CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 135/2009 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il decreto-legge 25 settembre 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, già approvato, in prima lettura, dal Senato;
tenuto conto che il decreto intende porre rimedio alle numerose procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano avviate a causa del ritardato o non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con lo scopo di garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria e di evitare aggravi di oneri a carico dello Stato, derivanti da possibili sentenze di condanna o da contenzioso interno;
rilevato che il provvedimento è stato arricchito da ulteriori disposizioni nel corso dell'esame presso il Senato, molte delle quali riguardano materie di interesse dell'VIII Commissione;
valutate in senso positivo le disposizioni afferenti alla materia dei lavori pubblici, ed in particolare sia la disposizione che - pur inserendo nuovi limiti per la costituzione di società autostradali miste ANAS-regioni - fa comunque salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti ai sensi della previdente normativa, sia la disposizione che, sulla falsa riga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo, dispone apposite misure finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, relativamente agli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015;
considerato che, con riferimento alla materia ambientale, la maggior parte delle disposizioni contenute nel testo sono volte a garantire l'assolvimento degli impegni che il Paese ha assunto con i partner europei ed evitare sentenze di condanna o l'avvio di procedure di infrazione; in particolare si rendono indispensabili le misure previste dall'articolo 4 per le attività di gestione del protocollo di Kyoto e per l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, relativamente alla gestione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività di trasporto aereo, ai fini dell'inserimento degli operatori aerei negli aeroporti italiani nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote;
rilevato che l'articolo 5-bis reca importanti modifiche alla disciplina concernente la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, allo scopo di adeguare tale disciplina a quanto previsto dall'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale e che nell'ambito di tali modifiche, e in considerazione dell'impellente necessità di risorse per la bonifica dei siti inquinati, sarebbe opportuna una precisazione da parte del Governo in merito al comma 2 dell'articolo 5-bis, nel

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senso che i proventi derivanti dalle transazioni globali per la spettanza e quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino e del danno ambientale, di cui all'articolo 2 del DL 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, siano da intendersi devoluti per le medesime finalità cui sono destinate le somme riscosse a titolo di risarcimento di danno ambientale, di cui alla lettera d) del comma 1 del citato articolo 5-bis;
ritenuto che nella materia dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 15, che incide indirettamente sulle competenze della VIII Commissione, sarebbe auspicabile una riflessione più approfondita sulle modalità di gestione dei servizi idrici, che tenga in considerazione la natura di bene pubblico dell'acqua e l'indubbio legame tra tale natura e la gestione da parte di società pubbliche delle risorse idriche, o comunque lasci la possibilità agli enti locali di scegliere liberamente la forma più appropriata di gestione dei propri servizi idrici, secondo la realtà territoriale locale, nelle tre forme di affidamento «in house», con gara, o scelta del socio privato con gara (PPPI), secondo gli ultimi orientamenti della Corte di Giustizia Europea,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.