CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2009
242.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02001 Graziano: Problematiche relative agli immobili appartenenti all'INPDAP nella città di Capua.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il complesso immobiliare in argomento, costituito da 84 appartamenti e ubicato nella zona periferica dell'abitato di Capua, è stato individuato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2002, ai fini della operazione di dismissione denominata SCIP2.
L'istituto, sentito in proposito, ha confermato, relativamente al complesso immobiliare in argomento, la sussistenza di particolari situazioni di criticità dovute, soprattutto, alle occupazioni abusive dei medesimi, verificatesi nel corso degli anni, e alla conseguente difficoltà di provvedere alle ordinarie attività manutentive.
L'Inpdap, al riguardo, ha fatto presente di aver intrapreso, già a far data dal luglio 2005, ogni iniziativa utile alla risoluzione delle problematiche in argomento, rivolgendo a tal fine reiterate richieste di intervento alle Autorità preposte.
Con riferimento al complesso immobiliare in questione, occorre sottolineare che a seguito delle procedure di dismissione, allo stato, risultano aggiudicate all'asta 31 unità immobiliari, ed altre due sono in attesa di rogito.
Per effetto di tali vendite si sono concretizzate le condizioni di cui all'articolo 1138 del codice civile, comma 1, si è provveduto alla costituzione del relativo condominio nonché alla nomina dell'amministratore, cui, sin dal settembre 2005 è demandata la gestione delle parti comuni, dei servizi, e, anche, l'attività di controllo del complesso in questione.
L'Inpdap ha in ogni caso provveduto ad effettuare tutte le operazioni di sua competenza, ivi inclusi gli interventi di manutenzione agli alloggi ed alle parti comuni, fino alla costituzione del condominio.
Sono state altresì assunte da parte dell'istituto tutte le iniziative possibili, denunciando ripetutamente i reati dei quali si è venuti a conoscenza, attivando le azioni legali del caso, e sollecitando l'amministratore a curare la gestione e manutenzione delle parti comuni nonostante le difficoltà segnalate.
L'istituto ha provveduto inoltre a denunciare alla competente autorità giudiziaria tutti i casi di occupazione abusiva delle unità immobiliari, a sensibilizzare le autorità locali attraverso il Comitato ordine e sicurezza e a rivolgere reiterate richieste di intervento alle autorità preposte.
L'Inpdap ha, altresì, manifestato, con il precipuo obiettivo di recuperare i cospicui crediti per morosità, l'intento di riesaminare anche la posizione di tutti quei conduttori che, già dichiarati decaduti, avevano comunque regolarizzato medio tempore la propria posizione contabile o che già avevano ridotto sensibilmente l'esposizione debitoria.
In considerazione dei descritti interventi, l'Istituto auspica che possa essere ripristinata, nel più breve tempo possibile, una situazione di normalità tale da consentire il superamento delle descritte criticità e l'immediata riattivazione delle procedure di vendita, in larga scala, delle unità immobiliari componenti il complesso in questione.
In conclusione, l'amministrazione si impegna, pertanto, ad informare l'Onorevole interrogante in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda.

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ALLEGATO 2

5-01991 Contento: Problematiche relative alla sede dell'Ufficio del lavoro di Pordenone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Contento, relativo alle condizioni logistiche degli uffici della Direzione provinciale del lavoro (DPL) di Pordenone, passo ad illustrare i dati informativi acquisiti in merito.
La Direzione in argomento, i cui locali risultano essere ubicati al primo e secondo piano di un edificio sito in via Mazzini n. 26, ha informato i competenti uffici centrali della Amministrazione che rappresento, in merito alle problematiche relative alle condizioni logistiche dell'immobile.
Conseguentemente, l'Amministrazione ha provveduto all'inserimento della sede della DPL di Pordenone nel programma di verifica, di cui al progetto «Casa del Welfare» (attualmente in fase di avanzata elaborazione) che, com'è noto, prevede la realizzazione di poli logistici integrati, destinati a consentire agli utenti la fruizione, in un unico contesto, dei servizi pubblici relativi al lavoro e alla previdenza.
In particolare, il programma in questione prevede il trasferimento dei locali della predetta Direzione provinciale presso altro immobile di proprietà dell'INAIL nel quale sono attualmente ospitati anche alcuni uffici dell'Istituto medesimo e dell'INPS.
Il 15 ottobre scorso, l'Amministrazione che rappresento ha provveduto, quindi, ad effettuare, congiuntamente ai tecnici dell'Agenzia del demanio e del Coordinamento generale tecnico-edilizio dell'INAIL, un apposito sopralluogo, nel corso del quale è stata accertata l'idoneità delle condizioni ai fini dei su citato trasferimento dei locali.
Ad oggi, sono state già attivate le procedure volte alla definizione delle superfici da destinare agli uffici, nonché alla quantificazione degli oneri per la costituzione dei poli logistici integrati territoriali, di cui alla relativa Convenzione-Quadro.
Mi impegno, pertanto, ad informare personalmente l'onorevole interrogante in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda posta all'attenzione.

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ALLEGATO 3

5-01371 Lenzi: Disparità di trattamento per le lavoratrici di Alitalia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione parlamentare dell'onorevole Lenzi, sulla base delle notizie fornite dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento e delle altre Amministrazioni coinvolte per materia, faccio presente quanto segue.
L'accordo sottoscritto, in data 11 dicembre 2008, tra le organizzazioni sindacali e Alitalia, non contiene alcun riferimento a criteri di assunzione dei lavoratori in CAI, bensì prevede la collocazione in mobilità di tutti coloro che risultino alle dipendenze delle società Alitalia in amministrazione straordinaria, con il conseguente riconoscimento, ai sensi del decreto-legge n. 134/08 (convertito dalla legge n. 166/08) dei trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo di 36 mesi e, comunque, non oltre il raggiungimento dei requisiti per il godimento della pensione di vecchiaia.
Analoga previsione si rinveniva anche nel precedente accordo, sottoscritto in data 24 novembre 2008, relativamente «all'attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per tutto il personale delle Società Alitalia interessate, per un massimo di quattro anni e, comunque, non oltre la maturazione dei requisiti di accesso al trattamento di pensione di vecchiaia».
In attuazione delle disposizioni di cui al predetto decreto-legge e dei citati accordi sindacali, in data 13 maggio 2009 e 27 maggio 2009, sono stati adottati, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009, provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti, a zero ore, della ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE s.p.a. (3.161 unità), della ALITALIA AIRPORT s.p.a. (580 unità), della ALITALIA SERVIZI s.p.a (1.294 unità), della ALITALIA EXPRESS s.p.a. (428 unità) e della VOLARE s.p.a. (364 unità).
Inoltre, con decreti direttoriali del 19 marzo 2009 e del 31 luglio 2009, è stata autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 134 unità lavorative a rotazione, dipendenti della ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS s.p.a., per i periodi dal 31 gennaio 2009 al 30 luglio 2009 e dal 1o agosto 2009 e dal 31 gennaio 2010.
Il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità vigilante sulle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Alitalia, ha comunicato, con riferimento alla gestione del personale sulla base delle relazioni trimestrali depositate dal commissario straordinario, che, a seguito della Cassa integrazione a rotazione, per n. 12.295 unità, iniziata il 14 ottobre 2008 ed in forza degli accordi sindacali sottoscritti, in data 11 dicembre 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono state progressivamente poste in CICS a zero ore un totale di n. 5.875 unità per cessazione di attività dal 12 gennaio 2009.
Dal 14 ottobre ha avuto inizio, pertanto, il decorso dei periodo complessivo di 7 anni di sostegno al reddito (4 anni di CIGS e 3 anni di mobilità) previsti dalla legge 166/2008.
Alla data del 31 luglio 2009 (terza relazione trimestrale del commissario straordinario) il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale sospeso a zero ore riguardava n. 4598 unità, la cui prosecuzione, per il

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semestre 14 aprile-14 ottobre 2009, è stata autorizzata con decreti del ministero del lavoro rispettivamente del 13 e 27 maggio per tutte le società poste in amministrazione straordinaria.
Con riferimento infine al presunto profilo discriminatorio degli accordi, nel far presente che in sede comunitaria la questione relativa all'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, ai fini della pensione dì vecchiaia, è venuta in rilievo limitatamente al settore pubblico, in quanto considerato regime professionale, e che l'ordinamento italiano si è uniformato al dettato della Corte di Giustizia (sentenza 13 novembre 2008) con la legge 3 agosto 2009, n. 102 (articolo 22-ter), si sottolinea che il cosiddetto «Lodo Letta» ha inteso piuttosto rispondere all'esigenza di procedere alla instaurazione di rapporti di lavoro prioritariamente per coloro i quali non accedano, nel corso di fruizione degli strumenti di integrazione al reddito, ad una prestazione pensionistica comportante un'uscita non traumatica dal mondo del lavoro.

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ALLEGATO 4

5-01911 Bobba: Modifica dei parametri e dei meccanismi di accesso agli assegni familiari.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'assegno per il nucleo familiare, di cui alla legge n. 153/1988 (e successive modificazioni ed integrazioni), è una prestazione a sostegno delle famiglie che presentano redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge.
In particolare, i livelli di reddito familiare vengono rivalutati annualmente, con effetto dal 1o luglio, tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT, tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
L'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 185/2008, convertito con modifiche dalla legge 2/2009, da ultimo, ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, vengano «ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore».
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, in proposito, che il meccanismo di aggiornamento dell'assegno, subordinato, come detto, a determinati livelli di reddito del nucleo familiare, avviene con riferimento a redditi accertati e quindi riferiti all'anno precedente, realizzando, quindi, in tal modo, necessariamente un differimento di 6 mesi, rispetto all'anno solare in cui si è realizzato il reddito di riferimento.
Nella generalità dei casi, però, ciò non comporta conseguenze sfavorevoli al nucleo familiare in quanto, ai fini di una valutazione di congruità dell'assegno familiare rispetto alle effettive esigenze dei nuclei familiari, i redditi di riferimento sono contestualmente adeguati sulla base dell'inflazione effettiva dell'anno in cui sono stati realizzati utilizzando l'indice ISTAT.
Il sistema adottato, in conclusione, risulta del tutto analogo a quello seguito per altre agevolazioni legate ad accertati livelli di reddito e per quanto specificato non pregiudizievole per i nuclei beneficiari della prestazione in argomento.
Più in generale sul tema del sostegno alla famiglia, faccio presente che, al 30 giugno 2009, il Programma Carta Acquisti, di supporto alle famiglie che versano in condizione di maggior disagio economico e il cui requisito d'accesso (con riferimento ai bambini) è fissato in una soglia di 6.198 euro di ISEE, oltre ad altri requisiti patrimoniali, contava circa 600.000 beneficiari, dei quali quasi 240.000 bambini sotto i tre anni. Attualmente sono allo studio ipotesi di allargamento della predetta platea.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112);
considerato che lo schema interviene opportunamente sul decreto legislativo n. 198 del 2006, ammodernando e razionalizzando il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
preso atto del parere reso (nella riunione del 29 ottobre 2009) in sede di Conferenza Stato-regioni, in cui le regioni - nell'esprimere parere favorevole - hanno posto esclusivamente la condizione di trasferire a carico del Governo i costi per la copertura dell'indennità mensile da corrispondere alle consigliere e ai consiglieri di parità, in caso di insufficienza delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006;
apprezzato che il Governo - in aggiunta al condivisibile provvedimento in esame - intende anche adottare, a breve, un Piano per l'occupazione femminile;
rilevato che il 18 settembre 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura 2006/4917) per non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1998, ove è sancito il divieto per gli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile di accedere, per il resto della loro vita, ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;
condivisa l'esigenza di assicurare continuità alla funzione svolta dai consiglieri e dalle consigliere di parità, ma ritenendo nondimeno opportuno stabilire un limite al rinnovo dei mandati;
rilevato che il provvedimento opportunamente estende il divieto di discriminazione anche alle forme pensionistiche complementari;
condivisa la necessità di un incremento delle sanzioni attualmente vigenti per i casi di violazione degli obblighi concernenti i provvedimenti giudiziali in materia di parità di trattamento;
rilevato che talune pronunce di illegittimità costituzionale (sentenze nn. 498/1988 e 256/2002) hanno avuto ad oggetto l'obbligo, previsto per le sole lavoratrici, di comunicare al datore di lavoro la volontà di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini;

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ribadita l'importanza di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le economie di bilancio che deriveranno dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego siano effettivamente utilizzate per interventi a favore delle lavoratrici e di sostegno al ruolo svolto dalle donne all'interno delle famiglie, anche al fine di promuovere l'incremento del tasso di occupazione femminile, secondo quanto previsto dall'articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009;
considerato che nel nostro ordinamento non esiste una norma di garanzia che preveda l'obbligo dei servizi pubblici per l'impiego a livello territoriale di operare anche come strumento per la promozione delle pari opportunità sul lavoro e sulla formazione e che, pertanto, lo schema di decreto legislativo in esame potrebbe essere una buona occasione, a partire dalla modifica dell'articolo 50-bis del decreto n. 198 del 2006, per colmare tale lacuna legislativa;
considerato quanto disposto dall'articolo 16 e dal considerando n. 27 della direttiva 2006/54/CE, che sottolineano l'esigenza, per gli Stati membri che riconoscono i congedi per i casi di adozione, di tutelare le lavoratrici e i lavoratori contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e posto che, attualmente, il disallineamento delle norme in materia (articoli 26 e 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001) può determinare l'eventualità di un licenziamento per il lavoratore o la lavoratrice, in conseguenza della fruizione di un congedo per recarsi all'estero nella fase di ricezione della «proposta di abbinamento» al minore;
fatto rinvio, infine, ai rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, espressi - ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento - dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoversi 7 e 8, ove si disciplinano la costituzione e i componenti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, si rileva la necessità di integrarne la composizione con un rappresentante delle organizzazioni dei dirigenti;
b) all'articolo 1, comma 1, lettera f), dopo il capoverso 4, occorre includere, tra i compiti di promozione assegnati al Comitato, anche la rimozione di ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del part-time, la razionalizzazione dei congedi familiari al fine di agevolarne la fruizione da parte degli uomini, la diffusione di strumenti a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari, nonché lo sviluppo di interventi che stimolino l'adozione di un sistema di fiscalità premiale in favore delle famiglie, che gradualmente consenta anche l'introduzione del «quoziente familiare»;
c) all'articolo 1, comma 1, lettera i), che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 198 del 2006, si preveda che il mandato dei consiglieri di parità possa essere rinnovato per non più di due volte;
d) all'articolo 1, comma 1, alla lettera l), che disciplina compiti e funzioni di consigliere e consiglieri di parità, e alla lettera bb), che interviene su adempimenti amministrativi e sanzioni, si provveda a includervi anche le discriminazioni nella progressione professionale e di carriera;
e) all'articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso 1, ove si disciplina la possibilità di proseguimento dell'attività lavorativa delle lavoratrici fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, si segnala la necessità - vista anche la recentissima sentenza n. 275 del 2009 della Corte costituzionale,

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che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006 - di sopprimere la norma che subordina tale possibilità alla previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite anagrafico da parte della lavoratrice;
f) agli articoli 3 e 4, occorre valutare l'opportunità di modificare la disciplina vigente al fine di inserire la Consigliera di parità tra i membri effettivi della Commissione per le pari opportunità (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2006) e del Comitato per l'imprenditoria femminile (di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 198 del 2006), secondo un criterio di reciprocità;

e con le seguenti osservazioni:
1) in considerazione dell'intervento della Commissione europea di cui in premessa, valuti il Governo l'opportunità di prevedere - quanto meno per quegli impieghi che non presuppongono un uso permanente delle armi - l'abrogazione delle disposizioni che sanciscono il divieto per gli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile di accedere, per il resto della loro vita, ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;
2) all'articolo 1, comma 1, lettera n), che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 198 del 2006, ove si disciplinano le prerogative dei consiglieri di parità, appare preferibile limitare il riconoscimento dell'indennità alle consigliere e ai consiglieri supplenti ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza;
3) all'articolo 1, comma 1, lettera u), ove si introducono (con il nuovo articolo 30-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006) norme sul divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari, appare opportuno estendere l'ambito applicativo della disposizione anche alla previdenza sanitaria (trattandosi di un ambito, anch'esso peraltro riconducibile alla sfera applicativa delle direttiva comunitaria, all'interno del quale sono possibili discriminazioni tra i sessi); inoltre, si segnala che il capoverso successivo al comma 2 dovrebbe essere indicato come comma 3, anziché come lettera a);
4) all'articolo 1, comma 1, lettere z), aa) e bb), ove sono previste sanzioni a carico dei soggetti che non ottemperano ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, valuti il Governo l'opportunità di una loro più coerente armonizzazione nell'ambito del sistema penale vigente;
5) all'articolo 1, comma 1, lettera ee), sostitutiva dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2006, appare più opportuno mantenere la locuzione vigente di «rappresentanze sindacali aziendali», piuttosto che quella di «rappresentanze sindacali unitarie» (soprattutto ove si consideri che queste ultime non sempre risultano costituite);
6) all'articolo 5, si modifichi il rinvio normativo all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006, in quanto tale disposizione non risulta esistente, verificando se in realtà tale rinvio non debba intendersi riferito all'articolo 30-bis, come inserito dallo schema di decreto in esame;
7) si valuti, infine, l'opportunità di apportare una modifica al comma 9 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ovvero di integrare con un articolo aggiuntivo - al medesimo scopo - lo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che, in caso di adozione internazionale, il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice operi dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la «proposta di abbinamento».

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ALLEGATO 6

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agro-alimentare (C. 2260 e abb.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2260, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare», come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 2646 e C. 2743, già approvata dal Senato;
considerato positivamente che il provvedimento intenda contribuire, in particolare, a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all'attività di contrasto delle frodi nel medesimo settore, nonché a un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura;
preso atto, in particolare, che l'articolo 7-quinquies contiene norme in materia di contribuzione previdenziale INPS nel settore agricolo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si raccomanda di valutare con attenzione le disposizioni di cui al nuovo articolo 7-quinquies, verificando in particolare i profili legati alla sostenibilità finanziaria delle norme sulla risoluzione dei contenziosi con l'INPS.

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ALLEGATO 7

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agro-alimentare (C. 2260 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2260, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare», come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 2646 e C. 2743, già approvata dal Senato;
considerato positivamente che il provvedimento intenda contribuire, in particolare, a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all'attività di contrasto delle frodi nel medesimo settore, nonché a un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura;
considerato che l'articolo 7-ter introduce una misura condivisibile, individuando tuttavia al comma 3 una fonte di copertura che grava sulle risorse destinate alle finalità di incentivazione delle fonti energetiche a ridotto impatto ambientale;
preso atto, in particolare, che l'articolo 7-quinquies contiene norme in materia di contribuzione previdenziale INPS nel settore agricolo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si raccomanda di valutare con attenzione le disposizioni di cui al nuovo articolo 7-quinquies, verificando in particolare che i profili legati alla sostenibilità finanziaria non compromettano l'applicazione delle norme sulla risoluzione dei contenziosi con l'INPS.