CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2009
236.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 OTTOBRE 2009

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ALLEGATO 1

5-01037 Lenzi: Misure per affrontare la situazione di difficoltà della finanza locale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-01037 l'onorevole Lenzi ed altri chiedono se si intendano assumere iniziative per affrontare la situazione di difficoltà della finanza locale.
Al riguardo, per quanto attiene alla questione relativa all'esenzione ICI prima casa di abitazione, si fa presente che il 30 settembre 2009, come proposto nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 24 settembre 2009, si è svolto presso il Ministero dell'interno il tavolo di lavoro sui criteri e le modalità di rimborso della minore imposta ai comuni per esenzione ICI prima casa.
A conclusione del predetto tavolo, è stato deciso di proseguire i lavori demandando al tavolo tecnico il compito di individuare i comuni la cui certificazione appare anomala. Il 5 ottobre 2009 il tavolo tecnico si è riunito per proseguire i lavori della precedente riunione ed ha ritenuto esaustive le verifiche ad oggi effettuate sulle certificazioni dei comuni, riservandosi comunque la possibilità di individuare una lista di comuni nei cui confronti occorre approfondire ulteriormente l'istruttoria.
Giova precisare, tuttavia, che la scelta di rimborsare integralmente le minori entrate comunali in questione implica la necessità di reperire ulteriori risorse oltre a quelle attualmente preordinate allo scopo in bilancio.
Per quanto riguarda l'erogazione ai comuni interessati della differenza tra il taglio dei trasferimenti erariali, operato in via presuntiva per un importo di 313 milioni di euro, e l'ammontare effettivo delle economie di spesa conseguite dagli stessi comuni, in applicazione delle disposizioni recate dai commi da 23 a 31 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostanzialmente finalizzate alla riduzione dei cosiddetti costi della politica, si comunica che in data 24 settembre 2009 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa sullo schema di decreto di questo Ministero concernente la quantificazione delle predette economie di spesa.
In particolare, sulla base del predetto decreto, i certificati trasmessi risultano pari a 7.017 su 7.085 comuni interessati dall'invio (restano esclusi dall'invio i comuni delle regioni a statuto speciale), per un risparmio di spesa complessivamente ammontante a circa 43 milioni di euro.
Conseguentemente, il Ministero dell'interno dovrebbe erogare il contributo di 100 milioni di euro previsto dal comma 32 dello stesso articolo 2 della legge n. 244 del 2007 a parziale ristoro, per l'anno 2008, del maggior taglio operato in sede di quantificazione dei trasferimenti erariali per lo stesso anno 2008.
Con riferimento, infine, il patto stabilità interno, si precisa che, per fronteggiare la crisi economica e la lamentata impossibilità, per gli enti territoriali, di onorare gli impegni economico-finanziari assunti nei confronti delle aziende in qualità di cliente e fruitore di appalti, servizi e forniture a causa dei rigidi vincoli imposti dal patto, nonché per consentire maggiori margini di spesa per l'attività di investimento degli enti locali, sono state emanate nel corso del 2009 diverse disposizioni.

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In particolare, l'articolo 7-quater commi 9 e 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, disponendo l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha consentito di utilizzare le entrate straordinarie nell'ambito dei saldi, ampliando per alcuni enti gli spazi finanziari per l'attività di spesa.
Inoltre, il citato articolo 7-quater, commi 1, 2 e 3 ha sostanzialmente previsto che gli enti virtuosi - e cioè gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2007, che presentano un rapporto dipendenti/abitanti inferiore alla media nazionale per classe demografica e che hanno registrato nel 2008 impegni per spesa corrente non superiore a quella media del triennio 2005-2007 - possono escludere dal saldo del patto di stabilità, nel limite degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, nonché i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.
Inoltre, la stessa disposizione autorizza, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009, anche l'esclusione dal predetto saldo dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica, nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese, ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti.
L'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per garantire liquidità in favore delle imprese creditrici delle amministrazioni pubbliche, prevede la possibilità, da parte di Regioni ed enti locali, di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. All'uopo, è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009 di attuazione del predetto articolo 9, comma 3-bis.
Si sottolinea, infine, che l'articolo 9-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha riconosciuto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la possibilità di escludere, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti a tutto il 31 dicembre 2007. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo pari a 2.250 milioni di euro. Gli enti interessati dalla disposizione sono quelli che hanno rispettato il Patto nel 2008 ovvero che si trovano nelle condizioni di cui al comma 21-bis dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; tali enti costituiscono circa il 95 per cento degli enti assoggettati al patto.
Sulla base di quanto suesposto, si ritiene comunque che con i richiamati interventi normativi siano state soddisfatte, anche se non in modo esaustivo, le richieste avanzate dalle amministrazioni locali.

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ALLEGATO 2

5-01424 Lenzi: Costi dell'operazione social card.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01424 onorevole Lenzi ed altri pongono quesiti in ordine ai costi dell'operazione social card.
Al riguardo, si fa presente che attualmente, I costi relativi al programma «carta acquisti» derivano dagli aspetti economici previsti e regolati dalla convenzione per la gestione del servizio, stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Poste italiane Spa e dalla realizzazione delle infrastrutture informatiche necessarie all'attuazione del progetto e all'espletamento dei compiti di vigilanza, verifica e rendicontazione attribuiti dalla normativa ai citati ministeri.
La normativa vigente stabilisce, tra l'altro, che i costi del programma non possono comunque superare complessivamente l'1,5 per cento delle risorse stanziate per la realizzazione del programma stesso. Considerando l'attuale ammontare del beneficio erogato per ogni carta, pari a 480 euro all'anno, il costo annuo di gestione per carta risulta pari a circa lo 0,5 per cento dell'importo erogato.
I costi netti di gestione del servizio Carta acquisti, al 30 giugno 2009, data dell'ultima chiusura contabile gestionale, ammontavano complessivamente a euro 1.610.136,32 ripartiti come di seguito rappresentato:
1) produzione e recapito materiale informativo: euro 1.070.881,82;
2) commissioni di gestione del servizio Carta Acquisti: euro 592.381,13;
3) interessi attivi su giacenze (a detrarre): euro 53.126,63.

Per quanto riguarda i costi di cui al punto 1): essi si riferiscono alla produzione, alla stampa, alla spedizione e alla consegna del materiale informativo sul programma Carta acquisti.
Per quanto concerne i costi di cui al punto 2): essi includono la produzione della carta, la distribuzione al cittadino tramite la rete di uffici postali, nonché la sostituzione, ove necessario, l'effettuazione delle ricariche periodiche sulla base delle indicazioni dell'INPS, la stampa dei moduli, l'invio di comunicazioni di servizio ai richiedenti e ai titolari della Carta, l'archiviazione delle richieste, la trasmissione telematica all'INPS dei dati in esse contenuti, un servizio di call center gratuito per informazioni sul programma.
Il punto 3) riguarda gli interessi attivi, ossia le somme percepite dall'amministrazione a titolo di interessi sulle somme depositate sul conto intrattenuto presso Poste italiane sul quale vengono resi disponibili i fondi necessari per gli accrediti sulle carte.
Per quanto attiene la realizzazione delle strutture informatiche, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 22 settembre 2009, ha avviato il programma per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione di un sistema informativo necessario ai Ministeri per la vigilanza, le verifiche e la rendicontazione sul Programma, i cui oneri sono stati stimati, ma non ancora erogati, in complessivi euro 1.390.000 più IVA per il triennio novembre 2009-dicembre 2011.
In ordine alla presunta non corrispondenza dei dati dichiarati in occasione della discussione di analoghi atti di sindacato ispettivo, si precisa che il corrispettivo

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variabile connesso alla produzione e al servizio di gestione delle carte, pari a euro 1,898 su base annua per ciascuna carta emessa, calcolato pro rata in base ai giorni solari effettivi trascorsi dell'emissione al giorno della disattivazione non viene calcolato sulle carte prodotte, né tanto meno sulle carte attivate, ma esclusivamente con riferimento ai giorni di effettiva attivazione delle carte, ad esempio, se una carta ancorché consegnata non è mai stata attivata per mancanza dei requisiti del richiedente, non comporta alcun corrispettivo di tipo variabile.
Si soggiunge, infine, che non vi è alcun rapporto contrattuale con Mastercard da parte dell'Amministrazione in quanto la gestione del circuito è demandata esclusivamente al gestore del servizio Poste italiane Spa.

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ALLEGATO 3

5-01962 Bitonci: Accertamento convenzionale dei trasferimenti erariali e di contributi dello Stato ai fini dell'applicazione della normativa sul patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01962 l'onorevole Bitonci ed altri sollecitano iniziative volte a modificare le regole del patto di stabilità interno per ripristinare il metodo di calcolo mediante l'accertamento convenzionale dei trasferimenti dallo Stato - già previsto dal comma 682, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e non più riproposto dalla nuova normativa sul patto di stabilità interno dettata dall'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 2008 - al fine di consentire maggiori disponibilità finanziarie ai comuni, compensando gli effetti finanziari con le maggiori risorse che si dovessero rendere disponibili.
Al riguardo, si fa presente che, ai sensi del citato articolo 77-bis i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati, ai fini del patto 2009-2011, nella misura registrata nei conti consuntivi ai fini degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. Conseguentemente, sia nella base assunta a riferimento nel 2007, che nei saldi utili per il triennio 2009-2011, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura effettivamente registrata nei conti consuntivi, cioè per il totale accertato per le entrate correnti, e per il totale riscosso per le entrate in conto capitale. Ciononostante, qualora i trasferimenti statali e regionali siano già stati calcolati convenzionalmente tra gli accertamenti e le riscossioni del 2007 e del 2008, non potranno essere nuovamente conteggiati negli anni successivi.
La scelta di non riprodurre le disposizioni contenute nel citato comma 682 per gli anni 2009-2011 è stata dettata dalle difficoltà applicative che le stesse hanno determinato negli anni pregressi.
Peraltro, un'eventuale modifica legislativa in tale direzione, che interviene a fine esercizio, contrasterebbe con le esigenze programmatorie del Patto di stabilità interno, determinando incertezze sui risultati attesi dal Patto di stabilità 2009.
Si fa presente, tuttavia, che sono in corso approfondimenti con i rappresentanti degli enti locali volti a concordare analisi e proposte migliorative del vigente quadro normativo disciplinante il patto di stabilità interno per gli anni 2010 e successivi, purché le stesse si dimostrino compatibili con la prioritaria esigenza di salvaguardare gli equilibri dei saldi di finanza pubblica.

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ALLEGATO 4

5-01619 Ghizzoni: Perenzione di somme del Fondo per gli investimenti per la ricerca di base e del Fondo agevolazioni alla ricerca.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01619 l'onorevole Manuela Ghizzoni chiede se, nel rispetto degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dei tanti progetti di ricerca già avviati, non si ritenga di intervenire al fine di accelerare le procedure di reintegrazione del fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale.
Al riguardo, premesso che la specifica competenza in materia è del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per quanto di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze, si fa presente che al momento, sulla base delle disponibilità del relativo fondo è stato possibile attribuire, quali riassegnazioni dei residui passivi perenti di conto capitale, l'importo complessivo di euro 160.338.391,00 a fronte di una richiesta di euro 166.960.527,00.

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ALLEGATO 5

5-01444 Vannucci: Perenzione di somme relative ad interventi per l'imprenditoria femminile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01444 l'onorevole Vannucci chiede quali iniziative si intenda assumere per dare completa attuazione alla legge n. 215 del 1992 e stanziare le necessarie risorse in modo da permettere la corresponsione dei contributi a tutti i soggetti destinatari delle agevolazioni previste dal sesto bando.
Al riguardo, premesso che la specifica competenza in materia è del Ministero dello sviluppo economico e del Ministro per le pari opportunità, per gli aspetti di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze, fa presente che al momento, sulla base delle disponibilità del relativo fondo, quali riassegnazioni di residui passivi perenti di conto capitale, è stato possibile attribuire l'importo complessivo di euro 548.225.704, a fronte di una richiesta di euro 1.811.938.763.

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ALLEGATO 6

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, tutte le amministrazioni pubbliche concorrono, ciascuna per quanto di propria specifica competenza, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
1. 11. Causi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.
* 1. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.
* 1. 8. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.
* 1. 9. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.
* 1. 10. Ciccanti, Galletti.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo

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114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.
* 1. 14. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi,
1. 15. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: Ai fini con le seguenti: Ai soli fini delle norme relative al coordinamento dei sistemi contabili e del consolidamento dei conti pubblici.
1. 12. Lanzillotta.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Al fine di salvaguardare le prerogative degli organi costituzionali, le disposizioni della presente legge si applicano solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.
1. 7. Zaccaria.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I princìpi contenuti nelle disposizioni;
b) al comma 5, dopo le parole: Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali, aggiungere le seguenti: e nelle relative norme di attuazione, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
1. 1. Froner.

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I princìpi contenuti nelle disposizioni.
* 1. 4. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I princìpi contenuti nelle disposizioni.
* 1. 2. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti.
1. 16. Il Relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La presente legge costituisce riforma economico-sociale della Repubblica e si applica alle regioni a statuto speciale anche in relazione ai vincoli derivanti allo Stato italiano dall'ordinamento comunitario.
1. 13. Lanzillotta.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
* 1. 3. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto

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previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
* 1. 5. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sistema statistico della Repubblica).

Al fine di realizzare il sistema statistico della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento dell'ISTAT secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare l'indipendenza dell'ISTAT dall'Esecutivo prevedendo che l'Istituto operi come organismo ausiliario del Governo, del Parlamento e delle Regioni;
b) prevedere che negli organi di amministrazione e di direzione tecnico-scientifica vi siano componenti designati dal Governo, previo parere parlamentare a maggioranza qualificata, delle Regioni e degli enti locali e sia rispettato il principio della parità di genere;
c) che sia previsto un rapporto funzionale tra ISTAT ed Eurostat anche mediante la partecipazione di un rappresentante Eurostat agli organismi dell'ISTAT;
d) che il programma annuale e pluriennale dell'ISTAT sia adottato previa informativa alle Commissioni parlamentari.
1. 01. Lanzillotta.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 39. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, nonché delle relative codifiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e i bilanci di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. 17. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro diciotto mesi.
2. 15. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: delle amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti:, ad eccezione delle regioni e degli enti locali,
2. 41. Il Governo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo relativi ai bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, saranno adottati secondo criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 2. 8. Armosino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sistemi e gli schemi di cui

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al primo periodo relativi ai bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, saranno adottati secondo criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 2. 31. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di un comune piano dei conti integrato;
b) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: articolati in missioni e programmi;
c) alla lettera d), sopprimere le parole: ai fini conoscitivi, in via sperimentale;
d) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: le regioni e le province autonome e gli enti locali con le seguenti: gli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione;
e) al comma 3, dopo le parole: schemi dei decreti legislativi aggiungere le seguenti:, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
f) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. In mancanza di intesa sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;
g) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è integrata da quattro rappresentanti dell'Istat e da un rappresentante della Corte dei conti;
h) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 37. Baretta, Duilio, Bersani, Boccia, Calvisi, Causi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di un comune piano dei conti integrato.
* 2. 9. Armosino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di un comune piano dei conti integrato.
* 2. 30. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'adozione di regole contabili uniformi di cui al comma 1 deve assicurare, distintamente per ciascun settore e comparto di spesa, che le procedure finanziarie di gestione degli enti si conformino a criteri di stretta omogeneità, in modo da consentire l'agevole comparabilità delle loro risultanze contabili a consuntivo. A tal fine, unitamente agli schemi di riclassificazione, i decreti legislativi devono contenere anche un nomenclatore delle procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, recante l'illustrazione delle regole tecniche, delle definizioni degli istituti contabili e delle procedure standard cui devono conformarsi i relativi regolamenti di contabilità;
2. 33. Ciccanti, Galletti.

