CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 novembre 2009
246.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:
1. È istituita l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, di seguito denominata «Autorità», con compiti di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:
a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel comparto ferroviario;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzate gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore del trasporto ferroviario.

1-bis. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio dalle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 1 sono trasferite all'Autorità.
1-ter. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto

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dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.
1-quater. Fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:
a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;
b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;
e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;
f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;
g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di

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eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato della tariffa qualsiasi tributo od onore improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero dalle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;
h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

1-quinquies. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai comma 1-quater, l'Autorità esercita i seguenti poteri:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato sevizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;
b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;
c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;
d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;
e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;
f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;
g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;
h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;
i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei sevizi siano conformi

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alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;
l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;
m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovete le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;
r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di sevizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);
u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero

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non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).
2. 1. Lovelli, Meta.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
1. È istituita l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, di seguito denominata «Autorità», con compiti di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:
a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel comparto ferroviario;
b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzate gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore del trasporto ferroviario.

1-bis. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio dalle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 1 sono trasferite all'Autorità.
1-ter. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni

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organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.
1-quater. Fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:
a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;
b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;
e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;
f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;
g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onore improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero dalle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;

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h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

1-quinquies. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai comma 1-quater, l'Autorità esercita i seguenti poteri:
a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato sevizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;
b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;
c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;
d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;
e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;
f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;
g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;
h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;
i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei sevizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;
l) promuove la redazione di codici deontologici e di nome di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;
m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti

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necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovete le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;
r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti.
2. 2. Lovelli, Meta.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
1-ter. Al fine di garantire la piena autonomia finanziaria dell'ufficio che svolge le funzioni di organismo di regolazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari all'uno per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi
1-quater. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2010, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate al sensi del comma 1-ter, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi del relativi costi.
1-quinquies. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione del piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2010;

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1-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 7 e 8, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 2, nei limiti previsti dal comma 3.
1-septies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 1-ter e 1-quater, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.
1-octies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza nell'ambito delle risorse.
2. 3.Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6-bis, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:
a) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
b) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere a) e c);
c) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
d) applica la sanzione di cui alla lettera a), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni relativi alla cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dal soggetti regolati.
2. 4.Lovelli, Meta.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 5.Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Al termine del loro mandato, il direttore, i componenti del comitato direttivo e i componenti del collegio dei

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revisori dei conti, non possono assumere incarichi direttivi o comunque svolgere attività professionali o di consulenza presso Ferrovie dello Stato o le società dalla stessa controllate ovvero presso aziende operanti nel comparto ferroviario soggette all'attività di controllo dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie.
2. 6.Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Il mandato triennale del direttore, dei componenti del comitato direttivo e dei componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere rinnovato per più di una volta.
2. 7.Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, lettera c) le parole: «da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo» sono soppresse.
2. 8.Favia, Borghesi.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso m-quater, sostituire le parole: comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale» con le seguenti: «influisca sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara».
3. 1.Favia, Borghesi.

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:
4-ter. L'articolo 122, comma 7-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
3. 2. Mariani, Braga, Bratti, Viola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. All'articolo 122, comma 7-bis, le parole: inferiore a 500.000 euro sono sostituite dalle seguenti: inferiore a 1 milione di euro.
3. 3.Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Sopprimerlo.
* 3-ter. 1. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

Sopprimerlo.
* 3-ter. 2. Viola, Mariani, Bratti, Braga.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di esclusivo interesse regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dalle regioni interessate e dall'ANAS S.p.a., in misura non superiore al 50 per cento o interamente partecipato dalle Regioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3-ter. 3. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

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Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di esclusivo interesse regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3-ter. 4. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di esclusivo interesse regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: di interesse regionale e interregionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3-ter. 5. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

Al comma 1, capoverso 289, sopprimere le parole: interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione.
3-ter. 6.Viola, Mariani, Bratti, Braga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289 inserire i seguenti:
289-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sul settore delle concessioni autostradali e verifica il rispetto degli obblighi in capo ai concessionari autostradali previsti all'articolo 11, comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dal comma 85 dell'articolo 2. DL. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
289-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti assegnati all'Anas S.p.A. dal comma 86 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
289-quater. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica altresì che l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali avvenga nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 5-ter della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dal comma 85 dell'articolo 2 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296.
289-quinquies. Ogni previsione normativa vigente in contrasto con quanto previsto dal presente articolo deve intendersi abrogata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
3-ter. 7.Viola, Mariani, Bratti, Braga.
(Inammissibile)

ART. 3-quater.

Sopprimerlo.
3-quater. 1.Lulli.

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Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2011, con le seguenti: 1o gennaio 2010.
3-quater. 2.Lulli.

Sopprimere il comma 3.
3-quater. 3. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Sopprimere il comma 4.
3-quater. 4. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

ART. 3-quinquies.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, senza oneri per il bilancio dello Stato, il Comitato di vigilanza e controllo sugli appalti relativi all'esposizione universale «EXPO Milano 2015», di seguito denominato «Comitato», con sede a Milano.
2. Il Comitato ha il compito di verificare e di approvare, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia, le procedure di affidamento degli appalti e degli incarichi per la realizzazione dell'esposizione universale «EXPO Milano 2015», previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, comprese le procedure per interventi di emergenza previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, ed è composto:
a) dal Prefetto di Milano o da un suo delegato che ne assicura il coordinamento;
b) da un rappresentante della Direzione investigativa antimafia;
c) dal sindaco di Milano o da un suo delegato;
d) dal presidente della provincia di Milano o da un suo delegato;
e) dal presidente della regione Lombardia o da un suo delegato;
f) da un magistrato designato dalla procura di Milano;
g) da un professore universitario di diritto amministrativo designato dall'università degli Studi di Milano.
3-quinquies. 1. Peluffo.

Al comma 1 dopo le parole: di contratti pubblici aggiungere le seguenti: e sui successivi subappalti e subcontratti, comprese le procedure per interventi di emergenza ed in deroga previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001.
3-quinquies. 2.Peluffo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti:, e ne dovranno comunque essere componenti:
a) il Prefetto di Milano o un suo delegato che ne assicura il coordinamento;
b) un rappresentante della Direzione investigativa antimafia, da loro designato;
c) il Sindaco di Milano o un suo delegato;
d) il Presidente della provincia di Milano o un suo delegato;
e) il Presidente della regione Lombardia o un suo delegato;
f) un Magistrato designato dalla Procura di Milano;
g) un Professore universitario di diritto amministrativo designato dall'università degli Studi di Milano.
3-quinquies. 3.Peluffo.

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Al comma 4 dopo le parole: subappalti e subcontratti aggiungere le seguenti:, comprese le procedure per interventi di emergenza ed in deroga previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001.
3-quinquies. 4.Peluffo.

Al comma 4, sostituire le parole da: anche in deroga a, con le seguenti: nel rispetto di.
3-quinquies. 5.Peluffo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge, con le seguenti: di un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3-quinquies. 6.Fiano, Ferrari, Amici.

ART. 4.

Al comma 3, sostituire le parole: d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, con le seguenti: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche europee e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
4 1. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 3 dopo le parole: alla riduzione delle emissioni, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo allo sviluppo del veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica e della relativa rete di rifornimento.
4. 2. Lulli, Mariani, Strizzolo, Velo.

Al comma 3, dopo le parole: alla riduzione del consumo delle risorse naturali, aggiungere le seguenti: alla realizzazione di centri per il riciclaggio e il recupero di batterie riciclabili e alcaline.
4. 3.Duilio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del comma 4, le linee guida, predisposte sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, devono individuare criteri e parametri tali da assicurare comunque livelli e standard di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
4. 4. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 3-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 5. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: al ricorrere dei quali, inserire le seguenti:, acquisita l'intesa con la regione e gli enti locali interessati,.
4. 6. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

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Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa verifica che l'impianto assicuri il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché della legislazione regionale vigente.
4. 7. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
4. 8. Marian, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione dei termini di cui al presente comma non è applicabile agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare.
4. 9. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati.
4. 10. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma è in ogni caso necessaria l'acquisizione del parere degli enti locali interessati.
4. 11. Marian, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 12. Marian, Braga, Bratti, Viola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 11, dell'articolo 30, della legge del 23 luglio 2009, n. 99 sono riconosciute, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti, anche in presenza di default del fruitore termico e tale evenienza sarà considerata come «modifica dell'impianto», ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
4. 13.Vignali.
(Inammissibile)

Alla rubrica, sostituire le parole da: dell'ambientalizzazione sino a: finalizzate con le seguenti: da parte delle imprese di processi produttivi, impianti e innovazioni tecnologiche finalizzati.
4. 14. Piffari, Favia, Scilipoti.

ART. 5-bis.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
5-bis. 1. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
5-bis. 2. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
5-bis. 3. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Sopprimere il comma 2.
* 5-bis. 4. Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.
* 5-bis. 5. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

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Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, per essere destinate a finalità di tutela ambientale e bonifica dei siti inquinati.
5-bis. 6. Mariani, Braga, Bratti, Viola.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990, n.443 e le relative approvazioni all'immissione in commercio, rilasciate ai sensi del medesimo decreto, perdono di efficacia. Il produttore e il distributore, come individuati dall'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» secondo le loro rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto legislativo sono responsabili della immissione in commercio delle apparecchiature. Con successivo decreto non regolamentare dei ministeri competenti per materia sono definite le modalità di sorveglianza del mercato per i prodotti di cui al presente comma.
6. 1.Barani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire i controlli nel settore agroalimentare).

1. Al fine di prevenire le sofisticazioni e le contraffazioni dei prodotti agro-alimentari e per potenziare i controlli relativi ai settori vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario e per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 479/2008, (CE) 555/2008, (CE) 1019/2002 e (CE) 510/2006, e delle direttive (CE) 89/395 e 89/396, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata la somma di euro 800.000 per l'espletamento delle attività di controllo nel settore agro-alimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, limitatamente alla compensazione degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
6. 0. 1. Vanalli, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Inammissibile)

ART. 7.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al

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presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.
7. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: trasporto del gas naturale aggiungere le seguenti: e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.
* 7. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: trasporto del gas naturale aggiungere le seguenti: e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.
* 7. 3.Bernardo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: trasporto del gas naturale aggiungere le seguenti: e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.
* 7. 4. Quartiani.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data.
7. 5. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: I sistemi di misura aggiungere le seguenti: allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione.
* 7. 6. Bernardo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: I sistemi di misura aggiungere le seguenti: allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione.
* 7. 7. Quartiani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in materia di metrologia legale con le seguenti: contenute nei decreti di cui al presente comma.
** 7. 8. Bernardo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in materia di metrologia legale con le seguenti: contenute nei decreti di cui al presente comma.
** 7. 9. Quartiani.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori.
7. 10. Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti.
* 7. 11. Bernardo.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti.
* 7. 12. Quartiani.

Sopprimere il comma 2-bis.
7. 13. Tassone, Mantini, Mannino, Libè.

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ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 1. Amici, Causi, Mariani, Zaccaria, Fontanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Disciplina del servizi pubblici locali).

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale delle collettività territoriali. Principi della materia sono: la tutela della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché la garanzia dei diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, proporzionalità e leale collaborazione.
2. Per servizi pubblici locali si intendono le attività economiche di soddisfazione diretta di bisogni primari della collettività locale, con riferimento alle quali l'Intervento pubblico si rende necessario per l'Insufficiente o la non perfetta adeguatezza del mercato.
3. Sono utenti dei servizi pubblici locali:
a) i residenti nel territorio di riferimento;
b) coloro che, pur non risiedendo nel territorio di riferimento del servizio, si avvalgono dello stesso non occasionalmente.

4. Per quanto concerne la disciplina relativa all'esercizio dei diritti degli utenti ed alle modalità di tutela, anche nelle forme previste dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si rinvia dal comma 28 al comma 31 del presente articolo.
5. Le presenti disposizioni sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato In materia di tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini, dei consumatori e degli utenti, al sensi dell'articolo 117, secondo comma.
6. Sulla base dei principio di sussidiarietà, costituisce funzione fondamentale di comuni; province e città metropolitane individuare, nel rispetto delle competenze regionali le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari degli appartenenti alla collettività locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e con riferimento al miglior livello possibile di qualità e sicurezza.
7. Fermi restando gli obblighi comunitari e quelli fissati dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, concorrenza, nonché al fine di garantire la migliore qualità ed economicità del servizio, gli enti locali, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, possono definire i casi in cui segmenti delle attività di servizio pubblico locale sono condotti in regime di autorizzazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di accessibilità al servizio tenendo altresì conto dei livelli essenziali delle prestazioni.
8. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi da 1 a 7 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale.

