CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2009
265.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite I e XI,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155);
premesso che:
lo schema di regolamento di delegificazione in esame è adottato ai sensi del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007;
nel conferire al Governo il potere regolamentare di delegificazione, il comma 52-bis non ha chiarito, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quali siano le norme vigenti abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione;
avendo peraltro il medesimo comma previsto che le disposizioni dei commi da 44 a 52 del citato articolo 3 si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, sembra doversi ritenere che le stesse, per i profili non disciplinati diversamente dal comma 52-bis, restino in vigore;
tale interpretazione è confermata dalle dichiarazioni del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale, intervenendo nella seduta del 15 dicembre 2009, nell'illustrare la normativa in materia di tetto alle retribuzioni ha fatto riferimento anche a disposizioni dei commi da 44 a 52, quale quella di cui all'ottavo periodo del comma 44, non confluite nel regolamento di delegificazione in schema;
lo schema in esame, tuttavia, accanto a disposizioni conformi ai criteri di delegificazione previsti dal comma 52-bis (fungenti da «norme generali regolatrici della materia» ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400), contiene disposizioni che, senza avere a quanto sembra fondamento in tali criteri, riproducono (parzialmente) oppure modificano il contenuto dei commi da 44 a 52, ingenerando tra l'altro incertezza su quali disposizioni dei commi da 44 a 52 debbano ritenersi ancora vigenti e quali siano da considerare abrogate per effetto della delegificazione;
in particolare, lo schema in esame:
a) riproducendo all'articolo 4, comma 4, una disposizione in materia di deroghe già contenuta nel sesto periodo del comma 44, determina incertezza sul punto se si debba considerare ancora vigente anche l'ottavo periodo del medesimo comma 44, che pure tratta delle deroghe;
b) prevedendo all'articolo 5, comma 1, un obbligo di pubblicazione degli atti di conferimento di incarichi soggetti alla disciplina in esame, determina incertezza sul punto se debbano considerarsi

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ancora vigenti anche le previsioni connesse alla mancata pubblicazione di tali atti dal quarto periodo del comma 44, ai sensi del quale «Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento»;
evidenziato che all'articolo 4, comma 2, sembrerebbe più corretto parlare di «verifica del rispetto» del limite, più che di «determinazione» del limite;
sottolineata l'importanza rivestita dallo schema di regolamento in esame, specie in un momento come quello che il Paese sta attraversando, caratterizzato da una forte crisi socio-economica, in cui non è pensabile - e tanto meno appare accettabile per i cittadini - lo spreco di risorse pubbliche per la corresponsione di emolumenti di significativa entità;
segnalato che, in occasione dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge in materia di lavori usuranti e mercato del lavoro (S. 1167), il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti «pubblici», ovvero che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici;
preso atto che, pur non essendo il provvedimento in esame diretto a disciplinare le retribuzioni del personale di regioni ed enti locali, esso non dovrebbe comunque ignorare, quanto meno, il profilo dell'equilibrio delle spese degli enti territoriali, in modo da evitare che regioni o enti locali, che sostengano spese significativamente elevate per gli emolumenti di propri dirigenti o di personale a vario titolo coinvolto nelle proprie strutture amministrative, possano poi richiedere ingiustificati trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato, lamentando carenze di fondi per investimenti o spese di altra natura;
rilevato infine che la Commissione Bilancio ha valutato lo schema in esame favorevolmente;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si introduca nello schema un articolo aggiuntivo che preveda che, per i profili non direttamente disciplinati dal regolamento, sono fatte salve tutte le disposizioni dei commi da 44 a 52 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007: inoltre, all'articolo 4, comma 4, in materia di deroghe, si precisi se è fatta salva la disposizione in materia di deroghe di cui al comma 44, ottavo periodo (analogamente a quanto fatto per il comma 46 dell'articolo 3 citato, in materia di deroghe per la Banca d'Italia), e, all'articolo 5, comma 1, si chiarisca se è fatta salva la disposizione di cui al comma 44, quarto periodo, in materia di condizioni di attuabilità degli atti di conferimento di incarichi;
2) all'articolo 6, si introduca un comma aggiuntivo che preveda che «Il Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lett. e) della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Governo presenta al Parlamento entro il

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31 dicembre di ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio.»;
3) per quanto concerne i dirigenti delle società e degli enti partecipati dallo Stato, siano essi quotati o non quotati in borsa, si preveda un criterio di proporzionalità tra gli emolumenti corrisposti e i risultati raggiunti nella gestione degli enti medesimi; ove questo non sia possibile nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, si raccomanda al Governo di adottare quanto prima specifiche iniziative legislative in tal senso.

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ALLEGATO 2

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

Le Commissioni riunite I e XI,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo (atto n. 155);
visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato favorevolmente lo schema in esame,
premesso che:
lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, come modificato prima dall'articolo 4-quater del decreto-legge n. 97 del 2008 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;
considerato che:
in assenza di soppressioni o modificazioni specifiche intervenute, sono da ritenersi pienamente vigenti i commi da 44 a 52-bis dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007;
il dettato contenuto nel criterio di cui alla lettera a) del provvedimento di delegificazione - articolo 4-quater del decreto-legge n. 97 del 2008 - appare in conflitto con le disposizioni dettate dal comma 44 della legge n. 244 del 2007, in particolare ai periodi nono e decimo del medesimo comma, e dal comma 47, secondo periodo;
risulta che parte dei medesimi criteri finalizzati all'attuazione dei citati commi da 44 a 52-bis se ne discosti in modo significativo;
non è chiaro come debbano intendersi risolti i conseguenti problemi attinenti all'interpretazione del dettato normativo e dei rapporti tra fonti normative;
lo schema di regolamento in esame non può ritenersi attuativo delle disposizioni che lo originano;
osservato che:
in occasione del dibattito intorno agli emolumenti conseguiti dai manager i criteri economici ed etici che hanno ispirato il dibattito intorno agli emolumenti conseguiti dai manager pubblici, dovrebbe essere valutata l'opportunità di provvedere ad una approfondita rivisitazione della figura dei manager pubblici, a fronte dell'evoluzione della pubblica amministrazione che richiede al futuro dirigente pubblico l'assunzione di nuovi ruoli e responsabilità;
a tal fine appare rilevante un rinnovamento della cultura e delle competenze professionali, insieme alla definizione di nuovi profili, soprattutto in ordine alle loro responsabilità, attualmente non considerate se non con riguardo all'entità degli emolumenti o alla posizione gerarchica ricoperta;

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dovrebbe valutarsi, inoltre, l'opportunità di prevedere espressamente un collegamento tra il compenso ed i risultati del manager, con ciò assoggettando la stessa figura professionale alle regole della concorrenza nonché del merito fattivamente riconosciuto;
dovrebbe valutarsi, infine, l'opportunità di approntare una serie di misure atte a risvegliare l'interesse dei più giovani e qualificati verso le amministrazioni pubbliche, con ciò chiamando in causa il sistema universitario, che consenta di avviare anche nel nostro Paese un percorso virtuoso di introduzione e di ricambio nell'ambito degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni,
esprimono

PARERE CONTRARIO

Favia, Paladini, Porcino.

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ALLEGATO 3

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e XI,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155);
premesso che:
lo schema di regolamento di delegificazione in esame è adottato ai sensi del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007;
nel conferire al Governo il potere regolamentare di delegificazione, il comma 52-bis non ha chiarito, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quali siano le norme vigenti abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione;
avendo peraltro il medesimo comma previsto che le disposizioni dei commi da 44 a 52 del citato articolo 3 si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, sembra doversi ritenere che le stesse, per i profili non disciplinati diversamente dal comma 52-bis, restino in vigore;
tale interpretazione è confermata dalle dichiarazioni del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale, intervenendo nella seduta del 15 dicembre 2009, nell'illustrare la normativa in materia di tetto alle retribuzioni ha fatto riferimento anche a disposizioni dei commi da 44 a 52, quale quella di cui all'ottavo periodo del comma 44, non confluite nel regolamento di delegificazione in schema;
lo schema in esame, tuttavia, accanto a disposizioni conformi ai criteri di delegificazione previsti dal comma 52-bis (fungenti da «norme generali regolatrici della materia» ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400), contiene disposizioni che, senza avere a quanto sembra fondamento in tali criteri, riproducono (parzialmente) oppure modificano il contenuto dei commi da 44 a 52, ingenerando tra l'altro incertezza su quali disposizioni dei commi da 44 a 52 debbano ritenersi ancora vigenti e quali siano da considerare abrogate per effetto della delegificazione;
in particolare, lo schema in esame:
a) riproducendo all'articolo 4, comma 4, una disposizione in materia di deroghe già contenuta nel sesto periodo del comma 44, determina incertezza sul punto se si debba considerare ancora vigente anche l'ottavo periodo del medesimo comma 44, che pure tratta delle deroghe;
b) prevedendo all'articolo 5, comma 1, un obbligo di pubblicazione degli atti di conferimento di incarichi soggetti alla disciplina in esame, determina incertezza sul punto se debbano considerarsi ancora vigenti anche le previsioni connesse alla mancata pubblicazione di

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tali atti dal quarto periodo del comma 44, ai sensi del quale «Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento»;
evidenziato che all'articolo 4, comma 2, sembrerebbe più corretto parlare di «verifica del rispetto» del limite, più che di «determinazione» del limite;
sottolineata l'importanza rivestita dallo schema di regolamento in esame, specie in un momento come quello che il Paese sta attraversando, caratterizzato da una forte crisi socio-economica, in cui non è pensabile - e tanto meno appare accettabile per i cittadini - lo spreco di risorse pubbliche per la corresponsione di emolumenti di significativa entità;
segnalato che, in occasione dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge in materia di lavori usuranti e mercato del lavoro (S. 1167), il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti «pubblici», ovvero che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici;
preso atto che, pur non essendo il provvedimento in esame diretto a disciplinare le retribuzioni del personale di regioni ed enti locali, esso non dovrebbe comunque ignorare, quanto meno, il profilo dell'equilibrio delle spese degli enti territoriali, in modo da evitare che regioni o enti locali, che sostengano spese significativamente elevate per gli emolumenti di propri dirigenti o di personale a vario titolo coinvolto nelle proprie strutture amministrative, possano poi richiedere ingiustificati trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato, lamentando carenze di fondi per investimenti o spese di altra natura;
rilevato infine che la Commissione Bilancio ha valutato lo schema in esame favorevolmente;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si introduca nello schema un articolo aggiuntivo che preveda che, per i profili non direttamente disciplinati dal regolamento, sono fatte salve tutte le disposizioni dei commi da 44 a 52 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007: inoltre, all'articolo 4, comma 4, in materia di deroghe, si precisi se è fatta salva la disposizione in materia di deroghe di cui al comma 44, ottavo periodo (analogamente a quanto fatto per il comma 46 dell'articolo 3 citato, in materia di deroghe per la Banca d'Italia), e, all'articolo 5, comma 1, si chiarisca se è fatta salva la disposizione di cui al comma 44, quarto periodo, in materia di condizioni di attuabilità degli atti di conferimento di incarichi;
2) all'articolo 6, si introduca un comma aggiuntivo che preveda che «Il Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lett. e) della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Governo presenta al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio.»;
3) per quanto concerne i dirigenti delle società e degli enti partecipati e

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controllati dallo Stato, siano essi quotati o non quotati in borsa, si preveda un criterio di proporzionalità tra gli emolumenti corrisposti e i risultati raggiunti nella gestione degli enti e delle società medesimi; ove questo non sia possibile nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, si raccomanda al Governo di adottare quanto prima specifiche iniziative legislative in tal senso.