CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 6 dicembre 2009
259.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 DICEMBRE 2009

Pag. 24

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO 2.1877 DEL RELATORE (NUOVA FORMULAZIONE PARTE AMMISSIBILE) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:
5-quinquies. Qualora un'impresa sia iscritta nel registro delle imprese ovvero costituita con la comunicazione unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, e cessi l'attività entro 24 mesi dalla registrazione o costituzione, sono disposti immediati controlli sulla regolarità amministrativa, contabile e contributiva, nonché sul rispetto degli obblighi fiscali, tributari, assistenziali e contributivi e sui rapporti giuridici e le obbligazioni pendenti alla data di cessazione dell'impresa.
I centri di assistenza fiscale, i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'ordine, i revisori contabili e i consulenti del lavoro iscritti al relativo albo, che abbiano provveduto alla costituzione o all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla comunicazione unica delle predette imprese, o presso i quali siano depositate le scritture contabili, hanno l'obbligo di raccogliere tutti gli elementi e la documentazione necessaria ad accertare l'eventuale trasferimento dell'attività in altra sede ovvero la reperibilità del rappresentante legale dell'impresa ai fini dell'eventuale recupero delle somme dovute dall'impresa alle amministrazioni statali, territoriali e locali, all'INPS, all'INAIL, per imposte tasse e contributi ovvero per obbligazioni assunte nei confronti di clienti o fornitori per cessione di beni o prestazioni di servizi.
5-sexies. I centri di assistenza fiscale, i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'ordine, i revisori contabili e i consulenti del lavoro iscritti al relativo albo, che abbiano provveduto alla costituzione o all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla comunicazione unica delle predette imprese, o presso i quali siano depositate le scritture contabili, che non adempiano all'obbligo di registrare i dati relativi alla nuova sede in cui l'impresa risulti trasferita ovvero quelli relativi alla residenza o domicilio fiscale del rappresentante legale dell'impresa costituita e cessata nei termini di cui al presente articolo sono puniti con un'ammenda da 200 euro a 5.000 euro.
5-septies. Se le notificazioni per somme dovute dall'impresa alle amministrazioni statali, territoriali e locali, all'INPS, all'INAIL, per imposte tasse e contributi ovvero per obbligazioni assunte nei confronti di clienti o fornitori per cessione di beni o prestazioni di servizi, non possono essere eseguite con le modalità di cui all'articolo 145, primo comma, del codice di procedura civile - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede dell'impresa, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo articolo 145, le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 del codice di procedura civile; se neppure l'adozione tali modalità consente la notificazione, si procede con le formalità

Pag. 25

dell'articolo 140 del codice di procedura civile nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'impresa; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società o della persona giuridica; ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 140 del codice di procedura civile e, in particolare, nel caso in cui l'indirizzo dell'impresa, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non sia reso conoscibile ai terzi nella debite forme pubblicitarie, e risulti riferito ad un luogo nel quale l'impresa non abbia, e non abbia avuto, sede, e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, e questa risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione è eseguibile, nei confronti del legale rappresentante, a norma dell'articolo 143 del codice di procedura civile. Se tale notificazione risulti non eseguibile, per l'inesatta o infedele registrazione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 5-sexies ad essi si applica un'ammenda da 2.000 euro a 5.000 euro.
0. 2. 1877. 435. Fogliardi, Rubinato.
(Inammissibile)

Subemendamento all'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:
5-quinquies. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle operazioni imponibili di cessione di beni o di prestazioni di servizi per i quali non sia stato riscosso il relativo corrispettivo decorsi tre mesi dalla scadenza pattuita per il pagamento, è sospeso sino all'effettivo pagamento del corrispettivo. Qualora sia stata emessa fattura, o sia stato pagato in parte il corrispettivo, e l'operazione si consideri effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, e sia stato eseguito il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, se il corrispettivo non è stato pagato decorsi tre mesi dalla scadenza pattuita per il pagamento, l'imposta versata è computata a credito da utilizzare nell'ambito dell'esercizio fiscale successivo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2010, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo.
5-sexies. Ai fini della sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto o dell'utilizzo del credito d'imposta di cui al comma 2, i Centri autorizzati d'assistenza fiscale e i dottori e ragionieri commercialisti iscritti all'ordine, presso i quali sono depositate le scritture contabili del creditore, sono abilitati a dichiarare che il credito è insoluto, qualora non sia stato riscosso il relativo corrispettivo decorsi tre mesi dalla scadenza pattuita per il pagamento.
5-septies. All'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «e se l'effettiva e documentabile risultanza di elementi certi e precisi è attestata da Centri autorizzati d'assistenza fiscale e da dottori e ragionieri commercialisti iscritti all'ordine, presso i quali sono depositate le scritture contabili del creditore».
5-octies. Ai fini del procedimento di ingiunzione di pagamento di un credito, a norma dell'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, rilasciate da centri autorizzati d'assistenza fiscale e da dottori e ragionieri commercialisti iscritti all'ordine, presso i quali sono depositate le scritture contabili del creditore,

Pag. 26

che sono abilitati a dichiarare la conformità della copia all'originale e la regolarità delle scritture contabili.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 434. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore e sui parametri non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 443. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso 5-quater, aggiungere il seguente:

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con un'addizionale nella misura di cui al comma 2 per i soggetti indicati al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi i soggetti che operano in prevalenza nei settori di seguito indicati:
a) produzione o commercializzazione del gas naturale;
b) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
8-ter. L'addizionale di cui al comma 8-bis, in aggiunta a quella di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è individuata in funzione del ritardo nei tempi di adeguamento al ribasso dei prezzi industriali di vendita rispetto alle quotazioni del prezzo del petrolio nella misura del:
a) 2,5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 3 e i 9 giorni;
b) 5 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 10 e i 18 giorni;
c) 10 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 19 e i 30 giorni;
d) 15 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto tra i 31 e i 60 giorni;
e) 20 per cento nell'ipotesi di adeguamento avvenuto oltre i 60 giorni.
8-quater. Le quotazioni del prezzo del petrolio ed i giorni di ritardo ai fini dell'applicazione dell'addizionale dovuta dai soggetti di cui al comma 1, tenuto anche conto delle variabili di costo indipendenti dalle predette quotazioni che incidono sul prezzo industriale di vendita, sono fissati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Pag. 27

8-quinquies. La disposizione di cui al comma 8-bis, nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.
8-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16-bis, 16-ter e 18 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8-septies. La disposizione di cui al comma 8-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini della determinazione dell'acconto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.
8-octies. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
0. 2. 1877. 459.Fugatti.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del relatore, dopo il capoverso 9 aggiungere il seguente:
Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:
d)
all'alinea, le parole: «nei limiti di 48.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 78.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 240 aggiungere il seguente:
240-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
0. 2. 1877. 452. Iannuzzi, Margiotta.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 9.
0. 2. 1877. 40. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 9, numero 1) dopo le parole: debito contributivo, aggiungere le seguenti: fatta salva una verifica annuale sui pagamenti dei ratei.
0. 2. 1877. 346. Fluvi, Causi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 9, punto 2), sopprimere il capoverso: al comma 20.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 419. Vannucci.

Pag. 28

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso 9, aggiungere il seguente:
Al comma 11, sostituire le parole:
in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia con le seguenti: in 235 milioni di euro per l'anno 2010, 301 milioni di euro per l'anno 2011 e 407 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 179, 235 e 314 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 453. Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Garavini, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Villecco Calipari.

All'emendamento 2. 1877, dopo il capoverso comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per le finalità di cui al presente comma, è previsto lo stanziamento di ulteriori 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni di euro per l'anno 2011 e 788 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni per l'anno 2011 e 788 per l'anno 2012.
0. 2. 1877. 451. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il capoverso comma 20.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 152. Borghesi, Cambursano.

Subemendamento all'emendamento 2. 1877, al comma 20, sopprimere le parole da:, con una riduzione complessiva sino alle parole: ai singoli enti interessati.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 18. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Pag. 29

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 20 sostituire le parole: pari a 10 milioni con le seguenti: pari a 12,8 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto legislativo n. 303 del 1999 apportare le seguenti variazioni:
2010: + 2.800;
2011: + 2.800;
2012: + 2.800.
0. 2. 1877. 109. Di Centa.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 20-bis aggiungere il seguente:
20-ter. Al comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«l) i fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, iscritti nel catasto edilizio urbano, indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita».

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2010.
0. 2. 1877. 229. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 20-bis aggiungere il seguente:
20-ter. Al comma 1-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «nel catasto fabbricati» sono inserite le seguenti parole: «indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita».

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella c, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2010.
0. 2. 1877. 230. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso 20-bis, aggiungere il seguente:
20-ter. I possessori di fabbricati rurali con i requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, iscritti nel catasto edilizio urbano, entro il 31 dicembre 2010 possono richiedere in carta libera, anche in via telematica, al catasto territorialmente competente, con effetti anche retroattivi, la variazione del classamento catastale nelle categorie catastali A/6 ovvero D/10, restando ferma la rendita catastale già attribuita.
La mancata comunicazione della variazione avvenuta o del diniego della richiesta entro il 31 dicembre 2011 al richiedente equivale a silenzio assenso.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni

Pag. 30

di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2010.
0. 2. 1877. 227. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 20-bis, aggiungere il seguente:
20-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito ICI, nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio, è assegnato alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 242, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 228. Nicco, Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 20-bis, aggiungere il seguente:
Al comma 22, dopo le parole: di tale matrice aggiungere le seguenti: nonché dei caduti delle Forze dell'ordine nell'esercizio dei proprio dovere.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 142. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

All'emendamento 2. 1877, dopo il capoverso 20-bis aggiungere il seguente:
Sopprimere i commi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.
0. 2. 1877. 448. Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Calvisi.

All'emendamento 2. 1877, dopo il capoverso 20-bis aggiungere il seguente:
Al comma 33 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: della stabilità dell'occupazione inserire le seguenti: e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare;
b) sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni;
c) alla fine del primo periodo aggiungere le parole: e dei confidi che forniscono

Pag. 31

garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito;
d) al secondo periodo dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
0. 2. 1877. 457. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

All'emendamento 2. 1877, dopo il capoverso 20-bis aggiungere il seguente:
Al comma 33, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: della stabilità dell'occupazione aggiungere le seguenti:, ivi compreso il sostegno dei lavoratori artigiani contoterzisti,;
b) sostituire parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni;
c) dopo le parole: in favore dei consorzi dei confidi aggiungere le seguenti: delle province sedi di distretti produttivi in crisi e.
0. 2. 1877. 458. Lulli.

Subemendamento all'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso 33-bis aggiungere i seguenti:
34-bis. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

34-ter. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.
34-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, pari 700 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione , per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
0. 2. 1877. 145. Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Buttiglione, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso 33-bis aggiungere il seguente:
Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
34-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro,

Pag. 32

oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 148. Galletti, Ciccanti, Buttiglione, Volontè, Pezzotta, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 33-bis aggiungere il seguente:
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di curo per l'anno 2010 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 2. 1877. 147. Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Pezzotta, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso 33-bis, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole materne, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 242 aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella c, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 2. 1877. 146. Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Tersa Formisano, Mereu.
(Inammissibile)

Pag. 33

All'emendamento 2. 1877, dopo il capoverso 33-bis, aggiungere il seguente:
Al comma 39, sopprimere le parole da: delle regioni fino a: Latina e, dopo le parole: n. 646 aggiungere le seguenti: e della provincia di Viterbo.
0. 2. 1877. 454. Vannucci, Agostini.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso 33-bis, aggiungere il seguente:
Al comma 39, dopo le parole: e di Viterbo, nonché aggiungere le seguenti: dei comuni compresi nella zona del comprensorio del fiume Tronto e.
0. 2. 1877. 144. Ciccanti, Galletti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il capoverso comma 43.
0. 2. 1877. 153. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sostituire il capoverso comma 43 con il seguente:
Sostituire il comma 43 con il seguente:
«43. Il Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 7, della presente legge, è ridotto di 50 milioni per il 2010».

Conseguentemente, al comma 48, sostituire la parole: 20 milioni con le seguenti: 70 milioni.
0. 2. 1877. 154. Borghesi, Cambursano.

Subemendamento all'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 43, dopo le parole: 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: da destinarsi prioritariamente ai territori oggetto di ordinanza di protezione civile, relativamente agli enti atmosferici di aprile 2009 e non ancora oggetto di finanziamento.
0. 2. 1877. 370. De Micheli.

All'emendamento 2. 1877, dopo il capoverso 43, aggiungere il seguente:
Al comma 44, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 dicembre e le parole: spesa di 120,2 milioni di euro con le seguenti: 240,4 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 242 aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 450. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Rossa, Zunino, Graziano, Capodicasa.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso comma 43, aggiungere il seguente:
al comma 46, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 436. Rubinato, Fogliardi.

Pag. 34

All'emendamento 2. 1877, sostituire il capoverso 47 con il seguente:
Sopprimere il comma 47.
*0. 2. 1877. 455. Franceschini, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Laganà Fortugno, Servodio, Realacci, Cenni, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Orlando, Piccolo, Veltroni.

All'emendamento 2. 1877, sostituire il capoverso 47 con il seguente:
Sopprimere il comma 47.
*0. 2. 1877. 449. Garavini, Barbato, Razzi, Granata, Angela Napoli, Veltroni, Malgieri, Di Biagio, Angeli, Lamorte, Misiti, Belcastro, Bordo, Marchi, Realacci, Minniti, Marco Carra, Tassone, Zampa, Brandolini, Zucchi, Froner, Calearo Ciman, Nicco, Brugger, Mosella, Giulietti, Pezzotta, Donadi, Scilipoti, Fadda, Monai.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sostituire il capoverso comma 47, con il seguente:
Al comma 47, sostituire le lettere a) e b) con le seguente:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare, anche per il decorso dei termini previsti dall'articolo 2-decies, la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse possono essere destinati alla vendita dal prefetto della provincia interessata, previa intesa con il Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Alla vendita provvede il prefetto che si avvale del competente ufficio regionale dell'Agenzia del demanio. L'avviso di vendita è pubblicato sul sito dell'Agenzia del Demanio e dell'avvenuta pubblicazione viene data, altresì, notizia sui siti della prefettura della provincia interessata e del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano al prefetto proposte di acquisto per il corrispettivo sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. La vendita, in via prioritaria, è effettuata alle fondazioni bancarie, agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare e alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, anche parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita. In caso di trasferimenti successivi, i beni diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. In ogni caso affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata, il prefetto, in ogni fase della vendita, adotta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, i provvedimenti ed ogni altra iniziativa ritenuti necessari».
0. 2. 1877. 88. Bitonci.

All'emendamento 2. 1877, al comma 47, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis)
alla medesima lettera a) al capoverso 2-bis, sostituire il quarto ed il quinto periodo con i seguenti: «La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore

Pag. 35

a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano al prefetto proposte di acquisto per il corrispettivo sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. La vendita, in via prioritaria, è effettuata alle fondazioni bancarie, agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare e alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, anche parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita. In caso di trasferimenti successivi, i beni diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. In ogni caso affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata, il prefetto, in ogni fase della vendita, adotta, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, i provvedimenti ed ogni altra iniziativa ritenuti necessari».
0. 2. 1877. 107. Bitonci.

All'emendamento 2. 1877, al capoverso comma 47, lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: opzione prioritaria aggiungere le seguenti:, nel caso in cui gli enti locali non esercitino il diritto di prelazione di cui al comma 2-quater.

Conseguentemente, al comma 2-quater, secondo periodo, dopo le parole: con regolamento adottato inserire le seguenti: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 2. 1877. 19. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'emendamento 2. 1877, al comma 47, lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: il diritto di opzione prioritaria, aggiungere le seguenti: da esercitarsi entro 60 giorni dalla data in cui sia disposta la confisca dei beni.
0. 2. 1877. 156. Palomba, Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 47, lettera b), il capoverso 2-quater è sostituito dal seguente:
Nelle more dell'adozione del predetto regolamento sono sospese le procedure di vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4.
0. 2. 1877. 21. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 47, capoverso 2-quater, dopo le parole: la prelazione all'acquisto degli stessi aggiungere le seguenti: da esercitarsi entro 60 giorni dalla data in cui sia disposta la confisca dei beni.

Conseguentemente, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: Il comune può acquistare con prelazione al prezzo ridotto dell'80 per cento del valore catastale rivalutato qualora con delibera della Giunta si impegni ad assegnare il bene in comodato gratuito alle associazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alle cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30 per cento di «soci volontari» di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed almeno il 30 per cento di «persone svantaggiate»

Pag. 36

di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Stante tale particolare destinazione, l'amministrazione si mantiene una serie di prerogative volte a regolare, compatibilmente con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino dello status quo ante. L'assegnazione in comodato è stabilita con provvedimento della Giunta tra i soggetti che abbiano presentato richiesta di ottenere l'immobile in base ad una istruttoria svolta a cura dei servizi interessati in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
b) finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione dell'immobile;
c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente. Per l'organizzazione di iniziative pubbliche, per attività culturali, formative, ricreative, per convegni, congressi, riunioni, mostre, eccetera, i beni immobili possono essere concessi anche in uso gratuito, temporaneamente e per il periodo strettamente necessario per l'iniziativa. Per le concessioni in uso temporaneo di cui al comma precedente, l'autorizzazione viene disposta dal responsabile del servizio interessato, previa acquisizione del parere della giunta municipale, il quale stabilisce anche le condizioni da applicare al soggetto richiedente l'uso dell'immobile.
0. 2. 1877. 157. Palomba, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 47, lettera b) capoverso 2-quater, primo periodo, dopo le parole: all'acquisto degli stessi, aggiungere le seguenti: per le finalità d'istituto per attività di sviluppo locale per l'affidamento ad associazioni o cooperative istituite allo scopo.

Conseguentemente, al medesimo comma 47, lettera b) capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 2. 1877. 321. Vannucci, Capodicasa.

All'emendamento 2. 1877, al comma 47, lettera b), capoverso 2-quater primo periodo, dopo le parole: all'acquisto degli stessi aggiungere le seguenti: per utilizzo diretto degli stessi alle finalità di interesse pubblico o attraverso affido ad associazioni cooperative sociali all'uopo costituite.
0. 2. 1877. 121. Vannucci, Capodicasa.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 47, lettera b), capoverso 2-quater, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali beni non possono comunque essere alienati, venduti o ceduti dall'ente locale prima che siano trascorsi venti anni duranti i quali devono essere destinati a finalità sociali;
b) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 2. 1877. 39. Occhiuto, Ria, Rao, Galletti, Ciccanti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 47, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere le parole da: Con regolamento fino alla fine del periodo.

Pag. 37

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:
c) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) qualora gli enti territoriali di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato. La manifestazione di interesse da parte degli enti territoriali di cui all'articolo 2 comma b), laddove non sia già stata presentata richiesta, deve essere formalizzata al Prefetto competente per territorio ove insistono gli immobili entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, entro novanta giorni dal definitivo provvedimento di confisca».
0. 2. 1877. 369. De Micheli, Cenni, Ceccuzzi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 47, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
*0. 2. 1877. 155. Palomba, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877, comma 47, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
*0. 2. 1877. 122. Capodicasa, Vannucci.

All'emendamento 2. 1877, comma 47, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
*0. 2. 1877. 123. Marchi, Miotto, Andrea Orlando, Garavini, Ferranti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 47, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
*0. 2. 1877. 20. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'emendamento 2. 1877, al comma 47, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
*0. 2. 1877. 83. Ceccuzzi, Nannicini.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al capoverso 47, lettera a), al comma 2-quater sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
0. 2. 1877. 81. Ceccuzzi, Nannicini.

All'emendamento 2. 1877, al comma 47, lettera b), capoverso 2-quater, ultimo periodo, aggiungere le parole: con esclusione di quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b della legge 31 maggio 1965, n. 575.
0. 2. 1877. 82. Ceccuzzi, Nannicini.

All'emendamento 2. 1877, al capoverso comma 47, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) al capoverso 5-bis. sostituire le parole: al Fondo unico giustizia per esser rassegnate fino alla fine del capoverso con le seguenti: al Fondo unico giustizia per essere riassegnate, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per

Pag. 38

cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e nella restante misura del 10 per cento al Ministero della difesa per le esigenze di funzionamento dell'arma dei carabinieri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.
0. 2. 1877. 158. Palomba, Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sostituire il capoverso comma 48 con il seguente:
48. Per l'anno 2010, al fine di incrementare il livello di liquidità e di favorire la ripresa economica e produttiva, alle imprese agricole ed agroalimentari è concesso un contributo per l'abbattimento dei tassi di interesse per le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che abbiano una durata minima di un anno e non superiore a 5 anni. Il contributo in conto interessi è erogato fino ad una riduzione massima del 2,8 per cento del tasso praticato sui predetti finanziamenti, nei limiti della disponibilità di 60 milioni di euro. Tali operazioni di credito agrario sono assistite dalla garanzia sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero dalla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per le relative commissioni di garanzia è previsto un contributo alla imprese beneficiarie nel limite di 5 milioni di euro. All'onere, pari ad euro 65 milioni per il 2010, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie del fondo di garanzia dì cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 2. 1877. 100. Bitonci, Fugatti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al capoverso comma 48-ter, dopo le parole: settore agricolo il CIPE, aggiungere le seguenti:, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,.
0. 2. 1877. 98. Bitonci, Fugatti.

All'emendamento 2. 1877, al comma 48-ter dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti:, di cui 43 milioni di euro destinati alla razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia.
0. 2. 1877. 42. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 2. 1877, comma 48-ter, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: rispettando la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 - Obiettivo «Convergenza».
0. 2. 1877. 22. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il capoverso comma 48-quater.
* 0. 2. 1877. 108. Fugatti.

All'emendamento 2. 1877, sopprimere il capoverso comma 48-quater.
* 0. 2. 1877. 85. Bitonci.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso comma 48-quater aggiungere il seguente comma:
48-quinquies. Il commissario ad acta nominato con decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali del 20 novembre 2009, a seguito della estinzione dell'Ente irriguo umbro toscano, di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successive modificazioni, garantisce la continuità amministrativa del servizio pubblico e

Pag. 39

provvede alla gestione e alla definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato.
0. 2. 1877. 104. Bitonci, Fugatti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 51 dopo le parole: e delle stragi di tale matrice aggiungere le seguenti: nonché delle vittime del dovere.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000.
0. 2. 1877. 143. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

All'emendamento 2. 1877, dopo il capoverso 48-quater aggiungere il seguente:
Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole da: è riconosciuto fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché per quelli da collocare in pensione è riconosciuto un contributo a decorrere dall'anno 2010 pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 242 aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 447. Rossa, Nannicini.

All'emendamento 2. 1877, sopprimere i commi 53-bis e 53-ter.
0. 2. 1877. 125. Comaroli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 53-bis.
* 0. 2. 1877. 341. Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Sereni, Causi, De Micheli, Vico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 53-bis.
* 0. 2. 1877. 43. Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore sopprimere il comma 53-bis.
* 0. 2. 1877. 66. De Angelis, Catone, Polledri, Barani, Caldoro, Girlanda, Comaroli.

All'emendamento 2. 1877, sostituire il comma 53-bis con il seguente:
53-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è garantito alle imprese editrici beneficiarie dei contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, e dall'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000. n. 388, il mantenimento del diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che abbiano distribuito nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate nell'anno di riferimento dei contributi richiesti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 53-ter.
0. 2. 1877. 126. Comaroli.

Pag. 40

All'emendamento 2. 1877, sopprimere il comma 53-bis con il seguente:
53-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 2008, n. 112, è garantito alle imprese editrici beneficiarie dei contributi ai sensi dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, il mantenimento del diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che abbiano distribuito nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate nell'anno di riferimento dei contributi richiesti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 53-ter.
0. 2. 1877. 127. Comaroli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 53-bis, sostituire le parole: spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: vengono ripartite percentualmente tra gli aventi diritto.
0. 2. 1877. 323. Vannucci, Calvisi, Ventura, Baretta, Marchi, Nannicini, Andrea Orlando, Marini.

All'emendamento 2. 1877, dopo il capoverso 53-ter, aggiungere il seguente:
Al comma 54, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 88,7 milioni di euro per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 456. Vannucci.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso comma 53-ter, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano ovvero comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di quattro o più figli.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere, infine, le seguente parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancia come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 69. Polledri, Toccafondi, De Angelis, Iannaccone.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 57, primo periodo, dopo le parole: legge 3 agosto 2009, n. 102, aggiungere le seguenti: ferma restando la destinazione di importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, per programmi relativi alle cure palliative di cui al medesimo articolo 22, comma 2, secondo periodo del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78.
0. 2. 1877. 298. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
57-bis. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24

Pag. 41

ottobre 2000, n. 323, per l'anno 2010, e autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 3l. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 242 aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2010 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 336. Vannucci, Albonetti, Motta, Baretta, Strizzolo, Lovelli.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
57-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010, una quota del Fondo sanitario nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
57-ter. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
57-quater. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo sanitario nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
57-quinquies. Ai fini dell'incremento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, attraverso gli accordi di cui al comma precedente, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, aggiuntivi rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è autorizzata, ai medesimi fini, la spesa di ulteriori 10 milioni di euro.
57-sexies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è ridotta di 147 milioni di euro per l'anno 2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2012.
0. 2. 1877. 331. Vannucci, Albonetti, Motta, Baretta, Strizzolo.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
57-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010, una quota del Fondo sanitario nazionale è specificamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
57-ter. L'importo di tale quota è fissato, per l'anno 2010, in 140 milioni di euro e, per gli anni successivi, in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
57-quater. Tale importo è, in ogni caso, annualmente aumentato di una quota pari alla percentuale di incremento prevista per il Fondo sanitario nazionale, e non può comunque superare il limite di spesa

Pag. 42

di 140 milioni di euro per l'anno 2010 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
57-quinquies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è ridotta di 147 milioni di euro per l'anno 2010, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 334. Vannucci, Albonetti, Motta, Baretta, Strizzolo, Lovelli.

Al comma 58, lettera b), sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento.
0. 2. 1877. 231. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, il comma 60 è soppresso.
0. 2. 1877. 160. Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 62, alinea, sostituire le parole: Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni con le seguenti: Le Regioni, sentiti gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61.
0. 2. 1877. 232. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 62, lettera a), dopo le parole: riduzione della spesa complessiva di personale, aggiungere le seguenti: negli enti con un rapporto tra la consistenza di personale ed il volume di attività erogate superiore alla media registrata sull'intero territorio nazionale.
0. 2. 1877. 233. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 62, alla lettera b), sostituire le parole: fissano parametri standard per con le seguenti: adottano misure finalizzate ad adeguare e dopo le parole: comparto del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: ai parametri standard definiti dalle Regioni.
0. 2. 1877. 234. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:
62-bis. L'incarico di direttore di struttura complessa sanitaria è conferito dal Direttore generale nel rispetto dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonché nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale esclusivamente previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino ufficiale della Regione;
b) il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione;
c) il direttore generale nomina una commissione composta dal direttore sanitario aziendale e da due professori universitari ordinari della disciplina che operano nelle università presenti nella regione. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati ai candidati, con apposita raccomandata, venti giorni prima del giorno stabilito.
d) la commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo

Pag. 43

conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti di attività di formazione continua (ECM) maturati nel triennio precedente alla data del bando; la commissione, sulla base delle valutazioni così come effettuate, presenta al direttore generale la terna dei tre migliori candidati, indicando i punteggi conseguiti da ciascuno di essi. Il direttore generale assegna l'incarico rispettando la graduatoria elaborata dalla commissione;
e) gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.

62-ter. È istituito l'Osservatorio regionale sugli incarichi di direttore di struttura complessa. Con successivo atto la Giunta regionale nomina i componenti dell'Osservatorio tra personalità indipendenti di alto profilo morale e ne disciplina le funzioni con apposito regolamento.
0. 2. 1877. 354. Boccia, Causi.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:
62-bis. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, e in particolare delle aziende sanitarie locali, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio. I collegi di cui al presente comma devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.
62-ter. Ai ruoli dirigenziali nelle aziende sanitarie locali e negli enti sanitari si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami bandito a livello regionale. Le commissioni di esame sono formate da esperti accreditati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali mediante iscrizione ad apposito albo. Le commissioni di esame sono formate in modo da garantire che la maggioranza dei componenti provenga da altra regione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di iscrizione e gestione dell'albo di cui al presente comma.
0. 2. 1877. 350. Causi, Boccia.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 63, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 2. 1877. 236. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 63, dopo le parole: 7 maggio 2005 aggiungere le seguenti:, d'intesa con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
0. 2. 1877. 391. Causi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 67, secondo periodo dopo le parole: non superiore al triennio, aggiungere le seguenti: il quale, nel caso di disavanzi strutturali superiori al 10 per cento può avere anche una durata superiore al triennio,.
0. 2. 1877. 237. Causi.

Pag. 44

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 68, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 2. 1877. 238. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 69, alinea secondo periodo, sostituire le parole: nomina il Presidente della Regione commissario ad acta con le seguenti: nomina un commissario ad acta;

Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole:
presidente quale.
al comma 73, secondo periodo, sostituire parole: nomina il Presidente della Regione quale commissario con le seguenti: nomina un commissario ad acta.
al comma 74, primo periodo, sopprimere le parole: Presidente della regione, nominato.
al medesimo comma 74, secondo periodo, sostituire le parole: nomina uno con le seguenti: nomina un altro.

dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
75-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escludendo da tale nomina i membri degli organi di governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo;
0. 2. 1877. 239. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 69, alinea secondo periodo, sostituire le parole: nomina il Presidente della Regione commissario ad acta, con le seguenti parole: nomina di un ministero ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria.
b) al terzo periodo, alinea, sostituire le parole: «a seguito della nomina del presidente quale commissario ad acta» con le seguenti: «a seguito della nomina del commissario ad acta»

Conseguentemente al comma 74, primo periodo sostituire le parole: «Qualora il Presidente della regione, nominato», con le parole «Qualora il».
0. 2. 1877. 161. Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Al comma 69, alinea introdurre le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo, sostituire le parole: nomina il Presidente della Regione commissario ad acta, con le seguenti: nomina un commissario ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria;
b) al quarto periodo, sostituire le parole: a seguito della nomina del presidente quale commissario ad acta con le seguenti: a seguito della nomina del commissario ad acta;
c) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: Il Presidente della Regione non può in ogni caso ricoprire il ruolo di commissario ad acta, di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 74, sostituire le parole: Qualora il Presidente della regione, nominato, con le seguenti: Qualora il.
0. 2. 1877. 162. Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 69, alinea terzo periodo, sostituire le parole: nomina il Presidente della Regione commissario ad acta con le seguenti: nomina un commissario ad acta;

Conseguentemente al terzo periodo, sopprimere le parole: presidente quale.

Pag. 45

al comma 73, secondo periodo, sostituire le parole: nomina il Presidente della Regione quale commissario ad acta, con le seguenti: nomina un commissario ad acta;
al comma 74, primo periodo, sopprimere le parole: Presidente della regione, nominato ; al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: nomina uno con le seguenti: nomina un altro.

dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
75-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: «escludendo da tale nomina i membri degli organi di governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo»;
0. 2. 1877. 44. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 69, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: dell'assessorato regionale competente con le seguenti: degli assessorati regionali competenti.
0. 2. 1877. 240. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 69, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli amministratori dei quali è determinata la decadenza ai sensi della presente lettera sono interdetti dal ricoprire incarichi pubblici per un periodo di cinque anni.
0. 2. 1877. 241. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 72, secondo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento e, al terzo periodo sostituire le parole: a seguito della con le seguenti: per quote successive non superiori al 10 per cento subordinatamente alla.
0. 2. 1877. 242. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 73, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: dell'assessorato regionale competente con le seguenti: degli assessorati regionali competenti.
0. 2. 1877. 243. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 78, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: che risultino adempienti rispetto sia agli obiettivi previsti che all'equilibrio economico-finanziario.

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di inadempimento, un nuovo Piano di rientro deve essere presentato dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
0. 2. 1877. 244. Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877, sopprimere il comma 79.
* 0. 2. 1877. 129. Taglialatela.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 79.
* 0. 2. 1877. 245. Polledri, Bitonci, Laura Molteni.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 80.
0. 2. 1877. 246. Calvisi, Capodicasa, Boccia.

Pag. 46

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 80, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: possono utilizzare aggiungere le seguenti: sotto forma di anticipazioni;
b) aggiungere, in fine, le parole:; i piani di rientro stabiliscono il lasso temporale entro cui reintegrare le somme anticipate che, comunque, non può essere superiore a 24 mesi. Il mancato reintegro configura una fattispecie equiparabile al verificarsi delle condizioni di cui al comma 76.
0. 2. 1877. 247. Capodicasa, Calvisi, Boccia, Causi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 84, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 50 per cento.
0. 2. 1877. 248.Polledri, Bitonci, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 88, secondo periodo, sostituire le parole: anche in tranches successive con le seguenti: anche in quote di finanziamento successive.
0. 2. 1877. 119.Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 88, aggiungere in fine il seguente periodo: La regione che peggiora il disavanzo sanitario per disequilibrio economico, nonostante l'attuazione del piano di rientro, dovrà applicare, oltre a quanto previsto dal periodo precedente, anche una percentuale atta a garantire il pieno rientro in cinque anni del disavanzo di cui sopra.
0. 2. 1877. 290.Comaroli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 88.
0. 2. 1877. 253.Comaroli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 88, terzo periodo, dopo le parole: comprensiva di interessi aggiungere le seguenti: calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
0. 2. 1877. 254.Comaroli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 88, terzo periodo, sostituire le parole: trent'anni con le seguenti: quindici anni.
0. 2. 1877. 255.Comaroli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 89.
0. 2. 1877. 291.Polledri, Bitonci, Laura Molteni.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
89-bis. Nell'ambito dell'Allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, che reca norme per le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è inclusa l'endometriosi.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 441.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Pag. 47

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
90-bis. All'articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sopprimere le parole da: «Entro un anno» fino a: «Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502».
0. 2. 1877. 62.Delfino, Ciccanti, Galletti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 94, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le relative risorse sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato per essere corrispondentemente riassegnate ai rispettivi capitoli di spesa obbligatoria di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Al fine di garantire i diritti soggettivi relativi agli assegni al nucleo con tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli assegni di maternità di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle agevolazioni per l'handicap di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, alle agevolazioni per lavoratori talassemici di cui all'articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e articolo 3, comma 131 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nell'ambito del bilancio dello Stato 2010-2012, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari all'andamento della spesa relativa ai medesimi diritti soggettivi a valere sulla dotazione del Fondo per le Politiche sociali alla data del 30 settembre 2009.
0. 2. 1877. 293.Miotto.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
94-bis. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 12:
1) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«c) 1000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito,

Pag. 48

la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati dei solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);»;
2) il primo periodo del comma 1-bis è sostituito dal seguente: «In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari 350 euro per figlio».
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al comma 1 c) e 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di euro 400 per le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) e 1200 euro per la detrazione di cui al comma 1-bis.».
b) al comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il credito di impasta derivante da incapienza per detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 12 comma 1 c) e 1-bis, relativa al periodo di imposta precedente;»;

94-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente, pari 2.400 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
0. 2. 1877. 45.Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
94-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«c) 1.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,

Pag. 49

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati dei solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)»;
b) il primo periodo del comma 1-bis è sostituito dal seguente: «In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari 350 euro per figlio».
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al comma 1 c) e 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di euro 400 per le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) e 1200 euro per la detrazione di cui al comma 1-bis.»

94-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
94-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento» con le seguenti: 0,15 per cento».

94-quinques. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
94-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della

Pag. 50

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 10 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
94-septies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro»

Conseguentemente,
al comma 242 aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.165,960 milioni di euro per l'anno 2010, a 829,976 milioni di euro per l'anno 2011 e a 829,226 a decorrere dall'anno 2012.
0. 2. 1877. 46.Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
94-bis. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo, tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo

Pag. 51

pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.
2. Le deduzioni di cui al comma precedente spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali».
5. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.
6. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, pari 3.700 milioni di curo per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».
0. 2. 1877. 47.Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
94-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo

Pag. 52

si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 curo per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidataci non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
5. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.
6. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta».
94-ter. Al comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
94-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

Pag. 53

con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

55-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
94-quinquies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 10 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: 12,5 per cento».
94-sexies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.165,960 milioni di euro per l'anno 2010, a 829,976 milioni di euro per l'anno 2011 e a 829,226 a decorrere dall'anno 2012.
0. 2. 1877. 48.Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
94-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di curo a decorrere dall'anno 2010 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

Pag. 54

c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente al comma 242 aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 790 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 49.Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
94-bis. In via sperimentale, nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro, per l'anno 2010, gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedenti, pari a 900 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
0. 2. 1877. 50.Galletti, Ciccanti, Vietti, Pezzotta, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Delfino, De Poli, Occhiuto, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
94-bis. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2 - La scala di equivalenza
Numero dei componenti: 1 Parametro: 1,00;
Numero dei componenti: 2 Parametro: 1,67;
Numero dei componenti: 3 Parametro: 2,17;
Numero dei componenti: 4 Parametro: 2,79;

Maggiorazione di 0,67 per ogni ulteriore componente adulto.
Maggiorazione di 0,78 per ogni figlio a carico fino a 26 anni. Nel caso in cui il 5o componente sia un figlio si applica il parametro pari a 3,57.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 1,2 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.

Conseguentemente al comma 242 aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

Pag. 55

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 51.Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 95.
0. 2. 1877. 393.Causi, Duilio.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
95-bis. Le disponibilità derivanti dal trattamento di fine rapporto riversate presso il capitolo 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato possono essere utilizzate solo per impieghi di carattere finanziario o patrimoniale che non comportino una riduzione della consistenza patrimoniale dello Stato.
0. 2. 1877. 417.Duilio, Causi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 95 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze ogni tre mesi presenta una relazione al Parlamento in merito all'utilizzo delle disponibilità di cui al precedente periodo riversate presso il capitolo 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato. In tale relazione si descrivono gli utilizzi delle disponibilità esistenti ripartite tra impegni di parte corrente e impegni di conto capitale, e si certifica la sussistenza dell'equilibrio dinamico, tra bilancio dello Stato e INPS, per ciò che attiene i flussi in entrata ed i flussi in uscita aventi come riferimento il trattamento di fine rapporto.
0. 2. 1877. 394.Causi, Duilio.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
95-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze ogni tre mesi presenta una relazione al Parlamento in merito all'utilizzo delle disponibilità derivanti dal trattamento di fine rapporto riversate presso il capitolo 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato. In tale relazione si descrivono gli utilizzi delle disponibilità esistenti ripartite tra impegni di parte corrente e impegni di conto capitale, e si certifica la sussistenza dell'equilibrio dinamico, tra bilancio dello Stato e INPS, per ciò che attiene i flussi in entrata ed i flussi in uscita aventi come riferimento il trattamento di fine rapporto.
0. 2. 1877. 416.Duilio, Causi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 97, lettera c), sopprimere il numero 2).
0. 2. 1877. 327.Causi, Fluvi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 100, primo periodo, dopo le parole: Trento e di Bolzano, aggiungere le parole: e nella regione Valle d'Aosta.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 14.Nicco, Zeller, Brugger.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 117, lettera a), sostituire le parole: 156 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

Pag. 56

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 344 milioni di euro per l'anno 2010.
*0. 2. 1877. 251.De Micheli, Marchi, Rubinato.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 117, lettera a), sostituire le parole: 156 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 344 milioni di euro.
*0. 2. 1877. 120.Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
117-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali che non rispettino il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 per un importo non superiore alla minore entrata derivante dalla mancata distribuzione di dividendi da parte di società per azioni, quotate in mercati regolamentati, operanti nel settore dei servizi pubblici locali partecipate dai medesimi enti, in virtù del recupero, in attuazione della decisione 2003/193/CE, delle somme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 ed all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 2. 1877. 105.Bitonci, Fugatti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 117, lettera a) sostituire la cifra: 156 milioni di euro con la seguente cifra: 500 milioni di euro.
0. 2. 1877. 35.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
117-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 380.De Micheli, Marchi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
118-bis. I possessori di fabbricati rurali coni requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, iscritti nel catasto edilizio urbano, entro il 31 dicembre 2010 possono richiedere in carta libera, anche in via telematica, al catasto territorialmente competente, con effetti anche retroattivi, la variazione del classamento catastale nelle categorie catastali A/6 ovvero D/10, restando ferma la rendita catastale già attribuita. La mancata comunicazione della variazione avvenuta o del diniego della richiesta entro il 31 dicembre 2011 al richiedente equivale a silenzio assenso.

Conseguentemente, al comma 242 aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni

Pag. 57

di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2010.
0. 2. 1877. 15.Brugger, Zeller.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sostituire il comma 119, con i seguenti:
119. In via sperimentale per l'anno 2010, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 60 per cento, erogabili in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a quattro e non superiore a 9;
b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal Centro per l'impiego territorialmente competente la dichiarazione di immediata disponibilità.

119-bis. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego competente e all'Inps che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.
119-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.400 milioni per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
0. 2. 1877. 347.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 119, capoverso comma 2 sostituire le parole da: In via sperimentale fino a 4.000 euro con le seguenti:
In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1, incrementate di 200 euro per gli anni 2010, 2011, nei soli casi di fine lavoro o cessazione attività, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente,

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010 e 2011.
0. 2. 1877. 349.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 119, capoverso comma 2, alinea, dopo le parole: e nei soli casi di fine lavoro

Pag. 58

aggiungere le seguenti: o per cessazione attività.
0. 2. 1877. 260.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 119, capoverso comma 2, alinea, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 35 per cento.
0. 2. 1877. 124.Paladini, Borghesi, Cambursano, Porcino.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 119, capoverso comma 2, alinea, sostituire le parole: ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni con le seguenti: agli.
0. 2. 1877. 259.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Governo, al comma 119, capoverso comma 2, alinea sopprimere le seguenti parole: in via congiunta.
0. 2. 1877. 261.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 119, capoverso comma 2, sopprimere la lettera a).
*0. 2. 1877. 355.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 119 sopprimere la lettera a).
*0. 2. 1877. 281.Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

All'emendamento 2. 1877 del Governo, al comma 119, capoverso comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 22.000 euro.
0. 2. 1877. 263.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Governo, al comma 119, capoverso, comma 2 sostituire le parole da: In via sperimentale fino a: 4.000 euro con le seguenti:
2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1, incrementate di 200 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, nei soli casi di fine lavoro o cessazione attività, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e 2011.
0. 2. 1877. 258.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 59

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere i commi 121-bis e 122.

Al comma 123 sostituire le parole: in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali con le seguenti: beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito.

Conseguentemente al comma 124 sostituire la parola: 124 con la seguente: 160.
0. 2. 1877. 283.Porcino, Borghesi, Cambursano, Paladini.

