02142 Lovelli: Sulla possibile chiusura delle sedi decentrate del Politecnico di Torino in Piemonte e Valle d'Aosta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Politecnico di Torino, fin dagli anni '90, ha attivato poli universitari in sedi decentrate con l'obiettivo di fornire un servizio al territorio portando l'Università verso l'utenza.
La creazione di poli decentrati era, all'epoca, peraltro favorita e spinta non solo da motivazioni e richieste forti sia dell'Ateneo che degli stake-holders locali ma da condizioni di contesto particolarmente favorevoli, anche di carattere finanziario, che si sono tradotti in investimenti specifici il cui impegno, in funzione della loro destinazione, ha consentito di supportare le azioni dei poli stessi.
Il Politecnico di Torino deve, invece, ora - in una realtà sempre più tesa alla globalizzazione - evidentemente tener conto di un quadro di sostenibilità complessiva della propria offerta didattica, compresa quella dei poli decentrati, assai differente da quella del passato.
Infatti, come è noto il decreto ministeriale 270/04 per il riordino dell'offerta didattica delle università e la recente nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 160 del 4 settembre 2009 riguardante «Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio», hanno imposto limiti stringenti alle possibilità di progettazione dei percorsi formativi universitari. In particolare, poi, tale ultimo provvedimento ha previsto espressamente che gli Atenei, nel tener presente i tre obiettivi disposti dalla nota (1. determinazione dell'offerta formativa effettivamente sostenibile tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi; 2. eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti, 3. assicurazione che le Università eroghino un'offerta formativa qualificata, in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona), possano valutare «le implicazioni per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività formativa nelle sedi decentrate».
In questo senso il Politecnico, ha, pertanto, avviato una riformulazione dell'offerta formativa dovendo, però, tener anche conto del quadro di compatibilità gestionale ed economica derivante dalla riduzione degli organici, in conseguenza del blocco del Turn Over, e del FFO disposti dalla normativa nazionale.
Alla luce di tali circostanze e nell'ottica di mantenere ed accrescere la qualità dell'attività didattica offerta dal Politecnico, il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nelle sedute del 15 luglio e del 9 settembre ha stabilito di contenere significativamente l'ammontare delle ore retribuibili di didattica frontale svolte dai docenti, oltre a quanto a loro istituzionalmente richiesto per legge.
Nell'ambito, quindi, della revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa, alla luce dei vincoli di sostenibilità sopra descritti, il Senato Accademico dell'Ateneo il 21 ottobre 2009 ha deliberato di ridurre, dall'anno accademico 2010/2011, di oltre 80.000 le ore di didattica erogate dall'Ateneo a partire dalle attuali 180.000. Nello specifico è stata prevista la riduzione di 40.000 ore di didattica presso la Sede Centrale del Politecnico e la disattivazione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale presso sedi non metropolitane, essendo tali

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percorsi intrinsecamente molto più costosi di quelli metropolitani e frequentemente repliche decentrate di tali corsi. Nella definizione dell'offerta formativa relativa ai corsi di laurea e laurea magistrale presso le sedi metropolitane si terrà conto delle caratterizzazioni di tale offerta derivanti dalle peculiarità dei territori delle sedi decentrate.
Il Senato Accademico ha comunque stabilito, in ciò supportato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 novembre 2009, di garantire in tutte le sedi non metropolitane, il regolare completamento di tutti i corsi di studio, organizzati secondo l'ordinamento 509/99, attivi nell'Anno accademico 2009/2010. In particolare nell'Anno accademico 2010/2011 saranno assicurate lezioni, esercitazioni e laboratori nelle forme tradizionali per il secondo e il terzo anno dei corsi di Laurea triennali; nell'Anno accademico 2011/2012 saranno assicurate lezioni, esercitazioni e laboratori per il terzo anno delle Lauree triennali e gli studenti potranno sostenere gli esami in sede. Negli anni successivi al terzo, per gli studenti della Laurea triennale, saranno individuate appropriate soluzioni di Ateneo per consentire agli studenti di sostenere eventuali esami arretrati e saranno altresì individuate modalità opportune per l'accesso dei laureati triennali alle Lauree metropolitane di II livello.
Le Sedi decentrate, pertanto, non verranno chiuse, bensì rafforzate, in linea con il Piano Strategico di Ateneo e la sua caratterizzazione in termini di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi al territorio, localizzazione di attività formative non istituzionali (Master di primo e secondo livello) di percorsi formativi professionalizzanti (Istituti Tecnici Superiori) e di formazione continua e permanente (pensando soprattutto alla riqualificazione di personale laureato tecnico «giovane» per il dopo crisi) e di formazione istituzionale erogata con modalità diverse (tutorati, esercitazioni e laboratori in loco, lezioni in formato e-learning.
In quest'ultima direzione il Senato ha, infatti, dato mandato al Rettore di avviare con la regione Piemonte un tavolo per la pianificazione e la progettazione degli Istituti Tecnici Superiori, con il concorso del Ministero, di quello dello Sviluppo e delle Attività Produttive e degli altri attori del sistema socio-economico, con l'obiettivo di adottare in Piemonte un nuovo sistema di alta formazione che preveda accanto ai percorsi curriculari di primo, secondo e terzo livello, concentrati nella sede metropolitana, percorsi professionalizzanti post-secondari prevalentemente localizzati sul territorio e specificamente presso i poli decentrati del Politecnico di Torino.

