CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2010
267.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 100

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

«Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo».

ART. 1.
(Tutele assicurative).

1. Le disposizioni previste dal comma 2 al comma 8 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono inseriti, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nei gruppi di categorie di soggetti di cui alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005; le disposizioni previste dal comma 9 al comma 13 del presente articolo si applicano ai soli lavoratori raggruppati alla lettera a) del medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 sono di carattere settoriale, relative a figure professionali specifiche, mentre le disposizioni di cui ai commi da 16 a 20 sono di carattere generale relative all'ENPALS, al fisco e all'attuazione del presente articolo.
2. L'indennità contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo. Il numero 5o dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 è abrogato.
3. Possono accedere al trattamento di cui al comma 2 esclusivamente i lavoratori che all'atto della domanda risultano avere:
a) versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive;
b) percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;
c) uno stato di disoccupazione continuativo di minimo cinque mesi.

4. L'indennità di cui al comma 2 è erogata per un numero di giornate pari a

Pag. 101

quelle lavorate nell'arco dei due anni precedenti, comunque non superiori a 180 giornate, e ammonta alla retribuzione giornaliera minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle normative vigenti.
5. Ai fini del comma 2, è istituito presso l'INPS un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, recante una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal triennio 2010-2012, finanziato con le modalità e le risorse di cui all'articolo 5.
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente: «2-bis. Per i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, è obbligatoria l'indennità di chiamata di cui all'articolo precedente se il contratto di lavoro intermittente è stipulato a tempo indeterminato».

7. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 4 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: «4-bis) i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005».

8. A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le lavoratrici rientranti nelle categorie di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i tre mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto. Conseguentemente, ai lavoratori di cui al comma 1, al fine del congedo di maternità, è esteso il divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità di cui al presente comma è inoltre corrisposta alle lavoratrici dello spettacolo che all'atto del congedo per maternità risultano disoccupate da più di due mesi. Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 è inserito il seguente: «2-bis. Per le lavoratrici dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, il periodo di sessanta giorni, di cui al comma precedente, è raddoppiato».

9. I lavoratori appartenenti al gruppo a) del decreto ministeriale 15 marzo 2005 che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota, anche nel caso in cui abbiano operato all'estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero. Conseguentemente l'articolo 14-bis, paragrafo 1, del Regolamento CEE 1408/71, in tema di distacco, si applica anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui al comma 1 della presente legge; a tal fine l'ENPALS rilascia ai lavoratori autonomi dello spettacolo una attestazione sulla regolarità del distacco e dell'applicazione della legislazione sociale relativa al mantenimento dell'obbligo assicurativo nel paese di origine.
10. Il comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente: «Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono accreditati, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri pari al doppio dell'ammontare dei contributi versati nell'anno a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore non superi i limiti

Pag. 102

reddituali personali e cumulati stabiliti dalla legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; in ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10».
11. Al fine del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova, autonomamente organizzate per la preparazione degli spettacoli, sono computate come giornate di lavoro non retribuite, gravate di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali, nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.
12. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I requisiti contributivi minimi di cui al precedente comma devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo». Conseguentemente, all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 182 del 1997, il secondo periodo è abrogato.

13. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è data facoltà di cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione come da comma 1».
14. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole «52 anni» sono sostituite dalle seguenti: «47 anni» e le parole «47 anni» sono sostituite dalle seguenti: «45 anni»; al comma 13 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
15. Modelli, fotomodelli e indossatori, a prescindere dalla prestazione lavorativa effettuata, sono considerati a tutti gli effetti lavoratori del settore dello spettacolo e, in quanto tali, obbligati all'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
16. Al fine di ripristinare l'originaria coincidenza tra massimale retributivo imponibile e massimale retributivo previdenziale, così come disposto dal comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, per interpretazione autentica, dall'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, il comma 7 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 è abrogato. Conseguentemente, è abrogato il comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
17. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle altre gestioni previdenziali, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, utilizzando coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei diversi enti, ai fini del raggiungimento del diritto.
18. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al

Pag. 103

presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, presso l'INPS e l'ENPALS, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore, anche al fine di utilizzare eventuali avanzi di gestione per le finalità di cui alla presente legge.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, è autorizzato ad emanare uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale al fine di prevedere per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso giornaliero fatturato.

ART. 2.
(Foglio d'ingaggio).

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo.
2. Nell'ambito del medesimo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 18, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio.
3. L'ENPALS, al fine di migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi da parte delle imprese e dei lavoratori può avvalersi, attraverso apposita convenzione, della SIAE.

ART. 3.
(Agenti degli artisti di spettacolo).

1. I lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui all'articolo 1, comma 1, considerate le peculiarità e la speciale natura delle rispettive prestazioni professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.
2. L'agente dell'artista di spettacolo svolge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, opera di assistenza, organizzazione, gestione, consulenza, rappresentanza e, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tutela in favore dei lavoratori di cui al comma 1.
3. Le agenzie degli artisti di spettacolo non possono in nessun caso essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. Al comma 2 dell'articolo 205 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: «le agenzie teatrali» sono inserite le seguenti: «e le agenzie degli artisti dello spettacolo».

Pag. 104

ART. 4.
(Registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, di seguito denominato «registro», al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui al citato articolo 1, comma 1, e al citato articolo 3, comma 2.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
3. Per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l'utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui al comma 1. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro di cui al periodo precedente, non si applica quanto disposto dal comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 39-quater del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro di cui al comma 1.

ART. 5.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente, quanto all'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico, quanto all'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto all'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.