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9. Gli interventi pubblici regolati vi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto dei principio di proporzionalità.
10. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'Impresa devono essere previste le necessarie misure compensative.
11. Salvo quanto previsto dal successivo comma 14, l'affidamento della gestione del servizi pubblici locali di rilevanza economica deve sempre avvenire mediante: procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici.
12. Alle procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica possono partecipare anche le società cooperative.
13. Rispetto a quanto stabilito dal precedente comma 11, sono fatte salve le specificità proprie dei settori speciali di cui al comma 27 del presente articolo.
14. In deroga alla modalità ordinaria di affidamento di cui al comma 32, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, in particolare, a società nei cui confronti l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, limitatamente ai casi in cui, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato.
15. Nei casi di affidamento del servizio secondo le modalità indicate al comma 14, l'ente locale affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata.
16. Nel caso di affidamento diretto della gestione del servizio pubblico locale a società in house, è fatto obbligo all'ente locale affidante di verificare ogni tre anni, la sussistenza e la permanenza delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che avevano consentito un efficace ed utile ricorso al mercato. Nel caso di esito positivo della verifica, l'ente locale è obbligato ad affidare la gestione del servizio pubblico locale, mediante gara ai sensi del precedenti commi 11, 12, 13.
17. Le società in house, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico locale, sono soggette al patto di stabilità interno.
18. Alle società in house si applicano le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e quelle ad evidenza pubblica per acquisto di beni e servizi.
19. Le società in house, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico locale, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare.
20. La proprietà delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali è pubblica.
21. È compito dei comuni, delle province e delle città metropolitane interessati individuare, d'intesa con le regioni, le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata al sensi del presente articolo, mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio per direttrici d'area vasta, da definire tenendo conto delle condizioni socio-economiche delle collettività che a diverso titolo usano il territorio, da raccordare con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

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22. I proventi derivanti dalla dismissione totale di partecipazioni azionarie in società affidatario di servizi pubblici locali sulla base delle disposizioni di cui al commi da 11 a 14 devono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, ovvero per la riduzione del debito degli enti locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del patto di stabilità interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.
23. Il rapporto tra gestori del servizio pubblico locale e utenti si uniforma ai criteri di accessibilità, universalità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio.
24. Ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale ha l'obbligo di pubblicizzare, entro e non oltre 90 giorni dall'effettiva presa in gestione del servizio e mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta del servizi resi all'utenza.
25. La carta dei servizi resi all'utenza deve essere adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.
26. La carta dei servizi resi all'utenza deve indicare le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
27. Il permanere dell'affidamento in capo al gestore del servizio pubblico locale è condizionato al positivo riscontro degli utenti, che dovrà essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura del soggetto pubblico proprietario delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e a spese del gestore, secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività.
28. Gli enti affidanti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della normativa comunitaria e statale in materia. I criteri per il calcolo delle tariffe sono:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, tenendo conto degli oneri di servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli rivestimenti e della qualità del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

29. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione a favore dei gestori.
30. Le regioni e gli enti locali, nei settori di loro competenza e tenendo conto elle rispettive norme settoriali, allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi triennali secondo il meccanismo del price cap. Il meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:
a) tasso di inflazione programmata;
b) obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività;
c) recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati;

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d) variazione dei costì derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o degli obblighi relativi al servizio universale.

31. Il gestore dei servizi pubblici locali a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve specificare sui biglietti, sulle fatture o sui bollettini di pagamento, la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formula sintetica e chiara.
32. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

33. Gli affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
15. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 147, comma 2, le lettere b) e c) sono abrogate;
b) all'articolo 148:
1) al comma 2, le parole: «della gestione del servizio idrico integrato» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività di gestione del servizio idrico integrato spettante ai comuni»;
2) al comma 5, le parole: «l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione unica del servizio idrico integrato spetta ai comuni, in forma singola o associata, ed è esercitata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito competente esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito competente, previo accordo di programma, sono definiti i criteri e le modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dalla medesima autorità»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La gestione diretta del servizio idrico integrato di cui al comma 5 può essere esercitata dai singoli comuni o da più comuni associati secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
c) l'articolo 150 è abrogato;
d) all'articolo 151:
1) al comma 1, dopo le parole: «gestori del servizio idrico integrato» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 148, commi 5 e 5-bis»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera a) è abrogata;
2.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel caso di gestori costituiti da società a totale partecipazione pubblica o di soggetti di cui all'articolo 148, comma 5-bis»;
2.3) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel caso di gestori costituiti da società a totale partecipazione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 148, comma 5-bis;

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2.4) alla lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. La garanzia fideiussoria del gestore deve coprire gli interventi da realizzare nei primi tre anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo triennio»;
3) al comma 3, primo periodo, le parole: «da allegare ai capitolati di gara» sono soppresse;
4) al comma 7, le parole: «dell'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «dei comune competente»;
e) all'articolo 166 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I soggetti associati ai consorzi di bonifica ed irrigazione o i conduttori di aziende agricole non servite da impianti o da canali consortili di irrigazione sono esonerati dal pagamento del canone o di ogni altra forma di contribuzione».
15. 3. Messina, Scilipoti, Favia, Borghesi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) al comma 1, dopo le parole: «tutti i servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «ad esclusione del servizio idrico integrato,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «2», alinea, dopo le parole: servizi pubblici locali, aggiungere le seguenti:, con esclusione del servizio idrico integrato,.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: «, nonché in materia di acqua».
15. 4. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo le parole: «tutti i servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «ad esclusione del servizio idrico integrato,».
15. 5. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tutti i servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei servizi idrici,».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.
15. 6. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Zaccaria.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale».
15. 7. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in materia di distribuzione di energia elettrica, aggiungere le seguenti: le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione delle risorse idriche,.
15. 8. Mariani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), dopo le parole: a favore di imprenditori o di società in

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qualunque forma costituite aggiungere le seguenti:, anche a capitale interamente pubblico.
15. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera b).
15. 10. Borghesi, Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.
15. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2), lettera b), sostituire le parole: l'attribuzione dei compiti operativi con le seguenti: l'attribuzione di compiti operativi.

Conseguentemente:
al comma 1, lettera d), capoverso comma 8), lettere b) e c), sostituire le parole: l'attribuzione dei compiti operativi con le seguenti: l'attribuzione di compiti operativi;
al comma 1, lettera d), capoverso comma 9), sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b) con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).
15. 12. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: gestione del servizio inserire le seguenti: nonché il piano industriale pluriennale.
15. 13. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «in house» e, comunque, nel rispetto dei princìpi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 3 e 4.
15. 14. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale o da enti locali associati, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddette «In house» e, comunque, nel rispetto dei princìpi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolte dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3 e al comma 1, lettera d), capoverso 8, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 2.
15. 15 Mariani.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Nell'ambito delle procedure competitive di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti individuano corsie preferenziali per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese alle suddette procedure.
15. 16. Mariani.

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Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4, con il seguente:
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ambiti territoriali entro i quali hanno luogo le situazioni eccezionali, limitative di un efficace e utile ricorso al mercato di cui al comma 3, in base ad un'analisi del mercato, e ne danno comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
15. 17. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: della concorrenza e del mercato inserire le seguenti:, nonché alla Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
15. 18. Favia, Leoluca Orlando, Messina Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: della concorrenza e del mercato aggiungere le seguenti: e alle autorità di regolazione e agli organismi di vigilanza ove costituiti.
15. 19. Federico Testa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole con le seguenti: la quale è tenuta ad esprimere un parere preventivo di assenso o diniego entro novanta giorni dalla ricezione delle predetta relazione.
15. 20. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: parere preventivo inserire le seguenti: e vincolante.
* 15. 21. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: parere preventivo inserire le seguenti: e vincolante.
* 15. 22. Federico Testa.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sostituire le parole: I regolamenti di cui al comma 10 con le seguenti: I decreti legislativi di cui al comma 10.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
al comma 10, nell'alinea, le parole da: «centottanta giorni» sino a: «legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti commissioni parlamentari, adotta uno o più decreti legislativi».
15. 23. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.
(Inammissibile)

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Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: I regolamenti di cui al comma 10 con le seguenti: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato individua, con propria delibera.
15. 24. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione ed erogazione dei relativi servizi».
* 15. 25. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione ed erogazione dei relativi servizi».
* 15. 26. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi».
* 15. 28. Fontanelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi».
* 15. 29. Mariani.

Al comma 1, lettera d) capoverso 8), sopprimere la lettera a).
15. 30. Mariani, Bratti, Braga, Viola.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8), lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 dicembre 2012.
15. 31. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8), lettera a), primo periodo dopo le parole: alla data del 31 dicembre 2011 inserire le seguenti: relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2013.
15. 32. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

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Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane fermo l'affidamento fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora entro il 31 dicembre 2010 la società abbia deliberato di avviare il procedimento di quotazione in borsa da concludere entro il 31 dicembre 2012; l'affidamento cessa decorsi sei mesi da tale ultimo termine senza che la quotazione si sia perfezionata.
15. 33. Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2013.
15. 34. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, sopprimere la lettera d).
15. 35. Causi, Amici.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) dopo le parole del codice civile aggiungere le seguenti:, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,.
* 15. 36. Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) dopo le parole del codice civile aggiungere le seguenti:, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,.
* 15. 37. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) dopo le parole del codice civile aggiungere le seguenti:, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,.
* 15. 38. Quartiani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole: ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali,.
** 15. 39. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole: ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali,.
** 15. 40. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole: al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera d) capoverso comma 8, sostituire le parole siffatte condizione con le seguenti: siffatta condizione e le parole rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del con le seguenti: atta data del.
* 15. 41. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole: al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera d) capoverso comma 8, sostituire le parole siffatte condizione con le seguenti: siffatta condizione e le parole rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del con le seguenti: atta data del.
* 15. 42. Fontanelli.

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Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) I proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni azionarie in società affidatale di servizi pubblici locali devono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, ovvero per la riduzione del debito degli enti locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del patto di stabilità interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.
15. 43. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).
* 15. 44. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).
* 15. 45. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).
* 15. 46. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).
* 15. 48. Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 lettera e) sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2011.
15. 49. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 lettera e) dopo le parole: 31 dicembre 2010 inserire:, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2012.
15. 50. Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero ai sensi della lettera b) del comma 2.
15. 51. Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, primo periodo sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), con le seguenti: ovvero ai sensi dei comma 8, lettera b).
*15. 52. Zeller, Brugger

Al comma 1, lettera d), capoverso 9, comma primo periodo, sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).
*15. 53. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9, comma primo periodo, sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).
*15. 54. Fontanelli.

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Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società controllate dagli stessi soggetti al sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
**15. 55. Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società controllate dagli stessi soggetti al sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
**15. 56. Quartiani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
15. 57. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società a partecipazione mista pubblica e privata il cui socio è stato scelto con procedure competitive ad evidenza pubblica.
15. 58. Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
15. 59. Esposito.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
9-bis. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza ed un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività' di servizio, i soggetti titolari della gestione delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio.
*15. 60. Favia, Borghesi.
9-bis. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza ed un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività' di servizio, i soggetti titolari della gestione delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio.
*15. 61. Federico Testa.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) al comma 10, nell'alinea, le parole da: «centottanta giorni», sino a: «legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti commissioni parlamentari, adotta uno o più decreti legislativi».
15. 62. Favia, Borghesi.
(Inammissibile)

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori.
*15. 63. Federico Testa.

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Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori.
*15. 64. Meta, Lovelli, Velo.

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) disciplinare i criteri di definizione dei capitolati di gara, di valutazione delle offerte, ivi compresa la continuità occupazionale e l'applicazione dei contratti di settore secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
15. 65. Meta, Lovelli, Velo

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.
*15. 66. Zeller, Brugger

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.
*15. 67. Favia, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.
*15. 68. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
m-bis) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.
*15. 69. Fontanelli.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
12-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
** 15. 71. Zeller, Brugger, Nicco.

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Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
12-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
**15. 72. Gnecchi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguente:
g-bis) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
12-bis. Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
15. 73. Nicco, Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato è istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e garantisce l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, alla tutela dell'interesse degli utenti, agli investimenti e alla determinazione delle tariffe. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto dei Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità del servizio idrico integrato e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera b) dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa.
15. 74. Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1-bis, decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474, è istituita l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità opera in piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del

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mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità dei singoli settori interessati e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i princìpi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera b) dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa.
15. 75. Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria.

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:
2-quinquies. All'articolo 161 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «Alla Commissione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni ed I principi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono emanati, al sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alla Commissione al sensi della legge n. 481 del 1995».
15. 76. Mariani.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Made in Italy).

1. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, garantendo la necessaria trasparenza al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messo in commercio con la stampigliatura «Made in Italy», solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il settanta per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute nel nostro Paese.
2. Dal 1 marzo 2010, i prodotti italiani che riportano l'indicazione Made in Italy», devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando - per ogni fase di lavorazione - i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.
3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
16. 1. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole: e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente su territorio italiano con le seguenti: e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano dall'impresa regolarmente iscritta presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in regola con i versamenti degli

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oneri tributari e contributivi dell'ultima annualità.
16. 2. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro.

Al comma 1 sostituire le parole: la lavorazione con le seguenti: le fasi di lavorazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione, si intendono: la filatura, la tessitura e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
1-ter. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
1-quater. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la ridefinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
16. 3. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: che rispetta i requisiti di sicurezza per la salute del consumatore prescritti dalla normativa comunitaria.
16. 4. Vico.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo all'introduzione della certificazione sociale in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente naturale, dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani con lo scopo prioritario di combattere l'utilizzo del lavoro minorile.
16. 5. Lulli.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 8.
16. 6. Marchi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. 7. Vico.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione del marchio «Stile Italiano-Designed in Italy»).

1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy», di proprietà dello Stato Italiano.
2. Il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» è attribuito a tutti i prodotti di cui al comma 1 che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti con riferimento alla diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
16. 01. Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

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ART. 18.

Sopprimerlo.
* 18. 1. Nola, Beccalossi.

Sopprimerlo.
* 18. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Ruvolo, Delfino, Libè.

Sopprimerlo.
* 18. 3. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 con le seguenti: per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e che, avendo in essere dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari azioni giudiziarie, presentano preventiva, espressa rinuncia alle stesse, per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché per le aziende, diverse da quelle di cui sopra, che non superano di oltre il 20 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 140 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni di euro annui.
18. 4. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008 con le seguenti: per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui.
18. 5. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, e con esclusione dei produttori che abbiano superato il 20 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale nel medesimo periodo.
18. 6. Favia, Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

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Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e coloro che non superano la propria quota di oltre il 20 per cento.
18. 7. Tassone, Mantini, Mannino, Delfino, Ruvolo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e abbiano rinunciato espressamente ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
* 18. 8. Faenzi, Nola, Nastri, D'Ippolito Vitale.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e abbiano rinunciato espressamente ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
* 18. 9. Tassone, Mantini, Mannino, Ruvolo, Delfino, Libè.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e siano in regola con i regolamenti inerenti il versamento del prelievo dovuto per i periodi precedenti al 2009/2010.
** 18. 10. Faenzi, Nola, D'Ippolito Vitale.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e siano in regola con le disposizioni inerenti al versamento del prelievo dovuto per i periodi precedenti al 2009/2010.
** 18. 11. Tassone, Mantini, Mannino, Ruvolo, Delfino, Libè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le deroghe alle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, anche in relazione alle operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di prelievo mensile nonché di Politica Agricola Comune.
18. 12. Vanalli, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento».

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Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 80 milioni di euro annui.
18. 13. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:1
1-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni della legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
18. 14. Tassone, Mantini, Mannino, Delfino, Ruvolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il comma 4-quater è soppresso.
18. 15. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 19.

Sopprimerlo.
19. 1. Causi, Fontanelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. Il recupero degli aiuti, di cui al presente articolo ed agli articoli da questo richiamati, non si riferisce e riguarda le società a totale capitale pubblico, affidatarie, da parte dell'ente locale o degli enti locali unici soci, di servizi pubblici, dal momento che non contemplate dalla decisione 2003/193/CE, che si riferisce unicamente alla società a capitale misto pubblico-privato, pur se con capitale pubblico maggioritario.
19. 2. Marchi, Castagnetti.

Al comma 6, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2010, con le seguenti: entro il 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, aggiungere in fine, i seguenti commi:
27-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 31-ter.
27-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni per l'anno 2010.
19-ter. 1. Velo, Meta, Lovelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. I soggetti che a seguito delle procedure di cui al comma 8 acquisiscono la proprietà delle società Tirrenia di Navigazione s.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima s.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima s.p.a., Saremar-Sardegna

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regionale Marittima s.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima s.p.a. sono tenuti, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, a mantenere inalterati livelli occupazionali registrati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge attraverso l'applicazione delle disposizioni relative alla cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché attraverso l'applicazione delle disposizioni relative alla stipulazione dei contratti di solidarietà previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
8-ter. Agli oneri derivati dall'applicazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
19-ter. 2. Favia, Borghesi, Paladini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I soggetti che a seguito delle procedure di cui al comma 8 acquisiscono la proprietà delle società Tirrenia di Navigazione s.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima s.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima s.p.a., Saremar-Sardegna regionale Marittima s.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima s.p.a. sono tenuti a mantenere inalterato per almeno cinque anni dalla data di acquisizione l'assetto organizzativo e l'autonomia finanziaria delle società acquisite, nonché i livelli occupazionali registrati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di effettuare trasferimenti di costi di qualsiasi natura dalle loro società in capo alle società Tirrenia di Navigazione s.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima s.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima s.p.a., Saremar-Sardegna regionale Marittima s.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima s.p.a. acquisite ai sensi del comma 8.
19-ter. 3. Velo, Meta, Lovelli.

Al comma 22, sostituire le parole: 15 milioni di euro, con le seguenti: 30 milioni di euro, e le parole: dodici mesi, con le seguenti: ventiquattro mesi.
19-ter. 4. Velo, Meta, Lovelli.

ART. 19-quater.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 19-quater. - (Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Causa 561/07 - procedura d'infrazione 2005/2433) - 1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, o».
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»;
19-quater. 1. Paladini, Porcelli, Favia, Borghesi, Cambursano.

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Ai comma 1, lettera a), capoverso comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole: nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo.
19-quater. 2. Gatti, Madia.

ART. 20.

Sopprimerlo.
20. 1. Amici, Zaccaria.

ART. 20-bis.

Sopprimerlo.
20-bis. 1. Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine, le parole:, ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate nei riguardi dei titolari del trattamento.

Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: nei confronti, aggiungere le seguenti: di chi ha prestato un consenso al titolare ai sensi dell'articolo 23 e nei confronti.
20-bis. 2. Lo Presti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate nei riguardi del titolare del trattamento.
20-bis. 3. Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate e delle eventuali ulteriori opposizioni manifestate nei confronti dei singoli titolari del trattamento a norma dell'articolo 7.
20-bis. 4. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, inserire le seguenti: e fermi i casi in cui sia stato prestato uno specifico consenso direttamente al titolare.
20-bis. 5. Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: di cui all'articolo 129, comma 1,.
20-bis. 6. Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: nei confronti, aggiungere le seguenti: di chi ha prestato un consenso al titolare ai sensi dell'articolo 23 e nei confronti.
*20-bis. 7. Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: nei confronti, aggiungere le seguenti: di chi ha prestato un consenso al titolare ai sensi dell'articolo 23 e nei confronti.
*20-bis. 8. Pagano, De Girolamo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, alinea sostituire le parole: il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le seguenti: il parere del Garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
20-bis. 9. Amici, Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, alinea, dopo le parole il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti e del Garante.
20-bis. 10. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera b) dopo le parole: a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12

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aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: I terzi eventualmente affidatari della realizzazione e gestione del registro devono essere soggetti che non trattino né direttamente né indirettamente i dati di cui all'articolo 129 del Codice per finalità diverse rispetto a quelle di mera ricerca dell'abbonato, che non si avvalgano di soggetti che effettuino tali trattamenti nel proprio interesse e che non siano collegati né direttamente né indirettamente a soggetti che effettuino, direttamente o per il tramite di terzi, tali trattamenti.
20-bis. 11. Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera e) sostituire le parole senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica con le seguenti: con suddivisione del registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o più sezioni o in tutte le sezioni.
* 20-bis. 12. Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera e) sostituire le parole senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica con le seguenti: con suddivisione del registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o più sezioni o in tutte le sezioni.
* 20-bis. 13. Lo Presti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera e) sostituire le parole senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica con le seguenti: con suddivisione del registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o più sezioni o in tutte le sezioni.
* 20-bis. 14. Pagano, De Girolamo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante, con proprio provvedimento, verifica l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori e ne dispone l'avvio in operatività entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
** 20-bis. 15. Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante, con proprio provvedimento, verifica l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori e ne dispone V avvio in operatività entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
** 20-bis. 16. Lo Presti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante, con proprio provvedimento, verifica l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori e ne dispone V avvio in operatività entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
** 20-bis. 17. Pagano, De Girolamo.

Al comma 4, capoverso comma 1, sopprimere le parole da: per i trattamenti dei dati inclusi , fino alla fine del comma.
20-bis. 18. Amici, Zaccaria.

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ART. 20-ter.

Dopo l'articolo 20-ter aggiungere, il seguente:

Art. 20-quater
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive).

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
20-ter. 01. Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 20-ter aggiungere, il seguente:

Art. 20-quater
(Attuazione delle direttive 2005/60 e 2006/70/CE).

1. In attuazione di quanto disposto dal Regolamento CE n. 1781/2006, dalle Direttive 2005/60 e 2006/70/CE, nonché dalla Risoluzione del parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla lotta al terrorismo, resta fermo, anche nei casi di applicazione dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 e successive modificazioni, l'obbligo di segnalazione di ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui sono tenuti i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.
20-ter. 02. Favia, Borghesi.