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ALLEGATO 7

5-02159 Binetti: Sull'assegnazione di posti presso la scuola di Geriatria dell'Università Campus Bio Medico di Roma e questioni correlate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda le scuole di specializzazione medica, la fonte normativa è rappresentata dal decreto legislativo n. 368/99 concernente i criteri di determinazione dei fabbisogni regionali dei medici specialisti da formare.
Il sistema, globalmente considerato, prevede il coinvolgimento sinergico di diverse Amministrazioni: le regioni, attivamente coinvolte nella definizione delle stime del fabbisogno nonché destinatarie del successivo riparto, le Amministrazioni dello Stato ed in particolare il Ministero della salute, cui compete l'elaborazione dei flussi informativi in ingresso e la proposta di riparto sulla scorta dell'analisi di congruenza e sostenibilità rispetto ad alcune variabili quali, ad esempio, l'offerta e la capacità formativa degli Atenei, gli indicatori di qualità dell'offerta formativa medesima, la distribuzione delle Università sul territorio nazionale, nonché, come nel caso specifico delle specializzazioni mediche, la compatibilità dei fabbisogni rappresentati con le risorse finanziarie messe a disposizione dello Stato per il finanziamento dei contratti di formazione
Riguardo l'anno accademico 2009/2010, si fa presente che presso il Ministero, si è riunita la Commissione di Esperti per la razionalizzazione delle Scuole di specializzazione, nominata con decreto del Capo Dipartimento dell'Università, dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Ricerca.
La Commissione, in tale sede, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sull'importanza rivestita dal procedimento di verifica e controllo dei requisiti quale procedura necessaria all'attivazione delle Scuole individuato dall'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica Specialistica, ufficializzato con decreto direttoriale del 21 luglio 2009 e successivamente comunicato ai Rettori: tale procedimento di verifica e controllo dei requisiti prevede la valutazione critica dei dati inseriti dagli Atenei nel sito del CINECA.
Sono anche state indicate, attenendosi alla graduatoria dei fabbisogni indicati dalle Regioni, le 10 tipologie di Scuole di maggior impatto per il Servizio Sanitario Nazionale e cioè Anestesia a rianimazione, Chirurgia generale, Ginecologia ed ostetricia, Igiene e medicina preventiva, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Medicina interna, Ortopedia e traumatologia, Pediatria, Psichiatria e Radiodiagnostica: la Geriatria non è stata inserita in quanto è risultata al 15o posto.
Per quanto riguarda la Scuola di Specializzazione in Geriatria del Campus Biomedico di Roma, si precisa che alla stessa nell'anno accademico 2008/2009 sono stati assegnati 2 contratti statali che, laddove vengano soddisfatti i requisiti e gli standard formativi prescritti, saranno confermati.
In merito alle richieste di carattere generale formulate dall'Onorevole interrogante sulla problematica delle Scuole di specializzazione in parola, si ritiene che l'impianto previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1999, ad oltre un decennio dalla sua applicazione, mostri alcune disfunzioni.
Infatti, sul versante regionale le Amministrazioni si sono per lo più limitate a trasmettere al Ministero della salute i dati quantitativi relativi ai fabbisogni senza

