CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2009
251.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02014 Bitonci e Comaroli: Iscrizione in bilancio di risorse stanziate per contributi alle imprese operanti nel settore dell'editoria

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Bitonci e Comaroli, chiedono chiarimenti riguardo alla richiesta di adozione del provvedimento di variazione del bilancio dello Stato al fine dell'assegnazione dell'importo di euro 70.000.000 per l'anno 2009 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'erogazione di contributi all'editoria.
L'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, al comma 1, ha stabilito che il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso. Ne deriva un onere, in 4 termini di maggiori contributi statali da erogare alle imprese editrici.
In base al comma 2 del medesimo articolo 56, al predetto onere, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai successivi commi 3 e 4.
Riguardo al comma 3, si rappresenta che lo stesso dispone l'elevazione del 5,5 al 6,5 per cento dell'addizionale di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.
Per l'articolo in parola non risulta predisposta, a suo tempo, alcuna relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto tale disposizione normativa non era presente nel disegno di legge originario, bensì è stata introdotta soltanto nel corso dell'esame dell'atto da parte delle Camere, con emendamento parlamentare.
Il Dipartimento delle finanze ha trasmesso in data 29 settembre 2009 la relazione tecnica afferente la disposizione di cui al comma 3 sopra citato, dalla quale emerge, in ragione dei meccanismi connessi alla tipologia dell'entrata in questione e in quanto la predetta normativa è entrata in vigore a fine luglio che i relativi effetti positivi in termini di cassa si avranno solo nell'anno 2010.
Per quanto attiene, invece, agli effetti finanziari derivanti dal comma 4 del medesimo articolo 56, si fa presente che la disposizione in parola, volta alla riduzione dell'onere a carico dello Stato per il rimborso a Poste Italiane S.p.A. non può avere effetti positivi nell'anno 2009. Ciò in quanto i meccanismi dei rimborsi delle tariffe agevolate postali fanno si che gli effetti finanziari positivi della disposizione si realizzino non prima del 2010.
A completezza delle argomentazioni si rappresenta inoltre, che sono già iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2010 le risorse finanziarie derivanti dal citato articolo 56.

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ALLEGATO 2

5-02152 Baretta e Nannicini: Riassegnazione di residui perenti al Fondo per lo sviluppo

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Pier Paolo Baretta e Rolando Nannicini pongono quesiti in merito ai tempi necessari per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, per complessivi 12.314,858,97 a favore del capitolo n. 7203 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha comunicato che l'articolo 1-ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236, ha istituito presso il citato Ministero un apposito Fondo per lo sviluppo per favorire la realizzazione di programmi di reindustrializzazione di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive o di riconversione dell'apparato produttivo esistente.
In attuazione alla normativa di cui sopra sono stati approvati cinquantanove programmi di sviluppo per i quali sono state stipulate apposite convenzioni che prevedono tra l'altro, che, a conclusione dei programmi, il saldo viene erogato sulla base dei risultati di una verifica amministrativo-contabile nonché del parere del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali - Ufficio per lo sviluppo territoriale e l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Quasi tutte le iniziative ammesse contributo hanno subito pesanti ritardi nella loro realizzazione, in considerazione della complessità dei programmi, spessa facenti parte di azioni realizzate con il concorso anche di altri strumenti finanziari nazionali e comunitari.
I fondi impegnati a favore dei programmi approvati sono caduti in perenzione amministrativa il 31 dicembre 2005. Pertanto, per poter far fronte alle erogazioni successive a tale data, è necessario inoltrare apposita richiesta di assegnazione sul capitolo 7203 dei residui perenti, al competente Ministero dell'economia e finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio.
Nel corso dell'anno 2009 sono state inoltrate 13 richieste per complessivi 12.314,858,97 euro.
Al riguardo sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si comunica che a fronte della citata somma di 12.314.858,97 euro nel corsa dell'anno 2009, sono state disposte le sotto riportate reiscrizioni in bilancio disposte con i seguenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (DMT):
n. 85495 del 16 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 2009, registro 5, foglio 213, per il complessivo importo di 5.978.889,59 euro (tra cui 121.722,55 euro a favore di Grosseto Sviluppo ed 1.919.878,25 a favore di Valdarno Sviluppo);
n. 88432 del 29 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 2009, registro 5, foglio 249, per il complessivo importo di 4.786.606,02 euro (tra cui 3.512.888,19 euro a favore di Grosseto Sviluppo).

Per le restanti richieste rimaste inevase, pari a complessivi cura 1.549.363,36, formulate dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

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con le note n. 18347 del 25 settembre 2009 e n. 18725 del 30 settembre 2009, sono state accolte con DMT n. 108277, inoltrato alla firma del Ministro in data 20 novembre 2009.
Il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha comunicato altresì che in data 17 novembre 2009 ha provveduto ad inoltrare all'Ufficio centrale di bilancio i relativi decreti di impegno e, successivamente alla registrazione da parte dei predetto organo, si potrà procedere all'erogazione di quanto spettante ai titolari dei programmi.

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ALLEGATO 3

5-02153 Galletti: Modifiche alla disciplina del patto di stabilità per consentire la realizzazione di infrastrutture necessarie alla mobilità

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Galletti ha sollecitato iniziative del Governo volte a modificare le regole del patto di stabilità interno, in modo che possano essere resi fruibili i fondi assegnati per la realizzazione di infrastrutture importanti per la mobilità, quali quelli assegnati per la metropolitana di Bologna.
Al riguardo, si ritiene utile dover evidenziare che la legislazione vigente (articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248) prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno dei soli interventi per il trasporto su.ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica.
Ciò premesso, non può non rilevarsi che l'eventuale esclusione a favore del Comune di Bologna necessita della preliminare quantificazione degli effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno e dell'individuazione della corrispondente compensazione finanziaria.
Non è, poi, da trascurare che il suddetto beneficio verrebbe verosimilmente richiesto anche dalle altre città capoluogo interessate ad interventi similari.
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che da contatti informali con il Ragioniere generale del Comune di Bologna è emerso il seguente profilo dei pagamenti per la realizzazione della metropolitana: 11 milioni nel 2011; 34 milioni nel 2012; 90 milioni nel 2013; 82 milioni nel 2014; 68 milioni nel 2015; 65 milioni nei 2016; 39 milioni nel 2017; per un totale di 389 milioni di euro.
Al riguardo, si ritiene che un'ipotesi di soluzione, almeno per i primi anni, potrebbe essere individuata nella modulazione delle erogazioni dei fondi CIPE in modo tale da essere le stesse contestuali alle effettive esigenze di pagamento.
Infatti, in tale ipotesi, fino all'anno 2014 le attività connesse alla realizzazione della metropolitana di Bologna non avrebbero effetti negativi sui saldi del patto di stabilita interno, atteso che i pagamenti di ciascun anno sarebbero compensati dalle entrate connesse alle erogazioni per i medesimi anni a valere sui fondi CIPE.

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ALLEGATO 4

5-02154 Commercio: Iniziative per compensare lo squilibrio economico della Regione Sicilia e risarcire i cittadini siciliani per i danni causati dalle attività di estrazione e raffinazione del petrolio e dei suoi derivati

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'onorevole interrogante, nel premettere che la Sicilia con le sue raffinerie fornisce un contributo importante alla lavorazione del petrolio per l'intero territorio nazionale e nell'escludere qualsiasi ipotesi di defiscalizzazione regionale, nel presupposto che la materia è regolata a livello comunitario, chiede «se non si ritenga ormai indifferibile, nel quadro delle politiche economiche per il mezzogiorno, l'adozione di iniziative anche di carattere legislativo atte a compensare parzialmente lo squilibrio economico della regione Sicilia e risarcire i cittadini dai danni all'ambiente ed alla salute causati dalle attività di estrazione e raffinazione del petrolio e dei suoi derivati».
Al riguardo, per quanto di competenza dell'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle dogane conferma quanto sostenuto nel documento in esame in merito alla impossibilità di prevedere ipotesi di defiscalizzazione sul territorio della regione Sicilia. Tale ipotesi non sarebbe in linea con la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. La citata direttiva, infatti, non contempla, nell'ambito delle riduzioni ed esenzioni di aliquota di accisa consentite, la possibilità per gli Stati membri di applicare differenziazioni di accisa a livello regionale o territoriale. Detta preclusione opera a prescindere dal rispetto dei livelli minimi di tassazione comunitari indicati nella medesima direttiva.
Per completezza, si fa presente che ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista l'istituzione di un fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off shore. I successivi commi 4 e 5 prevedono l'adozione di due decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Con il primo decreto vengono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal citato articolo. Con il secondo decreto sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.
Nel corso di una riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico, alla quale ha partecipato anche un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, sono state, tuttavia, evidenziate. alcune difficoltà di applicazione concreta della norma, così come formulata, in ragione del richiamo alla «riduzione delle accise» che, come sopra evidenziato, non appare in linea con la citata direttiva 2003/96/CE.