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Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: comuni e articolati in missioni e programmi.
* 2. 10. Armosino.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: comuni e articolati in missioni e programmi.
* 2. 29. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) adozione di criteri di armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
2. 21. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che rispettino i princìpi contabili definiti dal comitato di cui al successivo comma 5;
2. 6. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: ai fini conoscitivi, in via sperimentale.
* 2. 11. Armosino.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: ai fini conoscitivi, in via sperimentale.
* 2. 28. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e tali schemi sono raccordati con i princìpi della contabilità finanziaria.
2. 18. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
2. 19. Borghesi, Cambursano.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
b) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:, d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.
c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica».
5-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale

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ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute a regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;».
5-quater. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)»;
b) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema,» con le seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;
c) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente».
2. 43. Il Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
2. 23. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'introduzione di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale nonché l'adozione di bilanci consolidati delle pubbliche amministrazioni con le proprie aziende, organismi e società partecipate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono altresì finalizzate:
alla verifica e determinazione dei costi e fabbisogni standard di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
al raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
2. 5. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.
2. 45.Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
* 2. 12.Armosino.

Al comma 3, dopo le parole: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
* 2. 27.Simonetti, Pastore, Bitonci.

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Al comma 3, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.
2. 1.Zaccaria.

Sopprimere il comma 4.
2. 42.Il Governo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In mancanza di intesa sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
* 2. 13.Armosino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In mancanza di intesa sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
* 2. 26. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 34. Ciccanti, Galletti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi sono infine trasmessi, entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.
2. 2. Zaccaria.

Sopprimere i commi 5 e 6.
2. 20. Borghesi, Cambursano.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, opera al fine di acquisire ed elaborare gli elementi conoscitivi utili per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al comma 1.
5-bis. Per l'esercizio di tale attività la Commissione è integrata da quattro rappresentanti dell'ISTAT, e da un rappresentante della Corte dei conti.
* 2. 14. Armosino.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, opera al fine di acquisire ed elaborare gli elementi conoscitivi utili per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al comma 1.

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5-bis. Per l'esercizio di tale attività la Commissione è integrata da quattro rappresentanti dell'ISTAT, e da un rappresentante della Corte dei conti.
* 2. 25. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
** 2. 7. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
** 2. 16. Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
** 2. 24. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
** 2. 35. Ciccanti, Galletti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
** 2. 40. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo collabora con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
2. 22. Borghesi, Cambursano.

All'articolo 2, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole:
ventidue componenti con le seguenti: ventitré componenti;

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b) alla lettera a), dopo le parole: dell'interno, aggiungere le seguenti: della difesa.
2. 3. Gioacchino Alfano.

Al comma 5, lettera e), dopo le parole: giuridico-contabile-economica aggiungere le seguenti: scelti tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. 4. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il comitato di cui al comma 5 opera in stretto raccordo con la Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, assicurando il coordinamento tra i princìpi contabili di cui alla presente legge con i princìpi di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge n. 42 del 2009.
2. 36. Lanzillotta.

Al comma 6, sopprimere le parole:, in particolare.
2. 44. Il Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: trenta componenti e sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.
2. 38. Causi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in allegato agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una ricognizione dei debiti pregressi degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine i citati enti dichiarano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ammontare dei crediti, maturati nei confronti dei medesimi alla data del 31 dicembre 2008, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse. Le modalità di trasmissione della dichiarazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7-ter. La medesima ricognizione di cui al comma 7-bis è effettuata annualmente e presentata al Parlamento in allegato alla Relazione di cui all'articolo 12.
7-quater. Per la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 9, il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti pregressi come risultanti dalla ricognizione di cui ai commi 7-bis e 7-ter.
2. 32. Nannicini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette,

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in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche.
3. 4. Il Relatore.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: e dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. 3. Il Governo.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il rapporto di cui al presente articolo è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:
a) lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;
b) la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;
c) la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;
d) le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale;
e) lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi.
3. 2. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione e modalità operativa delle amministrazioni pubbliche conseguenti all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei successivi decreti delegati.
3. 1. Lanzillotta.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Controllo parlamentare della finanza pubblica).

1. Il Governo fornisce alle Camere, anche a richiesta, tutte le informazioni utili ad esercitare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta in forma congiunta, le Commissioni bilancio delle due Camere formulano osservazioni, forniscono valutazioni ed esprimono indirizzi per il miglioramento del contenuto dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e il rafforzamento delle competenze in materia di analisi, quantificazione e stima degli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano intese per promuovere e coordinare l'attività delle due Camere, anche mediante l'istituzione di un apposito Comitato paritetico in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di

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sei mesi ciascuno. Il Comitato sottopone le proprie conclusioni alle Commissioni bilancio che provvedono a trasmetterle alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le intese di cui al comma 2 sono altresì finalizzate ad assumere quale metodo ordinario lo svolgimento congiunto delle attività istruttorie utili al controllo parlamentare sulla finanza pubblica e a potenziare, attraverso il più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione e la progressiva integrazione delle strutture tecniche, anche prevedendo la possibilità di una successiva unificazione delle medesime strutture, la capacità di approfondimento degli aspetti tecnici, con particolare riferimento:
a) al contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;
b) alle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
c) alle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;
d) all'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;
e) ad ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica;
f) all'elaborazione annuale di una Relazione sulle politiche pubbliche per la misurazione e la valutazione dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente dalla gestione economico finanziaria e dall'attività delle amministrazioni centrali, costruendo, anche sulla base del bilancio pluriennale programmatico, un organico sistema di indicatori di servizi resi (output) e di performance finali (outcome).

4. Le intese di cui al comma 3 possono altresì prevedere lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca degli uffici delle due Camere in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ISTAT, l'ISAE, la Corte dei conti e la Banca d'Italia, nonché con le università, centri di ricerca o qualificati esperti in materia.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
4. 11. Baretta, Duilio, Causi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
4. 3. Zaccaria.

Al comma 2, dopo le parole: venti membri designati aggiungere le seguenti: tra i membri delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.
4. 10. Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire le parole: in modo da garantire la rappresentanza proporzionale

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maggioranza e delle opposizioni con le seguenti: in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
4. 5. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
4. 6. Ciccanti, Galletti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ed alla Corte dei conti.
4. 1. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e riferisce periodicamente circa l'andamento e l'esito dei propri lavori alle Commissioni bilancio di Camera e Senato secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.
4. 9. Lanzillotta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.
*4. 2. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.
*4. 4. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.
*4. 7. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle

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regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.
*4. 8. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: La proposta di nomina sino alla fine del comma, con le seguenti: La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata all'espressione di un parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
b) sopprimere il comma 2.
5. 1. Il Relatore.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: alle banche dati fino alla fine del comma, con le seguenti:, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica;
b) sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge di cui agli articoli 11, 22, 34 e 36 con i rispettivi allegati e le relative leggi.
6. 2. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: i bilanci aggiungere le seguenti: dello Stato.
6. 1. Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: il giorno successivo alla loro registrazione da parte della Corte dei conti.
6. 3. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
b), dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti:, ai fini delle conseguenti deliberazioni, e sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
b) alla lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 10 settembre;
c) sostituire la lettera e) con la seguente: e) gli eventuali disegni di legge collegati alla legge di stabilità;
d) alla lettera f), sostituire le parole: alla Commissione europea con le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea, previa presentazione alle Camere ai fini delle conseguenti deliberazioni.

Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). In caso di mancata intesa nell'ambito della predetta Conferenza, il Governo definisce autonomamente

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i contenuti del Patto nello schema di Decisione di cui all'articolo 10, allegando una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8. 10. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
b) alla lettera c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre;
c) alla lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.
8. 7. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
b) alla lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.
*8. 2. Armosino.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
b) alla lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.
*8. 6. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
b) alla lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.
**8. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
b) alla lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.
**8. 5. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
b) alla lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.
**8. 8. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: entro il 20 settembre fino alla fine della lettera con le seguenti: entro il 1o settembre di ogni anno, che viene, altresì, trasmessa alle regioni.
8. 3. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 10 settembre.
8. 9. Lanzillotta.

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Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 ottobre;
b) alla lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 ottobre.
8. 12.Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nota tecnico-illustrativa aggiungere le seguenti: articolata per funzioni.
8. 4.Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.

Conseguentemente, all'articolo 10, alla lettera h), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.
8. 13.Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: entro il 15 novembre aggiungere le seguenti: secondo le modalità stabilite dall'articolo 11-bis.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 11-bis, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia»;
b) all'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera i);
c) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disegni di legge collegati).

1. I disegni di legge collegati, definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h), dalla Decisione di finanza pubblica come deliberata dal Parlamento, recano disposizioni omogenee per materia e per competenza delle singole amministrazioni e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
2. I disegni di legge di cui al presente articolo devono essere:
a) presentati entro il 15 settembre ed esaminati in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci entro il 31 dicembre, e comunque non oltre il 15 novembre, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) esaminati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione se diretti a concorrere al perseguimento dei saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo;
c) esaminati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione se privi di effetti sui saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.

3. Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge di cui al presente articolo sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi, salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3.
4. I regolamenti parlamentari determinano le modalità attraverso le quali le Camere verificano la corrispondenza delle materie disposte dai disegni di legge collegati

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al contenuto proprio di cui al comma 1, nonché le procedure e i tempi di esame in relazione alle specifiche finalità.
d) all'articolo 19, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli importi relativi ai disegni di legge collegati di cui all'articolo 11-bis costituiscono economie di bilancio in caso di mancato rispetto del termine di approvazione di cui al medesimo articolo 11-bis, comma 2».
8. 11. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.

Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)
.

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i dieci giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali».
b) all'articolo 10, sopprimere il comma 5;
c) all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità e sviluppa, in coerenza con tale parere, le linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali».
8. 14.Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli istituzionali di governo si attua con le procedure e le modalità previste dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come integrate dalla presente legge, in modo da assicurare il concorso di tutti i livelli di governo al conseguimento degli obiettivi concordati dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea ed indicati nell'aggiornamento del Programma di stabilità. In ogni caso, all'avvio di tali procedure, il Governo trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere apposita relazione contenente le proprie proposte e i propri orientamenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.
2. I contenuti del Patto di convergenza sono definiti dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recepiti nello schema di Decisione di cui all'articolo 10 per essere sottoposti all'esame del Parlamento. In caso di mancata intesa nell'ambito della predetta Conferenza, il Governo definisce autonomamente i contenuti del Patto nello schema di Decisione di cui all'articolo 10, allegando una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

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3. Le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10 come deliberata dal Parlamento e a realizzare il Patto di convergenza sono contenute annualmente in un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio il cui esame parlamentare deve concludersi entro il 15 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge di stabilità secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.
3-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi fissati secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli enti locali tengono altresì conto degli obiettivi fissati a livello regionale.
b) al comma 4 sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
c) al comma 5, sopprimere le parole: sentita la Conferenza unificata e sostituire le parole: la legge di stabilità con le seguenti: il disegno di legge collegato di cui al comma 3;
d) dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione locale con le seguenti: al complesso degli enti di cui all'articolo 114 secondo comma della Costituzione, separatamente per ciascun livello di governo;
b) sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera i).
9. 14. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 2.
9. 16.Il Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sostituire le parole da: attraverso strumenti da individuare fino a: le procedure con le seguenti: in sede di attuazione del federalismo fiscale con le modalità e le procedure;
b) al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
1) ovunque ricorra, sostituire la parola: territoriali con la seguente: locali;
2) sostituire le parole: ai sensi del comma 7 con le seguenti:, previa concertazione con gli enti locali;
c) sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9. 19.Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, all'avvio di tali procedure, il Governo trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere apposita relazione contenente le proprie proposte e i propri

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orientamenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.
9. 15. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, dopo le parole: in sede di Conferenza unificata, inserire le seguenti: ovvero, una volta istituita, di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: la Conferenza unificata, inserire le seguenti: ovvero, una volta istituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
9. 17.Il Governo.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
9. 7.Cambursano, Borghesi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 5 e 6;
b) al comma 7 sopprimere le parole da: e coordinano la procedura fino alla fine del comma.
*9. 5.Armosino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 5 e 6;
b) al comma 7 sopprimere le parole da: e coordinano la procedura fino alla fine del comma.
*9. 9. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 5 e 6;
b) al comma 7 sopprimere le parole da: e coordinano la procedura fino alla fine del comma.
*9. 12. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sopprimere il comma 5.
**9. 4.Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 5.
**9. 6.Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.
**9. 8.Bitonci, Simonetti, Pastore.

Sopprimere il comma 5.
**9. 10.Ciccanti, Galletti.

Sopprimere il comma 5.
**9. 11. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sopprimere i commi 6 e 7.
9. 18.Il Governo.

Al comma 7, dopo le parole: dalla legge nazionale inserire le seguenti: ivi compreso quello relativo al livello massimo della pressione fiscale complessiva.
9. 13.Lanzillotta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette

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norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.
*9. 1.Froner.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.
*9. 2. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.
*9. 3. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Programma di stabilità)
.

1. Ai fini della predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea, il Governo presenta ogni anno al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari, entro i trenta giorni antecedenti i termini di presentazione stabiliti in sede comunitaria, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità.
2. Lo schema di cui al comma 1 contiene un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea e la definizione degli interventi sulla finanza pubblica e delle politiche economiche che devono essere adottate per realizzare l'obiettivo dell'attuazione interna del Patto di stabilità e sviluppo concordato in sede europea.
3. La Relazione di cui all'articolo 12 include il parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10 sopprimere il comma 5;
b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) il parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma stabilità in coerenza con il quale sviluppare le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e).
9. 01. Soro, Baretta, Ventura, Duilio, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale, e agli enti di previdenza con le seguenti: alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, e agli enti di previdenza e assistenza sociale.
10. 29.Il Relatore.

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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: La Decisione di cui al comma 1, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, in particolare nella Comunità europea, contiene:";
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della definizione dei parametri macroeconomici e finanziari di cui ai commi 1 e 2, il Governo dà conto delle previsioni elaborate dai principali istituti di ricerca pubblici e privati nazionali e delle previsioni delle istituzioni internazionali cui l'Italia partecipa.
10. 22. Rubinato, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: tendenziali e programmatiche e le parole: tendenziali e programmatici.
10. 26.Il Governo.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono altresì indicate le previsioni articolate in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo;
b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono altresì indicati gli obiettivi articolati in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo.
10. 25. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.
10. 11.Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
10. 7.Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;.

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Conseguentemente, sopprimere la lettera g).
10. 27.Il Governo.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: nonché per la pressione fiscale.
10. 21.Lanzillotta.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: come stabilito ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
10. 5.Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i suddetti obiettivi dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della pubblica amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;
10. 9.Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: gli obiettivi programmatici tengono conto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
10. 23. Capodicasa, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del patto di convergenza e il contenuto del patto di stabilità interno nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno;.
10. 30.Il Relatore.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tali informazioni debbono essere fornite distintamente per sottosettore.
10. 3.Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; la formulazione degli obiettivi finanziari per ciascun comparto deve essere accompagnata dall'esposizione dettagliata delle azioni da attivare per ciascun settore di spesa ai fini del suo raggiungimento;.
10. 15.Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: che il Governo si impegna a presentare contestualmente al disegno di stabilità e il Parlamento si obbliga a discutere entro il giugno successivo secondo le modalità previste dai regolamenti di Camera e Senato.
10. 20.Lanzillotta.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: alla manovra di finanza pubblica aggiungere le seguenti: e quelli la cui approvazione riveste carattere prioritario.
10. 8.Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Decisione di finanza pubblica è approvata dalle Camere con apposita risoluzione parlamentare entro venti giorni dalla data di presentazione.
10. 10.Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo è in ogni caso tenuto a presentare alle Camere per le conseguenti

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deliberazioni una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta gli andamenti della finanza pubblica determinino scostamenti dagli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero qualora ritenga necessario adottare provvedimenti che incidono sugli obiettivi di finanza pubblica e sull'andamento delle entrate e delle spese. La nota deve essere redatta con gli stessi criteri della Decisione e deve evidenziare, in modo puntuale e motivato, oltre alla variazione delle variabili macroeconomiche e di finanza pubblica, le criticità relative ai settori ovvero alle materie all'origine degli squilibri. La Nota deve altresì essere presentata in caso di nuovi indicazioni da parte dell'Unione europea rispetto a quelle relative al Programma di stabilità.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), sostituire le parole: e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare con le seguenti:. In caso di scostamento dagli obiettivi, il Governo trasmette contestualmente al Parlamento per le relative deliberazioni la Nota di aggiornamento alla Decisione di cui all'articolo 10, comma 2-bis.
10. 24.Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.
10. 12.Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 giugno. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
*10. 2.Armosino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 giugno. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
* 10. 14.Simonetti, Bitonci, Pastore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 giugno. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
* 10. 17.Fontanelli, De Micheli, Graziano.

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Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
** 10. 1.Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
** 10. 6. Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
** 10. 13. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
** 10. 16.Ciccanti, Galletti.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 20 luglio con le seguenti: 10 luglio;
b) dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti:, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,;
c) sostituire le parole: 10 settembre con le altre: 30 luglio.
10. 31.Il relatore.

Al comma 4, dopo le parole: Conferenza unificata, aggiungere le seguenti: dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali.
10. 4.Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
10. 28.Il Governo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relazioni indicano altresì gli adeguamenti amministrativi, in termini di soppressione di strutture esistenti ovvero di loro riconversione, conseguenti alla variazione e dei programmi in corso e dell'avvio dei nuovi.
10. 19.Lanzillotta.

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Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
10. 18.Lanzillotta.

ART. 11.

Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento con le seguenti: e nelle conseguenti deliberazioni del Parlamento.
11. 1.Zaccaria.

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: in separati articoli.
11. 10. Genovese, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: misure, aggiungere la seguente: erariali. Aggiungere, in fine, le parole:. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.
11. 15.Il Governo.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione con le seguenti:, tenendo anche conto dell'andamento dell'inflazione.
11. 18.Il relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente di natura corrente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità;
d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.
11. 11. Marchi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) in apposito allegato i capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. L'allegato di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi alle quali sono

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correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;.
11. 12. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 3, sopprimere le seguenti parole: Gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.
11. 19.Il relatore.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole:, salvo che esse si caratterizzino fino alla fine della lettera, con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dalla lettera i);.
11. 20.Il relatore.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit.
11. 3.Borghesi, Cambursano.

Dopo la lettera h, aggiungere la seguente:
h-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale.
11. 4.Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi dell'articolo 10, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino a: «nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali» sono soppresse.
11. 21.Il relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
11. 16.Il Governo.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) le norme di cui alla lettera i) sono approvate dalle Camere prima della presentazione della legge di stabilità.
11. 5.Borghesi, Cambursano.

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Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
11. 2.Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.
11. 17.Il Governo.

Al comma 4, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: articolato per funzioni.
11. 6.Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. La legge di stabilità indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
4-ter. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, fermo restando il valore positivo del risparmio pubblico.
11. 13. Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti da modifiche apportate alla legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 5 premettere le seguenti parole: In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 4-bis,.

e al medesimo comma sostituire le parole da: le regole fino a lettera f) con le seguenti: a gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).
11. 22.Il relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrate e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.
* 11. 7.Cambursano, Borghesi.

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrate e nuove finalizzazioni netta da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.
* 11. 9.Ciccanti, Galletti.

Sostituire il comma 9, con il seguente: "9. L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso".

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento entro il mese di aprile di ogni anno la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.
11. 14. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disegni di legge collegati alla sessione di bilancio).

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono individuate nella legge di stabilità, precisamente nei fondi speciali previsti dall'articolo 19.
2. Tali provvedimenti, indicati nella Decisione di finanza pubblica dell'anno precedente non approvati prima del 31 luglio, non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria.
11. 01.Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire», fino alla fine del periodo, sono soppresse.
11. 02.Il Governo.

ART. 12.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: analisi inserire le seguenti: puntuale e motivata;
b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) il parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità in coerenza con il quale sviluppare la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e)»;
c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini della definizione dei parametri macroeconomici di cui al comma l, il Governo dà conto delle previsioni elaborate dai principali istituti di ricerca pubblici e privati nazionali e delle previsioni delle istituzioni internazionali cui l'Italia partecipa».
12. 2.Vannucci, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Ventura.

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Al comma 1, sopprimere la lettera d).
12. 3.Il Governo.

Al comma 4 sostituire le parole: con riferimento ai dati di consuntivo con le seguenti: con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili.
12. 5.Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1o luglio del medesimo anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.
12. 4.Il Relatore.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. In un ulteriore allegato della Relazione di cui al presente articolo per la spesa delle amministrazioni pubbliche sono esposti gli effetti distributivi tra generi e tra generazioni.».
12. 1.Lanzillotta.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 1.Il Governo.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«13-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento per il controllo e il monitoraggio della finanza pubblica. Nel Dipartimento confluiscono le risorse umane e strumentali e le competenze attualmente allocate presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di controllo della spesa, nei suoi aspetti finanziari e reali, ivi incluse le funzioni di controllo della spesa del personale, nonché le funzioni ispettive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le restanti risorse umane e strumentali e competenze attualmente facenti capo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assumono la denominazione "Dipartimento per il bilancio".».
13. 01.Causi, Baretta.

ART. 14.

Sopprimerlo.
14. 3.Borghesi, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 14.
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, è istituita la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, realizzata e gestita da una Agenzia composta da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello

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Stato, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle regioni e degli enti locali e del Parlamento.
2. La Banca dati delle amministrazioni pubbliche, con il concorso delle amministrazioni pubbliche, raccoglie ed integra tutte le banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ogni altra fonte ritenuta utile. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal sistema informativo dell'Agenzia di cui al comma 1, anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici, incluse le informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Qualora l'ISTAT rilevi una incoerenza della classificazione delle voci contabili provvede alla loro corretta imputazione.
3. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i bilanci dello Stato e delle regioni e delle province autonome, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sia per il disegno di legge che per il testo approvato. Sono inseriti altresì i decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Le regioni provvedono a consolidare i dati di finanza pubblica a livello regionale.
4. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di bilancio preventivo e consuntivo di tutti gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione non ricompresi nel comma 3.
5. Tutte le informazioni della Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese accessibili alle medesime amministrazioni pubbliche.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza che trasmettono mensilmente, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.
7. L'Agenzia stabilisce la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nonché le eventuali modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
8. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di curo per l'anno 2009, 8 milioni di curo per l'anno 2010, 10 milioni di curo per l'anno 2011 e 5 milioni di curo a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.».