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esplicitare i principali indicatori utilizzati per la determinazione degli stessi e senza altresì chiarire se detti criteri sono adottati uniformemente sul territorio nazionale.
Riguardo le Amministrazioni centrali, si è dovuto contemperare una serie di variabili quali i dati regionali con le criticità evidenziate, l'offerta formativa, la distribuzione territoriale degli Atenei, le risorse finanziarie limitate, l'introduzione di nuove norme regolatorie del sistema della formazione universitaria e specialistica; l'analisi dei dati a disposizione, infatti, fa emergere che in alcuni casi non vi è corrispondenza tra dimensioni del territorio, popolazione e capacità formativa.
Per quanto esposto, tutte le Amministrazioni coinvolte hanno manifestato, più volte ed in diverse sedi, l'esigenza di una revisione dell'intero sistema concernente la rilevazione dei fabbisogni basata sulla condivisione di criteri oggettivi e trasparenti, confermando la necessità che si pervenga ad una rivalutazione e condivisione delle regole del sistema medesimo.
In occasione, quindi, dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Balzano concernente la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale dei medici specialisti da formare per il triennio 2008-2011, è stata prevista l'attivazione presso il Dicastero della salute di un tavolo politico Governo-regioni al fine individuare una procedura trasparente e condivisa di determinazione del fabbisogno e di criteri di ripartizione dei contratti tra le singole Scuole.
Detto tavolo ha iniziato i propri lavori nell'aprile scorso al fine di pervenire ad una revisione delle regole del sistema e, ad oggi, non ha ancora portato a termine il proprio mandato essendo impegnato nella rimodulazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare nell'anno accademico 2009/2010.

ELEMENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO LAVORO, SALUTE.

DEL 10 DICEMBRE 2009 SCANNERIZZATI OGGETTO: Interrogazione parlamentare n. 5-02159 della Sen. Binetti. Si fa riferimento all'interrogazione dell'On. Binetti in oggetto indicata, trasmessa da codesto ufficio Legislativo, tramite fax, in data 9 dicembre 2009.

Al riguardo è opportuno rappresentare in via preliminare che l'intera questione sollevata dalla Senatrice interrogante riveste la specifica sfera di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in quanto attiene al processo di razionalizzazione della rete formativa delle scuole di specializzazione medica. Ciò trova conferma nel fatto che in detta interrogazione si fa, infatti, riferimento ad una nota del citato Dicastero che, sulla scorta dei lavori di una Commissione di esperti, cui non ha preso parte questa Amministrazione, si forniscono indicazioni su alcuni dei principi che dovrebbero ispirare detta razionalizzazione.
Sulla base delle predette considerazioni si rappresenta, pertanto, che questo ufficio non ha elementi di competenza relativi all'interrogazione in oggetto, che potranno essere forniti unicamente dal sopraccitato Ministero.
Per completezza di informazioni si rappresenta tuttavia quanto segue. Per quanto riguarda le scuole di specializzazione medica, la normativa nazionale ossia il decreto legislativo 368/99 fornisce, indicazioni concernenti i criteri di determinazione dei fabbisogni regionali dei medici specialisti da formare.
Il sistema, globalmente considerato, prevede il coinvolgimento sinergico di diverse Amministrazioni: le regioni, attivamente coinvolte nella definizione delle stime del fabbisogno nonché destinatarie del successivo riparto, le Amministrazioni dello Stato ed in particolare questo Dicastero cui compete l'elaborazione dei flussi informativi in ingresso e la proposta di riparto sulla scorta dell'analisi di congruenza, a sostenibilità rispetto ad alcune variabili quali, ad esempio, l'offerta e la capacità formativa degli Atenei, gli indicatori di qualità dell'offerta formativa medesima, la distribuzione delle Università sul territorio nazionale, nonché, come nel

