CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 ottobre 2009
240.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. (C. 2165 Anna Teresa Formisano).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 2009, 2010 e 2011 ai fini dell'assegnazione di un contributo da destinare, con le seguenti: 2010, 2011, e 2012 ai fini dell'assegnazione di un contributo da destinare in pari misura.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

5-01623 Ghizzoni: Ripristino della figura del lettore di scambio culturale presso gli Atenei italiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, disposta nell'ambito del «taglia-leggi» di cui all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è determinata una situazione di criticità negli atenei in relazione alla possibilità di continuare ad avvalersi della figura del lettore cosiddetto di scambio.
In effetti la norma abrogata, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, risultava superata sotto diversi profili.
In primo luogo, la figura dell'assistente universitario, cui veniva assimilata quella del lettore di scambio, è oggi una figura professionale ad esaurimento.
Per quanto concerne il profilo finanziario, a seguito dell'attuazione dell'autonomia finanziaria degli atenei, disposta dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, e dell'istituzione di un fondo unico per il finanziamento ordinario delle università, ivi comprese le spese del personale, è venuta meno la possibilità di finanziamenti ad hoc per posti di lettorato pertanto, come formalmente comunicato a suo tempo dal competente Ministero dell'università e della ricerca, i relativi oneri rimanevano a carico dei bilanci dei singoli atenei.
Permaneva tuttavia l'esigenza, rappresentata con forza dagli atenei e da vari Paesi stranieri, di procedere alla nomina dei lettori di scambio nelle università italiane, figure importanti per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale in lingue e letterature straniere, al fine di mantenere gli impegni assunti con gli accordi bilaterali che il nostro Paese ha stipulato con numerosi Paesi europei ed extraeuropei nell'arco di diversi anni.
Nelle more della definizione di una nuova disciplina, il MIUR ha emanato nel giugno scorso una nota di indirizzo con la quale si chiariva che le funzioni proprie della categoria si collocano nell'ambito della diffusione della lingua e della cultura dei Paesi di origine e della cooperazione internazionale e si proponeva alle università di provvedere all'utilizzo dei lettori ricorrendo alle tipologie di lavoro flessibile già previste dalla normativa vigente.
Il Governo ha quindi provveduto a ridisciplinare in maniera sistematica la materia, tenendo conto del mutato quadro normativo di riferimento, attraverso uno specifico intervento legislativo nell'ambito del più ampio progetto di riforma dell'università, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre.

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ALLEGATO 3

5-01630 Siragusa: Sul mantenimento del gruppo specializzato di docenti impiegato dalla Direzione scolastica regionale siciliana nell'anno 2008-2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già evidenziato dall'Onorevole interrogante, attesa la necessità di mettere in campo ogni possibile risorsa per contrastare la dispersione scolastica, fenomeno molto diffuso nella regione Sicilia, da anni è attivo in Sicilia un «Servizio di intervento» al quale vengono assegnate risorse per la realizzazione nella regione di progetti atti a contrastare il fenomeno.
Distribuiti nelle diverse province, i docenti interessati fanno parte di tutti gli ordini scolastici e sono in possesso di titoli specifici per essere utilizzati in qualità di operatori psicopedagogici (O.M. 282/89).
Tale personale, utilizzato per 36 ore settimanali, in particolar modo in città come Palermo, ha contribuito a sostenere, per conto della nostra Amministrazione, il lavoro interistituzionale volto alla tutela dei diritti dei minori e alla promozione del successo formativo di tutti gli alunni «deboli» (svantaggio socio-culturale, difficoltà di apprendimento, Rom, eccetera). Per esempio, la nascita dei Gruppi Operativi contro l'Abuso e il Maltrattamento nel 2000, dopo i gravi fatti dell'Albergheria, ha visto - sin da allora - impegnati i docenti utilizzati su progetto nella città di Palermo, nel lavoro di tutela, segnalazione e presa in carico delle situazioni di maggiore difficoltà; ad oggi essi seguono più di 500 minori in stretto raccordo con gli operatori della ASL 6, del Servizio Sociale Comunale e con il Tribunale per i Minorenni. Gli interventi sono rivolti alle famiglie, agli allievi e ai docenti per la sensibilizzazione e la difesa dei diritti dei minori.
Inoltre, nei diversi territori «a rischio» sono in atto progetti per contrastare ogni forma di violenza e marginalizzazione dei minori.
Tenuto conto dell'importanza che riveste tale servizio, il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, che nel luglio 2009 aveva potuto attribuire 38 posti per il contrasto della dispersione scolastica in Sicilia, nel mese di settembre utilizzando le sopravvenienze intervenute in organico di adeguamento ha incrementato detto contingente di ulteriori 24 posti.
Occorre far presente anche che è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero e la Regione Sicilia «per la realizzazione di interventi integrati per garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità sociale».
L'attivazione di tale intesa può produrre nuove occasioni di lavoro per gli operatori scolastici.

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ALLEGATO 4

5-01897 Ceccuzzi: Sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena e sul piano di risanamento adottato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come riferito dall'onorevole interrogante, sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena, è già stata data risposta nel mese di febbraio; allo stato attuale è possibile fornire soltanto un aggiornamento sullo stato delle cose; si riferisce quanto segue:
il Ministero, in merito all'erogazione dei finanziamenti per l'anno 2009, ivi compresi quelli relativi al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario (FFO), ha provveduto a trasferire all'Università degli Studi di Siena circa il 100 per cento delle risorse, come da richieste di anticipazioni di cassa da parte dell'Ateneo;
la richiesta di autorizzazione per la stipula del contratto di finanziamento con l'istituto di credito è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze in data 18 settembre 2009, al fine di verificarne la fattibilità e la coerenza con la normativa vigente;
il Gruppo di lavoro, riunitosi nel mese di settembre, tenendo conto delle ulteriori esigenze informative necessarie al fine di avere un quadro completo ed aggiornato della situazione dell'Ateneo, ha provveduto a richiedere ulteriori informazioni, in particolare:
bilancio di previsione 2009, assestato al 15 settembre 2009;
specificazione dei debiti al 15 settembre 2009;
mutui in essere ed eventuali contributi esterni a copertura dei relativi oneri;
situazione dei versamenti INPDAP e IRAP, nonché relativa documentazione;
aggiornamento sulla vendita degli immobili e sul piano di rientro.

La documentazione trasmessa è tuttora in corso d'esame.
Si fa riserva di far conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda.

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ALLEGATO 5

5-01698 Vannucci: Sul ritorno della collezione di armi della Rocca di Gradara nelle sede originaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'onorevole Vannucci con la quale chiede informazioni circa il ritorno presso la Rocca di Gradara, anche in forma di prestito, delle collezioni di armi antiche dell'ex collezione Zanvettori di proprietà del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo.
A tal proposito premetto che la collezione proveniente da Gradara è stata acquistata dal Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo dall'ingegner Zanvettori per la somma di Lire 150.000 stanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1927. Dai tempi del suo acquisto è pertanto entrata nel circuito espositivo del Museo ed è stata il nucleo fondante dell'Armeria del Castello fungendo peraltro da catalizzatore per altre importanti acquisizioni.
Originariamente gli oggetti vennero esposti nelle Sale monumentali del Castello quali complementi d'arredo delle stesse, secondo il gusto e la concezione degli anni in cui nasceva il Museo, così come è testimoniato da varie foto d'epoca delle Sale. Le armi pesanti, quali vari tipi di cannoni, erano invece posizionate negli spazi aperti.
In seguito l'Armeria venne riallestita secondo criteri diversi e altri oggetti vennero rimossi e chiusi in casse poste nei magazzini. Tale scelta effettuata circa 15 anni fa, determinò l'esposizione al pubblico di un ridotto numero di reperti, tuttora visibile nell'Armeria Superiore solo in parte rappresentata da oggetti provenienti da Gradara (Sala della Giustizia e Corpo di Guardia): a fronte di 138 oggetti, 21 risultano provenire da Gradara. Molti oggetti, tra i quali si presume anche quelli di Gradara, sono conservati nei depositi e in parte necessitano di operazioni conservative e di restauro.
Specifico, inoltre, che già a partire dal maggio dell'anno 2000 la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche ha iniziato a richiedere al museo di Castel Sant'Angelo il prestito di una parte della collezione in argomento per una eventuale mostra temporanea. A tal fine, nel mese di novembre 2005, si è svolto un incontro tra i vari Uffici del Ministero coinvolti nella vicenda e l'allora sindaco di Gradara nel corso del quale è stata ribadita la volontà concorde di verificare il materiale giacente presso il Museo di Castel Sant'Angelo, procedere al restauro di quanto necessario con sponsorizzazioni del Comune di Gradara e finanziamenti privati nonché predisporre un deposito parziale temporaneo delle armi presso la Rocca, a rotazione. Tale progetto, peraltro, prevedeva finanziamenti pubblici e privati anche per coinvolgere restauratori nelle Marche.
Successivamente, nel mese di novembre 2008, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche ha riproposto un progetto congiunto di studi e di scambi tra le due Soprintendenze di Roma e Urbino per la schedatura e ricognizione delle armi della collezione Zanvettori, nell'ambito del quale l'Amministrazione

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Comunale ha confermato la volontà di assumersi l'onere della movimentazione e restauro a fini espositivi.
Sulla base di quanto esposto, rappresento all'onorevole interrogante che la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma ha espresso il parere favorevole al prestito della Collezione d'armi in argomento per una sua esposizione temporanea presso la Rocca di Gradara, secondo quanto già ipotizzato nella pregressa corrispondenza e nei passati incontri che si sono svolti fra gli Uffici competenti ed interessati alla vicenda.

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ALLEGATO 6

5-01814 Trappolino: Sulla chiusura degli uffici distaccati del MiBac a Orvieto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Trappolino con la quale chiede informazioni sulla chiusura degli Uffici del Ministero presenti ad Orvieto, voglio anzitutto precisare che la qualificazione di «uffici distaccati presenti ad Orvieto» contenuta nell'atto di sindacato ispettivo non è del tutto esatta in quanto ad oggi non esiste alcun provvedimento formale di istituzione di tali uffici né di riconoscimento degli stessi da parte del Ministero.
La loro creazione, infatti, è da ricondurre ad una iniziativa risalente agli anni novanta dell'allora Soprintendente che assegnò, solo a tempo parziale e con obbligo di assicurare presenze settimanali a Perugia, parte del personale dell'ufficio di Perugia in locali siti ad Orvieto. A tal proposito voglio peraltro precisare che tutta l'attività istituzionale svolta da quel personale non ha mai rivestito carattere di autonomia, né funzionale né istituzionale, avendo sempre fatto capo all'unica sede della Soprintendenza sita in Perugia.
Ciò premesso, preme sottolineare che dal 2008 la preesistente Soprintendenza mista ha cessato le sue funzioni e, al suo posto, sono state istituite due Soprintendenze distinte: una per i Beni architettonici e paesaggistici, l'altra per i beni storici artistici ed etnoantropologici. Si è trattato, chiaramente, di una distinzione fondamentale volta a potenziare la presenza del Ministero in Umbria proprio in considerazione del rilevante patrimonio culturale ivi presente.
Tutto ciò, chiaramente, ha determinato l'esigenza di garantire la presenza in Orvieto di personale di più Soprintendenze, nuova condizione che ha formato oggetto di colloqui anche con il sindaco di quel comune e con le locali autorità con le quali si concordò un potenziamento dell'ufficio. A tale scopo, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, con una direttiva del 10 aprile 2009, dava attuazione a quegli accordi, stabilendo che le diverse Soprintendenze fossero presenti nell'ufficio di Orvieto in giorni fissi e prestabiliti della settimana, in modo da garantire nello stesso ufficio la possibilità per il pubblico di affrontare questioni relative alle diverse discipline della tutela. A tal fine ed a garanzia del potenziamento concordato, è stato anche preposto in loco a decorrere dal 20 luglio 2009 un direttore amministrativo per il necessario coordinamento a tempo pieno delle attività.
Voglio peraltro rassicurare l'Onorevole interrogante sul fatto che, anche a seguito della recente riorganizzazione del Ministero, non ci sarà «la chiusura dell'Ufficio di Orvieto» ma, al contrario, si proseguirà, seppur con la massima cautela e prudenza, a dare graduale attuazione a quella volontà di potenziamento dell'Ufficio, tenendo informato anche il sindaco della città, attraverso una sua differente articolazione che tenga conto dei diversi ambiti disciplinari ed ampliandone la competenza che risulterà estesa a varie materie. Infatti, non solo vi si potranno trattare questioni

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relative all'architettura e al paesaggio, ma anche alla storia dell'arte e all'archeologia.
A tal proposito faccio presente che, nel corso di un apposito incontro tenutosi il 29 settembre presso la sede del comune di Orvieto, si è convenuto che sino a quando non sarà possibile acquisire ulteriori spazi e attrezzature per la sede distaccata, sono da confermare e da attuare i dispositivi già assunti. Nel momento in cui si rendessero disponibili nuove postazioni di lavoro, il personale delle diverse Soprintendenze potrà trattenersi nella sede di Orvieto anche oltre i giorni stabiliti, sempre che non se ne renda necessaria l'opera altrove e non ne venga conseguentemente richiesta, dagli uffici di appartenenza, la presenza in altra sede.

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ALLEGATO 7

5-01737 De Micheli: Tagli di risorse al sistema scolastico della provincia di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già più volte riferito in questa sede rispondendo ad interrogazioni parlamentari in materia di organici del personale docente, nel quadro dei provvedimenti di finanza pubblica assunti con decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 l'articolo 64 ha introdotto disposizioni in materia di organizzazione scolastica finalizzate ad una migliore qualificazione dei servizi scolastici e ad una piena qualificazione del personale docente.
Nell'ambito dei provvedimenti previsti dal citato articolo 64, vi è quello riguardante l'incremento graduale di un punto, nell'arco del triennio 2009/2011, del rapporto docenti/alunni al fine di adeguarlo alla media europea; obiettivo, questo, da raggiungere sulla base di un piano programmatico di interventi volto a realizzare contestualmente sia il riassetto della spesa pubblica sia l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema scolastico.
Con riguardo in particolare alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, come precisato nella circolare n. 38 del 2 aprile 2009, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale sugli organici di detto personale, gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico hanno richiesto confronti ed interazioni con le Regioni e gli Enti locali, titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di programmazione dell'offerta formativa di dimensionamento, di distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, nonché di fruizione del diritto allo studio.
La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione nelle sue diverse articolazioni e tenendo conto delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con rilevante numero di alunni stranieri.
Il decreto interministeriale ha previsto anche che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008, per l'anno scolastico 2009-2010, avvenissero in parte in organico di diritto e per una quota in organico di fatto al fine di rispondere meglio alle esigenze del territorio e realizzare una migliore stabilità del personale scolastico, anche a tutela della continuità didattica.
Con circolare n. 63 del 6 luglio 2009, con la quale state fornite agli uffici scolastici regionali le annuali indicazioni per l'adeguamento dell'organico del personale docente alle situazione di fatto, è stato anche sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto mentre, da un lato, devono tendere ad una rigorosa utilizzazione del personale in situazione di esubero, dall'altro, devono tener conto degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista dell'obiettivo di corrispondere

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in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie e del riordino del primo ciclo.
Quanto alle esigenze segnalate dall'Onorevole interrogante in tema di organico e di offerta formativa nella provincia di Piacenza il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale ha precisato che la richiesta di tempo pieno per 20 nuove classi iniziali della scuola primaria è stata soddisfatta dai dirigenti scolastici attraverso la flessibilità e l'organizzazione interna degli istituti, strumenti grazie ai quali le scuole hanno potuto rispondere positivamente alla richiesta dell'utenza.
Per quanto riguarda l'attivazione delle ulteriori 6 classi di scuola primaria alle quali fa riferimento l'Onorevole interrogante il succitato dirigente dell'ufficio scolastico provinciale ha precisato che è stata autorizzata l'attivazione di una prima classe, ma non gli sdoppiamenti.
Diversamente da quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo in discussione sono state autorizzate ulteriori cinque classi di scuola secondaria di primo grado, atteso l'incremento della popolazione scolastica; non risultano inevase richieste di tempo prolungato in tale grado di scuola.
Nella scuola secondaria di secondo grado sono state accolte tutte le richieste pervenute dai dirigenti scolastici e il rapporto alunni/classi risulta di 22,2, che rientra nella norma in ambito regionale.
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia sono stati confermati e consolidati tutti i posti funzionanti nell'anno scolastico 2008-2009, con un incremento quindi sull'organico di diritto del suddetto anno scolastico e ciò a garanzia di una maggiore stabilità e continuità didattica. Al fine di non penalizzare i territori montani, ai quali è stata assicurata continuità di risorse non si è reso possibile attivare nuove sezioni di scuole materne statali, la cui frequenza, peraltro non è obbligatoria.
Anche le esigenze afferenti l'educazione degli adulti nella provincia di Piacenza allo stato risultano completamente garantite alla luce delle esperienze e dei corsi già funzionanti presso n. 4 centri territoriali permanenti.
Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno alla provincia di Piacenza in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto sono stati assegnati n. 13 docenti in più rispetto al decorso anno scolastico sicché la dotazione organica di detti docenti è passata da n. 419 dello scorso anno a n. 432 posti. Il rapporto docenti/alunni disabili è di 1 a 2,2 e rispetta quindi sostanzialmente il rapporto nazionale di 1 a 2 che è uniforme su tutto il territorio regionale.
Quanto agli alunni stranieri il sistema scolastico della provincia in questione garantisce, attraverso l'attività progettuale delle scuole e il sostegno degli enti locali, la piena integrazione dei giovani immigrati.
Con riguardo poi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario la razionalizzazione di detto personale operata ai sensi della legge 244 del 2007 e dell'articolo 64, comma 2 della legge n. 133 del 2008 ha comportato per la provincia di Piacenza una riduzione di n. 37 posti; ciò ha comportato qualche difficoltà per le scuole collocate sul territorio con più plessi e sezioni staccate che sono state ben presto superate rimodulando l'organizzazione interna e permettendo così il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.
A parere dell'ufficio scolastico provinciale la situazione delle istituzioni scolastiche della provincia di Piacenza può garantire l'offerta formativa come già avvenuto negli anni precedenti confermando i risultati ottenuti nell'alto livello di scolarizzazione, nell'integrazione scolastica, negli interventi per gli studenti diversamente abili.
In relazione al personale precario, nell'immediato il Governo, per venire incontro alle esigenze del personale cui non può essere rinnovato l'incarico a tempo determinato per il corrente anno scolastico, ha predisposto un pacchetto di misure strettamente collegate tra loro.

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Nel quadro delle misure predisposte è stato emanato il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 attualmente all'esame delle assemblee parlamentari. Il decreto prevede che per l'anno scolastico 2009/2010 le supplenze temporanee sono assegnate con precedenza assoluta al personale docente ed ATA già destinatario di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nel precedente anno.
Il disegno di legge di conversione in legge di detto decreto così come licenziato dalla Camera dei Deputati prevede tale precedenza anche per coloro che abbiano conseguito nel medesimo anno scolastico attraverso le graduatorie d'istituto una supplenza di almeno 180 giorni.
Lo stesso decreto prevede anche che l'Amministrazione scolastica può promuovere accordi con le Regioni attraverso i quali attivare progetti per attività di carattere straordinario o di arricchimento dell'offerta formativa.
La conversione in legge del suddetto decreto legge n. 134 permette che non vadano disperse le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato e che si offrano alle scuole ulteriori strumenti per il rafforzamento delle competenze di base degli alunni previste per l'obbligo di istruzione, dell'integrazione e del sostegno dei soggetti svantaggiati o disabili, del contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica nonché dell'allungamento del tempo scuola.
In tale direzione l'intesa con la Regione Sicilia, come con molte altre regioni è già stata raggiunta e si procederà al riassorbimento degli interessati quanto prima.
In data 29 settembre 2009 il Ministro Gelmini ha firmato il decreto applicativo delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 134 succitato.

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ALLEGATO 8

5-01712 Cazzola: Sul pensionamento di circa 6000 docenti universitari nel triennio 2008-2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'evoluzione storica del fuori ruolo ha inizio nel 1947, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1251; l'ambito di applicabilità di tale istituto ha subito nel tempo diverse modifiche fino ad essere, nel 2007 con l'articolo 2, comma 434 della legge finanziaria 2008, abolito retroattivamente per tutti i professori.
Come riferito dall'onorevole interrogante, la Corte Costituzionale, con la sentenza della n. 236 del 2009, ha sancito l'inapplicabilità della norma predetta ai soli docenti che, al momento dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, avevano già iniziato il periodo di collocamento fuori ruolo, previa adozione del relativo provvedimento.
Ciò premesso resta ferma la riduzione progressiva del predetto istituto fino alla sua abrogazione, prevista nel 2010.
L'abolizione dell'istituto del fuori ruolo si colloca nell'ambito di un più vasto progetto di generale rinnovamento generazionale della Pubblica amministrazione; in tal senso si collocano altri interventi del legislatore, come l'articolo 72 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, che ha reso discrezionale per le Pubbliche Amministrazioni la concessione dell'ulteriore biennio di trattenimento in servizio tenendo conto di specifiche esigenze funzionali ed organizzative.
La necessità di tale rinnovamento è ancor più sentita nell'ambito del corpo docente del nostro Paese che, ad oggi, risulta essere, in assoluto, il più anziano rispetto a quello degli altri Paesi europei. Secondo quanto emerge dai dati elaborati dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, infatti, al dicembre 2006, l'età media dei ricercatori era di 44,9 anni, e quella media complessiva di ordinari, associati e ricercatori di circa 52 anni.
Nella medesima direzione già si collocava l'articolo 1, comma 17 della legge n. 230 del 2005, che aveva disposto che per i professori ordinari e associati, reclutati con le procedure ivi previste, il limite massimo di età per il collocamento a riposo fosse determinato al termine dell'anno accademico nel quale si era compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio opzionale di permanenza in servizio previsto dall'articolo 16 della legge n. 503 del 1992.
La reintroduzione dell'istituto del fuori ruolo sarebbe pertanto oggi illogica e del tutto controtendenza rispetto alla generale opera di rinnovamento intrapresa dal Governo, quanto mai necessaria in un settore nevralgico come quello della docenza e della ricerca, al fine di portare il nostro Paese a livelli più prossimi agli standard europei.

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ALLEGATO 9

5-01758 Zampa: Sul caso della dottoressa Daniela Turci, dirigente scolastico dell'ottavo circolo didattico della provincia di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'intervento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, in merito alle valutazioni del dirigente scolastico dell'ottavo circolo didattico della provincia di Bologna espresse nella sua veste di consigliere comunale, intendeva solamente e doverosamente sottolineare la necessità che coloro che sono impegnati in ruoli dirigenziali e rivestono nel contempo ruoli politici distinguano le diverse funzioni e nell'esplicarle applichino buon senso.
Nessuna istruzione è stata impartita dal Ministero né vi sono state sollecitazioni di esponenti politici; il direttore generale ha personalmente ritenuto di cogliere l'occasione rispondendo ad una lettera di un parlamentare per ricordare, nell'alveo della normativa vigente, i principi di saggia e buona amministrazione della cosa pubblica che devono sovrintendere l'azione dei dirigenti scolastici.
Peraltro, nel caso in questione il direttore generale ha ampiamente chiarito con il dirigente scolastico interessato, nel corso di più colloqui, il suo intento e la sua sottolineatura.
Lo stesso dirigente scolastico ha condiviso l'esigenza di espletare, nell'esercizio delle proprie funzioni, maggior equilibrio e di moderare le esternazioni pubbliche concernenti la politica di governo.

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ALLEGATO 10

5-01763 Grimoldi: Sull'insegnamento della matematica nei licei.

TESTO DELLA RISPOSTA

Com'è noto all'onorevole interrogante l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge n. 133 del 2008, che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica, ha previsto una serie di misure finalizzate a razionalizzare la spesa pubblica nonché a rendere pienamente efficienti i servizi scolastici al fine di raggiungere risultati qualitativi migliori e di più alto profilo.
Tra le misure previste da detta norma volte ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico vi è quella di razionalizzare e accorpare le classi di concorso per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.
Lo schema del regolamento per la definizione di nuove classi di concorso, com'è altresì noto all'onorevole interrogante, è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009.
La commissione, istituita ai sensi decreto dirigenziale del 5 novembre 2008 al fine di provvedere all'accorpamento delle classi di concorso, è impegnata ad esaminare le proposte avanzate dalle associazioni disciplinari, tra le quali quella dell'Unione Matematica Italiana cui fa riferimento l'interrogazione in discussione, per gli approfondimenti e le consultazioni che si rendono necessari, attesa l'esigenza di tutelare anche gli interessi dei docenti della classe 49 A (Matematica e Fisica).
Quanto alla classe di «Matematica applicata» faccio presente che attualmente la stessa risulta essere di competenza anche dei laureati nelle discipline economiche. Qualora venisse accolta la proposta dell'Unione Matematica Italiana detti docenti non avrebbero più titolo all'insegnamento né della matematica nel liceo scientifico, sia nel corso tradizionale che in quello tecnologico, e nell'istituto tecnico né, tanto più, della fisica.
Anche per tale classe di concorso sono in corso approfondimenti e consultazioni al riguardo.
Faccio presente, infine, che al termine dei lavori lo schema di regolamento proseguirà il suo iter che prevede tra l'altro l'acquisizione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e l'invio dello schema di regolamento alle competenti Commissioni parlamentari.