CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2009
260.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01723 Marco Carra: Contributi economici al Festival della letteratura di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Carra con la quale chiede informazioni circa il riconoscimento di un contributo economico al Festival della letteratura di Mantova che si è svolto dal 9 al 13 settembre 2009, si rappresenta quanto segue.
La Direzione Generale per i Beni librari, articolazione del Ministero per i Beni e le attività culturali competente nella materia de qua, cura gli adempimenti connessi alle istanze concernenti le richieste di contributi:
a favore di istituzioni culturali sulla base della disciplina prevista dalla legge n. 534 del 1996;
per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro ad eccezione di enti statali, enti locali ed università, sulla base di quanto previsto dalla circolare del 4 febbraio 2002, n. 17.

La predetta legge 534 del 1996 prevede, all'articolo 1, che le istituzioni possano essere ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in apposita tabella triennale e, all'articolo 8, di poter concedere alle istituzioni non inserite in tabella contributi annuali; per ognuna delle due opportunità i citati articoli fissano una serie di necessari requisiti che debbono essere posseduti dagli istituti che richiedono i suddetti contributi.
Ciò premesso, rappresento che il decreto interministeriale relativo alla tabella di cui al predetto articolo 1 valida per il triennio 2009-2011 è stato firmato in data 17 novembre 2009 e che le istanze per il successivo triennio potranno essere presentate entro il mese di maggio dell'ultimo anno di vigenza della tabella suddetta.
Per quanto riguarda, invece, i contributi annuali ex articolo 8, il termine di presentazione delle domande è fissato nell'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio di ciascun anno.
Per completezza di informazione faccio inoltre presente che le specifiche modalità di presentazione delle istanze, successivamente vagliate da apposite Commissioni, sono indicate nella circolare del 4 febbraio 2002, n. 16.
Per ciò che concerne, invece, la possibilità di concessione di contributi per convegni e pubblicazioni prevista dalla citata circolare n. 17 del 4 febbraio 2002, rappresento che le relative istanze debbono essere presentate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio di ogni anno.
In relazione a quanto esposto, evidenzio che la possibilità di apporti economici al predetto Festival non può prescindere, per quanto di esclusiva competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, da una richiesta da parte di un organismo culturale in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa ovvero da specifica richiesta di patrocinio che, nel caso del Festival di Mantova, non risulta essere stata presentata.

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ALLEGATO 2

5-01935 Garagnani: Sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione, l'onorevole interrogante chiede iniziative volte a chiarire che l'insegnamento della religione nelle scuole deve essere considerato come insegnamento della religione cattolica, apostolica, romana e a chiarire, inoltre, che i dirigenti scolastici sono tenuti ad applicare la normativa in materia evitando interferenze nelle scelte delle famiglie o degli studenti nonché penalizzazioni orarie per gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica.
Al riguardo, faccio presente quanto segue.
In primo luogo, è condivisibile l'affermazione secondo cui è necessario tenere presente, nel rispetto della Costituzione e dei principi di uguaglianza di tutti i cittadini, che la tradizione culturale giudaico-cristiana è parte essenziale della nostra identità.
Trattasi di un'affermazione che trova pieno fondamento nel nostro ordinamento e, in particolare, nell'articolo 7 della Costituzione e nella legge n. 121 del 25 marzo 1985, concernente la «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale», del 18 febbraio 1984, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. La stessa legge n. 121, infatti, richiamata dagli articoli 309 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994 - Testo unico delle leggi vigenti in materia di istruzione - all'articolo 9 dispone testualmente che «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».
Quanto ai contenuti di detto insegnamento, il protocollo addizionale annesso alla citata legge n. 121 del 1985, al punto 5, lettera b), stabilisce che con intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana sono determinati i programmi di insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi di scuola. Nell'intesa firmata il 14 dicembre 1985 è stato poi precisato che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola. I programmi di insegnamento della religione cattolica sono stati poi adottati, come è noto, in relazione ai vari ordini e gradi di scuole, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con la C.E.I.
Secondo quanto previsto dalle relative intese va dunque impartito tale insegnamento. Sul tema il Governo ha già riferito in questa stessa sede il 29 luglio 2008 rispondendo all'atto n. 5-00207 del medesimo interrogante. Confermo quindi la risposta fornita in tale occasione, ribadendo che l'ordinario diocesano - qualora ravvisi situazioni di non conformità dell'insegnamento della religione cattolica rispetto a quanto previsto dalle stesse intese - ha propri poteri d'intervento che possono eventualmente condurre alla revoca

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dell'idoneità. Così pure, qualora gli uffici che operano nel territorio ritengano necessario segnalare eventuali situazioni particolari, non riconducibili a espressioni della libertà di insegnamento nell'ambito degli ordinamenti vigenti, sarà loro cura di fornire, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, le occorrenti precisazioni.
Detto questo in merito alla prima questione segnalata, passo all'altra questione posta, concernente la collocazione dell'insegnamento in parola nel quadro degli orari di lezione.
A questo proposito, ricordo che il protocollo addizionale firmato il 18 febbraio 1984 ha demandato ad una intesa tra le competenti autorità scolastiche italiane e la Conferenza episcopale italiana la determinazione, fra l'altro, delle modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni.
La menzionata intesa del 14 dicembre 1985 prevede in particolare che nelle scuole secondarie di primo e secondo grado - a queste sembra volersi riferire l'onorevole interrogante facendo menzione del Liceo scientifico «Fermi» - l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici in vigore; prevede, inoltre, che la collocazione oraria ditali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.
È noto che sulla legittimità costituzionale dell'articolo 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 e del punto 5, lettera b, numero 2, del protocollo addizionale si è pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991, dichiarando non fondate le questioni sollevate.
In relazione all'argomento ora in discussione, la Consulta ha stabilito che l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia non è causa di discriminazione e non contrasta - essendone anzi una manifestazione - col principio supremo di laicità dello Stato; ha inoltre affermato che «Quanto alla collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni nessuna violazione dell'articolo 2 della Costituzione è ravvisabile» ed ha sottolineato che «l'insegnamento della religione cattolica sarà impartito ... nel quadro delle finalità della scuola, vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche». Nella sentenza n. 13 del 1991, la Corte Costituzionale ha inoltre chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica si determina «uno stato di non obbligo», da qui l'ulteriore possibilità di scegliere, eventualmente, anche di allontanarsi dall'edificio scolastico.
A seguito della citata sentenza della Consulta n. 13 del 1991, il Ministero ha diramato la circolare n. 9 del 18 gennaio 1991, nella quale sono state riportate le considerazioni e le conclusioni cui è pervenuta la Corte e sono state contestualmente fornite le consequenziali indicazioni. In particolare, sempre in relazione al tema oggi in discussione, si è rilevato che - sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale - resta ferma la piena legittimità della «collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni», con la conseguenza che nella formazione del quadro-orario l'insegnamento stesso va collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente.
La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 e del punto 5, lettera b, numero 2, del protocollo addizionale è stata poi nuovamente portata all'esame della Corte Costituzionale, con ordinanza

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del Pretore di Trani del 13 maggio 1991, nella parte in cui non prevedono la obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio od alla fine delle lezioni e consentono la collocazione in ore intercalari. La Consulta, con sentenza n. 290 del 4 giugno 1992, ha nuovamente confermato l'avviso precedentemente espresso ed ha dichiarato inammissibile la questione sottopostale.
Questo è, dunque, il quadro normativo di riferimento, come chiarito dalla Corte Costituzionale.
I dirigenti scolastici sono tenuti alla stretta osservanza del descritto quadro normativo, evitando qualsivoglia forma di discriminazione sia per gli alunni avvalentisi che per gli alunni non avvalentisi.
Per l'attuazione del diritto di avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, nonché per l'attuazione del diritto di scelte alternative da parte dei non avvalentisi, si provvede organizzando il quadro orario in modo che non si abbiano per gli uni e per gli altri effetti comunque discriminanti. A tal proposito, va anche considerato che l'insegnamento della religione cattolica viene impartito per due ore settimanali nella scuola primaria e per un'ora settimanale nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e che il docente specialista di religione cattolica presta il proprio servizio su più classi (mediamente 11 per la scuola primaria, 18 per la scuola secondaria); è pertanto assai difficoltoso evitare che per alcune classi l'orario di insegnamento della religione cattolica sia collocato alla prima ovvero all'ultima ora di lezione, alla stregua di tutte le altre discipline.
Detto questo in linea generale, per quanto riguarda specificamente l'Emilia-Romagna la competente direzione scolastica regionale ha riferito che nell'anno scolastico in corso qualche problema è sorto in seguito all'introduzione della normativa che ha modificato il sistema delle compresenze, riducendo la disponibilità di docenti da destinare all'insegnamento delle materie alternative e determinando in tal modo delle difficoltà organizzative in alcune scuole.
Proprio al fine di evitare possibili discriminazioni e penalizzazioni derivanti da tali difficoltà organizzative, l'Ufficio scolastico provinciale di Bologna ha autorizzato le richieste dei dirigenti scolastici di poter conferire ore eccedenti ai docenti disponibili, garantendo in tal modo con pari dignità il corretto svolgimento dell'insegnamento della religione cattolica e contestualmente l'insegnamento delle materie alternative.

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ALLEGATO 3

5-02025 Mosca: Convocazione delle Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Mosca ed altri con la quale si sollecita la convocazione delle Commissioni dello spettacolo dal vivo al fine di dare certezza ad associazioni ed enti che hanno presentato richiesta di contributi nell'anno 2008.
A tal proposito voglio anzitutto premettere che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, in sede di riordino degli organi collegiali operanti presso questo Ministero, ha confermato le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante operanti presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo che, come noto, svolgono una funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza.
Le modalità di organizzazione e di funzionamento delle predette commissioni consultive sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto n. 89 del 2007, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed esse durano in carica due anni, periodo scaduto in data 25 luglio 2009.
Ciò premesso, voglio evidenziare che, conformemente a quanto disposto dell'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto n. 89 del 2007, questo Ministero tre mesi prima della scadenza del 25 luglio 2009, ricevute le relazioni predisposte da ciascuno dei predetti organismi per il Ministro per i beni e le attività culturali, le ha trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione sulla perdurante utilità degli stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata per ulteriori due anni.
Nel contempo questo Dicastero rilevata, per quanto di sua competenza, la perdurante utilità degli organismi consultivi in argomento, ha predisposto e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la citata proroga biennale, da adottarsi su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge 133 del 2008.
Successivamente, in data 9 novembre 2009 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di proroga biennale degli organismi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali e, in pari data, sono stati firmati dal Ministro i decreti di nomina dei componenti delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo.
A tal ultimo proposito voglio peraltro rappresentare che tutte le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo si sono riunite tra il 17 ed il 23 novembre 2009 ed hanno concluso rapidamente i lavori in agenda permettendo così di provvedere immediatamente, nei settori ove è stato possibile, al pagamento dell'integrazione dell'acconto dei contributi in argomento.

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ALLEGATO 4

5-02039 Ghizzoni: Sull'erogazione dell'incentivo riconosciuto agli studenti meritevoli in base alla legge n. 1/2007.

TESTO DELLA RISPOSTA

Com'è già noto all'onorevole interrogante la legge n. 1 del 2007 recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università» ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati tra l'altro ad incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo, sulla base dei percorsi di istruzione e prevedendo incentivi anche di natura economica.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, che reca «Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studi nei percorsi d'istruzione», emanato in attuazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 2, comma 1, lettera d), ha previsto, all'articolo 5, che prima dell'avvio di ogni anno scolastico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisca, il programma nazionale delle eccellenze che intende valorizzare riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore.
L'articolo 3 dello stesso decreto legislativo stabilisce una procedura alla quale sono ammessi soggetti interni ed esterni all'Amministrazione per l'individuazione delle eccellenze relative a gare e competizioni nazionali ed internazionali, nonché Olimpiadi e certamina, per dare riconoscimento ai risultati più elevati conseguiti dagli studenti che vi partecipano.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, il Ministro, ai fini della valorizzazione delle eccellenze, può tener conto della votazione conseguita dagli studenti all'esame di Stato conclusivo del corso di studi superiore.
Il programma annuale sopra descritto, comprendente le varie tipologie di eccellenze da valorizzare, deve, per altro, stabilire le risorse finanziarie dedicate e la quota pro-capite da assegnare agli studenti eccellenti sulla base delle disponibilità di bilancio annualmente destinate al predetto fine.
Il Ministro, in data 17 giugno 2009, ha adottato il provvedimento con il quale è stato definito il programma di individuazione delle eccellenze, per l'anno scolastico 2008-2009, comprendente i risultati delle gare e competizioni, indicate nella tabella A, e la votazione di 100, con l'attribuzione della lode, conseguita dagli studenti all'esame di Stato dello stesso anno scolastico.
Sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate al capitolo 1512 del bilancio del Ministero, pari a euro 3.862.401,00, è stata poi indicata la misura di un terzo dello stanziamento totale da destinare alla tipologia di eccellenze riguardanti gare e competizioni e di due terzi dello stanziamento totale da destinare alla tipologia relativa alla votazione degli esami di maturità.
L'importo di euro 650,00 è stato quindi determinato dalla ripartizione della quota dei 2/3 dell'intero stanziamento per il numero degli studenti, circa 4.000, che hanno conseguito la votazione di 100 e lode agli esami di Stato dell'anno scolastico 2008-2009.
Tale quota pro-capite quindi non è stabilita per legge, ma dipende dalla disponibilità

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annuale prevista nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero e dal numero degli studenti interessati.
Pertanto, per l'anno scolastico 2008-2009 è stato erogato per ciascun allievo l'importo di euro 650,00; ove dovessero essere stati corrisposti importi maggiori trattasi di decisioni assunte autonomamente dalle istituzioni scolastiche.
Per quanto riguarda poi la questione relativa alla tassazione del predetto premio corrisposto sotto forma di beneficio economico la medesima è ora superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.
Infatti in un primo tempo l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 156/E del 12 giugno 2009, aveva ritenuto che gli incentivi economici di cui trattasi fossero riconducibili nella disciplina dettata per le borse di studio e/o assegni dall'articolo 50, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. e, pertanto, assoggettati a ritenuta di acconto, in quanto equiparati alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Tale interpretazione dell'Agenzia delle Entrate ha avuto particolare risalto nelle testate giornalistiche della stampa del 28 ottobre scorso.
Successivamente su indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di riesaminare la questione, come si rileva dal comunicato stampa dell'Agenzia stessa del 28 ottobre 2009, ed a seguito di una più approfondita analisi della materia ha rivisto l'interpretazione data ritenendo detti incentivi economici non assimilabili alle borse di studio e, quindi, non più tassabili, in quanto non finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione, bensì a perseguire il fine di stimolare ed accrescere l'interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale.