CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2009
247.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
ALLEGATO
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ALLEGATO

Articolo 2 del Regolamento interno del Comitato.

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL COMITATO

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute del Comitato di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria, per i soggetti di cui è stata disposta l'audizione, nonché per eventuali loro accompagnatori autorizzati dal Presidente.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti del Comitato.

3. Il Comitato può delegare lo svolgimento di attività istruttorie a uno o più componenti, i quali riferiscono al Comitato stesso nel termine fissato dal Presidente. La partecipazione a tali attività è consentita a tutti i componenti che ne facciano richiesta.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 3, i componenti si avvalgono dei poteri previsti dall'articolo 31, comma 7 della legge istitutiva. Il Comitato può deliberare l'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento.