CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2009
252.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 119

ALLEGATO

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524 Lo Presti).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, alle casse e agli enti di previdenza, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuta la facoltà, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti, di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali.
1. 5.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse di cui al presente decreto legislativo e a quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.
1. 5.(Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Alle casse e agli enti di previdenza competenti è riconosciuta la facoltà di poter utilizzare parte del contributo integrativo per l'accrescimento dei montanti individuali.
1. 4. Poli, Delfino.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: L'aliquota non può eccedere il 5 per cento.
*1. 1. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: L'aliquota non può eccedere il 5 per cento.
*1. 3. Poli, Delfino.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:
«3-bis. In fase di prima attuazione e per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo integrativo di cui al comma 3 non può superare il massimale del 5 per cento».
1. 2. Il Relatore.