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caso specifico delle specializzazioni mediche, la compatibilità dei fabbisogni rappresentati con le risorse finanziarie messe a disposizione dello Stato per il finanziamento dei contratti di formazione. Tuttavia, l'impianto previsto dalla citata norma, ad oltre un decennio dalla sua applicazione, mostra alcune disfunzioni.
Infatti, sul versante regionale dette Amministrazioni si sono per lo più limitate a trasmettere a questo Ministero i dati quantitativi relativi ai fabbisogni senza esplicitare i principali indicatori utilizzati per la determinazione degli stessi e senza altresì chiarire se detti criteri sono adottati uniformemente sul territorio nazionale.
Sul versante delle Amministrazioni centrali si è dovuto contemperare una serie di variabili quali i dati regionali con le criticità sopraevidenziate, l'offerta formativa, la distribuzione territoriale degli Atenei, le risorse finanziarie limitate, l'introduzione di nuove norme regolatorie del sistema della formazione universitaria e specialistica. Tale sistema presenta, come già segnalato, alcuni elementi di criticità. Infatti, l'analisi dei dati a disposizione fa emergere che in alcuni casi non vi è corrispondenza tra dimensioni del territorio, popolazione e capacità formativa.
Atteso ciò, tutte le Amministrazioni coinvolte hanno manifestato più volte ed in diverse sedi l'esigenza di una revisione, dell'intero sistema concernente la rilevazione dei fabbisogni basata sulla condivisione di criteri oggettivi e trasparenti, confermando la necessità che si pervenga ad una rivalutazione e condivisione delle regole del sistema.
In occasione dell'Accordo tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale dei medici specialisti da formare per il triennio 2008-2011 in conseguenza delle istanze su illustrate, i termini di detto Accordo hanno previsto l'attivazione presso questo Dicastero di un tavolo politico Governo-regioni al fine di individuare una procedura trasparente e condivisa di determinazione del fabbisogno e di criteri di ripartizione dei contratti tra le singole scuole. Detto tavolo presieduto dal Vice Ministro professor Fazio ha iniziato i propri lavori nell'aprile scorso al fine appunto di pervenire come anzi detto ad una revisione delle regole del sistema.

All'Ufficio Legislativo
Ufficio Rapporti Parlamento
Sede

OGGETTO: Interrogazione parlamentare n. 5-02159 Senatrice Binetti

Si fa riferimento al fax in data 8 gennaio 2010 con cui codesto ufficio chiede di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori del tavolo politico citato da questo ufficio nella nota del 10 dicembre 2009 pari oggetto.
A tal riguardo, si fa presente che il citato tavolo di lavoro non ha ancora portato a termine il proprio mandato e che, al momento, è impegnato nella rimodulazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare nell'anno accademico 2009/2010.
Nel confermare, come già rappresentato nella richiamata nota del 10 dicembre 2009, che l'intera questione sollevata dalla Senatrice interrogante riveste specifiche aree di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si fa comunque presente che, da quanto risulta, gli Atenei privati sarebbero esclusi dal processo di razionalizzazione. Pertanto, con particolare riguardo al funzionamento della scuola di specializzazione in geriatria del Campus Biomedico, laddove soddisfi i requisiti e gli standard formativi prescritti, non si prevedono modifiche rispetto al trascorso anno accademico.

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Prot. 4647 Roma, 3 dicembre 2009
All'Ufficio Legislativo
SEDE

OGGETTO: Interrogazione parlamentare n. 5-02159 dell'On. Binetti - Scuole di specializzazione in Geriatria.

Si fa riferimento alla nota n. 2046/4.6.1/ur/2009, del 26 novembre 2009, con la quale si chiedono, elementi per rispondere all'interrogazione citata in oggetto.
Al riguardo si fa presente che la Commissione di Esperti nell'indicare le 10 tipologie di scuole di maggior impatto per il Servizio Sanitario Nazionale, si è semplicemente attenuta alla graduatoria dei fabbisogni indicati dalle Regioni per singole specializzazioni. La Geriatria non è stata inserita perché risulta al 15o posto.
Per quanto concerne l'assegnazione dei contratti statali alla scuola di specializzazione in Geriatria del Campus Biomedico nell'anno accademico 2008/2009 ne sono stati assegnati 2 e non 1 come indicato nell'interrogazione.

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ALLEGATO 8

5-02161 Mazzuca: Chiarimenti sui progetti finanziati dal MiBac per l'accessibilità dei libri alle persone con disabilità visiva.

5-02172 Mattesini: Chiarimenti sui progetti finanziati dal MiBac per l'accessibilità dei libri alle persone con disabilità visiva.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle richieste di informazioni degli onorevoli interroganti sui finanziamenti ai progetti sull'accessibilità delle persone disabili alle novità librarie si fa presente quanto segue.
Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali datato 18 dicembre 2007 a firma dell'allora Ministro Rutelli, relativo all'attribuzione dei finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, veniva fissata il 7 maggio 2008 quale data ultima di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte delle case editrici. A tale scadenza sono pervenute n. 13 istanze progetto.
Successivamente, con decreto ministeriale datato 16 settembre 2008, il Ministro Bondi ha istituito una Commissione con lo specifico compito di valutare i progetti presentati, secondo quanto indicato dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2007.
La Commissione si è insediata presso il Centro per il Libro e la Lettura il 22 ottobre 2008 ma, a causa di dimissioni di alcuni componenti nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e marzo 2009, la sua composizione è stata modificata con un ulteriore decreto ministeriale datato 8 maggio 2009.
Si rappresenta inoltre che nel corso di svolgimento dei lavori è stata sollevata, nella riunione del 7 luglio 2009, una questione giuridica in relazione alla quale si è resa necessaria l'acquisizione di un parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero.
Sulla base di quanto esposto, faccio infine presente che la Commissione ha ripreso nuovamente i lavori in data 18 novembre 2009 ed ha completato la fase di valutazione dei progetti in data 2 dicembre 2009, che prevede, appunto, la possibilità di erogare contributi ordinari annuali alle Istituzioni culturali non inserite nella tabella.
Si fa presente che è imminente la conclusione del procedimento.

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ALLEGATO 9

5-02179 Sereni: Tutela e valorizzazione del Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi (PG).

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Sereni ed altri con la quale si chiedono informazioni in merito ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione esterna al tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi.
A tal proposito voglio rappresentare brevemente lo sviluppo delle varie fasi della procedura autorizzatoria.
In data 23 luglio 2009 l'Ente di diritto pubblico ETAB proprietario del bene monumentale in argomento, presentava istanza di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione esterna del monumento, in sostituzione dell'esistente impianto realizzato nel 1988. Su tale progetto la Soprintendenza esprimeva un parere di massima favorevole, a condizione di una puntuale verifica dei sistemi di fissaggio dei corpi illuminanti; di una attenta valutazione, da effettuarsi sul posto, del passaggio e ancoraggio dei cavi prima della definitiva realizzazione dell'impianto; dell'effettuazione di prove di illuminazione diurna e notturna da espletare alla presenza dei funzionari di zona della Soprintendenza.
L'ETAB in data 16 ottobre 2009 presentava una nuova soluzione progettuale corredata da simulazioni grafiche rappresentanti l'effetto dell'illuminazione proposta. La Soprintendenza, sulla scorta della documentazione presentata, rilasciava una autorizzazione di massima al progetto, ribadendo però le condizioni già in precedenza fissate e prescrivendo l'esecuzione di preventive prove di illuminazione finalizzate alla verifica dell'effettiva idoneità dell'impianto allo speciale scopo a cui era destinato.
Nel mese di novembre 2009 a seguito della notizia di azioni poste in essere da alcuni cittadini di Todi costituitisi in comitato per contrastare i lavori del nuovo impianto che la società «Enel Sole», incaricata dalla proprietà ETAB, stava approntando, la Soprintendenza disponeva l'effettuazione di un nuovo sopralluogo svoltosi in data 27 novembre a seguito del quale il funzionario responsabile di zona rilevava che, diversamente da quanto disposto nell'autorizzazione, si stava procedendo alla posa in opera dell'impianto senza effettuare le prescritte prove di illuminazione che dovevano effettuarsi alla presenza dei funzionari della Soprintendenza.
In data 1o dicembre 2009 il Soprintendente effettuava un ulteriore sopralluogo a cui erano invitati l'Ente ETAB, proprietario dell'immobile, la società Enel Sole, progettista ed esecutrice delle opere, il comune di Todi ed un consigliere comunale. In sede di sopralluogo il Soprintendente, verificato che l'impianto di illuminazione era stato installato senza procedere alle prescritte prove di illuminazione che si sarebbero dovute effettuare con apparecchiature mobili non ancorate all'edificio monumentale, si esprimeva criticamente nei riguardi dell'impianto in corso di realizzazione e, rilevando l'incompatibilità dei corpi illuminanti con l'architettura del monumento, invitava l'ETAB a prevedere la sostituzione dell'impianto con soluzioni progettuali che assicurassero la tutela del bene monumentale.