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 6 e 7.
14. 14.Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, è istituita la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, realizzata e gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dall'ISTAT.
2. La Banca dati delle amministrazioni pubbliche, con il concorso delle amministrazioni

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pubbliche, raccoglie ed integra tutte le banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ogni altra fonte ritenuta utile. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dell'ISTAT anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici, incluse le informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Qualora l'ISTAT rilevi una incoerenza della classificazione delle voci contabili provvede alla loro corretta imputazione.
3. Sono inseriti nella Banda dati delle amministrazioni pubbliche i bilanci dello Stato e delle regioni e delle province autonome, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sia per il disegno di legge che per il testo approvato. Sono inseriti altresì i decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Le regioni provvedono a consolidare i dati di finanza pubblica a livello regionale.
4. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di bilancio preventivo e consuntivo di tutti gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione non ricompresi nel comma 3.
5. Tutte le informazioni della Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese accessibili alle medesime amministrazioni pubbliche.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza che trasmettono mensilmente, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.
7. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'ISTAT stabiliscono insieme alla Banca d'Italia, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nonché le eventuali modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
8. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di curo per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di curo per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al Tondo per gli interventi strutturali di politica economica.».

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 6 e 7.
14. 13.Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 14.

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni

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gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge».
14. 6.Cambursano, Borghesi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
2. L'istituzione della banca dati unitaria realizza la semplificazione e la riduzione degli adempimenti richiesti agli enti locali per la trasmissione di informazioni e dati contabili.
* 14. 2.Armosino.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
2. L'istituzione della banca dati unitaria realizza la semplificazione e la riduzione degli adempimenti richiesti agli enti locali per la trasmissione di informazioni e dati contabili.
* 14. 10.Simonetti, Pastore, Bitonci.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
2. L'istituzione della banca dati unitaria realizza la semplificazione e la riduzione degli adempimenti richiesti agli enti locali per la trasmissione di informazioni e dati contabili.
* 14. 12.Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti

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della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
** 14. 1.Osvaldo Napoli.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
** 14. 4.Cambursano, Borghesi.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
** 14. 5.Ciccanti, Galletti.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
** 14. 11.Bitonci, Simonetti, Pastore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti:, sentiti Digit PA e;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti:, sentiti Digit PA e.
14. 15.Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali.
14. 7.Cambursano, Borghesi.

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Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, previo parere dell'Istat,
14. 9.Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
14. 8.Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale).

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.
14. 01.Cambursano, Borghesi.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui all'articolo 14:
a) l'ISTAT provvede a consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;
b) il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;
c) la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, provvede a valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 10 e a verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I controlli interni sono disciplinati dalla legislazione vigente modificata ed integrata in base alla normativa delegata di cui alla legge 4 marzo 2009 n. 15, di riforma della pubblica amministrazione.;
c) al comma 3, sopprimere il terzo periodo;
d) sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono altresì stabilite le sanzioni per le amministrazioni che non adempiono agli obblighi di trasmissione alla banca dati SIOPE e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
15. 6.Ventura, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera b);
b) alla lettera c), sostituire le parole: di cui alla lettera b) con le seguenti: di finanza pubblica di cui all'articolo 10.
15. 7.Il Governo.

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Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo della medesima lettera e).
* 15. 1.Armosino.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo della medesima lettera e).
* 15. 2.Simonetti, Bitonci, Pastore.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo della medesima lettera e).
* 15. 5.Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Al comma 3, sostituire le parole: 15 ottobre ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 agosto.

Conseguentemente, dopo le parole: il terzo trimestre dell'anno aggiungere le seguenti: e di quelli antecedenti.
15. 4.Cambursano, Borghesi.

Al comma 3, dopo le parole: secondo l'articolazione per sottosettori prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b) aggiungere le seguenti: e per le classi individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
15. 3.Nannicini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.
15. 9.Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.
* 15. 8.Il Governo.

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.
* 15. 10.Il Relatore.

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 2.Lanzillotta, Causi.

Al comma 1, sostituire le parole da: è assicurata la presenza alle parole: da questi ultimi vigilati con le seguenti: i collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti

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ed organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati sono composti da iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.
17. 1.Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. Le entrate non ricorrenti o straordinarie, qualora non necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10, possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di interventi non aventi carattere permanente;
b) al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Qualora, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi in sede di conferimento della delega, la quantificazione degli oneri è effettuata al momento della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi. A tal fine, ciascun decreto legislativo è corredato della relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché degli effetti derivanti dal complesso dei decreti legislativi già adottati e dell'effetto complessivo derivante dall'esercizio della delega. I decreti legislativi che comportano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le necessarie risorse finanziarie.;
c) al comma 5, sostituire la parola: trenta con le seguenti: il termine indicato dalle Commissioni in relazione all'attività parlamentare.
18. 12.Calvisi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che importi nuove o maggiori spese o minori entrate indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura. Sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 6 e delle indicazioni metodologiche fornite con la nota di cui all'articolo 10, comma 3, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Per il saldo netto da finanziare la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:"
b) sopprimere il comma 4.
18. 13.Il Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con i seguenti: In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo

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di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.
b) sopprimere il comma 12;
c) al comma 13 sostituire il primo periodo con i seguenti: Qualora nei corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10 e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
18. 11.Nannicini, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: allineamento con le seguenti: la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale,.
18. 15.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o non ricorrenti.
18. 16.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascun decreto legislativo è sempre allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
18. 17.Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, introdurre le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: governativa aggiungere le seguenti:, della Commissione;
b) dopo le parole: e del relatore aggiungere le seguenti: e gli emendamenti sui quali il relatore o il Governo hanno espresso parere favorevole,.
18. 18.Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e del relatore aggiungere le seguenti: nonché quelli sui quali il Governo esprime parere favorevole.
18. 10.Lanzillotta.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Alla relazione tecnica aggiungere le seguenti: dei disegni di legge e degli emendamenti di iniziativa governativa;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riferimento alle proposte di legge ed agli emendamenti

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di iniziativa parlamentare il medesimo prospetto può essere richiesto al Governo dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.;
c) al comma 8, sostituire le parole: ai commi 3 e 5 è aggiornata, con le seguenti: ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati.
18. 19.Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli emendamenti di iniziativa governativa al disegno di legge di stabilità sono sottoposti alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.
18. 7.Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi la relazione tecnica di cui al comma 3 indica anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione.
18. 14.Gioacchino Alfano.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla richiesta. con le seguenti: nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto ed alla tempistica dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di produrre la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni.
18. 20.Il Relatore.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nei casi in cui la copertura è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica ed una nota del Ministro dell'economia e delle finanze forniscono le indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per finalità cui erano originariamente destinate.
18. 6.Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.
* 18. 2.Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.
* 18. 5.Cambursano, Borghesi.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella medesima relazione la Corte riferisce sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge delega.
18. 21.Il Relatore.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari,.
18. 3.Ciccanti, Galletti.

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Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti.
18. 4.Borghesi, Cambursano.

Al comma 10, dopo le parole: limiti di spesa aggiungere le seguenti: evidenziando se il costo della disposizione è risultato superiore a quello a suo tempo quantificato dalla relazione tecnica verificata dalla Ragioneria dello Stato.
18. 9. Lanzillotta.

Al comma 10, inserire, in fine, il seguente periodo: Qualora le disposizioni abbiano precostituito diritti di prestazione in capo a persone fisiche o giuridiche il Governo predispone la necessaria copertura finanziaria ovvero propone modifiche normative volte a riportare l'onere effettivo a quello originariamente stimato dalla relazione tecnica.
18. 8. Lanzillotta.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i diritti soggettivi sorti sulla base delle leggi di spesa di cui al presente comma.
18. 1. Zaccaria.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: assume le conseguenti iniziative legislative con le seguenti: assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
18. 22. Il Relatore.

ART. 19.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi dalla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11».
19. 1. Cesare Marini, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 22.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in coerenza con le disposizioni del bilancio pluriennale programmatico di cui all'articolo 23.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 23 con il seguente:

Art. 23.
(Bilancio programmatico pluriennale).

1. Il disegno di legge del bilancio pluriennale programmatico è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e copre un periodo di tre anni. Il bilancio programmatico adotta come presupposto una previsione triennale redatta in base alla legislazione vigente.
2. Il bilancio pluriennale programmatico espone per l'entrata gli obiettivi articolati per tipologia di entrata e contiene, per ciascun Ministero, programmi strategici che devono contenere:
a) una definizione delle missioni complessive che copra le principali funzioni ed attività dell'amministrazione;

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b) la definizione delle politiche pubbliche di responsabilità di ciascun Ministero, articolate per programmi recanti: la determinazione degli obiettivi strategici per ciascun Dipartimento e Direzione generale; la definizione degli impegni finanziari per il triennio; la indicazione delle risorse umane, delle risorse di capitale per gli investimenti, delle tecnologie, degli strumenti informatici, ed ogni altra indicazione necessaria per definire il percorso finalizzato a conseguire gli obiettivi strategici;
c) la definizione degli obiettivi da perseguire in termini di quantità e qualità dei servizi finali resi ai cittadini utenti, garantendo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali;
d) la descrizione degli indicatori di risultato, in termini di servizi resi (output) e di impatto sull'economia e sulla società (outcome) che saranno utilizzati per la valutazione complessiva della gestione finanziaria, dell'attività amministrativa e dell'attività dei dirigenti.
22. 8. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come deliberata dal Parlamento;
b) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
c) al comma 4, sostituire le parole:
a ciascun programma con le seguenti: a ciascun macroaggregato e sostituire le parole: del programma con le seguenti: del macroaggregato.

Conseguentemente:
a) all'articolo 24, comma 1, sopprimere le parole:
anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;
b) all'articolo 24, sopprimere il comma 3;
c) all'articolo 34, sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 41 con il seguente:

Art. 41.
(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricollocazione degli stanziamenti iscritti in base alla legislazione vigente nell'ambito dei programmi in coerenza con gli obiettivi da perseguire anche mediante revisione della medesima legislazione;
b) revisione delle missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
c) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da

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perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali propri di ciascun Ministero, escludendo programmi condivisi fra più amministrazioni;
2) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;
d) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; tale revisione deve garantire:
1) per l'entrata, la ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;
2) per la spesa, il chiaro e univoco raccordo tra le unità elementari del bilancio, affiancate da un piano dei conti integrato, e il codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza;
e) affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, corrispondente al responsabile del programma di spesa, o al dirigente da lui delegato;
f) possibilità di fissare l'unità di voto al livello dei programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
g) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;
h) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
i) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;
n) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;
o) revisione dei conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il

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contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per là nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;
q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. II Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento al principio di cui al comma 2, lettera a), i decreti legislativi sono adottati previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma I possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti, dal presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.
22. 12. Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: i programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
22. 2. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti responsabili di ciascun programma redigono una relazione su tutte le leggi di spesa a legislazione vigente, che comportano spese obbligatorie, inderogabili, derogabili, sia di finanziamento di spese correnti, sia in conto capitale e pluriennali. Nel documento di ricognizione delle leggi, i responsabili formulano proposte di mantenimento, accorpamento, o soppressione delle medesime leggi per rendere più semplice e trasparente il relativo programma. La relazione,

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con le relative proposte, viene trasmessa al Parlamento.
22. 1. Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sopprimere le parole:, con indicazione delle acquisizioni delle attività finanziarie.
22. 9. Il Governo.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.

5-bis. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a) sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili» in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
5-ter. Le spese rimodulabili, di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

5-quater. Le spese di cui al comma 5-ter, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.
22. 11. Il Relatore.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. La determinazione delle spese rimodulabili e non rimodulabili avviene nell'ambito del procedimento di attuazione della delega di cui all'articolo 43-bis. Non sono in ogni caso rimodulabili le spese relative al pagamento di stipendi, assegni fissi e pensioni, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali e ammortamento di mutui che compongono l'insieme delle spese contabilmente gestite in corso d'esercizio come obbligatorie.
6. Fino all'attuazione della delega di cui all'articolo 43-bis, è possibile continuare a rimodulare con il disegno di legge di bilancio gli oneri correnti, destinati ad adeguare il fabbisogno per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento e, in via sperimentale, le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; in questa seconda ipotesi la rimodulazione avviene ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 2, sopprimere le lettere b), d), h), i) e o);
b) dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla entrata in

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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disporre il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa. A tal fine i decreti legislativi, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, dispongono l'adeguamento della struttura del bilancio dello Stato e dei sistemi gestionali e di controllo al diverso limite autorizzatorio e vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) il responsabile del programma di spesa è il titolare delle risorse autorizzate con il bilancio e assegnate con il decreto annuale di ripartizione in capitoli; l'assegnazione deve avere un profilo, di natura conoscitiva, pari alla durata del bilancio pluriennale; ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
b) il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, possono, nell'esercizio in corso di gestione, assumere liberamente impegni contabili nell'ambito delle autorizzazioni di cassa loro assegnate; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento; le fasi di formazione degli atti vengono condotte dal responsabile del programma attraverso tecniche di programmazione e monitoraggio che garantiscano, sotto la propria responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa dei pagamenti rispetto alle disponibilità;
c) il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, non possono assumere impegni contabili per i quali non esista una corrispondente autorizzazione di cassa;
d) in caso di esaurimento delle dotazioni di cassa riferite al programma, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della Ragioneria generale dello Stato comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione e nessun impegno possono essere disposti a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso;
e) entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d), il responsabile del programma comunica al Ministro competente e all'ufficio di controllo della Ragioneria generale dello Stato, i dati e tutti gli elementi conoscitivi idonei a spiegare le cause dell'esaurimento delle risorse di cassa in corso di esercizio;
f) ove nell'ambito della gestione di un programma si verifichi la situazione di cui alla lettera d) per due esercizi successivi, viene automaticamente disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma e sui criteri di definizione delle dotazioni di cassa, i cui esiti vengono valutati sia ai fini della concessione dei trattamenti economici connessi ai risultati assegnati al dirigente, sia, ove del caso, ai fini della attivazione della responsabilità amministrativa;
g) anche in coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 43, comma 2), lettera f), predisposizione di appositi fondi di riserva e definizione dei criteri per il loro accesso, qualora successivamente alla comunicazione di cui alla lettera d), la legislazione sottostante prefiguri la necessità, per il dirigente responsabile, di emanare atti di impegno;
h) il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di disporre, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 10 per cento della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma;

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i) l'analitica documentazione, nel disegno di legge di bilancio, della dotazione di cassa assegnata a ciascun programma, attraverso l'esplicitazione delle fonti normative che supportano il programma stesso, delle rispettive caratteristiche tecnico-giuridiche, evidenziando altresì il raccordo con gli obiettivi assegnati al dirigente. L'analisi relativa alle previsioni del bilancio pluriennale è corredata dalle analoghe informazioni di consuntivo sui pagamenti effettuati e obiettivi raggiunti riferiti al biennio precedente;
l) gli ordini di pagamento non esitati alla fine dell'esercizio di emissione vengono riportati automaticamente all'esercizio successivo; ove per due esercizi successivi vengano rendicontati riporti che eccedono il 5 per cento della spesa autorizzata viene disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma;
m) disciplinare in coerenza con le innovazioni di cui alla presente delega la facoltà di impegno su base pluriennale per la spesa in conto capitale;
n) nell'ambito del bilancio dello Stato assicurare la separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle previsioni di competenza giuridica corrispondenti ai programmi di spesa.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.
3. Per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui al presente articolo, l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa è previsto un regime transitorio, avente durata massima di tre anni.
22. 7. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: e d) con le seguenti:, d) e d-bis);
b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi alle quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;.
22. 6. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

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Al comma 9, lettera a), numero 1) dopo le parole: per la loro quantificazione aggiungere le seguenti: evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri ed il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi.
22. 3. Lanzillotta.

Al comma 9, lettera a), numero 1) dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per la pubblica amministrazione.
22. 4. Lanzillotta.

Al comma 9, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente;
b) al quarto periodo sostituire la parola: trimestre con la seguente: semestre.
22. 10. Il Governo.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Revisione generale della spesa).

1. Sulla base del primo bilancio pluriennale è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con ciascun Ministero competente per materia, una revisione generale della spesa volta a verificare la coerenza del bilancio di previsione annuale di ciascun Ministero con il bilancio pluriennale, in rapporto agli equilibri complessivi della spesa pubblica e, per ciascuna politica pubblica, con la valutazione dei risultati.
23. 01. Andrea Orlando, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 26.

Al comma 2, apportare le seguenti variazioni:
a) lettera a) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22;
b) lettera b) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22.
26. 4. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: articolo 21, comma 2, terzo periodo con le seguenti: articolo 22, comma 2, terzo periodo.
26. 2. Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: articolo 21, comma 2, secondo periodo con le seguenti articolo 22, comma 2, secondo periodo.
26. 1. Zaccaria.

Al comma 5, dopo le parole: le classi COFOG inserire le seguenti: a cui sia attribuito il pertinente codice di classe fino al terzo livello di classificazione economica.
26. 3. Cambursano, Borghesi.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tutti i capitoli, e al loro interno a ciascun piano di gestione, è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.
26. 5. Il Relatore.

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ART. 30.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.
30. 2. Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento.
30. 1. Zaccaria.

ART. 31.

Al comma 9, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere.
31. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.
31. 2. Il Relatore.

ART. 34.

Al comma 1, sostituire le parole: Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, con le seguenti: Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare.
34. 1. Il Relatore.

ART. 37.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:
b-bis) conto economico;
b-ter) nota integrativa.
37. 1. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il conto generale del patrimonio comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa.
37. 2. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: al rendiconto generale dello Stato con le seguenti: del conto economico.
37. 3. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: I costi con le seguenti: I proventi ed i costi.
37. 4. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 6, sostituire le parole: per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale con le seguenti: per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti

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attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
37. 5. Il Relatore.

ART. 40.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente: Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
40. 3. Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.
40. 2.Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La Banca dati assicura tutti i necessari presupposti per l'interscambio dei dati al fine di conseguire ogni possibile sinergia fra le attività di analisi e di acquisizione delle informazioni di cui al comma 4, ivi comprese la definizione degli indicatori di performance e la raccolta delle evidenze quantitative per il loro calcolo, come previsto dalle lettere b) e c), comma 3, articolo 42, e quelle da realizzare ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 3, comma 72 della legge n. 244 del 2007.
40. 1.Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: effettuata ai sensi del comma 1,.
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente: Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 2 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro trenta giorni dalla trasmissione.
41. 2.Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, i programmi sono raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello. Qualora il contenuto del programma corrisponda a due o più funzioni di secondo livello, la relativa percentuale di attribuzione alle diverse funzioni è calcolata sulla base degli stanziamenti iscritti nei capitoli ricompresi nel programma.
41. 3.Il Relatore.

ART. 42.

Al comma 1, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato, aggiungere le seguenti:, sentito il Dipartimento della funzione pubblica,.
42. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere l'ultimo periodo.
42. 2.Il Relatore.

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ART. 43.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: dei conti integrato aggiungere le seguenti:; revisione delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto.

Conseguentemente, al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: sia per l'entrata che per la spesa con le seguenti: per l'entrata;
b) sopprimere le parole: o la destinazione della spesa.
43. 10.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere le lettere h) e i).

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 4;
b) dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza economica;
b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie altrimenti non conoscibili,
c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;
d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;
f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;
g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono

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definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con le medesime amministrazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per il relativo parere.
3. Per i due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma 1, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti.
43. 12.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica agli obiettivi generali fissati nel comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.
43. 4.Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, alla lettera h) sopprimere la parola: del passaggio.

Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: da una redazione fino a: di sola cassa con le seguenti: in una redazione in termini di competenza e cassa in linea con il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95).
43. 8.Borghesi, Cambursano.

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) previsione, ai fini di cui alla lettera precedente, che il responsabile del programma possa disporre anche variazioni compensative nell'ambito dello stesso programma, fatta eccezione per le compensazioni volte ad aumentare le spese correnti utilizzando stanziamenti ab origine riconducibili a spese di conto capitale e che l'unica forma di controllo impeditivo ex ante possa riferirsi al blocco di ogni pagamento, in caso di esaurimento delle risorse del fondo di cassa del programma nel corso dell'anno.
43. 7.Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) previsione di un regime transitorio, avente la durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera h).
43. 5.Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).
43. 1. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole:, in via sperimentale,.
43. 11. Il Relatore.

Al comma 2, lettera n), primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: delle gestioni relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché.
43. 14. Il Relatore.

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Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate per competenza e per cassa, secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;.
43. 13. Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.
43. 2. Zaccaria.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
43. 6. Zaccaria.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi sono infine trasmessi, entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.
43. 3. Zaccaria.

ART. 50.

Sopprimere l'articolo 50.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente titolo:

TITOLO VIII-bis
(Disposizioni finali e transitorie).

Conseguentemente, sostituire gli articoli 53 e 54 con i seguenti:

Art. 53.
(Abrogazione e modifica di norme).

1. Sono abrogati:
a) la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera i), ovvero fino al loro riordino da realizzare, in caso di esito negativo della sperimentazione delle nuove procedure e comunque entro il termine di cui alla citata lettera i).

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3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

Art. 54.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
2. Ogni richiamo al documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, viene presentata alle Camere una Relazione unificata sull'economia, e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.
4. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2010.
50. 5. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è abrogato.
50. 1. Zaccaria.

Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 43, comma 2, lettera n) inserire le seguenti: e fatte salve le disposizioni che autorizzano le contabilità speciali per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate.
50. 2. Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 4.
50. 4. Zaccaria.

ART. 51.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: stabilendo che tali controlli sono strettamente coordinati con la valutazione delle performance e delle politiche pubbliche effettuate in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei successivi decreti delegati e che tale coordinamento è effettuato secondo le metodologie indicate dall'organismo per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della medesima legge.
51. 2. Lanzillotta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 con le seguenti: gli organismi indipendenti di valutazione delle performance di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15.
51. 3. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.
51. 1. Zaccaria.

Pag. 84

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove emanati, dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, mediante un testo unico compilativo, a raccogliere le disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, nonché in materia di tesoreria.
52. 1. Zaccaria.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: emanare con la seguente: adottare;
b) al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni;
c) al comma 1, sopprimere le parole da: anche con modifica, fino alla fine del comma;
d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.
e) al comma 3, dopo le parole: commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-bis.
52. 3. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.
52. 2. Zaccaria.