CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 11 dicembre 2009
262.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti ad esso riferiti)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge finanziaria per il 2010 (C. 2936-A Governo, approvato dal Senato), nonché gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'Assemblea al predetto disegno di legge (fascicolo 1),
considerato che il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 appare nel suo complesso riconducibile in primo luogo alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza», demandate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
considerato, inoltre, che il provvedimento è altresì riconducibile alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che, in base al disposto del terzo comma del medesimo articolo 117, rientra nell'ambito della potestà legislativa concorrente,
rilevato che tale coordinamento, come già precisato da questo Comitato nei pareri espressi sui disegni di legge finanziaria, a partire da quello per il 2002, e come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo,
evidenziato inoltre che, per quanto riguarda le singole disposizioni del disegno di legge finanziaria, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
tenuto altresì conto che talune disposizioni del disegno di legge finanziaria prevedono finanziamenti o istituiscono fondi in ambiti che interessano la competenza concorrente o residuale delle regioni e ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 119 della Costituzione non consente al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati, potendo questi divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali,
ricordato, al contempo, che la Corte Costituzionale ha, inoltre, precisato (da ultimo, sentenza n. 168/2009) che il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una delle materie espressamente elencate nel secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione ma può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato, ai sensi

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dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nei casi in cui sia necessario attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolare al tempo stesso l'esercizio di tali funzioni - nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini; ciò comporta, peraltro, la necessità che lo Stato coinvolga le regioni stesse attraverso attività concertative e di coordinamento che devono essere attuate in base al principio di leale collaborazione,
richiamati in particolare:
l'articolo 2, comma 21, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, investendo profili riconducibili alla competenza concorrente tra Stato e regioni nella materia della promozione e organizzazione di attività culturali;
l'articolo 2, comma 48-ter, che prevede che per le necessità del settore agricolo il CIPE individui i programmi da sostenere e destinando a tal fine 100 milioni di euro;
talune voci dell'elenco 1, previsto dall'articolo 2, comma 240, che individua la destinazione delle risorse del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili stabilendo che alla ripartizione delle risorse per le finalità indicate si provveda con decreti del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, con particolare riguardo alle parti in cui si dispone il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa per il sostegno alle scuole non statali ed il finanziamento per la stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997 e dall'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 2000,
rilevato che i commi da 68 a 88 dell'articolo 2, nel recare disposizioni in tema di procedure per la predisposizione, l'approvazione e il controllo dell'attuazione dei piani di rientro dal disavanzo sanitario da parte delle regioni prevedono, in particolare, la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente sia in caso di mancata presentazione del piano di rientro da parte delle regioni o di riscontro negativo di tale piano e conseguente nomina di commissario ad acta da parte del Consiglio dei Ministri (comma 69), sia nel caso di perdurante accertata inadempienza rispetto al piano (comma 73, lettera a),
evidenziato altresì che, in tale ambito, si prevede - ai commi 70 e 85 - l'obbligo delle regioni di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e di non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione dei piani di rientro,
richiamata, pertanto, l'opportunità di valutare le suddette previsioni, con particolare riguardo al meccanismo di decadenza automatica e all'obbligo delle regioni di rimuovere i provvedimenti legislativi, alla luce dell'autonomia costituzionalmente garantita delle regioni, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale al riguardo (sentenza n. 36 del 2005),
richiamato il comma 176 dell'articolo 2, nella parte in cui si introducono disposizioni - volte al contenimento della spesa degli enti locali - che, pur essendo riconducibili alla materia «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», hanno riflessi sull'organizzazione degli enti locali,
sottolineata l'esigenza di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nelle procedure delineate al comma 229 dell'articolo 2, in cui si prevede l'individuazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, degli interventi di immediata realizzabilità del piano per la messa in sicurezza delle scuole previsto dall'articolo

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7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge finanziaria per il 2010 (C. 2936-A) con le seguenti osservazioni:
1) si segnala l'opportunità di valutare, prevedendo forme di coinvolgimento delle regioni, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 21, che reca finanziamenti in favore delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale nonché talune voci dell'elenco 1, di cui all'articolo 2, comma 240, con particolare riguardo alle parti in cui si dispone il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa per il sostegno alle scuole non statali ed il finanziamento per la stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili previsti;
2) si valuti la possibilità di prevedere modalità di coinvolgimento delle regioni con riguardo all'articolo 48-ter, che stabilisce che per le necessità del settore agricolo il CIPE individui i programmi da sostenere, destinando a tal fine una somma pari a 100 milioni di euro;
3) appare opportuno valutare, tenendo conto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, le previsioni recate dai commi da 68 a 88 dell'articolo 2 che stabiliscono, da una parte, la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente e, dall'altra parte, l'obbligo delle regioni di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e di non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione dei piani di rientro;
4) si richiama l'opportunità di valutare il comma 176 dell'articolo 2, nella parte in cui si introducono disposizioni - volte al contenimento della spesa degli enti locali - che, pur essendo riconducibili alla materia «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», hanno riflessi sull'organizzazione degli enti locali;
5) si sottolinea l'esigenza di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nelle procedure delineate al comma 229 dell'articolo 2, in cui si definiscono le modalità per l'individuazione degli interventi di immediata realizzabilità del piano per la messa in sicurezza delle scuole previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
esprime inoltre

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Occhiuto 2.113 (ex 0.2.1877.39) in quanto invasivo dell'autonomia degli enti locali, prevedendo l'obbligo per i suddetti enti di non alienare o cedere i beni prima che siano trascorsi venti anni durante i quali devono essere destinati a finalità sociali; sull'emendamento Fallica 2.116 (ex 2.35), che destina, in particolare, finanziamenti in favore della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 recante «Misure di contrasto alla criminalità organizzata»;
e

NULLA OSTA

sugli ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo 1.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di cittadinanza (C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani)

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana».

Art. 2.

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-bis».

Art. 3.
(Percorso di cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) alla frequentazione di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
c) ad un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
d) al rispetto degli obblighi fiscali;
e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

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2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
4. Il Governo attua con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero per le finalità indicate nel precedente comma a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'Interno, sentiti i ministeri competenti, sono disciplinate le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione ed espletamento del corso di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequentazione dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonee a verificare, da parte degli organi della Pubblica amministrazione già competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1».

Art. 4.
(Giuramento).

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone».
3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.