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A fronte del predetto invito di procedere alla completa revisione dell'impianto, il presidente dell'ETAB, fornendo assicurazioni circa il rispetto del parere espresso dal Soprintendente, manifestava la necessità di utilizzare provvisoriamente l'illuminazione in occasione della festività dell'Immacolata dell'8 dicembre.
In data 9 dicembre 2009 la Soprintendenza, formalizzava quanto già disposto dal Soprintendente in occasione del sopralluogo del 1o dicembre circa la non prosecuzione dei lavori e la presentazione di una soluzione progettuale più consona alla tutela del bene monumentale. Del recepimento della disposizione di non prosecuzione dei lavori, peraltro, la esecutrice Società Enel Sole aveva già dato conferma in data 4 dicembre 2009 comunicando alla Soprintendenza l'avvenuta sospensione degli stessi.
In relazione a quanto esposto, voglio far presente che la Soprintendenza sta procedendo alla verifica degli obblighi dell'Ente proprietario in ordine alla presentazione di un nuovo progetto ed alla rimozione delle opere eseguite in assenza dell'autorizzazione. A tal proposito assicuro che, in assenza di tali adempimenti, si procederà a tutelare il bene monumentale sulla base di quanto previsto dal Codice dei beni culturali.

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ALLEGATO 10

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132).

RIFORMULAZIONE DELLA NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;
apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

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3) si considera necessario svolgere un'accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto-dovere all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;
4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico-sociale - la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa - con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica ed economica;
5) con riferimento al liceo scientifico, l'opzione scientifico-tecnologica - la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa -, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica, tenendo conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;
6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificarne la congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni numeri 3 e 4 del presente parere;
7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;
8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge n. 508 del 1999; ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;
10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi: arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica; scenografia, anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, e tenendo conto dell'esigenza ordinamentale di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere la disciplina delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;
12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 10, comma 6, si ritiene opportuno utilizzare l'espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario»;

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b) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L;
d) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto;
e) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
f) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;
g) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) si proceda infine alla corretta indicazione dei seguenti riferimenti normativi e riferimenti interni:
1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo 13, comma 11, lettera a), e non all'articolo 13, comma 9, lettera a);
2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del medesimo articolo;
3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186»;
4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla «legge 20 maggio 1982, n. 270» e non alla «legge 20 maggio 1981, n. 270».

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ALLEGATO 11

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. (Atto n. 133).

RIFORMULAZIONE DELLA NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396;
considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

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2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole «diploma di perito», con le parole «diploma di istruzione tecnica», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;
4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;
6) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:
a) appare necessario modificare la denominazione dell'indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria, agroalimentare ed agroindustria», e aggiungere una ulteriore articolazione denominata «Viticoltura ed enologia», anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8 dello schema in esame, per consentire che l'articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale attualmente in organico;
c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l'indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie», eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;
d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», richiamando per questo indirizzo anche il riferimento alle tecnologie del legno e inserendo un'articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;
7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni internazionali per il marketing», allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni - cosiddetto progetto Erica - attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi aziendali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni - cosiddetto progetto Mercurio - attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest'ultima articolazione vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;
8) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;
e con le seguenti osservazioni:
a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

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b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;
e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, come segue: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo periodo.», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti tecnici» all'articolo 191, comma 2;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;
h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;
i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;
l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano

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l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
m) si consideri, ancora, l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici per il turismo e degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
n) per gli istituti tecnici del settore tecnologico, infine, si valuti l'opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati.

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ALLEGATO 12

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).

RIFORMULAZIONE DELLA NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole «diploma di tecnico», con le parole «diploma di istruzione professionale», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione

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professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);
3) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;
4) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;
5) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e artigianato l'indirizzo «Servizi di manutenzione e assistenza tecnica». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo settore Industria e artigianato, oltreché nei licei artistici, anche degli istituti d'arte, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;
6) con riferimento all'indirizzo «Servizi socio-sanitari», appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per «Ottici» e per «Odontotecnici», come richiesto dal Ministero dello politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;
7) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria e artigianato, è necessario prevederne l'integrazione con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore;
8) appare necessario, in merito all'indirizzo «Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera», prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;
9) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 6 che stabilisca che nelle province autonome di Trento e di Bolzano, ove previsto dalla legislazione provinciale, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le medesime province autonome realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate, ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello Statuto della regione Trentino - Alto Adige, stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;
e con le seguenti osservazioni:
a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;
b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all'articolo 8, comma 4, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;
e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione, come segue: « «1. A decorrere

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dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico»; b) l'ultimo periodo», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti professionali» al comma 2 del medesimo articolo 191;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;
h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;
i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;
l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per assicurare la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
m) si consideri, infine, l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e degli istituti tecnici per il turismo;
n) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, appare opportuno potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in

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quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze;
o) appare opportuno prevedere un nuovo comma all'articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche - sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale - almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
p) si ritiene opportuno richiamare la possibilità di ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.