All'emendamento 2. 1877 del Governo, al comma 120, capoverso comma 2, sopprimere la lettera a).
0. 2. 1877. 262.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 121 sopprimere le parole: in via esclusiva.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 164.Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 121, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile ai collaboratori in regime di monocommittenza iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1985, n. 335, ad eccezione dei soggetti titolari di partite IVA, iscritti alla suddetta Gestione per i quali sono fatte salve le disposizioni e le modalità vigenti in materia di versamento dei contributi previdenziali.
0. 2. 1877. 294.Cazzola, Di Biagio.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 121, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'articolo 2116 cod. civ. si intende applicabile anche ai collaboratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 9 agosto 1995 n. 335, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva.
*0. 2. 1877. 310.Cazzola.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 121, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'articolo 2116 cod. civ. si intende applicabile anche ai collaboratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 9 agosto 1995 n. 335, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva.
*0. 2. 1877. 302.Poli.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
121. 1. Le disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, sono incrementate di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate all'erogazione

Pag. 60

di trattamenti di cassa integrazione ordinaria a favore dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 279.Zucchi, Oliverio, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Florio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 121-bis, sopprimere le parole: e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Conseguentemente al comma 122, secondo periodo sostituire il secondo periodo con il seguente: tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 264.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 123 sopprimere le parole: e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Conseguentemente:
al comma 124, sostituire il primo periodo con il seguente:
Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 265.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 123, aggiungere infine i seguenti periodi: nonché le modalità attraverso le quali la disciplina contributiva relativa alle aliquote per assegni al nucleo familiare applicata alle società di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica è equiparata, per l'anno 2010, a quelle previste per i lavoratori del settore dell'industria e del terziario. Al relativo onere, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 247.
0. 2. 1877. 1.Moroni.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 124, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nell'ambito del predetto limite di spesa, l'intervento è riconosciuto per i lavoratori portuali nelle more del completamento delle procedure di gara per la formazione delle imprese e agenzie di cui

Pag. 61

all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 8 gennaio 1994, n. 84.
0. 2. 1877. 361.Meta, Bonavitacola, Tullo, Velo.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 125 sopprimere le parole: e 16.
0. 2. 1877. 172.Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 126, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nell'ambito del predetto limite di spesa l'intervento è riconosciuto per i lavoratori portuali nelle more del completamento delle procedure di gara per la formazione delle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 8 gennaio 1994, n. 84.
0. 2. 1877. 266.Meta, Bonavitacola, Tullo, Velo.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 127, sostituire il primo periodo con i seguenti:
Al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, in conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, in via straordinaria per l'anno 2010, il trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di ventiquattro mesi. Entro detto limite temporale, la proroga può essere eccezionalmente riconosciuta per periodi trimestrali o semestrali, entro il limite di spesa complessiva di 2.500 milioni. A tal fine, per l'anno 2010, è istituito un apposito fondo presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo della citata proroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Le spese di cui ai periodi precedenti sono erogate, in termini di cassa, entro l'esercizio 2010. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
0. 2. 1877. 267.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Governo, al comma 127, sopprimere il terzo e quarto periodo.
0. 2. 1877. 268.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
127-bis. In via sperimentale, per l'anno 2010 nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono integrare fino alla misura deI 30 per cento il trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. L'erogazione di tale ammontare è subordinata alla frequenza di specifici programmi di reimpiego, miranti alla riqualificazione professionale anche organizzati dalle regioni.
0. 2. 1877. 269.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 62

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 130, sopprimere la lettera c).
*0. 2. 1877. 270.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 130, sopprimere la lettera c).
*0. 2. 1877. 52.Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 130, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, prima delle parole: Nel caso di proroga, aggiungere le seguenti: Per il solo anno 2010, in via eccezionale,;
b) al secondo periodo, premettere la parola: Analogamente,;
c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, i predetti fondi concorrono al finanziamento del trattamento fino a concorrenza delle risorse appositamente definite.
0. 2. 1877. 288.Poli, Delfino, Pezzotta, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, De Poli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 130, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole: 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti: in presenza di residui di bilancio,;
b) al secondo periodo dopo le parole: il concorso finanziario dei fondi medesimi aggiungere le seguenti:, in presenza di residui di bilancio,.
0. 2. 1877. 61.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 131.
*0. 2. 1877. 271.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 131.
*0. 2. 1877. 165.Paladini, Cambursano, Porcino, Borghesi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 132.
0. 2. 1877. 272.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 134, sostituire le parole: Alle agenzie del lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 con le seguenti: Alle aziende che nell'anno 2010 provvedono all'assunzione di personale sono concessi gli incentivi di cui alle seguenti lettere a), b) e c).

Conseguentemente:
alle lettere
a) e b) sopprimere la parola: intermediato.

Sopprimere il comma 73.
0. 2. 1877. 379.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 136, sostituire le parole: a Italia Lavoro SpA d'intesa con la con la seguente: alla.
0. 2. 1877. 173.Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Pag. 63

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere i commi 137 e 138.
0. 2. 1877. 166.Porcino, Borghesi, Cambursano, Paladini.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 137.
0. 2. 1877. 381.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 137, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla lettera f), del comma 1, sono inserite le parole: «da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria».

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a i milioni di euro a decorrere dal 2010.
0. 2. 1877. 7.Brugger, Zeller.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 137, sopprimere la lettera c).
0. 2. 1877. 383.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 138.
0. 2. 1877. 278.De Micheli, Marchi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 138 aggiungere i seguenti:
138-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai finì dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
138-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
138-quater. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è soppresso.
0. 2. 1877. 54.Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
140-bis. Al fine di tutelare la base occupazione e stimolare l'offerta di lavoro, in via sperimentale, limitatamente al 2010

Pag. 64

all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Per l'anno 2010, è escluso dalla base imponibile:
a) il 100 per cento del costo del lavoro comprensivo di oneri contributivi ed accantonamento per il trattato di fine rapporto sostenuto per l'incremento nel 2010, rispetto al 2009, del personale dipendente assunto a tempo indeterminato;
b) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente, compresi oneri contributivi ed accantonamento di competenza economica degli anni indicati per il beneficio, reintegrato dalla cassa integrazione sia ordinaria che speciale, attivata nell'anno 2008 e 2009, ovvero solo il 2009, ovvero recuperato da eventuale procedura di mobilità attivata nell'anno 2009;
c) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

140-ter L'agevolazione di cui al comma precedente può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.
140-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente, pari 3.700 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009. n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
0. 2. 1877. 55.Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Mantini, Formisano, Pezzotta, Delfino, Poli.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 147.
0. 2. 1877. 276.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 152.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 277.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 152 inserire, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione dei soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.
0. 2. 1877. 256.Miotto, Livia Turco.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 152, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le risorse conseguenti alla revoca dei benefici economici di invalidità civile per l'accertata insussistenza dei requisiti sanitari e reddituali sono destinate anche all'erogazione di un assegno sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal 1o gennaio 2010, ai cittadini italiani non residenti in Italia in ragione dello svolgimento all'estero di attività missionaria o umanitaria, di carattere religioso o laico,

Pag. 65

che si trovino nelle condizioni reddituali di cui al citato comma 6; in tale ipotesi gli eventuali importi già erogati in precedenza non sono comunque ripetibili.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 437.Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
153-bis. Il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, è iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti dì permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a dodici mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari».
0. 2. 1877. 343.Livia Turco.

(Inammissibile)

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 155, sostituire le parole: Gli strumenti e le istituzioni con le seguenti: Le disposizioni; le parole: ai sensi del con la seguente: dal;

Conseguentemente:
al comma 156 sopprimere il primo periodo; indi, al secondo periodo, dopo le parole:
le norme aggiungere le seguenti: di cui al presente articolo;
sostituire i commi da 157 fino a 175 con i seguenti:
«157. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
158. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 157 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 157. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 157 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Pag. 66

159. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 157 e 158, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le finalità di cui al comma 154 attraverso:
1) la realizzazione di programmi per la concessione di garanzie pubbliche a parziale copertura dei prestiti concessi dalle istituzioni bancarie e finanziarie alle imprese del Mezzogiorno;
2) il finanziamento delle misure di cui articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive integrazioni e modifiche e di cui all'articolo 2, commi 539-548, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

160. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 157, 158 e 159 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 2. 1877. 174.Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877, al comma 155, sostituire le parole: Gli strumenti e le istituzioni con le seguenti: Le disposizioni; e le parole: ai sensi del con la seguente: dal.

Conseguentemente:
a) al comma 156 sopprimere il primo periodo; indi, al secondo periodo, dopo le parole: le norme inserire le seguenti: di cui al presente articolo;
b) sostituire i commi da 157 fino a 175 con i seguenti:
«
157. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
158. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 157 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 157. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 157 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
159. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 157 e 158, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia delle Finanze per essere destinati a perseguire le finalità di cui al comma 154 attraverso:
1) la concessione di agevolazioni creditizie fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari per il finanziamento di investimenti di piccole e medie imprese, localizzati nelle aree di cui alla decisione 2002/55/CE della Commissione del 1o agosto 2002, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria;
2) il finanziamento delle misure di cui articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive integrazioni e modifiche e di cui all'articolo 2, commi 539-548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

160. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le

Pag. 67

modalità di attuazione dei commi 157, 158 e 159 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 2. 1877. 175. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, comma 159, sostituire le parole: tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno con le seguenti: tra istituti di credito con sede legale, in via prioritaria, nel Mezzogiorno.
0. 2. 1877. 23.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 162, dopo il primo periodo, inserire il seguente: All'esercizio delle attività di cui al periodo precedente è altresì autorizzata Poste italiane S.p.A., attraverso la rete dei suoi sportelli.».
0. 2. 1877. 339.D'Antoni, Baretta.

All'emendamento 2. 1877, sopprimere i comma da 176 a 181.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro per l'anno 2010, 126 milioni di euro per il 2011 e 160 milioni di euro per il 2012.
0. 2. 1877. 418.Baretta, Marchi, Rubinato, Fogliardi, De Micheli, Vannucci.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere i commi da 176 a 179.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, 115 milioni di euro per l'anno 2011 e 165 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 2. 1877. 372.De Micheli, Marchi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 176, premettere le seguenti parole: Con l'esclusione dei comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottodotati per contributi ordinari e consolidati al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza,

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2010, 43 milioni di euro per il 2011 e 59 milioni di euro per il 2012.
0. 2. 1877. 424.Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 176, primo periodo, dopo le parole: spettante agli enti locali aggiungere le seguenti: esclusi gli enti sottodotati.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 57,5 milioni di euro per il 2011 e 82,5 milioni di euro per il 2012.
0. 2. 1877. 303.Rubinato, Fogliardi.

Pag. 68

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 176, secondo periodo, dopo le parole: dei rispettivi consigli. aggiungere, in fine, le parole: La riduzione del contributo ordinario non si applica ai comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20 per cento.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2010, 43 milioni di euro per il 2011 e 59 milioni di euro per il 2012.
0. 2. 1877. 422.Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 176, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
La riduzione del contributo ordinario non si applica ai comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 57,5 milioni di euro per il 2011 e 82,5 milioni di euro per il 2012.
0. 2. 1877. 305.Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 176, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
0. 2. 1877. 306.Zeller, Brugger, Nicco.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, dopo il comma 176 aggiungere il seguente:
176-bis. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 176, i comuni che, nei piani di edificazione prescrivono, tra gli oneri concessori, la cessione gratuita di porzioni di superficie fondiaria in proprio favore alfine della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, qualora tali aree non risultassero opportune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero alla effettiva applicazione dei programmi comunali d'intervento, i comuni possono optare per la monetizzazione attraverso la vendita, previo diritto di prelazione degli ultimi cessionari ed eventuali altri proprietari di fondi limitrofi, degli stessi per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi.
0. 2. 1877. 72.Antonino Russo, Nannicini.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere i commi 177 e 178.

Pag. 69

Conseguentemente, al comma 179, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
0. 2. 1877. 317. Causi.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, dopo il comma 178, aggiungere le parole: al fine di ridurre i costi di gestione i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, debbono costituire un ufficio di segreteria con a capo un segretario comunale. L'ufficio di segreteria dovrà comprendere un insieme di quattro comuni.
0. 2. 1877. 111. Cesare Marini.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, dopo il comma 178, inserire: i comuni con popolazione sotto i 5 mila abitanti possono affidare le funzioni di segretario comunale ad un dipendente che abbia i requisiti della laurea e abbia svolto responsabilità di dirigente di area.
0. 2. 1877. 110. Cesare Marini.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, dopo il comma 178 aggiungere i seguenti:
178-bis. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, e per il miglior funzionamento delle Istituzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, nel rispetto del Titolo V della Costituzione Italiana, all'accorpamento dei comuni.
178-ter. Le leggi regionali di cui al comma 97-bis dovranno tener conto dei seguenti parametri:
a) i comuni accorpanti siano confinanti;
b) la popolazione residente dei comuni accorpanti sia al di sotto di 3000 abitanti;
c) sia conservato il Municipio nel comune accorpato con la presenza di un Funzionario delegato dal Sindaco per la gestione dei servizi di base;
c) sia conservata nei comuni accorpanti la toponomastica originaria;
d) le iscrizioni anagrafiche e successive alla costituzione del nuovo comune dovranno tenere la distinzione obbligatoria tra municipi e la nuova denominazione del comune, le precedenti rimangono con la vecchia dizione.
0. 2. 1877. 78. Nannicini, Ceccuzzi.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, sopprimere il comma 179.
0. 2. 1877. 299. Nannicini, Ceccuzzi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 179, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia.
0. 2. 1877. 395. Mattesini.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 179, lettera e), dopo le parole: enti locali, aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelle di carattere sociale ed assistenziale.
0. 2. 1877. 342. Miotto.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 179, alla lettera e), sopprimere le parole: e ad ogni altro effetto;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla soppressione i consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico.

Conseguentemente, al comma 242 aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

Pag. 70

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 420. Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 179, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) equiparare il rimborso delle spese di trasferta degli assessori a quello previsto per i consiglieri.
0. 2. 1877. 177. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 179, lettera e), dopo le parole: tra gli enti locali, aggiungere le seguenti: compresi i bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959,.
0. 2. 1877. 176. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, sopprimere il comma 180.

Conseguentemente, dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
240-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 la tassa sui superalcolici del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
0. 2. 1877. 308. Nannicini, Ceccuzzi.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, sopprimere il comma 180.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
*0. 2. 1877. 80. Ceccuzzi, Nannicini.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 180.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
*0. 2. 1877. 319. Vannucci.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. I contributi alle scuole dell'infanzia non statali, riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, che rappresentino oltre il 50 per cento dell'offerta educativa e didattica delle scuole dell'infanzia della Regione, sono esclusi dal patto di stabilità.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 442. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Pag. 71

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. All'articolo 77-bis, comma 20, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2009, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai Comuni inadempienti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20 per cento, è comunque consentito impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio per le seguenti finalità:
1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;
2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana;
3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili adibiti ad uffici comunali e di edilizia scolastica».

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 430. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. All'articolo 77-bis, comma 20, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai Comuni inadempienti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20 per cento, è comunque consentito impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio per le seguenti finalità:
1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;
2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana;
3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili adibiti ad uffici comunali e di edilizia scolastica».

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 428. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
181-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 20, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai Comuni inadempienti è comunque consentito impegnare spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio. Resta comunque

Pag. 72

fermo l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010».
181-ter. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 181-bis, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133, può essere rideterminata, per l'anno 2010, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo.
0. 2. 1877. 425.Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. Ai Comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, relativi ad investimenti regolarmente assunti, in considerazione delle misure previste ai commi 188 e 189 al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, nell'ambito del bilancio di previsione relativo all'anno 2010. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.
0. 2. 1877. 433. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. Ai Comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per spese relative ad investimenti, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, nell'ambito dei bilanci di previsione relativi all'anno 2010. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.
0. 2. 1877. 445. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008 n. 233, in considerazione delle misure previste ai commi 188 e 189 al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010 le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 sono sospese ai comuni inadempienti per l'anno 2009. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.
0. 2. 1877. 431. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, per l'anno 2009 le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 sono sospese. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.
0. 2. 1877. 444. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 182, dopo le parole: di cui al comma 183 aggiungere le seguenti: le risorse derivanti dalle attività di valorizzazione sono prioritariamente destinate a sostenere le esigenze addestrative, logistiche

Pag. 73

e dell'area industriale delle Forze Armate.
0. 2. 1877. 332. Rosato, Recchia, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 182, aggiungere il seguente:
182-bis. Al fine di ottimizzare la valorizzazione del patrimonio delle regioni e degli enti territoriali, con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati fondi comuni di investimento immobiliare contenitori degli immobili attribuiti ai predetti enti in base alla legislazione vigente, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) determinazione proporzionale degli immobili attribuiti da parte dello Stato, nonché della quota di apporto, anche in denaro, degli enti territoriali;
b) individuazione delle quote dei fondi eventualmente sottoscritte da persone fisiche, giuridiche ovvero altri enti privati con versamenti in denaro o apporto di beni immobili;
c) possibilità del reimpiego delle liquidità dei fondi per l'acquisto di immobili funzionali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dei fondi;
d) individuazione delle disposizioni normative, incluse quelle della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sono abrogate ovvero cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
0. 2. 1877. 131. Bitonci, Fugatti, Simonetti, Comaroli, Polledri.

(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 183.
0. 2. 1877. 399. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 183, primo periodo, sostituire le parole: potranno costituire con la seguente: costituiranno.
0. 2. 1877. 178. Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 183, sopprimere il secondo periodo.
0. 2. 1877. 179. Borghesi, Cambursano, Di Stanislao.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 183, sopprimere il terzo periodo.
0. 2. 1877. 180. Borghesi, Cambursano, Di Stanislao.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 184.
0. 2. 1877. 400. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 184, sopprimere il primo periodo.
0. 2. 1877. 181. Cambursano, Borghesi, Di Stanislao.

Pag. 74

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 184, primo periodo, dopo le parole: del Consiglio comunale inserire le parole: adottata con la maggioranza assoluta.
0. 2. 1877. 404. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 184, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 183, aggiungere le seguenti: comprensiva degli studi di fattibilità relativi ad ogni unità immobiliare, corredati di adeguate cartografie che descrivono il profilo volumetrico delle valorizzazioni progettate,.
0. 2. 1877. 392. Causi, De Micheli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 184, al primo periodo, dopo le parole: comma 183, aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: urbanistico generale sopprimere le parole da:, per le quali fino a: volumi esistenti.
al secondo periodo, dopo le parole: acquisito il parere aggiungere la seguente: vincolante.
0. 2. 1877. 335. Vico, Tocci, Mariani, Recchia, Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Mogherini Rebesani, Rugghia.

All'emendamento 2. 1877, al comma 184, primo periodo, sostituire le parole da: costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale fino alla fine del periodo, con le seguenti: non costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: acquisito il parere aggiungere la seguente: vincolante.
0. 2. 1877. 132. Tocci, Mariani, Recchia, Rosato, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Mogherini Rebesani, Rugghia.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 184, primo periodo sostituire le parole: al 30 per cento con le parole. al 10 per cento.
0. 2. 1877. 402. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 184, secondo periodo, dopo le parole: è acquisito il parere aggiungere la parola: vincolante.
*0. 2. 1877. 403. Mariani, Tocci, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Recchia, Rosato, Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Mogherini Rebesani, Rugghia.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 184, secondo periodo, dopo le parole: è acquisito il parere aggiungere la parola: vincolante.
*0. 2. 1877. 182. Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 184, secondo periodo, sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 90 giorni.
0. 2. 1877. 366. De Micheli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 185, secondo periodo, sopprimere le parole da: Ai comuni fino a: immobili valorizzati.
0. 2. 1877. 330. Andrea Orlando, Vannucci.

Pag. 75

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 185, sopprimere le parole: e non superiore al 20 per cento.
0. 2. 1877. 117. Vannucci, Andrea Orlando.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 185, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore al 20 per cento con le seguenti: non superiore al 30 per cento.
0. 2. 1877. 328. Andrea Orlando, Vannucci.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. È istituita una Commissione di indagine, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera, sul sistema del credito meridionale, con la finalità di verificare: quale sia la domanda di credito del sistema produttivo meridionale; se l'offerta di credito soddisfi la domanda; quali siano i motivi che determinano la perdita di autonomia delle banche meridionali e se siano emersi rapporti tra le banche e la delinquenza organizzata. L'indagine dovrà concludersi entro 18 mesi dalla costituzione della Commissione di indagine.
0. 2. 1877. 112. Cesare Marini.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 187, secondo periodo, dopo le parole: mediante rassegnazione aggiungere le seguenti:, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente,;

Conseguentemente, dopo le parole: stabilità finanziaria dei conti pubblici aggiungere le seguenti: da effettuare mediante il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
0. 2. 1877. 311. Duilio.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 188.
0. 2. 1877. 183. Cambursano, Borghesi, Di Stanislao.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 188, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma con le seguenti: sono attributi al Comune di Roma e alla provincia di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 182, un complesso di beni per un valore pari a 400 milioni per il comune di Roma e 200 milioni per la provincia di Roma.
0. 2. 1877. 135. Ciccanti, Ciocchetti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 188, sostituire le parole da: è attribuito al comune di Roma, fino alla fine del comma con le seguenti: sono attribuiti al comune di Roma e ai comuni interessati dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 182, complessi di beni rispettivamente per un valore pari a 600 milioni di euro e a 200 milioni di euro.
0. 2. 1877. 136. Polledri.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 188 sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma con le seguenti: sono attributi al Comune di Roma e alla provincia di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 182, un complesso di beni per un valore pari a 400 milioni per il comune di Roma e 200 milioni per la provincia di Roma.
0. 2. 1877. 56. Ciccanti, Ciocchetti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 187, primo periodo, dopo le parole: comune di Roma aggiungere le seguenti: e

Pag. 76

dei comuni interessati dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2009.

Conseguentemente, al comma 188, sostituire le parole: è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 182, un importo pari a 600 milioni di euro con le seguenti: sono attribuiti al comune di Roma e ai comuni interessati dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 182, complessi di beni rispettivamente per un valore pari a 400 milioni di euro e a 200 milioni di euro.
0. 2. 1877. 137. Polledri, D'Amico.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 188, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo di 600 milioni per l'anno 2010, attribuito al comune di Roma ai sensi del presente comma, è in attuazione anche della previsione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, a favore di Roma capitale.
0. 2. 1877. 184. Cambursano, Borghesi, Di Stanislao.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 189, primo periodo, sostituire le parole da: comune di Roma fino alla fine del periodo, con le seguenti: comune di Roma e ai comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 183 per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e per i comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 183 fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 188 per provvedere, quanto a 500 milioni al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture.

Conseguentemente:
al secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma, con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze e i comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 183;
al terzo periodo, sostituire le parole: del comune di Roma con le seguenti: dei comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 183.
0. 2. 1877. 139. Bitonci, Fugatti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 189, primo periodo, sostituire le parole da: comune di Roma fino alla fine del periodo, con le seguenti: comune di Roma e ai comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 183 per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e per i comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 183 fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 188 per provvedere, quanto a 500 milioni al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma, con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di Roma e i comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 183

Pag. 77

al terzo periodo, sostituire le parole: del comune di Roma con le seguenti: dei comuni nei cui territori insistono gli immobili di cui al comma 183.
0. 2. 1877. 138. Bitonci.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 189, secondo periodo, sopprimere le parole: e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua,.
0. 2. 1877. 185. Cambursano, Borghesi, Di Stanislao.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 189, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora il comune di Roma alla data del 31 dicembre 2010 non provveda alla restituzione dei 500 milioni ottenuti ai sensi del presente comma, l'equivalente della somma dovuta sarà detratta dal contributo annuale di 500 milioni riservato a favore di Roma capitale dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
0. 2. 1877. 186. Borghesi, Cambursano, Di Stanislao.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 189, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «A garanzia della restituzione dell'anticipazione di cui al presente comma, i beni attribuiti al comune di Roma ai sensi del comma 188 restano comunque inalienabili fino alla restituzione completa dell'anticipazione ottenuta.
0. 2. 1877. 187. Borghesi, Cambursano, Di Stanislao.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 189, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comune di Roma predispone entro il 31 ottobre 2010 un piano per i servizi e gli investimenti necessari all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, da sottoporre al Governo che lo approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo stanziate dall'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il commissariamento previsto dall'articolo 78 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cessa entro il 31 dicembre 2010.
0. 2. 1877. 140. Causi, Veltroni, Argentin, Bachelet, Coscia, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Giachetti, Madia, Meta, Morassut, Pompili, Tocci, Touadi.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 189, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comune di Roma predispone entro il 31 ottobre 2010 un piano per i servizi e gli investimenti necessari all'esercizio delle Finzioni di capitale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, da sottoporre al Governo che lo approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo stanziate dall'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
0. 2. 1877. 141. Causi, Veltroni, Argentin, Bachelet, Coscia, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Giachetti, Madia, Meta, Morassut, Pompili, Tocci, Touadi.
(Inammissibile)

Pag. 78

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sostituire il comma 191, con il seguente:
191. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 25, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: «mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese dal mese di gennaio 2010», sono sostituite dalle seguenti: «mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2010,»

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012».
0. 2. 1877. 168. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sostituire il comma 191, con il seguente:
191. Ai commi 2 e 3, dell'articolo 25, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: «mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010», sono sostituite dalle seguenti: «mediante 60 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2010,».

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012.
0. 2. 1877. 169. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 191, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 2), sostituire la cifra: «60» con la seguente: «120»;
b) alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti;
c) alla lettera b), numero 1, sostituire la cifra: «60» con la seguente: «20»;
d) alla lettera b) sostituire il numero 2) con la seguente: «2) le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti»;
e) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3574, si applica altresì dal periodo al 1o gennaio al 30 giugno 2010».

Conseguentemente:

sostituire il comma 192 con il seguente: 192. Agli oneri derivanti dai commi 190 e 191, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010, 165 milioni di euro per l'anno 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 120 milioni di euro per l'anno 2014, 35 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 3 comma 2.

al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti

Pag. 79

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010, 165 milioni di euro per l'anno 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 120 milioni di euro per l'anno 2014, 35 milioni di euro per l'anno 2015.
0. 2. 1877. 348. Lolli, Franceschini, Bersani, Di Stanislao, Mantini, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 191 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) al numero 2) sostituire la parola: «60» con la seguente: «120»;
2) sostituire il numero 3) con il seguente: 3) le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011»;
3) aggiungere il seguente numero 3-bis) le parole: «di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «di medesimo importo pari al 40 per cento dei tributi non versati.
b) alla lettera b):
1) al numero 1) sostituire il numero: «60» con il seguente: «120»;
2) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011»;
3) aggiungere il seguente numero 2-bis): 2-bis) le parole: «di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «di medesimo importo pari al 40 per cento dei tributi non versati.

Conseguentemente, al comma 192, sostituire le parole: «179» e «e 120» con le seguenti: «700» e «e 600»;
b) sostituire la parola: «a 120» con la seguente: «a 600».

Conseguentemente al comma 242 aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
0. 2. 1877. 57. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Mantini.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 191, ovunque ricorrano sostituire le parole: «60», con le parole: «120».

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012».
0. 2. 1877. 170. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Al comma 191, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «settembre»; alla lettera b), numero 2), sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «settembre».

Conseguentemente, dopo il comma 191 aggiungere il seguente:
191-bis. Sono esclusi dalla rateizzazione e dalle modalità di pagamento di cui al comma 191, i residenti nei comuni della Provincia de L'Aquila classificati fuori dal cratere.
0. 2. 1877. 26. De Angelis.

Pag. 80

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 191, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente 3-bis:
«3-bis. Fino alla data del 30 giugno 2010 sono altresì prorogate la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3780 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2009, e la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009, n. 3754. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sì provvederà a definire le modalità di riscossione dei tributi, contributi e premi sospesi ai sensi del periodo precedente».

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole: con conseguenti variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 28. Pelino.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 192, sostituire le parole: affluiscono al fondo di cui all'articolo 3 comma 7 con le modalità ivi previste con le seguenti: sono destinate alla proroga al 31 dicembre 2010 del termine del 30 giugno 2010 previsto dal decreto-legge 10 luglio 2009 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in misura lineare per un importo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 297. Franzoso.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere i commi 193 e 194.
0. 2. 1877. 388. Meta, Lovelli, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Carra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Merlo, Tullo.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 193 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
g) destinazione di una percentuale non inferiore al 10 per cento dell'importo dell'anticipazione tariffaria a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente.
0. 2. 1877. 58. Ciccanti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 194, all'alinea, quarto periodo sopprimere le parole: ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale

Pag. 81

di competenza della società concessionaria»;

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: L'anticipazione tariffaria di cui al comma 193 viene meno alla fine di ciascun anno, salvo accertamento dell'avanzamento dello stato dei lavori da parte di E.N.A.C.
0. 2. 1877. 188. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere i commi 195, 196, 197 e 198.
0. 2. 1877. 192. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 195.
*0. 2. 1877. 87. Bitonci, Fugatti, Polledri.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 195.
*0. 2. 1877. 405. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, comma 195, sopprimere la lettera a).
**0. 2. 1877. 189. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195 sopprimere la lettera a).
**0. 2. 1877. 406. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195 lettera a) sopprimere le parole da: a condizione fino a: finanza pubblica.
*0. 2. 1877. 68. De Angelis.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195 lettera a), sopprimere le parole da: a condizione fino a: finanza pubblica.
*0. 2. 1877. 102. Fugatti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195, sopprimere la lettera b).
**0. 2. 1877. 11. Zeller, Brugger, Bressa.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195, sopprimere la lettera b).
**0. 2. 1877. 191. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
0. 2. 1877. 10. Zeller, Brugger, Bressa.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: 31 marzo 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010 se non altrimenti prorogata.
0. 2. 1877. 9. Zeller, Brugger, Bressa.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195, lettera b) capoverso comma 2-bis sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 dicembre;
0. 2. 1877. 92. Bitonci.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195, lettera b), capoverso comma 2-bis sostituire le parole: concessionari con le seguenti: soggetti.
0. 2. 1877. 190. Borghesi, Cambursano.

Pag. 82

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195, lettera b), capoverso comma 2-bis, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, per la concessione avente per oggetto concessionario contribuisca al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alle realizzazione delle relative gallerie».
0. 2. 1877. 8. Zeller, Brugger, Bressa.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 195, lettera b), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse devono necessariamente essere investite sui territori di riferimento dalle concessioni stesse».
0. 2. 1877. 84. Polledri, Fugatti, Bitonci.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Per gli oneri di progettazione riguardanti la realizzazione del tunnel autostradale del Mercantour è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente al comma 242 aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 60. Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Il terzo periodo, dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «Il trasferimento delle disponibilità del fondo nel capitale sociale di TFB - Tunnel Ferroviario del Brennero - Finanziaria di partecipazioni S.p.A. avverrà, in esecuzione d'imposta, con uno o più decreti del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti da adottarsi d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano in conformità al piano di copertura finanziaria del progetto concernente la Galleria di base del Brennero, approvato dal CIPE in data 31 luglio 2009».
0. 2. 1877. 6. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

All'emendamento del Relatore 2. 1877, sopprimere i commi 196, 197 e 198.
0. 2. 1877. 193. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 196.
0. 2. 1877. 407. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sostituire i commi 196, 197 e 198 con il seguente:
196. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006, con particolare riferimento alla realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture, è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
0. 2. 1877. 409. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

Pag. 83

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 196 sopprimere le parole: anche indirettamente.
0. 2. 1877. 408. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 196, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzato un contributo decennale di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 301. Rubinato.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 197.
0. 2. 1877. 410. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877, sostituire il comma 197 con il seguente: 197. È autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 per investimenti prioritari nei sistemi della viabilità primaria e secondaria e del trasporto ferroviario nazionale e regionale delle regioni Calabria e Sicilia. Al riparto delle somme di cui al periodo precedente provvede il CIPE con propria delibera.
0. 2. 1877. 359. Causi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 197, sostituire le parole: 470 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 198, aggiungere il seguente:
198-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006, con particolare riferimento alla realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2.012»
0. 2. 1877. 209. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
197-bis. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 2. 1877. 210. Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Compagnon.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 198.
0. 2. 1877. 411. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Pag. 84

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, ai commi 199 e 200 dopo le parole: ad eccezione dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: del personale incaricato dei servizi di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro.

