CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2010
267.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A.

EMENDAMENTI PREDISPOSTI DALLA RELATRICE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Matrimonio).

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, qualora al momento dell'adozione dei decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sussista separazione personale dei coniugi o non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Proposta n. 1.
(Approvata)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla sussistenza dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui al comma 1, lettera c), il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'acquisizione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni».
Proposta n. 2.
(Approvata)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 10, comma 1, sostituire le parole:, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo con le seguenti: innanzi al prefetto.
Proposta n. 3.
(Approvata)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Nullità dell'acquisto della cittadinanza).

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto a seguito della presentazione di dichiarazioni mendaci o attraverso la formazione o l'uso di atti falsi è nullo. La

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nullità viene dichiarata dall'autorità competente che adotta gli atti conseguenti».
Proposta n. 4.
(Approvata)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Revoca della cittadinanza).

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dello straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità dello Stato, di cui al libro secondo, titolo I, capi I e II, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
Proposta n. 5.
(Approvata)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Minori nati in Italia da genitori provenienti dai territori della ex Jugoslavia).

1. Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori entrambi privi di cittadinanza in conseguenza della dissoluzione della Repubblica federativa della Jugoslavia, ove non sussistano i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è considerato comunque cittadino italiano per nascita, qualora almeno uno dei genitori sia presente nel territorio nazionale da una data anteriore al 1o gennaio 1996.
2. Il minore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già maturato e conservi i requisiti prescritti dal comma 1 è considerato cittadino per nascita, a condizione che non sia in possesso di un'altra cittadinanza e sia presente nel territorio nazionale dalla nascita.
3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato.
Proposta n. 6.
(Approvata)