CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2009
244.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
premesso che:
i casi di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale, nonostante i ripetuti pronunciamenti della Corte di Cassazione, non appaiono rari e richiedono, forse, un pronunciamento chiaro e definitivo al riguardo, al fine di superare inutili e costosi contenziosi;
come noto, in virtù dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti esercenti attività commerciali, qualora «esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente»;
la problematica in oggetto interessa, in particolare, i soci delle società a responsabilità limitata che svolgono presso una stessa azienda la duplice attività di amministratore e di lavoratore. Infatti, l'INPS, in taluni casi, interpreta la citata disposizione escludendo la doppia iscrizione solo se le due forme di assicurazione risultino incompatibili tra loro, ad esempio considerando compatibile l'iscrizione alla Gestione Commercianti e l'iscrizione alla Gestione Separata, ma tale orientamento appare non coerente con quanto statuito dalla Corte di Cassazione, laddove si è ribadito che la funzione della norma è quella di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ravvisando che rispetto alla Gestione Commercianti, anche la Gestione Separata costituisca «forma diversa di assicurazione obbligatoria»;
l'obbligo previdenziale presso l'INPS, relativo a detti soggetti, è stato finora regolato mediante l'iscrizione sia alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, per quanto concerne l'attività di lavoratore, sia attraverso l'iscrizione alla Gestione separata, ex articolo 2, comma 1, legge n. 335 del 1995, per ciò che concerne l'incarico di amministratore. Si ritiene, infatti, che la contemporanea iscrizione di un soggetto alle due citate gestioni non sia in contrasto con il comma 208 della legge n. 662 del 1996 recante «Misure di armonizzazione della finanza pubblica», in ragione di un doppio ordine di motivazioni. In primo luogo, la legge n. 335 del 1995 prevede che l'obbligo contributivo alla gestione separata discenda dal reddito realizzato e l'iscrizione alla predetta gestione non richieda il requisito della prevalenza dell'attività previsto per altre Gestioni di lavoratori autonomi laddove sono, appunto, imposti dalla legge i caratteri della prevalenza e dell'abitualità. Inoltre, in presenza di duplice attività, l'iscrizione alle due gestioni non concretizza una «doppia contribuzione» poiché i due diversi redditi sono sottoposti, ciascuno singolarmente, a contribuzione verso la gestione previdenziale competente;

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attualmente la problematica è all'attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite che esaminerà la materia al fine di pervenire ad una definitiva e univoca conclusione;
il tema, inoltre, è stato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-00984 ed il Governo, in occasione della risposta, ha garantito massimo impegno di approfondimento delle competenti Direzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle more delle decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
allo stesso modo per gli agenti, rappresentanti e intermediari del commercio sussiste l'obbligo per legge a versare importi contributivi, sia all'INPS che all'Enasarco e che l'1 per cento versato a quest'ultimo ente è di fatto a fondo perduto, perché nella generalità dei casi è difficile che gli iscritti possano maturare i requisiti utili per ottenere le prestazioni previste. Tale fatto è stato peraltro oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01338 tutt'ora in attesa di risposta,

impegna il Governo

a promuovere un'azione di indirizzo nei confronti dell'INPS, una volta acquisita la decisione che sarà assunta in materia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
(8-00054)
«Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci».

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ALLEGATO 2

7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
premesso che:
nel quadro delle procedure di mobilità intercompartimentale, previste nell'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali sottoscritta il 10 dicembre 1997, allo scopo di valorizzare la funzione dei docenti e del loro ruolo nella società, nonché in relazione alle linee di indirizzo delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, tendenti a ridurre le situazioni di esubero del personale della scuola, si è provveduto, con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, a disciplinare le modalità di trasferimento del personale scolastico, in possesso di specifici requisiti, alle dipendenze dell'INPS, in funzione delle vacanze di posti disponibili, segnalate dall'Ente stesso;
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata ordinanza ministeriale, il docente collocato nei ruoli dell'INPS, alla VII qualifica funzionale, aveva diritto a conservare «l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS»;
al momento del transito all'INPS dei 799 docenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale, è stato loro attribuito un assegno ad personam, che garantiva il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;
l'INPS sta ora provvedendo al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto; tale riassorbimento ha interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio (RIA);
il personale interessato ha instaurato un contenzioso contro l'istituto richiedendo, tra l'altro, l'estrapolazione della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbilità della stessa;
l'INPS ha formalmente risposto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;
tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, cui la «Funzione pubblica» aveva rimesso il parere, il quale, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e

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quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;
la mancata effettuazione, imputabile al MIUR, della distinzione tra importo della RIA e dello stipendio tabellare, sta comportando gravi conseguenze ai danni dei 799 docenti che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale previste dall'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, i quali oltre al riassorbimento dell'assegno ad personam, che prevede la restituzione di somme considerevoli oscillanti tra i 20.000 e i 30.000 euro, sono costretti a subire il riassorbimento della RIA e l'azzeramento dell'anzianità maturata nel corso degli anni di lavoro presso il Ministero della pubblica istruzione;
allo stesso modo un caso analogo di contenzioso dovuto alla mancata corretta applicazione della determinazione della RIA, che rischia di ripercuotersi negativamente sull'Erario, è rappresentato da quello degli ispettori dell'allora Ministero della pubblica istruzione, già divisi in ispettori tecnici periferici e ispettori tecnici centrali, che vennero inquadrati nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici, e ottennero la qualifica di dirigenti superiori, con l'articolo 5 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito dalla legge n. 417 del 1989 (la denominazione venne sostituita da quella di dirigenti tecnici con decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000);
con l'inquadramento nella qualifica dirigenziale veniva attribuito il 50 per cento dell'importo delle classi di stipendio maturate per il servizio effettivamente svolto nella qualifica di provenienza (articolo 4 del decreto-legge 681 del 1982, come modificato dalla successiva legge di conversione n. 869 del 1982, recante «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato»);
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, relativo al quadriennio 1994-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997, istituiva la Ria (retribuzione individuale di anzianità), decorrente dal 1o gennaio 1997, costituita dal valore degli aumenti biennali e dei loro ratei maturati al 31 dicembre 1996, come voce strutturale della retribuzione nella qualifica unica dirigenziale (articolo 41);
la Ria risentiva della valutazione del 50 per cento dello sviluppo economico nella qualifica precedente;
sussisteva un'oggettiva disparità tra coloro che erano stati immessi nel ruolo unico nazionale dai precedenti ruoli degli ispettori (in genere con servizio limitato a qualche anno dell'intera carriera professionale) e coloro che vi accedevano direttamente con i nuovi concorsi (direttori didattici e presidi, con servizio in genere maggiore, o docenti, per lo più con servizio ancora più prolungato). Infatti la diversa durata della permanenza nella «qualifica di provenienza» si traduceva in un differenziale retributivo, utile per il nuovo inquadramento, che penalizzava chi aveva una carriera migliore;
a tale disparità intendeva rimediare la legge n. 124 del 1999 che, al comma 12 dell'articolo 11, stabiliva che la Ria dovesse essere rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 1998, col procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 (cioè col riconoscimento dell'intera anzianità giuridica ed economica);
tale beneficio era limitato ai soli ispettori già in servizio al momento dell'istituzione del ruolo unico, a quelli nominati successivamente continuava ad applicarsi il 50 per cento dell'incremento retributivo nella qualifica precedente;
il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I, per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001, rendeva utile, per la Ria, il 100 per cento dell'incremento retributivo raggiunto (articolo 40, comma 4: «All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale (......) è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento»);

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alle richieste degli ispettori vincitori di concorso nominati dopo l'istituzione del ruolo unico (decreto-legge n. 357 del 1989) e prima della decorrenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, di applicazione del beneficio, il MIUR rispondeva negativamente, ritenendo che questo dovesse valere solo per i nominati, a partire dalla stessa decorrenza;
questi ispettori (ora «dirigenti tecnici») avrebbero mantenuto così una Ria dimezzata rispetto sia ai colleghi già in servizio nel 1989, sia a quelli nominati (senza aver vinto il concorso, ma in quanto «idonei», in base all'articolo 10 della legge n. 124 del 1999; o senza avervi neppure partecipato, secondo lo spoils system introdotto dalla legge n. 145 del 2002) dopo il 1o gennaio 1998. Ciò con palese violazione dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 («Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»), e ignorando che la dichiarata provvisorietà della parte di retribuzione già determinata in base al decreto-legge n. 681 del 1982 veniva superata dell'articolo 40, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;
anche tale situazione, così come quella sopra esposta relativa al personale della scuola, trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, ha generato l'instaurarsi di numerose cause civili promosse dagli interessati presso i Giudici del lavoro in tutte le sedi regionali di servizio, a partire dal 2002 e tuttora in corso nei vari gradi di giudizio;
le sentenze finora pronunciate non sono univoche, ma in prevalenza favorevoli ai ricorrenti (Giudici del lavoro di Roma, Napoli, Bologna, Firenze; Corti di appello di Torino e Cagliari; contrarie quelle delle Corti di appello di Milano e Trieste);
diversi sono anche i criteri di determinazione della Ria affermati dai giudici, che seguono o la legge n. 124 del 1999 o il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;
le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie (qualcuno, nel frattempo, è deceduto; altri, demoralizzati, hanno abbandonato la contesa);
il Miur, che in tali giudizi appare la parte sempre più soccombente, ha il carico aggiuntivo delle rilevanti spese processuali e dell'aumento degli interessi sulle somme dovute,

impegna il Governo

ad assicurare l'apertura di un tavolo di confronto tra le amministrazioni coinvolte e le parti interessate, al fine di mettere allo studio eventuali soluzioni che - ove giudicato possibile e tecnicamente praticabile - favoriscano, da un lato, una verifica della esatta determinazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e, dall'altro, una valutazione circa la sua distinzione dallo stipendio tabellare, anche al fine di evitare l'insorgenza di contenziosi legali, con conseguente e possibile danno per l'Erario, da parte del personale di cui in premessa.
(8-00055)
«Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci».

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (C. 2364 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2364, già approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638;
considerato positivamente che il provvedimento interviene in una materia delicata quale quella dell'indebitamento, provocato da usura o da altre cause, anche al fine di garantire il reinserimento dell'imprenditore vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale;
preso atto che al Capo II si prevede l'introduzione di una nuova tipologia di concordato, relativa alle cosiddette «crisi da sovrindebitamento», cioè le crisi di liquidità del singolo debitore, che si tratti di famiglie o di imprenditori non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono alla nuova procedura concorsuale di cui al Capo II, anche mediante l'introduzione di una specifica disposizione che preveda la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni.