CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2009
239.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555, approvato dal Senato, e C. 659 D'Antona).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, «Legge di contabilità e finanza pubblica» e C. 659 D'Antona;
ritenuto che essa realizza una incisiva opera di modernizzazione del contesto normativo di governo della finanza pubblica che consente l'adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale dei rapporti dello Stato con gli enti territoriali, da un lato, e con le istituzioni e gli organismi comunitari dall'altro;
considerato che, mentre consente di superare una fase nella quale l'esame dei provvedimenti di bilancio è stata, a volte, occasione per interventi parziali, particolaristici e microsettoriali, il provvedimento esaminato fornisce al contempo alla manovra finanziaria, grazie all'orizzonte temporale di riferimento, quella stabilità che è essenziale per proseguire efficacemente nella politica di risanamento dei conti del Paese;
ritenuto, altresì, che il testo esaminato presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano nelle competenze della VIII Commissione, com'è il caso, ad esempio, della delega legislativa prevista all'articolo 31, commi 8 e 9, in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori;
considerato, infine, che, sempre con riferimento ai profili di stretto interesse della VIII Commissione, nel provvedimento esaminato è solo in parte confermato il quadro normativo vigente in ordine ai documenti che, dopo essere predisposti dal Governo, devono essere allegati alla Decisione di finanza pubblica, vale a dire all'atto sostitutivo dell'attuale DPEF;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 10, dopo il comma 9, sia inserito un comma nel quale sia previsto che il documento predisposto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è allegato alla Decisione di finanza pubblica;
sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che le attività di selezione dei progetti e di definizione delle opere prioritarie, indicate all'articolo 31, comma 9, lettera a), avvengano - almeno per quanto riguarda le infrastrutture strategiche - in coerenza con il quadro programmatorio delineato, quantomeno, dal Programma Infrastrutture Strategiche, previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta «legge-obiettivo») ed espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 8 dello stesso provvedimento in esame. Conseguentemente, sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che gli schemi di decreti legislativi, di cui all'articolo 31, comma 8, siano sottoposti oltre

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che alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia;
e con le seguenti osservazioni:
sia espressamente previsto all'articolo 12, comma 3, che la relazione, da predisporre a cura del Ministro dello sviluppo economico e da presentare annualmente alle Camere, sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, sia redatta, con riferimento alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, sia previsto che tale relazione sia sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
sia espressamente previsto che il documento di previsione delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali sia allegato al disegno di legge di bilancio, per dare effettività a quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in merito alle risultanze delle spese relative ai medesimi programmi da allegare al rendiconto generale dello stato.

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ALLEGATO 2

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555, approvato dal Senato, e C. 659 D'Antona).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, «Legge di contabilità e finanza pubblica» e C. 659 D'Antona;
ritenuto che essa realizza una incisiva opera di modernizzazione del contesto normativo di governo della finanza pubblica che consente l'adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale dei rapporti dello Stato con gli enti territoriali, da un lato, e con le istituzioni e gli organismi comunitari dall'altro;
considerato che, mentre consente di superare una fase nella quale l'esame dei provvedimenti di bilancio è stata, a volte, occasione per interventi parziali, particolaristici e microsettoriali, il provvedimento esaminato fornisce al contempo alla manovra finanziaria, grazie all'orizzonte temporale di riferimento, quella stabilità che è essenziale per proseguire efficacemente nella politica di risanamento dei conti del Paese;
ritenuto, altresì, che il testo esaminato presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano nelle competenze della VIII Commissione, com'è il caso, ad esempio, della delega legislativa prevista all'articolo 31, commi 8 e 9, in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori;
considerato, infine, che, sempre con riferimento ai profili di stretto interesse della VIII Commissione, nel provvedimento esaminato è solo in parte confermato il quadro normativo vigente in ordine ai documenti che, dopo essere predisposti dal Governo, devono essere allegati alla Decisione di finanza pubblica, vale a dire all'atto sostitutivo dell'attuale DPEF;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 10, dopo il comma 9, sia inserito un comma nel quale sia previsto che il documento predisposto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è allegato alla Decisione di finanza pubblica;
sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che le attività di selezione dei progetti e di definizione delle opere prioritarie, indicate all'articolo 31, comma 9, lettera a), avvengano - almeno per quanto riguarda le infrastrutture strategiche - in coerenza con il quadro programmatorio delineato, quantomeno, dal Programma Infrastrutture Strategiche, previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta «legge-obiettivo») ed espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 8 dello stesso provvedimento in esame. Conseguentemente, sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che gli schemi di decreti legislativi, di cui all'articolo 31, comma 8, siano sottoposti oltre

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che alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia;
sia espressamente previsto all'articolo 12, comma 3, che la relazione, da predisporre a cura del Ministro dello sviluppo economico e da presentare annualmente alle Camere, sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, sia redatta, con riferimento alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, sia previsto che tale relazione sia sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
sia espressamente previsto che il documento di previsione delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali sia allegato al disegno di legge di bilancio, per dare effettività a quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in merito alle risultanze delle spese relative ai medesimi programmi da allegare al rendiconto generale dello stato.