Conseguentemente:
al comma 201, capoverso 9-bis, primo rigo, dopo le parole: i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: del personale incaricato dei servizi di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro.
e al medesimo comma sostituire le parole: 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro con le seguenti: 165 milioni di euro per l'anno 2010 , 502 milioni di euro per l'anno 2011 e 947 milioni di euro.
al comma 202, sostituire le parole: agli oneri derivanti da 199 a 201, pari a con le seguenti: Agli oneri derivanti da 199 a 201, quanto a.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, 158 milioni di euro per l'anno 2011, 347 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 2. 1877. 194. Palomba, Favia, Borghesi, Cambursano, Paladini.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, ai commi 199 e 200 dopo le parole: ad eccezione dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: del personale amministrativo in servizio presso i Tribunali.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 201, capoverso 9-bis, primo rigo, dopo le parole: i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: del personale amministrativo in servizio presso i Tribunali, le relative amministrazioni;
al comma 201 sostituire le parole: 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro con le seguenti: 215 milioni di euro per l'anno 2010, 664 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.250 milioni di euro».
al comma 202, sostituire le parole: agli oneri derivanti da 199 a 201, pari a con le seguenti: agli oneri derivanti da 199 a 201, quanto a.
al comma 242, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, 320 milioni di euro per l'anno 2011, 650 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 2. 1877. 195. Di Pietro, Palomba, Favia, Borghesi, Cambursano, Paladini.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, sostituire il comma 200 con il seguente:
Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, comma 9, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco,»;
b) all'articolo 61, comma 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire il perseguimento dei fini istituzionali della forza di polizia di cui

Pag. 85

alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, è autorizzata l'assunzione, limitatamente all'anno 2010, di personale a tempo determinato di cui all'articolo i della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 1,55 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:
al comma 201, secondo periodo, sostituire le parole: di 115 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: di 116,55 milioni di euro per l'anno 2010.
al comma 202, sostituire le parole: pari a 115 milioni di euro per l'armo 2010 con le seguenti: pari a 116,55 milioni di euro per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 97. Bitonci, Fugatti.
(Inammissibile)

All'emendamento del Relatore 2. 1877, sostituire il comma 200 con il seguente:
Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, comma 9, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco,»;
b) all'articolo 61, comma 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire il perseguimento dei fini istituzionali della forza di polizia di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, è autorizzata l'assunzione, limitatamente all'anno 2010, di personale a tempo determinato di cui all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 1,55 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto-legge 282 del 2004, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 1.550;
0. 2. 1877. 96. Bitonci, Fugatti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 201, capoverso comma 9-bis, aggiungere le seguenti parole: La forza di polizia di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, è altresì autorizzata ad assumere, limitatamente all'anno 2010, personale a tempo determinato di cui all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n.124, entro il limite di spesa di 1,55 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di 115 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: di 116,55 milioni di curo per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 202, sostituire le parole: pari a 115 milioni di euro con le seguenti: pari a 116,55 milioni di euro.
0. 2. 1877. 95. Bitonci, Fugatti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877, al comma 201 aggiungere il seguente: Per l'ammodernamento delle sedi e acquisto di attrezzature, necessarie allo svolgimento delle attività, dei distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco sono destinati 5 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 247, agli importi, della voce Altri interventi a misure di

Pag. 86

particolari valenza sociale e di riequilibrio socio economico, apportare le seguenti modifiche:
2010: 196;
2011: 118;
2012: 55.
0. 2. 1877. 77. Nannicini, Ceccuzzi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 201 aggiungere il seguente:
201-bis. Al comma 42, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: «a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del bilancio dello Stato».
0. 2. 1877. 89. Bitonci.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 202, sostituire le parole: 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012 con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2010 e 688 milioni di euro per l'anno 2011 quanto a 142 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 2. 1877. 33. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Tassone, Mantini, Mannino, Rao, Bosi.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 203 sostituire le parole: il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo con le seguenti: le prestazioni di giustizia effettuate a fronte di richieste di informazioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla fornitura dei tabulati di traffico telefonico, sono effettuate dietro pagamento erogato attraverso un unico soggetto di un canone annuo determinato da un valore forfetario pari alla media del fatturato emesso dagli operatori nei precedenti due anni per la fornitura delle medesime prestazioni. Tale valore, aggiornato annualmente, sarà definito con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Al fine di assicurare un contenimento della spesa per tali prestazioni il decreto fisserà anche specifici parametri di recupero di efficienza in capo ai soggetti obbligati. In relazione alle prestazioni di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo.
0. 2. 1877. 59. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 203, sostituire le parole: per il rilascio con le seguenti: «le prestazioni a fronte di richieste di intercettazioni e il rilascio»;
b) sostituire il comma 209 con il seguente:
209. All'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 4 è soppressa;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
4-bis. Il giudice, tenuto conto della rilevanza del fatto e delle condizioni economiche del reo, può applicare la pena accessoria della pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati.
4-ter. Il giudice dell'esecuzione, tenuto conto della rilevanza del fatto e delle condizioni economiche del reo, può disporre che non sia applicata la pena accessoria della pubblicazione anche della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 171-ter, comma 4, lettera b), della legge 22

Pag. 87

aprile 1941, n. 633, nel testo vigente prima della entrata in vigore della presente legge.
0. 2. 1877. 103. Fugatti.

All'emendamento del Governo 2. 1877, al comma 204, lettera b), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 215. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Amici, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 204, lettera b), sopprimere il numero 2.
0. 2. 1877. 213. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Orlando.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 204, lettera c), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 217. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Orlando, Amici, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 204, lettera c), sopprimere il numero 2).
0. 2. 1877. 216. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Orlando.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere i commi 208, 209 e 210.
0. 2. 1877. 67. Girlanda.

All'emendamento 2. 1877, al comma, 208, dopo le parole: della sentenza aggiungere le seguenti: e del dispositivo.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 218. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Orlando, Amici.

Pag. 88

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 208, dopo le parole: della sentenza aggiungere le seguenti: e del dispositivo.
0. 2. 1877. 214. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Orlando.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere i commi 212, 213, 214, 215 e 216.
0. 2. 1877. 220. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Orlando, Amici.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 212, sopprimere le parole: in deroga ad ogni disposizione vigente e
0. 2. 1877. 221. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 213.
0. 2. 1877. 222. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sopprimere il comma 214.
0. 2. 1877. 223. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 214 sostituire le parole: l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'intervento con le seguenti parole: l'intesa in sede di Conferenza unificata sulla localizzazione dell'intervento.
0. 2. 1877. 373. De Micheli, Marchi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 217, sostituire le parole: di cui all'articolo 3 fino alle parole: organizzazione giudiziaria con le seguenti: unico giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.
0. 2. 1877. 225. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Amici.

All'emendamento 2. 1877, dopo il comma 218 inserire il seguente:
218-bis. All'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole «e nel 20 per cento per la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e nel 70 per cento per la realizzazione».
0. 2. 1877. 313. Duilio.

All'emendamento 2. 1877, al comma 219, capoverso comma 436, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00 e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata.
0. 2. 1877. 197. Cambursano, Borghesi.

All'emendamento del Governo 2. 1877, al comma 219, capoverso comma 436, sopprimere la lettera a).
0. 2. 1877. 326. Vannucci.

Pag. 89

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 219, capoverso comma 436, sostituire le parole: euro 400.000,00 con le parole: euro 100.000 ovunque ricorrano.
0. 2. 1877. 412. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877, al comma 219 al capoverso comma 437, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sessanta giorni con delibera del consiglio comunale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere in fine le parole: La vendita dovrà essere perfezionata entro l'anno in cui le Regioni e gli enti locali hanno esercitato il diritto di prelazione.
0. 2. 1877. 75. Ceccuzzi, Nannicini.

All'emendamento 2. 1877, al comma 219, capoverso comma 437, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: 60 giorni.
0. 2. 1877. 196. Cambursano, Borghesi.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 220 sostituire le parole: affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2069, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 con le parole: sono destinate agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio di cui al comma 321 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,.
0. 2. 1877. 312. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 224, con i seguenti:
224. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
224-bis. Per finire dei benefici di cui al comma 18-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
224-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 224 e 224-bis.
224-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
224-quinquies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, ovunque ricorrano le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

Pag. 90

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

224-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
224-septies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: curo 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, al comma 242 aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di curo decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 37. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Buttiglione, Volontè, Mantini, Pezzotta, Delfino, Capitanio Santolini, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sostituire il comma 224 con i seguenti:
224. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
224-bis. Per fruire dei benefici di cui al comma 224, il locatore tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
224-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 224-bis e 224-ter.
224-quater. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, può essere finita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.
224-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, pari 2.000 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33.
0. 2. 1877. 36. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Buttiglione, Volontè, Mantini, Delfino, Capitanio Santolini, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Drago.
(Inammissibile)

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 224, seconda riga dopo le parole: dell'Aquila, aggiungere le seguenti: e di tutte le città i regione.

Pag. 91

Conseguentemente al comma 242 aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 368. De Micheli.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 224 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti titolari di contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi ed ubicate nella provincia de L'Aquila, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, possono applicare una detrazione dall'imposta sui redditi, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, tino ad un massimo di 1.500 curo, se il loro reddito complessivo non supera i 50.000 curo. Tale detrazione è alternativa a quelle previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di curo per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 198. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 224 inserire il seguente:
224-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 224 ed in via sperimentale per l'anno 2010, ai soggetti titolari di contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, ubicate nella provincia de L'Aquila, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile.

Conseguentemente al comma 242 aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010.
0. 2. 1877. 371. De Micheli, Fluvi.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877, al comma 225, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento». All'articolo 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
0. 2. 1877. 171. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877, dopo il comma 226, aggiungere il seguente:
226-bis. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo

Pag. 92

il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale vincolo è derogato se sulle predette aree sono realizzate da soggetti privati opere di interesse pubblico senza fini di lucro, approvate dal consiglio comunale».
0. 2. 1877. 32. Ciccanti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877, dopo il comma 226 aggiungere il seguente:
226-bis. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I comuni possono concedere in deroga a terzi in diritto di superficie le predette aree, al solo fine della realizzazione di opere di interesse pubblico approvate dal consiglio comunale».
0. 2. 1877. 30. Ciccanti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 226, aggiungere il seguente:
226-bis. All'articolo 1, comma 434, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatta salva la destinazione delle aree stesse a finalità di pubblica utilità deliberata dal consiglio comunale».
0. 2. 1877. 31. Ciccanti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 228, sopprimere la lettera c).
0. 2. 1877. 199. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 230, aggiungere il seguente:
230-bis. All'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente: «7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
230-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
230-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per
cento».

230-quinquies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le

Pag. 93

parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
230-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Al comma 242 aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 150. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Ria, Delfino, Libè, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 231, primo, periodo, sostituire le parole: realizza uno o più fini istituzionali di Cassa Depositi e Prestiti con le seguenti: sia la concessione di finanziamenti a fronte dell'acquisizione di partecipazioni nelle piccole e medie imprese.
0. 2. 1877. 415. Boccia.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 231 aggiungere i seguenti:
231-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei debiti finanziari a breve termine delle piccole e medie imprese in mutui a medio e lungo termine mediante concessione di garanzia della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
231-ter. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il fondo ha una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti.
0. 2. 1877. 414. Boccia.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il comma 231 aggiungere il seguente:
231-bis. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata alla concessione, alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro

Pag. 94

pluriennale, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria e al rafforzamento patrimoniale delle imprese.
0. 2. 1877. 413. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

All'emendamento 2. 1877, dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
231-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Quanto previsto al comma 1 si applica, per l'anno 2010, per le regioni nel caso dell'estinzione anticipata dei mutui e prestiti a qualsiasi titolo effettuata, senza la necessità di ricorrere ad oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
0. 2. 1877. 362. Causi.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877, al comma 232, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti:, rispettando in via prioritaria, la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006.
0. 2. 1877. 25. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'emendamento 2. 1877, al comma 232, dopo le parole: sono stabilite inserire le seguenti: rispettando la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006.
0. 2. 1877. 24. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'emendamento 2. 1877, al comma 233 sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2010 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2010, 90 milioni per l'anno 2011 e 55 milioni per l'anno 2012.

Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 55 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 2. 1877. 295. Franzoso.

All'emendamento 2. 1877, al comma 233, dopo le parole: per l'anno 2010 aggiungere le seguenti:, 50 milioni per l'anno 2011 e 50 milioni a decorrere dal 2012.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
0. 2. 1877. 296. Franzoso, Distaso.

All'emendamento 2. 1877, al comma 233, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le risorse di cui al presente comma sono altresì destinate alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Tali imprese mantengano

Pag. 95

comunque il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, indipendentemente dall'entrata in vigore del regolamento previsto al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 139.
0. 2. 1877. 365. Beltrandi, Duilio.

All'emendamento 2. 1877, dopo il comma 234, aggiungere i seguenti:
234-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011 il canone di abbonamento previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, assume la denominazione di imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo.
234-ter. Sono soggetti all'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi. La presenza di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radiotelevisivi o la titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica sono elementi presuntivi della detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi e determinano l'applicabilità dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, salvo quanto previsto al comma 234-quater.
234-quater. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, pur essendo muniti di un impianto aereo idoneo alla captazione dei programmi radiotelevisivi o risultando intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso privato, dichiarino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non detenere, nell'intero anno di riferimento dell'imposta, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radio o televisivi. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva i cui al primo periodo deve essere presentata per ciascuna annualità di imposta.
234-quinquies. L'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è dovuta unicamente per la dimora abituale di ciascuna famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilita in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi riceventi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica.
234-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2011 una quota del 25 per cento del maggior gettito annualmente conseguito con l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sarà utilizzata per la progressiva riduzione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo in favore dei soggetti a cui spetta l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 38 legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i nuclei familiari che abbiano dichiarato un valore ISEE di reddito e patrimonio, nell'anno di riferimento, inferiore ai 22.000 euro. Le riduzioni dell'imposta ordinaria di cui al presente comma sono annualmente stabilite secondo le modalità previste al comma 234-undecies.
234-septies. Sono tenuti al pagamento dell'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, nonché coloro che detengono apparecchi riceventi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.
234-octies. In caso di mancato pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è comminata, a decorrere dal 1o gennaio 2011, una sanzione amministrativa, in aggiunta all'imposta

Pag. 96

dovuta e agli interessi di mora, di importo compreso tra 500 euro e 2.000 euro per ciascuna annualità dell'imposta ordinaria evasa, e tra 2.000 euro e 8.000 euro per ciascuna annualità dell'imposta speciale evasa.
234-novies. Con il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo per l'anno 2011 e con il versamento della somma di 20 euro per ogni annualità del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non corrisposta dall'anno 2001, viene estinta ogni violazione relativa al mancato pagamento dello stesso canone, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.
234-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni per la riscossione dell'imposta che consentano, anche tramite convenzioni con società fornitrici o distributrici di energia elettrica, di individuare i soggetti di imposta e di assicurare la regolarità del gettito anche mediante frazionamenti infra-annuali del pagamento dell'imposta. Sono, altresì, definiti il modello e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista al comma 234-quater.
234-undecies. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto stabilisce l'ammontare dell'imposta per il servizio pubblico radiotelevisivo in vigore dal 1o gennaio dell'anno successivo, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 18, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
234-duodecies. Sono abrogati l'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103 ed il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, ad eccezione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2, comma quinto;
b) l'articolo 9, comma primo, nel quale sono soppresse le parole da: «L'abbonato alle radioaudizioni» a: «non essendo abbonato» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque;»;
c) gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22;
d) l'articolo 24, nel quale sono soppresse le parole: «in numero non superiore a 50»;
e) gli articoli 25, 27 e 29.

234-terdecies. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme attuative entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 234-terdecies continuano ad essere applicate all'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo le vigenti disposizioni in materia di disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo non abrogate dal primo periodo e non incompatibili con la presente legge.
0. 2. 1877. 64. Rao, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, il comma 235 è sostituito dai seguenti:
235. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto individua gli interventi di immediata realizzabilità sulla base dei criteri stabiliti con i decreti attuativi del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, considerando in modo particolare la classificazione di sismicità della zona, gli indicatori di rischio sismico e di sicurezza complessiva, nonché l'età degli immobili.

Pag. 97

235-bis. Il decreto di cui al comma 235, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
235-ter. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 235, il cui importo complessivo ammonta a 300 milioni di euro, vengono ripartite tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
0. 2. 1877. 314. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del Governo al comma 235, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere dalle parole: previa approvazione, fino alle parole: di carattere finanziario;
b) sostituire le parole: fino all'importo, con le seguenti: per un importo;
c) sostituire le parole: nell'ambito delle misure con le seguenti: in quanto risorse aggiuntive.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012.
0. 2. 1877. 200. Cambursano, Borghesi, Zazzera, Di Stanislao, Di Giuseppe, Piffari, Scilipoti.

All'emendamento 2. 1877 del relatore, al comma 235, sopprimere le parole da: previa approvazione, fino a: di carattere finanziario e aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di consentire la massima celerità nell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, le suddette risorse sono direttamente assegnate agli enti locali interessati, previa Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'individuazione della ripartizione delle risorse e della realizzazione dei medesimi interventi.
0. 2. 1877. 201. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Di Giuseppe, Piffari, Scilipoti, Di Stanislao.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 235, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In considerazione della finalità indicata dal primo periodo, le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, non si applicano nell'anno 2010 ai comuni inadempienti che nel triennio 2007, 2008 e 2009 abbiano provveduto alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e ad interventi di adeguamento e ampliamento di tali edifici a causa della crescita della popolazione scolastica residente. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.
0. 2. 1877. 432. Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'emendamento del Relatore 2. 1877, dopo il comma 235-bis, aggiungere i seguenti:
235-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente: «7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

Pag. 98

235-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
235-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

235-quinquies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento.».
235-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1877. 149. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Ria, Delfino, Libè, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del relatore al comma 236, primo periodo, sostituire dalle parole: Le risorse assegnate per interventi» fino a: 29 novembre 2008, n. 183; sono destinate, con le seguenti: Le risorse pari a 1.300 milioni di euro di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente legge, sono destinate.

Conseguentemente dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
236-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater le parole da: «è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «è

Pag. 99

assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un contributo complessivo di 1.300 milioni di euro per interventi in campo ambientale e per la realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo»;
b) è soppresso il comma 4-quinquies.
0. 2. 1877. 202. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

All'emendamento 2. 1877, al comma 236, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro e aggiungere dopo il primo periodo il seguente: Un quota pari a 200 milioni di euro delle risorse assegnate è destinata ad interventi di recupero, riassetto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio della provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1o ottobre 2009, nonché ad interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate.
0. 2. 1877. 29. Naro, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 236, primo periodo, dopo le parole: della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata,.
* 0. 2. 1877. 34. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 236, primo periodo, dopo le parole: della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti:, d'intesa con la Conferenza unificata,.
* 0. 2. 1877. 203. Barbato, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 236, primo periodo, dopo le parole: 2009, n. 13 aggiungere le seguenti: e le regioni interessate.
0. 2. 1877. 315. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

All'emendamento 2. 1877 del relatore, al comma 236, secondo periodo, dopo le parole: possono essere utilizzate aggiungere le seguenti:, rispettando la destinazione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree rientranti nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
0. 2. 1877. 460. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sostituire il comma 238 con il seguente:
238. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le risorse destinate all'autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono incrementate di 30 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dello sviluppo economico - Regolazione dei mercati, Vigilanza sui mercati, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori - Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: - Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2 - Interventi - cap. 2275), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

e conseguentemente, ai comma 242 aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo

Pag. 100

successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
0. 2. 1877. 204. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 239 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È, altresì, assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio, la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2010 destinati:
a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti, nonché a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi more uxorio;
b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro, ad integrazione dei 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

Sono, altresì, sospesi i termini tributari e contributivi, per i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dall'evento, fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
0. 2. 1877. 396. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 1877 del Relatore al comma 242, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma, «programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale» legge n. 328 del 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», articolo 20, comma 8:
2010: + 500.000;
2011: + 500.000;
2012: + 500.000.
0. 2. 1877. 345. Miotto, Livia Turco.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 242 aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Pag. 101

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 dei 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 300.000;
2011: + 300.000;
2012: + 300.000.
0. 2. 1877. 151. Pezzotta, Volontè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 242, aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
246-bis. Le risorse per l'anno 2010 del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono incrementate di ulteriori 100 milioni di euro.

Al comma 247, elenco 1, aggiungere la voce: Interventi di immediato soccorso a tutela delle popolazioni colpite da calamità naturali e misure di potenziamento delle strutture della protezione civile con il seguente importo:
2010: 100
0. 2. 1877. 206. Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877, al comma 242, aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, dopo comma 246, aggiungere il seguente:
246-bis. Le risorse per l'anno 2010 del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono incrementate di ulteriori 100 milioni di euro.
Al comma 247, elenco 1, alla voce incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento dell'università apportare le seguenti variazioni:
2010: + 100.
0. 2. 1877. 207. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 2. 1877 del relatore, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni diparte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48,1 milioni di euro per l'anno 2010, e 83,3 milioni per ciascuno degli anni 2011-2012.

Conseguentemente, al capoverso Tabella D, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Decreto legislativo

Pag. 102

n. 102 del 2004 - Fondo di solidarietà nazionale (cap. 7439), sostituire gli importi come segue:
2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.
0. 2. 1877. 205. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano, Messina.

All'emendamento 2. 1877, al comma 242, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sopprimere le riduzioni di spesa relative alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2.
0. 2. 1877. 324. Fluvi, Causi.

All'emendamento 2. 1877, al comma 247, primo periodo, dopo le parole: per essere riassegnate aggiungere le seguenti: nella misura del 75 per cento, al netto degli utilizzi previsti dal presente articolo.

Conseguentemente aggiungere in fine le parole: Il 25 per cento delle predette risorse affluisce al Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Detto Fondo è altresì alimentato dalle maggiori disponibilità che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 eccedenti quelle utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge. Le risorse affluite ai sensi del presente comma al Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, limitatamente al 2010, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione forfetaria ed una tantum per i redditi di lavoro dipendente e da pensione di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non superiori a 35.000 euro annui.

Conseguentemente, gli importi delle voci dell'Elenco 1 sono ridotte del 25 per cento.
0. 2. 1877. 76. Nannicini, Ceccuzzi.

All'emendamento 2. 1877, al comma 247, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: in ogni caso distinguendo tra le disponibilità di conto capitale e quelle di parte corrente. Ogni due mesi il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma e sul relativo utilizzo.
0. 2. 1877. 318. Duilio, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Turco Livia, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

All'emendamento 2. 1877, al comma 247, dopo le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con riferimento agli interventi in materia di scuole.
0. 2. 1877. 423. Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 247, secondo periodo, sopprimere le parole: nella misura massima ivi prevista,.
0. 2. 1877. 99. Bitonci, Fugatti.

All'emendamento 2. 1877, al comma 247, dopo le parole: competenti per i

Pag. 103

profili finanziari. aggiungere il seguente: Le disponibilità del Fondo, destinate alle finalità di cui all'elenco 1, allegato alla presente legge, per il «Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, non impegnate al termine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio per le medesime finalità».
0. 2. 1877. 421. Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento 2. 1877, al comma 247, allegato 1, sopprimere la voce: Adempimento degli impegni dello stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente, alla penultima voce, aggiungere le parole: articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione e apportare le seguenti variazioni:
2010: + 130.
0. 2. 1877. 106. Cesario.

All'emendamento 2. 1877, al comma 247, elenco 1, aggiungere, in fine la seguente voce: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge . 6 agosto 20091-n. 13, articolo 65.
0. 2. 1877. 316. Duilio.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, all'elenco 1, aggiungere alla voce: Interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio economico le seguenti parole: tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo, e conseguentemente, dopo le parole: seguenti disposizioni inserire i seguenti riferimenti legislativi: - Legge n.286 del 23 ottobre 2003; decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967;.
0. 2. 1877. 337. Porta, Bucchino, Garavini, Farina, Fedi, Narducci.

All'emendamento 2. 1877, al comma 247, elenco 1, prima voce, dopo le parole: delle autorizzazioni di spesa, aggiungere le parole: e stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, e conseguentemente, alla medesima voce, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: - Legge n. 49 del 1987.
0. 2. 1877. 340. Barbi, Maran, Fassino, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Mecacci, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

All'emendamento 2. 1877, al comma 247, elenco 1, ultima voce, aggiungere, in fine le parole: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di Sviluppo, conseguentemente, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: - Legge n. 49 del 1987.
0. 2. 1877. 338. Barbi, Maran, Fassino, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Mecacci, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, comma 247 elenco 1, aggiungere la voce Funzionalità del sistema giustizia - Regio Decreto n. 787 del 1931; decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; Legge n. 296 del 2006, articolo 1, co 1304; DL n. 143 del 2008, articolo 2
2010: 100;
2011: 50;
2012: 30.

Pag. 104

Conseguentemente all'ultima voce:
2010: - 100;
2011: - 50;
2012: - 30.
e, alla medesima voce sopprimere le parole: funzionalità del sistema giustizia e Regio Decreto n. 787 del 1931; decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1304; DL n. 143 del 2008, articolo 2.
0. 2. 1877. 208. Palomba, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, All'allegato 1 previsto dall'articolo 2, comma 247, aggiungere negli intervento, dopo le parole: legge 23 dicembre 2000 n. 388 le parole: Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Articolo 1, comma 417.
0. 2. 1877. 79. Ceccuzzi, Nannicini.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 247, elenco 1, ultima voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 30;
2011: - 30.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.
0. 2. 1877. 4. Di Biagio.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 247, elenco 1, ultima voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 30;
2011: - 20.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2010: + 30.000;
2011: + 20.000.
0. 2. 1877. 3. Di Biagio.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 247, elenco 1, ultima voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 20;
2011: - 20.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.
0. 2. 1877. 2. Di Biagio.

All'emendamento del Relatore 2.1877, al comma 247, elenco 1, sopprimere la prima voce.

Conseguentemente, alla penultima voce, aggiungere le parole: articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, sostituire la cifra: 370 con la seguente: 500.
0. 2. 1877. 106. Cesario.

All'emendamento del Relatore 2.1877, comma 247, elenco 1, alla prima voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 30.

Conseguentemente:
alla quarta voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 100;

Pag. 105

alla quinta voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 70.
0. 2. 1877. 27.Fugatti.

(Ritirato)

All'emendamento 2.1877, comma 247, elenco 1, prima voce, dopo le parole: delle autorizzazioni di spesa, aggiungere le parole: e stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Conseguentemente, alla medesima voce, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: - Legge n. 49 del 1987.
0. 2. 1877. 340.Barbi, Maran, Fassino, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Mecacci, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, elenco 1, apportare le seguenti variazioni:
alla seconda voce:
2010: - 100;
alla quarta voce: 2010: - 50;
alla settima voce: 2010: - 150;
all'ultima voce: 2010: - 100.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la seguente voce: Erogazione, in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 18 (legge finanziaria 2010, a titolo di acconto di quanto dovuto alla regione stessa per gli esercizi 2008 e 2009 in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, con il seguente importo: 400 milioni di euro nel 2010.
0. 2. 1877. 5. Strizzolo, Maran, Rosato, Cuperlo.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, alla quarta voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 100.

Conseguentemente, alla settima voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 100.
0. 2. 1877. 63. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri, Occhiuto.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, quarta voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 50.

Conseguentemente, tutte le altre voci sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2010.
0. 2. 1877. 94. Bitonci, Fugatti.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, al comma 247, elenco 1, quarta voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 25.

Conseguentemente, tutte le altre voci sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per il 2010.
0. 2. 1877. 93. Bitonci, Fugatti.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, penultima voce, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
0. 2. 1877. 74. Nannicini, Ceccuzzi.

Pag. 106

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, penultima voce, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: legge 23 febbraio 2001, n. 79.
0. 2. 1877. 71. Ceccuzzi, Nannicini.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, penultima voce, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: legge 20 febbraio 2006, n. 77.
0. 2. 1877. 73. Ceccuzzi, Nannicini.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, penultima voce, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 417.
0. 2. 1877. 79. Ceccuzzi, Nannicini.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, ultima voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 30;
2011: - 30.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni.
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.
0. 2. 1877. 4. Di Biagio.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, ultima voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 30;
2011: - 20.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2010: + 30.000;
2011: + 20.000.
0. 2. 1877. 3. Di Biagio.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, ultima voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 20;
2011: - 20.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.
0. 2. 1877. 2. Di Biagio.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, ultima voce, sopprimere le parole: funzionalità del sistema giustizia.

Conseguentemente, alla medesima voce, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: - Regio Decreto n. 787 del 1931; decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; - Articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
alla medesima voce, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 100;
2011: - 50;
2012: - 30;
aggiungere, in fine, la seguente voce: Funzionalità del sistema giustizia, con i seguenti importi:
2010: 100;
2011: 50;
2012: 30.
0. 2. 1877. 208. Palomba, Borghesi, Cambursano.

Pag. 107

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, all'elenco 1, all'ultima voce, apportare la seguente variazione:
2010: - 1,5.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente voce: Rilancio del Polo di mantenimento pesante nord, attraverso il finanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 73, con il seguente importo:
2010: 1,5.
0. 2. 1877. 116. Polledri, Tommaso Foti.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, ultima voce, aggiungere le parole: tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo.

Conseguentemente, alla medesima voce, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: Legge n. 286 del 23 ottobre 2003; decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967.
0. 2. 1877. 337.Porta, Bucchino, Garavini, Farina, Fedi, Narducci.

All'emendamento 2.1877, comma 24 , elenco 1, ultima voce, aggiungere, le parole: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Conseguentemente, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: - Legge n. 49 del 1987.
0. 2. 1877. 338. Barbi, Maran, Fassino, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Mecacci, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, al comma 247, all'elenco 1, all'ultima voce, aggiungere in fine, le seguenti parole: stanziamenti necessari a garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.
0. 2. 1877. 86.Barbi, Maran, Fassino, Pistelli, Parisi, Tempestini, Corsini, Narducci, Fedi, Mecacci, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, al comma 247, all'elenco 1, all'ultima voce, aggiungere, in fine, le seguenti parole: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987.
0. 2. 1877. 115. Maran, Narducci, Barbi, Tempestini, Mogherini Rebesani, Quartiani, Duilio, Sarubbi, Touadi, Corsini.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, al comma 247, all'elenco 1, ultima voce, aggiungere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166.
0. 2. 1877. 91. Bitonci.

All'emendamento 2.1877 del Relatore, comma 247, elenco 1, ultima voce aggiungere, in fine, la seguente autorizzazione di spesa: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2009, n. 133, articolo 65.
0. 2. 1877. 316. Duilio.

Pag. 108

EMENDAMENTO DEL RELATORE 2.1877

ART. 2.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
5-ter. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
5-quater. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.»

Conseguentemente:
sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali».
2) All'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui all'articolo 28, comma 2-bis».
al comma 20, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.»
dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di

Pag. 109

decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.».

dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
«33-bis. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 33».
al comma 43, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
al comma 47, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».
b) alla medesima lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere i seguenti: «2-ter. Il personale delle Forze armate ed il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4.»;

sostituire il comma 48 con il seguente:
48. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei Confidi agricoli.

dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:
48-bis. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni

Pag. 110

2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo, 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
48-ter. Per le necessità del settore agricolo il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
48-quater. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 nonché del regolamento (CE) n. 13669/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
53-bis. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.
53-ter. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.

dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
56. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 57 a 95.
57. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

Pag. 111

legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, commi 13 e 14, e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata Intesa Stato Regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi sarà assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.
58. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero nella misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;
d) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

Pag. 112

f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, e compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

59. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.
60. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
61. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
62. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi

Pag. 113

di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:
a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
b) fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

63. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 61 e 62 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.
64. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 61, 62 e 63 del presente articolo.
65. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 66 a 81.
66. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;
2) dopo le parole: «si applicano comunque» sono inserite le seguenti: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli».

67. È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di

Pag. 114

raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.
68. Il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove espresso.
69. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 68, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione entro i successivi trenta giorni del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

70. Per la regione sottoposta a piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non

Pag. 115

adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.
71. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
72. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
73. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 71 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione quale commissario ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario

Pag. 116

adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 69, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come da ultimo modificato dalla presente legge.

74. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 69 o 73, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.
75. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
76. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 70 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 73, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.
77. Le disposizioni di cui ai commi 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.
78. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione

Pag. 117

del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità della regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure, definiti nel medesimo piano, per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, e ai commi da 70 a 76.
79. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori.
80. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.
81. Limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:
a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;
b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, le disposizioni di cui al comma 76 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

82. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87.
83. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La

Pag. 118

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.
84. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
85. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
86. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale ed annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio Sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
87. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.
88. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero

Pag. 119

dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
89. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine «brevetto» è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
90. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».
91. Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».
92. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.
93. A decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;
c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

94. In applicazione di quanto disposto dal comma 93, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente ridotto.
95. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».
96. Le disposizioni recate dai commi da 97 a 115 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
97. A decorrere dal 1o gennaio 2010 al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;
b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), è aggiunto il seguente inciso: «determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;
c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;

Pag. 120

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;
d) il primo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;
e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:
«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;
f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente:
«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;
g) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale e affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.
2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.
3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;
h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli inter

Pag. 121

venti nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano, sugli stessi, il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;
i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»;
l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82. - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;
m) all'articolo 83, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

Pag. 122

98. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Süedtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2011, sono riversate, dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previa intesa con la regione e le province autonome.
99. A decorrere dal 1o gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.
100. A decorrere dal 1o gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
101. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 97, lettera g), del presente articolo l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
102. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.
103. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
104. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

Pag. 123

105. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.
107. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.
108. Ai fini dell'attuazione del comma 107 è istituito un organismo di indirizzo composto da:
a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
c) un rappresentante del Ministro dell'interno;
d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 107.

109. L'organismo di indirizzo di cui al comma 108 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 107.

110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 107 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:
a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 107, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;
e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 107, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

Pag. 124

g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 108; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

111. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 108 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
112. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei princìpi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dalla presente legge.
113. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
114. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei princìpi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.
115. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 112, 113 e 114, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1o gennaio 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.

Pag. 125

116. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 95 a 115 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, con le medesime modalità ivi previste.
117. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è integrato:
a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;
b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

118. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.
118-bis. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.
119. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».

121. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
«2-ter. In via sperimentale, per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla

Pag. 126

legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».
121-bis. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
122. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 121. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
123. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
124. Il beneficio di cui al comma 123 è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 123 e del presente comma.
125. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».
126. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
127. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 129, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche

Pag. 127

con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
128. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
129. Gli oneri derivanti dai commi da 125 a 128 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
130. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;
b) al comma 7:
1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi

Pag. 128

interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni».

131. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.».

132. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, all'articolo 20, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 276 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;
b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».

133. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 134 e 135, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.
134. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 133 del presente articolo:
a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

Pag. 129

b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

135. Gli incentivi di cui al comma 134 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.
136. La gestione delle misure di cui ai commi da 133 a 135 è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale, ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 133 a 135, identificando i costi e l'impatto della misura, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.
137. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;
c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;
d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono aggiunte le seguenti: «compresi gli enti locali»;
e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:
«h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;
f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;
g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

138. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

Pag. 130

139. Con effetto dal 1o gennaio 2010 ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
140. In via sperimentale per l'anno 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione.
141. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

144. L'articolo 63, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
145. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».
147. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:
«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

149. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2010» e dopo le parole: «60 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Pag. 131

150. Ai fini dell'applicazione del comma 149, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.
151. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.
152. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile».
153. Agli oneri derivanti dai commi da 119 a 150, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 151 e 152, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, 259 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 a milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.
154. Le disposizioni dei commi da 155 a 175 hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
155. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 158 a 175 mirano:
a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

156. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 154 a 175, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.
157. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 158 a 164 e da 171 a 175 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
158. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca, di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.
159. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione

Pag. 132

pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite dal comma 162. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dal presente comma.
160. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati nella rispetto della la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.
161. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attività, i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.
162. La Banca opera con la rete di cui al comma 161 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca potrà:
a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzati a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 171 a 174;
b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della prima emissione, può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;
c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per

Pag. 133

creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;
d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;
e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

163. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dovranno essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
164. Al termine della fase di avvio e comunque, decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.
165. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
166. Se necessario, in base alla vigente normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti può autorizzare enti e società partecipati dal medesimo Dicastero a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.
167. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 165 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le

Pag. 134

azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.
168. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale.
169. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
170. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 165 a 169.
171. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguano finalità etiche nel Mezzogiorno:
a) le disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;
b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

172. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 171 a 175, ivi inclusi le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 171, e le caratteristiche dei progetti etici.
173. Il beneficio fiscale è concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 171 a 175 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 172. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.
174. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 171 a 175 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.
175. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «titoli governativi dell'area dell'euro» sono inserite le seguenti: «e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».
176. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità

Pag. 135

di cui ai commi da 177 a 180 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
177. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 176, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del venti per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.
178. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari ad un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.
179. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 176 i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico, e successive modificazioni;
c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

180. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
181. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 176 e 180 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.
182. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 183.
183. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 182 che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice

Pag. 136

civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei medesimi decreti, fermi restando gli altri rimedi di legge.
184. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 183, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista da codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.
185. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 183, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 182, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 183 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
186. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 182 a 184 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
187. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma 188, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 182, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, e da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all'entrata

Pag. 137

del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.
188. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 183, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 182 un importo pari a 600 milioni di euro.
189. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 188 del presente articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 183, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali, è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.
190. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per il 2010 e di 12 milioni di euro per il 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
191. All'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «6 giugno 2009,» sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle

Pag. 138

finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009»;
2) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;
3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;
b) al comma 3:
1) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;
2) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».

192. Agli oneri derivanti dai commi 190 e 191, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 190. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 191 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 190, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 190 e 191, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalità ivi previste.
193. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, ferma restando la delibera CIPE n.38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2001, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, una anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea, nel limite massimo di euro 3 per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:
a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da parte delle società concessionarie, di una istanza corredata da un Piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo cronoprogramma;
b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c);
c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:
1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio;
2) volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato dall'ENAC;

Pag. 139

d) accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio;
e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di Stati di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC;
f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma;

194. La misura della anticipazione tariffaria determinata ai sensi della lettera c) del comma 193 può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera CIPE di cui al comma 193. Qualora nei termini di cui alla lettera f) del comma 193 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e con le modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione dell'ENAC. In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 193 non si fa luogo in alcun caso alla anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE di cui al comma 193. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, all'ENAC.
195. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini della invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle

Pag. 140

convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

196. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato».
197. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo ad ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società di cui al medesimo articolo; al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
198. È approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.
199. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
200. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
201. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
«9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dell'anno precedente».
201-bis. Per le finalità di cui ai commi da 199 a 201 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
202. Agli oneri derivanti dai commi 199 a 201-bis, si provvede quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010 e a 344 milioni di

Pag. 141

euro per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri a decorrere dall'anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.
203. All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettriche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo».
204. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;
b) all'articolo 10:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente Testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
c) all'articolo 13:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;
2) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,»;
3) il comma 4 è abrogato.

205. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, sono recuperati mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito.

206. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

Pag. 142

207. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 205 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.
208. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia».
209. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».

210. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale».

211. Per far fronte alla grave ed urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
216. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.
217. I risparmi di spesa derivanti dai commi 203, 204 e da 208 a 210 del presente articolo, affluiscono al fondo di cui al comma 247 della presente legge previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.
218. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti,

Pag. 143

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni, e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dalla Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al Fondo, le predette amministrazione comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del Fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Fermo risultando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio

Pag. 144

sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.
219. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
«436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita».

220. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 218 e 219 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
221. La società Consip Sp.A conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le cui amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
222. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 221 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26,

Pag. 145

comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le convenzioni stipulate dalla società Consip Spa.
223. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società Consip Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 221 e 222 del presente articolo dalla società Consip Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.
224. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
225. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;
c) al terzo periodo le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».

226. Le maggiori entrate derivanti dal comma 225 affluiscono al fondo di cui al comma 247 con le modalità ivi previste.
227. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1o gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.
228. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a un miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un

Pag. 146

importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o comunitarie, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o comunitarie, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.

229. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 228, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.
230. Il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 228 e 229 del presente articolo, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 229.
231. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito» sono aggiunte le seguenti: «nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500 mila euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione».
232. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di

Pag. 147

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
233. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
234. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 233 si provvede con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 233 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 233 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
235. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
236. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al

Pag. 148

presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale.
238. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 è attribuita all'autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della citata legge n. 576 del 1982; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della citata legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5) della citata legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della citata legge n. 266 del 2005. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della citata legge n. 576 del 1982; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della citata legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della citata legge n. 266 del 2005; articolo 1 milione di euro, per ciascun anno, delle
entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorità contribuente all'autorità beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione.
239. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate ad un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio entro l'anno 2009.
240. La disposizione di cui al comma 239 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.
241. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano

Pag. 149

essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
242. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
243. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
244. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
245. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
246. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 245, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
247. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto Fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alla Camera per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le finalità di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge, per le quali sono destinate risorse pari a 201 milioni di euro, vengono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto,

Pag. 150

per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.
248. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.
249. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
250. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Pag. 151

Sopprimere l'articolo 3;
Aggiungere l'Elenco 1

(articolo 2, comma 247)

INTERVENTO 2010 2011 2012
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 25, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
130
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
articolo 63-bis, commi da 1 a 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
400
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.
103
Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti.100 100 100
Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università; Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1.400
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
130
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui alle seguenti disposizioni:
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo 2, comma 2; legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45, comma 1, lettera c); decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 83-bis, comma 26; legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 103 e 106.
400
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni:
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3
proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
370
Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia di cui alle seguenti disposizioni:
- articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379;
articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24;
articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;
articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282;
articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407;
articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452;
articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 72;
articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260;
legge 31 gennaio 1994, n. 93;
articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92;
articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- articolo 1, comma 1010 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2;
- regio-decreto 18 giugno 1931, n. 787; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
- articolo 1, della legge 5 aprile 1985, n. 124.
181 113 60
Totale2.214 213 160
Pag. 152

Alla tabella A:
b) alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: - 519.000.
c) alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 750.000.

Alla tabella C:
a) voce Ministero dell'economia e delle finanze - missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria - Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 - Interventi - cap. 1575), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 2.000;
2011: - 1.800;
2012: - 1.800.
b) voce: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Relazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Art. 70, comma 2, (Agenzia del demanio) (1.1.2 - Interventi - cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:
2010: - 9.200;
2011: - 9.200;
2012: - 9.200.
c) voce Ministero dell'economia e delle finanze - missione Politiche economico-finanziarie

Pag. 153

e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio - Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.2.2 - Interventi - cap. 1702), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 2.000;
2011: - 1.800;
2012: - 1.800.
d) voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio - Decreto-legge n. 95 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - Interventi - cap. 1560), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 7.400;
2011: - 5.700;
2012: - 5.700.
e) voce Ministero dello sviluppo economico - missione Regolazione dei mercati, programma Vigilanza sui mercati, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori - Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: - Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2 - Interventi - cap. 2275), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 11.400;
2011: + 9.300;
2012: + 9.300.
f) voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale - Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671):
2010: + 150.000;

Alla tabella D:
a) missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Ministero dell'economia e delle finanze, - Legge 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (3.1.6 - Investimenti - cap. 7493) (Settore n. 27), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 51.900;
2011: - 16.700;
2012: - 16.700.
b) aggiungere la missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale mezzi tecnici di produzione voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Decreto legislativo n. 102 del 2004: interventi finanziari a sostengo delle imprese agricole: - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21):
2010: + 51.900;
2011: + 16.700;
2012: + 16.700.
c) aggiungere la missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere pubbliche e infrastrutture, voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50, comma 1, punto c): Edilizia sanitaria pubblica (10.1.6 - Investimenti - cap. 7464) (Settore n. 17):
2011: + 200.000;
2012: + 1.800.000
2. 1877. (Nuova formulazione parte ammissibile) Il Relatore.
(Approvato - parte ammissibile)

Pag. 154

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO TAB. 2.154 APPROVATO

Alla Tabella 2, stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca di base e applicata, u.p.b. 12.12 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
2011:
CP: - 1.500.000.

Conseguentemente:
a) La tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è sostituita dalla seguente:

Pag. 155

Pag. 156

Pag. 157

Pag. 158

Pag. 159

b) Alla Tabella 10, stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, u.p.b. 4.1.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2011:
CP: + 1.500.000.
Tab. 2. 154. Il Relatore.